Cassazione Civile, Sez. 3, 31 ottobre 2017, n. 25838 - Cavedio killer per due tecnici intenti a fare un rilievo: responsabilità della società proprietaria dell'immobile da ristrutturare


 

Presidente: DI AMATO SERGIO Relatore: ROSSETTI MARCO Data pubblicazione: 31/10/2017

 

Fatto

 


1. Nel 2000 V.M., S.L. e G.L. convennero dinanzi al Tribunale di Grosseto la società Unicoop Tirreno soc. coop. a r.l. (d'ora innanzi, per brevità, "la Unicoop"), esponendo:
(-) di essere, rispettivamente, madre e sorelle di Cesare L.;
(-) il 22 marzo 1994 Cesare L. perse la vita in conseguenza di un infortunio sul lavoro;
(-) quel giorno Cesare L., dipendente del geometra M.D., accompagnò quest'ultimo ad eseguire un'ispezione all'interno di un immobile di proprietà della società convenuta sito a Sticciano Scalo, frazione di Roccastrada (GR), nel quale occorreva eseguire dei lavori di sistemazione;
(-) per effettuare i rilievi ritenuti necessari, venne praticato un foro sul pavimento che immetteva in un sottostante cavedio, privo di aperture ed all'interno del quale non vi era ossigeno; sicché i due tecnici, calatisi nel cavedio, morirono per asfissia.
Conclusero pertanto invocando la responsabilità della società convenuta ai sensi dell'articolo 2051 c.c., e chiedendone la condanna al risarcimento dei danni rispettivamente patiti.
2. Con sentenza 22 aprile 2008 n. 383 il Tribunale di Grosseto rigettò la domanda.
La Corte d'appello di Firenze, adita dalle soccombenti, con sentenza 7 gennaio 2014 n. 2 accolse il gravame e condannò la società Unicoop al risarcimento del danno.
Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte d'appello ritenne che:
(-) il geometra M.D. ed il suo dipendente Cesare L. avevano praticato un foro nel pavimento per ispezionare il punto esatto ove far passare delle tubazioni; si erano così immessi in una
"camera stagna" priva di vespaio e di bocchette di areazione; quivi erano deceduti per ipossia, perché in quella camera stagna non vi era ossigeno;
(-) il proprietario dell'immobile dunque doveva rispondere ex articolo 2051 c.c. dell'accaduto, dal momento che la situazione di pericolo era "connessa in modo immanente alla struttura"; in ogni caso, quella struttura non era stata costruita in modo conforme alle prescrizioni del regolamento edilizio del Comune di Roccastrada, in quanto priva di bocchette di aerazione;
(-) era irrilevante la circostanza che la scelta di praticare il foro nel pavimento e di calarsi nel cavedio fosse stata compiuta dal datore di lavoro della vittima; tale circostanza infatti, quand'anche accertata, avrebbe avuto quale unico effetto l'insorgere della responsabilità solidale del datore di lavoro e del custode, ma non avrebbe escluso certo la responsabilità di quest'ultimo.
3. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dalla Unicoop con ricorso fondato su un solo motivo ed illustrato da memoria.
Hanno resistito con controricorso V.M., S.L. e G.L..
 

 

Diritto

 


