Categoria: 2017
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Tipologia: Integrativo provinciale
Data firma: 1 agosto 2017
Validità: dal 01.08.2017
Parti: Ance, Legacoop, Confcooperative, Agci e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Rimini, Forlì - Cesena
Fonte: cassaedile.fc.it

Sommario:

  Premesse
Art. 1 Sistema di informazione
Art. 2 Azioni per favorire l’accoglienza e l’integrazione
Art. 3 Regolarità, sicurezza e mercato del lavoro
Art. 4 Formazione
Art. 5 Indennità territoriale di settore e premio di produzione
Art. 6 Procedure di ricorso di cassa integrazione
Art. 7 Muratore di prima categoria e Capo cantiere e capo squadra
Art. 8 Trasferta
Art. 9 Indennità per lavori disagiati
Art. 10 Indennità di reperibilità
  Art. 11 Ferie
Art. 12 Trattamento economico gratifica natalizia e festività 4 novembre
Art. 13 Conservazione degli utensili e vestiario
Art. 14 Modifica temporanea dell’orario di lavoro
Art. 15 Trattamento in caso di malattia
Art. 16 Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale
Art. 17 Contribuzioni cassa edile
Art. 18 Prestazioni a carico della cassa edile fcr
Art. 19 Elemento variabile della retribuzione
Art. 20 Decorrenza e durata
Allegati

Norme integrative del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese industriali e cooperative che operano nel settore delle costruzioni edili ed attività affini della Provincia di Forlì - Cesena e della Provincia di Rimini. Rimini, Forlì - Cesena, 1 agosto 2017

Tra le Associazioni: Ance Forlì - Cesena [...], Ance Romagna, sede di Rimini […], Legacoop Romagna […], Confcooperative Forlì – Cesena […], Confcooperative Rimini […], Agci Forlì - Cesena - Rimini […] e le Organizzazioni Sindacali: Feneal Uil Forlì […], Feneal Uil Cesena […], Feneal Uil Rimini […], Filca Cisl Romagna […], Fillea Cgil Forlì […], Fillea Cgil Cesena […], Fillea Cgil Rimini […]

Premesse
Con il presente Contratto collettivo, le parti firmatarie compiono un passaggio storico nella contrattazione decentrata di secondo livello in edilizia, andando all'armonizzazione ed al superamento dei contratti integrativi provinciali di Forlì-Cesena e di Rimini, realizzando così un unico Contratto Integrativo Interprovinciale.
Il settore edile è stato attraversato da una lunga crisi che ha comportato la chiusura di molte imprese e cooperative e ridotto notevolmente le possibilità occupazionali sul territorio.
In questa situazione, le materie della formazione e della sicurezza sul lavoro, sono fattori strategici per lo sviluppo e la riqualificazione delle imprese del settore, anche per contrastare il lavoro precario, irregolare e poco sicuro.
Un elemento centrale nel supporto alle imprese ed ai lavoratori è rappresentato dalla rivisitazione delle prestazioni del sistema Bilaterale, sotto il profilo del welfare destinato ai dipendenti e delle prestazioni offerte alle imprese. Ciò, allo scopo di migliorare e razionalizzare l'offerta di welfare ed indirizzare gli sforzi di adeguamento delle imprese, con particolare riferimento ai nuovi impegni che il settore dovrà affrontare: bioedilizia, rigenerazione urbana, nuova legislazione sugli appalti pubblici.
Con questo primo Contratto Integrativo Interprovinciale, le parti hanno posto le basi per la rivisitazione del sistema di welfare per i dipendenti e di prestazioni per le imprese, processo che dovrà continuare in futuro, con l'obiettivo di farlo diventare elemento caratterizzante della contrattazione di secondo livello.
Sulla base di queste premesse le parti firmatarie convengono quanto segue:

Art. 1 Sistema di informazione
Le parti nell'intento di dare ulteriore impulso ai rapporti interassociativi, nel rispetto delle reciproche autonomie, assumono l'impegno di adoperarsi per rendere effettiva l'applicazione di quanto previsto nel CCNL del 1 luglio 2014 sotto il titolo "Sistema di concertazione e di informazione".
In questo ambito, fermo restando l'autonomia decisionale delle parti e dell'impresa, le Organizzazioni Sindacali, al fine di una più completa informazione, possono richiedere tramite le Associazioni delle ditte cooperative e industriali, incontri per singole imprese significative per numero di addetti e specializzazione settoriale.

