Tipologia: CCNL
Data firma: 19 maggio 2000
Validità: 01.01.2000 - 31.12.2003
Parti: Federazione Italiana Industriali dei Tessilivari e del cappello e Filta-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil
Settori: Tessili, Lavorazioni varie, Industria
Fonte: CNEL

Sommario:

  Premessa Struttura del contratto collettivo nazionale di lavoro
Art. 1 - Struttura del contratto.
Art. 2 - Efficacia e inscindibilità delle disposizioni concordate. Clausola di salvaguardia.
la stessa materia.
Art. 3 - Esclusiva di stampa.
Art. 4 - Condizioni di miglior favore.
Art. 5 - Interpretazione del contratto.
Art. 6 - Controversie.
• A) Controversie individuali.
• B) Controversie interpretative e collettive.
Art. 7 - Distribuzione del contratto.
Art. 8 - Decorrenza e durata.
Sezione I - Il sistema delle relazioni industriali
Capitolo I - Sistema di relazioni industriali e struttura della contrattazione collettiva

Art. 9 - Le relazioni industriali nel settore tessile-abbigliamento.
Art. 10 - I livelli di contrattazione.
Art. 11 - Il contratto collettivo nazionale di lavoro.
Art. 12 - La contrattazione aziendale.
• A) Soggetti.

• B) Requisiti.
• C) Finalità e contenuti.
• D) Procedure di consultazione e di verifica.
• E) Procedure.
Capitolo II - Istituti di carattere sindacale
Art. 13 - Rappresentanze sindacali unitarie.
• A) Costituzione e funzionamento della RSU.

• B) Componenti e permessi.
• C) Elezioni.
• D) Elettorato passivo.
• E) Compiti e funzioni.
• F) Modalità delle votazioni e designazioni.
• G) Comunicazione della nomina.
• H) Disposizioni varie.
Art. 14 - Delegato di impresa.
Art. 15 - Ambiente di lavoro - Rappresentanti per la sicurezza (RLS).
• 1 - Rappresentanti per la sicurezza.
• 2 - Procedure per l'elezione o designazione dei rappresentanti per la sicurezza.
• 3 - Permessi retribuiti per l'espletamento dell'attività di rappresentante per la sicurezza.
• 4 - Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
o A - Accesso ai luoghi di lavoro.
o B - Modalità di consultazione.
o C - Informazioni e documentazione aziendale.
• 5 - Formazione dei rappresentanti per la sicurezza.
• 6 - Riunioni periodiche.
• 7 - Clausola di rinvio.
Art. 16 - Permessi per cariche sindacali.
Art. 17 - Immunità sindacale.
Art. 18 - Cariche pubbliche e sindacali.
Art. 19 - Assemblee.
Art. 20 - Affissioni.
Art. 21 - Versamenti dei contributi sindacali.
Capitolo III - Sistema informativo
Art. 22 - Struttura del sistema informativo ai vari livelli.
1. Livello nazionale.
• 1.1 Area settoriale.

• 1.2 Area di comparto.
• 2. Livello regionale.
• 3. Livello territoriale.
• 4. Distretti industriali tessili-abbigliamento.
• 5. Livello aziendale.
• 6. Imprese a dimensione europea.
Art. 23 - Lavoro esterno.
Art. 24 - Formazione.
• 1. A livello nazionale.
o 1.4 Progetti formativi.
o 1.5 Per le azioni positive per le pari opportunità
• 2. A livello di distretto industriale o territoriale.
• 3. A livello aziendale.
Art. 25 - Mobilità interna della manodopera.
Art. 26 - Andamento attività produttiva.
Art. 27 - Clausola di salvaguardia.
Sezione II - Costituzione, svolgimento e risoluzione del rapporto di lavoro
Capitolo I

Art. 28 - Assunzione.
• Qualifiche individuate ai sensi dell'art. 25, legge 23 luglio 1991 n. 223
• Norma valida solo per comparti Abbigliamento - Bottoni.
Art. 29 - Lavoro delle donne, dei bambini e degli adolescenti.
Art. 30 - Contratto a termine.
Art. 31 - Periodo di prova.
Art. 32 - Apprendistato, addestramento e assunzioni di giovani con diploma o attestato di qualifica e con contratto di formazione e lavoro.
• Apprendistato.