1. Il motivo unico di ricorso.
1.1. Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di falsa applicazione della legge, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.. E' denunciata, in particolare, la falsa applicazione dell'art. 2051 c.c..
La ricorrente, dopo avere ricordato che si ha falsa applicazione della legge quando il giudice, dopo aver ricostruito determinate circostanze di fatto, le sussume in una fattispecie astratta dettata per disciplinare circostanze di fatto diverse da quelle, ricorda come l'articolo 2051 c.c., nella giurisprudenza di questa Corte, si applica ai danni causati da una cosa pericolosa "in grado di produrre un danno secondo la sua normale utilizzazione". La presunzione di responsabilità di cui all'articolo 2051 c.c., invece, non è applicabile quando il danno è stato causato da un uso improprio o anomalo della cosa.
La falsa applicazione dell'articolo 2051 c.c. discenderebbe dunque, nel caso di specie, dal fatto che la Corte d'appello ha condannato la Unicoop ai sensi della norma suddetta, nonostante avesse accertato in punto di fatto sia che il danno non era stato arrecato da una cosa pericolosa, sia che la cosa stessa era stata usata in modo anomalo od improprio.
Secondo la ricorrente, in particolare, la Corte d'appello avrebbe falsamente applicato l'art. 2051 c.c. non attribuendo alcun rilievo a due circostanze:
(-) una camera stagna e interamente murata non è di per sé destinata a ricevere persone, e non è di conseguenze pericolosa; lo può diventare solo se qualcuno decida di immettervisi dopo aver praticato un foro nel pavimento;
(-) l'unica persona che poteva intuire la pericolosità della camera stagna era un tecnico, ovvero il geometra datore di lavoro della vittima, non certo il proprietario dell'immobile.
Soggiunge, infine, la ricorrente che erroneo sarebbe stato il rilievo causale attribuito dalla Corte d'appello alla mancanza di bocchette di areazione nel cavedio killer, in quanto tale mancanza non poteva ritenersi causa in senso giuridico dell'evento, a meno di non dilatare in modo inaccettabile ed illegittimo le regole di accertamento del giudizio di causalità. 
1.2. Il motivo è inammissibile, per difetto di decisività, in quanto ha censurato una sola delle due rationes decidendi su cui si fonda la sentenza d'appello.
La decisione della Corte d'appello di Firenze infatti, pur avendo formalmente fatto riferimento all'articolo 2051 c.c., nel complesso della motivazione ha adottato anche una seconda ratio decidendi: ha infatti ritenuto che la cooperativa dovesse ritenersi non solo in colpa (presunta) ex art. 2051 c.c., ma versasse altresì in colpa concreta e specifica perché, in contrasto con le prescrizioni dell'art. 23 del Regolamento Edilizio del Comune di Roccastrada, non aveva dotato la camera stagna di bocchette di areazione (così la sentenza impugnata, p. 4, quinto capoverso, ove l'incipit "in ogni caso" non lascia dubbi sul fatto che si tratti di una autonoma ratio decidendi).
Tale argomentazione, come accennato, non risulta impugnata dalla Unicoop.
Non costituisce una valida censura, al riguardo, il passaggio contenuto a pag. 4, quinto capoverso, del ricorso per cassazione: ivi, infatti, la ricorrente affronta sì il problema della mancanza delle bocchette di areazione, ma solo sotto il profilo del nesso di causalità, negando che la loro assenza potesse ritenersi "causa" in senso giuridico della morte di Cesare L., e lamentando la violazione, da parte della Corte d'appello, delle regole sulla causalità materiale.
Ma, per un verso, tale censura non è accompagnata da adeguata illustrazione (si sarebbe dovuta invocare la violazione dell'art. 40 c.p.); per altro verso essa non tocca l'affermazione secondo cui la Unicoop era in colpa per avere violato le norme del regolamento edilizio comunale.
Pertanto: 
(a) la sentenza impugnata ha affermato la colpa della Unicoop non solo per colpa presunta, ma anche per colpa in concreto, e quest'ultima statuizione non è stata Impugnata;
(b) la censura riguardante il nesso di causa tra la mancanza di bocchette e il danno non può essere presa in esame, in quanto totalmente generica.
1.3. Ad abundantiam, ma nell'interesse della legge, questa Corte ritiene utile soggiungere che nel caso di specie non vi è stata alcuna falsa applicazione dell'art. 2051 c.c., in quanto:
(a) un ambiente privo di aria è indubitabilmente una "cosa", e l'ipossia letale sofferta di chi vi si immetta è un danno causato dalla cosa;
(b) nulla rileva che la cosa fonte di danno non fosse di per sé "pericolosa", in quanto non destinata alla frequentazione di esseri umani; l'art. 2051 c.c., infatti, disciplina i danni arrecati da qualunque tipo di cosa: quelle pericolose e quelle innocue; quelle inerti e quelle seagenti; quelle palesi e quelle occulte; quelle insidiose e quelle evitabili;
(c) è certamente vero che, in astratto, l'uso improprio od anomalo della cosa fonte di danno integra gli estremi del caso fortuito, ed è quindi idoneo ad escludere la responsabilità del custode; tuttavia la sussistenza di un "uso anomalo" della cosa va valutata in concreto ed ex post, non già in astratto ed ex ante; nel caso di specie, la circostanza che le vittime si fossero immesse sua sponte nel cavedio, dopo aver praticato un foro nel pavimento, si sarebbe potuta ritenere un uso anomalo della cosa - ad esempio - nel caso in cui tale condotta fosse stata tenuta da un terzo abusivamente introdottosi nell'immobile; nel cado di specie, per contro, quella condotta venne tenuta da un professionista incaricato di eseguire rilievi finalizzati ad una ristrutturazione dell'immobile stesso, e dunque costituiva un'attività utile, necessaria ed autorizzata;
(d) infine, come correttamente rilevato dalla corte d'appello, l'imperizia o l'imprudenza del datore di lavoro della vittima potrebbero costituire al più una concausa di danno, come tale inopponibile dal custode al terzo danneggiato, in virtù del principio di corresponsabilità dei coautori dell'illecito di cui all'articolo 2055 c.c..
2. Le spese.
2.1. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
2.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).
 

 

P.Q.M.

 


la Corte di cassazione:
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) condanna Unicoop Tirreno soc. coop. a r.l. alla rifusione in favore di V.M., S.L. e G.L., in solido, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 7.800, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di Unicoop Tirreno soc. coop. a r.l. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 11 luglio 2017.