Art. 2 Azioni per favorire l’accoglienza e l’integrazione
Le parti ritengono essenziale sviluppare in sinergia con le Provincie di Forlì-Cesena e Rimini ed i Comuni del territorio, politiche tese a favorire la soluzione dei problemi abitativi legati alla mobilità dei lavoratori, non residenti, nazionali e stranieri, fortemente presenti nei cantieri delle provincie di Forlì-Cesena e Rimini.
In questo ambito le parti concordano di valutare la sostenibilità di progetti nell’ambito dei programmi di intervento previsti per la promozione della realizzazione di servizi abitativi e alloggi da utilizzare in affitto a prezzi calmierati.

Art. 3 Regolarità, sicurezza e mercato del lavoro
Le parti affermano il proprio comune impegno a combattere il fenomeno del lavoro abusivo ed irregolare, con particolare attenzione all’aumento smisurato delle partite iva, pregiudizievole sia per le condizioni di lavoro dei dipendenti, sia per le imprese che, operando nel rispetto delle norme, subiscono condizioni di concorrenza sleale, con le conseguenti distorsioni del mercato.
A tal fine le parti si dichiarano disponibili ad aprire un confronto per istituire presso la cassa edile un servizio di controllo dei cantieri attivi nei territori interessati con il coinvolgimento dei comuni e delle prefetture in riferimento e nel rispetto dei protocolli vigenti.
Le parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che il sistema di verifica della congruità ai fini del rilascio del DURC come definito a livello nazionale costituisce una risorsa fondamentale nel contrasto al lavoro irregolare, all’evasione contributiva e alla concorrenza sleale e si impegnano a promuovere e favorire la sperimentazione a livello territoriale.
Le parti, anche in virtù degli appalti pubblici sottoscritto nelle provincie interessate, si impegnano a svolgere ogni opportuno intervento, anche di concerto, presso le stazioni appaltanti pubbliche, affinché in fase di selezione affidamento, esecuzione degli appalti vengono sempre perseguiti gli obbiettivi della massima trasparenza della legalità, della sicurezza sul lavoro, della congruità dei prezzi e della manodopera impegnata e nella qualità delle opere da realizzare.
È fatto divieto assoluto di effettuare lavorazioni a cottimo, tranne nei casi consentiti dalle stazioni appaltanti, in base alle disposizioni normative vigenti, (attualmente art. 3 comma ggggg-undecies D.Lgs 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici).
Le parti dichiarano non compatibili con il settore dell’edilizia le forme di lavoro di associazione in partecipazione, lavoro a chiamata e di lavoro accessori.
Le imprese industriali e cooperative di norma eseguono prevalentemente il lavoro con le proprie maestranze, retribuite a norma del vigente CCNL e del presente Contratto Integrativo Interprovinciale, nonché regolarmente iscritte a Libro Unico del Lavoro.
Dette imprese, nell’ipotesi di maestranze insufficienti o carenti per numero, al loro interno, potranno avvalersi del subappalto per lavori particolari, complementari e/o specializzati, nel rispetto delle norme vigenti.
Nel subappalto possono intervenire ditte specializzate, purché siano in regola con le norme vigenti e con il CCNL dell’edilizia.
Le imprese che intendono affidare in subappalto le lavorazioni, daranno comunicazione alle OO.SS. di categoria, alla Cassa edile ed agli RLST prima dell’entrata in cantiere, indicando il nome dell’impresa subappaltatrice e il numero dei lavoratori impiegati in tale fase lavorativa.
Per l'esecuzione di ognuna delle lavorazioni appaltate e per ogni singolo cantiere, avrà luogo un solo contratto, con l'applicazione del CCNL edilizia.
Le parti si impegnano a svolgere ogni opportuno intervento, anche di concerto, presso le stazioni appaltanti pubbliche, affinché in fase di selezione, affidamento, esecuzione degli appalti, vengano sempre perseguiti gli obiettivi della massima trasparenza, della legalità, della sicurezza sul lavoro, della congruità dei prezzi e della manodopera impiegata e della qualità delle opere da realizzare.