o Norma specifica per tessitori, addetti alle macchine circolari o rettilinee, tagliatori su segnato e fresisti specialisti.
o Formazione
o Tutore della formazione
• B) Periodo di addestramento per mansioni operaie per nuovi assunti d'età superiore a 20 anni.
• C) Assunzione di giovani con diploma o attestato di qualifica.
• D) Contratti di formazione e lavoro (CFL).
Art. 33 - Lavoratori disabili.
Art. 34 - Orario di lavoro.
• 1. Regime ordinario.
o 1.1. Riduzioni dell'orario di lavoro.
o Norme particolari per i settori: abbigliamento, magliecalze, cappello, berretto, cappello di paglia, copertoni e tende.
• 2. Regimi particolari di orario.
o 2.1 Orario di lavoro per un utilizzo degli impianti su 6 giorni settimanali con prestazione lavorativa di 5 giorni (schema 5 x 8 con riposo a scorrimento)
o 2.2 Orario di lavoro per un utilizzo degli impianti su 6 giorni settimanali con prestazione lavorativa su 6 giorni
• 3. Norme particolari per la torcitura.
• 4. Disposizioni applicative.
Norma valida solo per il comparto Tessili Vari.
• 5. Orario di lavoro del settore amianto.
Art. 35 - Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro.
Art. 36 - Flessibilità tempestiva.
Art. 37 - Lavoro straordinario.
• Procedura per il lavoro straordinario
Art. 38 - Banca delle ore.
Art. 39 - Lavoro a squadre.
Art. 40 - Lavoro notturno, domenicale e festivo
Art. 41 - Regime di orario a tempo parziale
• A) Disposizioni generali.
• B) Instaurazione e trasformazione del rapporto.
• C) Lavoro supplementare e lavoro straordinario.
• D) Clausole elastiche.
Art. 42 - Lavoro ripartito (job sharing).
Art. 43 - Disciplina del contratto di prestazione di lavoro temporaneo
Art. 44 - Definizione ed elementi della retribuzione.
• 1 - Retribuzione contrattuale nazionale.
• 2 - Elementi aggiuntivi della retribuzione.
• Disposizione applicativa per il livello aziendale
Art. 45 - Determinazione della retribuzione oraria.
Art. 46 - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 47 - Corresponsione della retribuzione.
Art. 48 - Trasferte.
Art. 49 - Trasferimenti.
Art. 50 - Trattamento per invenzioni.
Art. 51 - Cambiamento e cumulo di mansioni.
• 1) Cambiamento di mansioni.

• 2) Cumulo di mansioni.
Art. 52 - Inquadramento unico dei lavoratori.
• Parte A)

• Parte B)
Art. 53 -Passaggio di qualifica da operaio a intermedio, da operaio a impiegato, da intermedio a impiegato.
Art. 54 - Trattenute per risarcimento danni.
Art. 55 - Permessi, assenze ed aspettative.
Art. 56 - Recuperi.
Art. 57 - Servizio militare.
Art. 58 - Conservazione del posto per l'accesso ai programmi di cura e riabilitazione dalla tossicodipendenza.
Art. 59 - Congedo matrimoniale.
Art. 60 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali.
Art. 61 - Malattia e infortunio non sul lavoro.
• A - Assenza dal lavoro.
• B - Conservazione del posto.
• C - Infortunio non sul lavoro per causa di terzi.
Art. 62 - Abiti da lavoro.
Art. 63 - Mense aziendali.
Art. 64 - Iniziative a sostegno della formazione continua
  Art. 65 - Facilitazioni per i lavoratori studenti.
Art. 66 - Indennità scolastiche.
Art. 67 - Ambiente di lavoro - Doveri delle aziende e dei lavoratori.
• 1 - Doveri delle aziende e dei lavoratori.