Le parti concordano sulla necessità di sensibilizzare le stazioni appaltanti pubbliche e la committenza privata, affinché svolgano nelle varie fasi degli appalti, efficaci azioni di controllo sulle imprese esecutrici dei lavori, mirate a verificare la correttezza retributiva, previdenziale, assicurativa, attraverso la richiesta del DURC e la verifica dell’incidenza della manodopera, il rispetto dell’applicazione del contratto dell’edilizia (laddove le lavorazioni siano coincidenti con quelle previste dal contratto, secondo quanto contenuto nella Nota del Ministero del Lavoro n. 14775 del 26 luglio 2016), l’iscrizione alla cassa edile, 1’adozione di ogni misura di sicurezza prescritta dalle vigenti normative ed il rispetto degli adempimenti riguardanti 1’affidamento di fasi lavorative in subappalto.
Le parti convengono sull’opportunità di richiamare 1’attenzione delle Stazioni Appaltanti Pubbliche sull’esigenza che, in fase di aggiudicazione, vengano privilegiati sistemi “responsabili” di scelta del contraente, che tendano a limitare o ad escludere del tutto il ricorso al sistema del puro “massimo ribasso” che produce effetti distorsivi sul tessuto economico ed imprenditoriale del territorio a danno delle imprese qualificate e strutturate, dei tempi e delle qualità delle opere realizzate.
Le parti convengono sull’opportunità che, per lavori pubblici d’importo previsto dalla legislazione vigente, le Stazioni Appaltanti invitino, senza bando e con procedura negoziata, nel rispetto dei protocolli vigenti prioritariamente le imprese edili del territorio di Forlì-Cesena-Rimini in possesso dei requisiti necessari per 1’esecuzione dei lavori, al fine di salvaguardare le imprese del territorio e le loro professionalità.
Le parti ritengono che la valorizzazione del lavoro dipendente nell’impresa debba diventare un obiettivo da realizzare attraverso il rilancio della produttività ed il sostegno a forme contrattuali caratterizzate da stabilità.
Le parti ritengono, nell’attuale contesto, insufficienti gli interventi legislativi volti ad incentivare gli incrementi occupazionali attraverso le nuove assunzioni di giovani lavoratori, essendo il loro effetto limitato all’incremento dei rapporti di lavoro irrealizzabile vista la scarsità della domanda di lavoro. Tali provvedimenti non creano nuovi posti di lavoro e non aiutano le aziende in difficoltà a salvaguardare le professionalità presenti al proprio interno.
Si ritengono utili, al contrario, gli sgravi contributivi e fiscali collegati alla c.d, retribuzione di produttività.
Si auspica una sensibile riduzione del cuneo contributivo/fiscale che consenta alle imprese di competere nel mercato in condizioni economicamente sostenibili e ai lavoratori di incrementare il potere d’acquisto delle loro retribuzioni.
Si ritiene indispensabile che tutte le risorse dello stato, disponibili per interventi sul lavoro, siano indirizzate a tale obiettivo.
Le parti attraverso la premialità contributiva riservata alle imprese regolari radicate nel territorio, svilupperanno interventi volti a ridurre il costo del lavoro per gli operai nella contribuzione alla Cassa edile ed incentiveranno, attraverso il sistema degli Enti Paritetici, la riqualificazione professionale dei lavoratori licenziati o collocati in cassa integrazione ordinaria o straordinaria in ragione della crisi.
Le parti si impegnano anche a favorire l’attuazione sperimentale denominata “Staffetta generazionale” finalizzata a favorire l’affiancamento di lavoratori “maturi” che abbiamo i requisiti pensionistici nell’arco dei successivi 36 mesi con giovani inoccupati o disoccupati di età compresa fra i 18 ed i 32 anni, anche in attuazione di quanto previsto dalla delibera regionale in materia.
La “staffetta generazionale” riguarderà prioritariamente i giovani che hanno frequentato il corso per la qualifica professionale regionale triennale di operatore edile.