• 2 - Registro degli infortuni - Cartella sanitaria e di rischio.
• 3 - Lavoratori addetti ai videoterminali.
Art. 68 - Disciplina del lavoro.
Art. 69 - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale.
Art. 70 - Visite di inventario e di controllo.
Art. 71 - Regolamento interno.
Art. 72 - Provvedimenti disciplinari.
Art. 73 - Procedura per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari.
Art. 74 - Norme per il licenziamento.
Art. 75 - Cessione e trasformazione di azienda.
Art. 76 - Certificato di lavoro e restituzione documenti di lavoro.
Art. 77 - Trattamento di fine rapporto (TFR).
Art. 78 - Trattamento di fine rapporto in caso di morte.
Capitolo II - Disposizioni per gli operai

Art. 79 - Modalità di corresponsione della retribuzione.
Art. 80 - Inizio e fine del lavoro.
Art. 81 - Interruzione del lavoro.
Art. 82 - Lavori discontinui.
• Norma particolare per il settore Abbigliamento-Bottoni.
Art. 83 - Turni a scacchi.
Art. 84 - Assegnazione del macchinario.
Art. 85 - Pulizia del macchinario.
Art. 86 - Lavoro a cottimo.
Art. 87 - Comitati tecnici paritetici di accertamento.
Art. 88 - Definizione di jolly.
Art. 89 - Giorni festivi - Riposo settimanale.
Art. 90 - Ferie.
Art. 91 - Tredicesima mensilità.
Art. 92 - Trattamento economico in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro.
• Trattamento economico di malattia nei casi di cassa integrazione
Art. 93 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 94 - Risoluzione del rapporto e preavviso.
Capitolo III - Disposizioni per le qualifiche speciali o intermedie
Art. 95 - Sospensioni e riduzioni di lavoro.
Art. 96 - Giorni festivi - Riposo settimanale.
Art. 97 - Ferie.
Art. 98 - Tredicesima mensilità.
Art. 99 - Trattamento economico di malattia.
• Trattamento economico di malattia nei casi di cassa integrazione
Art. 100 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 101 - Permessi.
Art. 102 - Risoluzione del rapporto e preavviso.
Capitolo IV - Disposizioni per gli impiegati

Art. 103 - Laureati e diplomati.
Art. 104 - Sospensioni e riduzioni di lavoro.
Art. 105 - Giorni festivi - Riposo settimanale.
Art. 106 - Ferie.
Art. 107 - Tredicesima mensilità.
Art. 108 - Indennità di cassa per maneggio denaro - Cauzione.
Art. 109 - Trattamento economico di malattia.
• Trattamento economico di malattia nei casi di cassa integrazione
Art. 110 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 111 - Permessi.
Art. 112 - Preavviso.
Art. 113 - Norme particolari per lavoratori con funzioni direttive o di capo ufficio.
Capitolo V - Disposizioni per i quadri
Art. 114 - Norme per i quadri.
Art. 115 - Attività formativa.
Art. 116 - Indennità di funzione.
Capitolo VI - Elemento retributivo nazionale
Capitolo VII - Inquadramento
Capitolo VIII - (Tessilivari) - Norme specifiche di comparto

Contrattazione a livello aziendale
Protocollo C del CCNL 17.12.79 sulla contrattazione aziendale nel comparto cappello, nel comparto trecce e cappelli di paglia, di truciolo e di altre materie affini da intreccio e delle trecce meccaniche
Protocolli
Protocollo n. 1 - Osservatorio congiunturale e strutturale tessile-abbigliamento
Protocollo n. 2 - Dichiarazione sul commercio internazionale tessile- abbigliamento, sul traffico di perfezionamento passivo e sul codice di condotta per il rispetto dei diritti umani fondamentali e per l'eliminazione dello sfruttamento del lavoro minorile nelle attività economico-produttive internazionali
Codice di Condotta per le imprese che operano a livello internazionale
• Diritti di informazione
• Eliminazione dello sfruttamento del lavoro minorile
• Eliminazione del lavoro forzato o obbligatorio e di ogni forma di discriminazione nel lavoro
• Rispetto della libertà di associazione sindacale e del diritto alla contrattazione collettiva
• Applicazione ed efficacia del codice di condotta
• Disposizioni finali e verifiche
• Disposizione transitoria.
Protocollo n. 3 - Fondo di previdenza complementare - Previmoda
Protocollo n.4 - Previmoda - Norme per calcolare la contribuzione
Protocollo n. 5 - Protocollo per lo sviluppo del sistema moda e dell'occupazione al sud
Protocollo n. 6 - Processi di ristrutturazione e implicazioni occupazionali
Protocollo n. 7 - Tutela della dignità personale dei lavoratori
Allegati
Allegato A - Regolamento del lavoro a domicilio
• 1.Definizione del lavoratore a domicilio
• 2. Non ammissibilità del ricorso al lavoro a domicilio
• 3. Libretto personale di controllo
• 4. Responsabilità del lavoratore a domicilio
• 5. Retribuzioni
• 6. Maggiorazione della retribuzione
• 7. Sistema di informazioni
• 8. Lavoro notturno e festivo
• 9. Pagamento della retribuzione
• 10. Previdenza complementare tramite adesione a Previmoda
• 11. Fornitura materiale
• 12. Norme generali
Allegato B - Viaggiatori o piazzisti
Art. 1 - Inquadramento e classificazione.
Art. 2 - Prestazione lavorativa settimanale.
Art. 3 - Riposi aggiuntivi e riduzione della prestazione lavorativa.
Art. 4 - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 5 - Indennità maneggio denaro - Cauzione.
Art. 6 - Diarie e rimborsi spese.
Art. 7 - Lavoratori studenti.
Art. 8 - Assemblea.
Art. 9 - Permessi per cariche sindacali.
Art. 10 - Affissioni.
Art. 11 - Provvigioni.
Art. 12 - Rischio macchina.
• Assicurazione aggiuntiva per infortunio sul lavoro.
Art. 13 - Risoluzione del rapporto per mancati viaggi.
Art. 14 - Aumenti retributivi contrattuali.
Art. 15 - Norme di comportamento.
Art. 16 - Inscindibilità delle disposizioni del regolamento.
Allegato C - Verbale di ricognizione e quantificazione RSU
Allegato D - Conglobamento e riproporzionamento degli elementi aggiuntivi della retribuzione a livello nazionale
Allegato E - Tabella dei divisori mobili
Allegato F - Norme transitorie
• Norma transitoria n. 1. Aumenti periodici di anzianità: art. 35, parte generale, CCNL 17.12.79
• Norma transitoria n. 2. Calcolo TFR per gli operai al 31.12.88
Allegato G - Casistica malattia nei casi di Cig e Cigs
Legislazione e accordi interconfederali
- Legge 20.5.70 n. 300 (norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento);
- Legge 9.12.77 n. 903 (parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro);
- Legge 30.12.71 n. 1204 (tutela delle lavoratrici madri);
- DPR 25.11.76 n. 1026 (regolamento di esecuzione della legge 30.12.71 n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri);
- Legge 8.3.00 n. 53 (disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città);
- Legge 18.4.62 n. 230 (artt. 1 e 2); legge 25.3.83 n. 79 (art. 8 bis); legge 28.2.87 n. 56 (art. 23) (contratto a termine);
- Legge 24.6.97 n. 196 (artt. da 1 a 11: lavoro temporaneo; art. 16: apprendistato) (norme in materia di promozione dell'occupazione);
- Legge 18.12.73 n. 877 (nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio);
- DM 13.8.85 (deroghe all'obbligo del riposo domenicale);
- Legge 11.5.90 n. 108 (disciplina dei licenziamenti individuali);
- Stralcio della legge 23.7.91 n. 223 (licenziamenti per riduzione di personale);
- Risoluzione del Consiglio CE 29.5.90 (sulla tutela della dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro);
- Legge 10.4.91 n. 125 (azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro);
- Protocollo 23.7.93 (sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo);
- Accordo interconfederale 20.12.93 (costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie).