Art. 4 Formazione
Le parti confermano la propria comune volontà di continuare sulla formazione dei lavoratori del settore edile, quale strumento fondamentale per la crescita professionale e personale delle risorse umane e per uno sviluppo qualitativo e competitivo delle imprese e attribuiscono alla formazione un ruolo centrale per attenuare gli effetti negativi dell'attuale congiuntura economica.
Le parti ribadiscono che 1'informazione, la formazione e l'addestramento in materia di sicurezza e prevenzione infortuni, rivestono carattere prioritario nell'ambito delle politiche attive del lavoro e risultano essere fattori strategici indispensabili per il raggiungimento del comune e fondamentale obbiettivo di migliorare le condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ribadiscono, quindi, la centralità del momento formativo quale strumento idoneo a concorrere, fattivamente, al conseguimento di una corretta applicazione delle normative antinfortunistiche, di un puntuale utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nonché di una adeguata e concreta cultura della sicurezza.
Le parti confermano l'importanza della formazione obbligatoria pre-assuntiva di 16 ore, introdotta dalla contrattazione nazionale e rivolta agli operai di primo ingresso nel settore edile, quale momento determinante per l'acquisizione dei principi fondamentali relativi alla conoscenza del cantiere e del lavorare in sicurezza.
Le parti ritengono adeguato ed ottimale l’assetto organizzativo che vede il CPT integrato all’interno di Sfera.
Le parti si impegnano a promuovere le seguenti attività e linee di intervento di Sfera/ CPT:
a) Corsi seminari in materia di efficientamento energetico;
b) Corsi e seminari di antisismica;
c) Corsi e seminari in materia di sicurezza sul lavoro, confermando il progetto delle visite di cantiere, su richiesta delle imprese;
d) Percorsi formativi per ragazzi con obbligo scolastico (IeFP) e progetti sul Post Diploma e sull’IFTS (Istruzione Formazione Tecnica Superiore);
e) Attuazione del blen.it (Borsa Lavoro Edile Nazionale) per favorire 1’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore delle costruzioni;
f) Partecipazione a bandi europei con l’obiettivo di sviluppare nuove attività formative in collaborazione con altre realtà formative italiane ed europee.
Le Parti si impegnano a mantenere l’equilibrio economico, patrimoniale e gestionale di Sfera/CPT valutando la possibilità di collaborazione con realtà operanti nel territorio e in territori limitrofi.