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
- per i lavoratori addetti alle industrie tessili varie (nastri rigidi, nastri e tessuti elastici, maglie e calze elastiche, passamani, trecce e stringhe, tulli, pizzi veli andalusa, tende, ricami a macchina, pizzi uso tombolo) - accessori per filatura e tessitura - scardassi - amiantieri (compreso gruppo freni) - tappeti - interfodere;
- per i lavoratori addetti all'industria della juta;
- per i lavoratori addetti alle aziende fabbricanti tende da campo, tele e copertoni impermeabili - manufatti e indumenti impermeabili ed affini per uso industriale, civile e militare;
- per i lavoratori addetti alle aziende fabbricanti feltro e cappello di pelo - feltro e cappello di lana - pelo per cappello;
- per i lavoratori addetti alla produzione di berretti e copricapo diversi (non di paglia nè di feltro) e di fodere e marocchini;
- per gli addetti alla lavorazione delle trecce e dei cappelli di paglia, di truciolo e di altre materie affini da intreccio e delle trecce meccaniche;
- per i lavoratori addetti all'industria del tessuto non tessuto;
- per i lavoratori addetti all'industria della spagheria e corderia in fibre naturali soffici e sintetiche, del cocco e delle fibre dure similari e succedanee

Addì 19 maggio 2000 tra Federazione Italiana Industriali dei Tessilivari e del cappello, […] con la partecipazione di Federtessile, [...] con l'assistenza di Confindustria […] e Federazione Italiana dei Lavoratori Tessili e dell'Abbigliamento (Filta) […] con l'assistenza della Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori (Cisl); Federazione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (Filtea), […] con l'assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (Cgil); Unione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (Uilta), […] con l'assistenza dell'Unione Italiana del Lavoro (Uil) si è stipulato il presente CCNL per i lavoratori dell'industria dei tessili vari e del cappello, della lavorazione delle trecce e dei cappelli di paglia, di truciolo e di altre materie affini da intreccio e delle trecce meccaniche, e dell'industria della spagheria e corderia in fibre naturali soffici e sintetiche, del cocco e delle fibre dure similari e succedanee.

Premessa Struttura del contratto collettivo nazionale di lavoro
Art. 5 - Interpretazione del contratto.

Nella soluzione delle controversie individuali o collettive le norme del presente contratto dovranno essere interpretate in base alle disposizioni legislative e agli accordi interconfederali riguardanti sia il contratto che il rapporto di lavoro.

Art. 6 - Controversie.
B) Controversie interpretative e collettive.

Le controversie per l'interpretazione e quelle collettive per l'applicazione del presente contratto saranno deferite, a seconda della loro natura, per l'ulteriore esame e risoluzione, le prime alle competenti associazioni nazionali, le seconde a quelle territoriali.
La procedura dovrà essere completata entro 15 giorni dalla data del deferimento. Durante lo svolgimento delle procedure previste dal presente contratto non si darà corso ad azioni sindacali.
Per le controversie in materia d'inquadramento si farà riferimento all'art. 52 per le fattispecie ivi disciplinate.

Sezione I - Il sistema delle relazioni industriali
Capitolo I - Sistema di relazioni industriali e struttura della contrattazione collettiva.
Art. 10 - I livelli di contrattazione.

Preso atto di quanto convenuto con il Protocollo 23.7.93 e confermato con il Patto sociale per lo Sviluppo e l'Occupazione stipulato dalle stesse parti il 22.12.98, le parti hanno inteso disciplinare:
• la contrattazione di 1° livello: contratto nazionale di categoria;
• la contrattazione di 2° livello: contratti aziendali.
Nel riconoscere il diritto per le aziende di poter impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri, il CCNL si basa su elementi predeterminati e validi per tutta la sua durata.
La contrattazione aziendale, prevista dal presente accordo nazionale, si attua sulla base della valutazione delle comuni convenienze e opportunità per consentire, attraverso il raggiungimento di più elevati livelli di competitività delle imprese, anche il miglioramento delle prospettive occupazionali e delle condizioni di lavoro.

Art. 11 - Il contratto collettivo nazionale di lavoro.
Il CCNL regola lo svolgimento del rapporto di lavoro e definisce i diritti e i doveri delle aziende e dei lavoratori.
[…]

Art. 12 - La contrattazione aziendale.
A) Soggetti.

La contrattazione aziendale viene delegata dalle parti stipulanti da un lato alle aziende e alle associazioni imprenditoriali e dall'altro alle RSU e ai sindacati territoriali dei lavoratori aderenti alle organizzazioni che hanno stipulato il presente contratto.
Tale contrattazione sarà effettuata coerentemente con la prassi in atto nel settore, con particolare riferimento alle piccole imprese e all'intervento delle organizzazioni nazionali di categoria.

B) Requisiti.
Le materie riservate alla contrattazione aziendale a contenuto economico - nonché le inderogabili modalità per la sua attuazione - sono solamente quelle stabilite dalla presente regolamentazione.
La contrattazione aziendale potrà concernere materie delegate dal CCNL, perseguirà le finalità ed assumerà i contenuti di cui alla successiva lett. C, e pertanto riguarderà materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già definiti dal CCNL e da altri livelli di contrattazione. Essa è effettuata in conformità alle condizioni previste dal presente contratto.

C) Finalità e contenuti.
Le parti convengono che, attraverso la partecipazione dei lavoratori, la contrattazione a livello aziendale debba perseguire il miglioramento delle condizioni di produttività, competitività, efficienza e di redditività in modo da consentire anche il miglioramento delle condizioni di lavoro e la ripartizione dei benefici ottenuti.
[…]

D) Procedure di consultazione e di verifica.
Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, da perseguire in funzione delle strategie e del miglioramento della competitività dell'impresa, le parti, a livello aziendale, valuteranno preventivamente, in appositi incontri, la situazione produttiva e le esigenze di sviluppo dell'impresa, i requisiti essenziali di redditività e di efficienza, unitamente alle condizioni di lavoro e alle prospettive occupazionali.
Durante la vigenza dell'accordo aziendale saranno effettuate verifiche in relazione allo stato di attuazione dei programmi, al raggiungimento degli obiettivi, nonché verifiche tecniche sui parametri di riferimento, in apposite riunioni che potranno essere effettuate anche nell'ambito degli incontri informativi di cui all'art. 22, paragrafo 5 del presente contratto.
A livello aziendale potranno essere stabilite le modalità e gli strumenti per favorire la migliore acquisizione degli elementi di conoscenza comune e l'effettuazione delle verifiche.

E) Procedure.
[…]
Opera una Commissione consultiva nazionale per effettuare l'analisi delle coerenze, rispetto a quanto stabilito in questo articolo, delle richieste presentate, dell'andamento della contrattazione e dei relativi risultati.
La Commissione, in tale ambito, potrà indirizzare, con le iniziative più opportune, la contrattazione aziendale secondo quanto stabilito nel presente articolo e redigerà periodicamente un rapporto di sintesi che sarà sottoposto alla valutazione delle parti stipulanti.
La pratica d'informazione, consultazione e verifica a livello aziendale, di cui alla lett. D, e l'attività della Commissione consultiva nazionale sono finalizzate al coinvolgimento partecipativo ad ogni livello e all'evoluzione del sistema di relazioni industriali.
Gli organismi territoriali imprenditoriali e sindacali comunicheranno alle rispettive organizzazioni nazionali i testi degli accordi aziendali sottoscritti.

Capitolo II - Istituti di carattere sindacale
Art. 13 - Rappresentanze sindacali unitarie.
A) Costituzione e funzionamento della RSU.

Per la costituzione e il funzionamento della RSU si applica l'Accordo interconfederale 20.12.93, ed eventuali sue future modifiche, con le specificazioni e integrazioni di seguito riportate.
[…]

E) Compiti e funzioni.
La RSU subentra alle RSA di cui alla legge 20.5.70 n. 300 e ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge.
La RSU è riconosciuta quale soggetto negoziale a livello aziendale per le materie e con le modalità previste dal presente contratto.