Art. 9 Indennità per lavori disagiati
Agli operai delle imprese industriali e cooperative di Rimini e Cooperative di Forlì-Cesena che, in via continuativa ovvero prevalentemente nell'arco della giornata, sono addetti alla lavorazione dell'asfalto oppure a lavori con sostanze bituminose, è dovuta una indennità nella misura del 13% per tutte le ore di lavoro prestato,
Agli operai delle imprese industriali di Forlì-Cesena che, in via continuativa ovvero prevalentemente nell'arco della giornata, sono addetti alla lavorazione dell'asfalto è dovuta una indennità nella misura del 11% per tutte le ore di lavoro prestato.
Per coloro che utilizzano guaine bituminose tale percentuale è pari al 7%.
Per i lavoratori delle imprese industriali tale maggiorazione sarà da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del CCNL vigente.
Mentre per i lavoratori delle imprese cooperative tale maggiorazione sarà da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 64 del CCNL
L'indennità viene erogata a tutti i componenti della squadra impegnata nella stesa bitume.

Art. 10 Indennità di reperibilità
Il servizio di reperibilità è un istituto complementare alla normale prestazione lavorativa, in cui il lavoratore si pone a disposizione della direzione aziendale per sopperire ad esigenze non prevedibili al fine di assicurare il ripristino e la continuità dei servizi, la funzionalità o sicurezza degli impianti, anche collegato allo svolgimento di particolari servizi eseguiti nell'ambito di servizi di pubblica utilità, che prevedono attività con regimi di orari flessibili e continuato imposto dagli enti appaltanti con l'obbligo di raggiungere il luogo di lavoro indicato nel più breve tempo possibile dalla chiamata.
Le ore di reperibilità non debbono considerarsi ai fini del computo dell'orario di lavoro legale e contrattuale. Il lavoratore dovrà comunicare tempo per tempo l'esatto recapito telefonico, al fine di poter essere immediatamente rintracciabile, qualora non fosse in possesso di cellulare fornito dall'azienda.
Il lavoratore in reperibilità dovrà essere incaricato per iscritto, in caso di chiamata, è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte all'intervento richiesto in un tempo congruo - in modo da raggiungere il luogo dell'intervento di norma entro 30 minuti dalla chiamata - e dovrà informare l'azienda del prevedibile tempo necessario per giungere sul luogo ove è chiamato ad intervenire quando non sarà possibile (es. per la distanza del luogo di intervento). Il trattamento di reperibilità è dovuto per il periodo nel quale il lavoratore è in attesa di un'eventuale chiamata da parte dell'azienda. Nel caso in cui il lavoratore non risultasse di fatto reperibile non verrà corrisposta la citata indennità.
Le ore di intervento effettuato rientrano nel computo dell'orario di lavoro e saranno compensate con le maggiorazioni previste dal vigente contratto nazionale per il lavoro straordinario, notturno e festivo nelle sue varie articolazioni.
Nel caso di chiamata notturna, dopo le ore 22,00 e fino alle ore 06,00, il dipendente dovrà, il giorno seguente, usufruire di un numero di ore di riposo compensativo, pari al numero di ore lavorate la notte precedente, fatto salvo il pagamento delle maggiorazioni contrattualmente dovute.
Il lavoratore fruirà altresì di ore di permesso retribuito necessarie a coprire l'intera mattinata (qualora il computo delle ore recuperabili sia inferiore alle 4) o l'intera giornata (qualora il computo delle ore recuperabili sia maggiore di 4 ma inferiore alle 8).
L'indennità di reperibilità e gli altri trattamenti economici previsti dal presente accordo sono stati quantificati considerando i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, d'origine legale o contrattuale e, quindi, sono già comprensivi degli stessi. Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal 2° comma dell'art. 2120 cod. civ., le parti convengono che i trattamenti economici di cui al presente Art. siano esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
• I trattamenti previsti per i dipendenti e soci di cooperative della provincia di Rimini sono normati come segue:
Per il servizio di reperibilità, effettuato nei giorni feriali, al lavoratore spetta un’indennità giornaliera lorda di € 12,00, per la reperibilità dei giorni festivi, il sabato la domenica e le ferie collettive, l'indennità giornaliera lorda è pari ad € 17,00. Fatte salve le condizioni di migliore favore contrattate aziendalmente.
• Per tutti gli altri lavoratori interessati al presente accordo, si riconoscerà al lavoratore uno specifico compenso, avente natura retributiva, pari a: € 6,00 per ogni giornata lavorativa, € 10,00 per ogni giornata prefestiva e festiva, fatte salve le condizioni di migliore favore contrattate aziendalmente.

Art. 13 Conservazione degli utensili e vestiario
L'impresa è obbligata a fornire agli operai gli utensili e il materiale occorrente, in modo che il lavoratore sia messo in grado di eseguire il lavoro richiesto.

Art. 14 Modifica temporanea dell’orario di lavoro
Fermo restando quanto previsto dai contratti e dalle norme di legge, le parti nell’ottica di una migliore gestione dell’orario di lavoro, nonché della particolare fluttuazione del lavoro in edilizia, il quale alterna periodi sempre più stringenti di consegna delle commesse, ad altri di carenza di ordini e lavori, valutano l’opportunità di una gestione aziendale dell’orario di lavoro.
Visti l’Art 5 e il paragrafo a) dell’Art. 38 del CCNL 1.7.2014, verificata la volontà delle parti di governare i processi produttivi in una fase economica eccezionale come quella attuale, si conviene di dare corso a una fase sperimentale della durata del presente contratto, di una modalità con la quale in ambito aziendale o in sede di cantiere, previo accordo sindacale, si possa temporaneamente modificare l’orario di lavoro.
Ogni eventuale accordo andrà sottoscritto dalle Rappresentanze Sindacali Territoriali, e nel caso di presenza di RSU anche da queste ultime e dovrà prevedere il periodo previsto di picco di lavoro in cui le ore saranno accantonate, ed il periodo in cui si prevede il recupero delle stesse.
I soggetti interessati da tale normativa sono: le imprese ed i lavoratori ai quali si applica il presente accordo, sottoscritto da Ance e Cooperazione e Feneal Filca e Fillea territoriali.
L’istituto consiste nella creazione di “conto ore individuale” di ogni lavoratore, in cui confluiranno, per un massimo di 60 ore in ragione d’anno. Le ore stesse pertanto non verranno retribuite nel mese di prestazione, ma verranno accantonate per poi essere utilizzate sia come permessi aggiuntivi a richiesta del lavoratore, sia come ore compensative per coprire eventuali cali di lavoro nel corso dell’anno, con priorità rispetto al ricorso alla cassa integrazione guadagni. Le ore accumulate ed eventualmente non godute, saranno liquidate alla cessazione del rapporto di lavoro o comunque entro la fine dell’anno polare, fatto salvo diverse condizioni aziendalmente pattuite.
In occasione delle prestazioni aggiuntive si darà corso al riconoscimento della sola maggiorazione dovuta per prestazioni straordinarie, mentre sarà accantonata la retribuzione relativa alle ore di lavoro eccedenti l’orario normale.