Art. 14 - Delegato di impresa.
Per le imprese da 5 a 15 dipendenti sono confermate le norme previste dall'Accordo interconfederale 18.4.66 sulle Commissioni interne inerenti il delegato di impresa, i suoi compiti e la relativa tutela.

Art. 15 - Ambiente di lavoro - Rappresentanti per la sicurezza (RLS).
1 - Rappresentanti per la sicurezza.

In applicazione dell'art. 18, D.lgs. 19.9.94 n. 626 e dell'Accordo interconfederale 22.6.95, i RLS sono eletti, di norma, con esclusivo riferimento alle singole unità produttive, in ragione di:
a) unità produttive che occupano sino a 15 dipendenti: 1 RLS;
b) unità produttive che occupano da 16 a 120 dipendenti: 1 RLS;
c) unità produttive che occupano da 121 a 200 dipendenti: 2 RLS;
d) unità produttive che occupano da 201 a 1000 dipendenti: 3 RLS;
e) unità produttive che occupano oltre 1000 dipendenti: 6 RLS.
Nelle unità produttive di cui alla lett. a), limitatamente a quelle che occupano da 5 a 15 dipendenti, i compiti e le attribuzioni di RLS vengono assunti dal delegato d'impresa, di cui all'art. 14 del presente contratto, ove tale carica sindacale risulti attivata.
Nelle unità produttive di cui alle lett. b), c), d) ed e) i RLS sono individuati tra i soggetti eletti nella RSU.

2 - Procedure per l'elezione o designazione dei rappresentanti per la sicurezza.
Nelle unità produttive di cui alla lett. a), fatta eccezione per il caso di assunzione della carica da parte del delegato d'impresa, il RLS viene eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.
L'elezione avviene nel corso dell'assemblea prevista dall'art. 19 del vigente CCNL.
L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggiore numero di voti espressi.
Prima dell'elezione i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell'elezione. Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti a libro matricola e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato che prestano la propria attività nell'unità produttiva. La durata dell'incarico è di 3 anni.
Nelle unità produttive di cui alle lett. b), c), d) ed e), i RLS vengono eletti in occasioni dell'elezione della RSU con le modalità previste dall'art. 13 del presente CCNL.
All'atto della costituzione della RSU i candidati a RLS vengono indicati specificatamente tra i candidati proposti per l'elezione della RSU.
Nei casi in cui si è già costituita la RSU, per la designazione dei RLS si applica la procedura che segue.
Nel caso di dimissioni della RSU, il RLS esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni. In tale ipotesi allo stesso competono le sole ore di permesso previste per la sua funzione, ma in relazione al periodo di esercizio della funzione medesima.
In assenza di rappresentanze sindacali in azienda, il RLS è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno secondo le procedure sopra richiamate per il caso delle aziende con numero di dipendenti inferiori a 16, su iniziativa delle OO.SS.
Il verbale contenente i nominativi dei RLS deve essere comunicato alla Direzione aziendale che a sua volta ne dà comunicazione, per il tramite dell'associazione territoriale di appartenenza, all'organismo paritetico provinciale che terrà il relativo elenco.
I RLS restano in carica per la durata prevista per i componenti della RSU dall'art. 13 del presente contratto.

3 - Permessi retribuiti per l'espletamento dell'attività di rappresentante per la sicurezza.
Nelle unità produttive di cui alla lett. a) al RLS spettano, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19, D.lgs. 19.9.94 n. 626, permessi retribuiti pari a 12 ore annue per anno solare limitatamente alle unità che occupano fino a 5 dipendenti, nonché pari a 30 ore annue nelle rimanenti.
Nelle unità produttive che occupano fino a 5 dipendenti, nel caso in cui, in relazione ad avvenute o progettate modificazioni tali da variare significativamente le condizioni del rischio, qualora l'entità dei permessi risulti insufficiente, potrà essere anticipato l'utilizzo di ore di competenza dell'anno solare seguente fatti salvi i successivi conguagli.
Nelle unità produttive di cui alla lett. c), per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19, D.lgs. 19.9.94 n. 626, i RLS eletti ai sensi della presente normativa, oltre i permessi già previsti per la RSU, utilizzano un monte ore specifico pari a 70 ore annue complessive.
Nelle unità produttive di cui alle lett. b), d), ed e), per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19, D.lgs. 19.9.94 n. 626, i RLS eletti ai sensi della presente normativa, oltre ai permessi già previsti per la RSU, utilizzano permessi retribuiti pari a 40 ore annue per ogni rappresentante.
I permessi di cui ai commi precedenti potranno essere assorbiti fino a concorrenza delle ore di permesso riconosciute al medesimo titolo.
In tutte le unità produttive di cui al paragrafo 1, per l'espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i) ed l), art. 19, D.lgs. 19.9.94 n. 626, non vengono utilizzate le ore sopra specificate.
Adeguamenti alla presente normativa potranno essere concordati a livello aziendale in considerazione delle tipologie produttive e delle valutazioni del rischio ambientale.

4 - Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
Con riferimento alle attribuzioni del RLS, la cui disciplina legale è contenuta all'art. 19, D.lgs. n. 626/94, le parti concordano sulle seguenti indicazioni:
A - Accesso ai luoghi di lavoro.
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge.
Il RLS segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.
Tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.

B - Modalità di consultazione.
Laddove il D.lgs. n. 626/94 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del RLS, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività.
Il datore di lavoro, pertanto, consulta il RLS su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il rappresentante, in occasione della consultazione, avendone il tempo necessario, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni, sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal RLS.
Il RLS conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale della stessa.

C - Informazioni e documentazione aziendale.
Il RLS ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui alle lett. e) ed f), comma 1, art. 19 del citato D.lgs. n. 626/94.
Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'art. 4, comma 2, custodito presso l'azienda o lo stabilimento ai sensi dell'art. 4, comma 3 della medesima disposizione di legge.
Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge.

Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti l'unità produttiva per gli aspetti relativi all'igiene e sicurezza del lavoro.

Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto industriale.
In caso di divergenza con il responsabile della sicurezza in merito alle misure di prevenzione e protezione dei rischi, i RLS segnaleranno le proprie osservazioni di norma in forma scritta al datore di lavoro e in caso di ulteriore divergenza comunicheranno tali osservazioni e deduzioni all'organismo paritetico territoriale competente ex art. 20, comma 1, D.lgs. 19.9.94 n. 626.

5 - Formazione dei rappresentanti per la sicurezza.
Il RLS ha diritto alla formazione prevista all'art. 19, comma 1, lett. g), D.lgs. n. 626/94.
La formazione dei RLS, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività.
Tale formazione deve comunque prevedere un programma base di 32 ore che, nelle aziende con un numero di dipendenti inferiore a 16, si svolgerà in due moduli; tale programma deve comprendere:
- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia d'igiene e sicurezza del lavoro;
- conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime di comunicazione.

Nell'ambito dei lavori della Commissione RITAF sulla formazione, le parti s'impegnano a produrre congiuntamente contenuti specifici per la formazione dei RLS del settore tessile-abbigliamento, articolandoli in considerazione delle specificità dei diversi comparti. Tali contenuti saranno congiuntamente proposti all'OPN e, attraverso quest'ultimo, agli OPR e OPT di cui all'Accordo interconfederale 22.6.95.
Il datore di lavoro, ogniqualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prevede un'integrazione della formazione. In ogni caso, laddove le parti concordassero sulla necessità di un più elevato ricorso alla formazione rispetto ai programmi base di 32 ore, potranno essere definiti progetti privilegiando l'utilizzo del monte ore di cui all'art. 64 del presente CCNL.
Dichiarazione a verbale - Disposizione transitoria.
I contenuti specifici per la formazione dei RLS del settore tessile- abbigliamento, articolata in considerazione delle specificità dei diversi comparti, convenuta nel corso di vigenza del CCNL 27.7.95, saranno riverificati alla luce dell'evoluzione tecnologica, organizzativa e delle sostanze usate nel ciclo produttivo. A tale fine le parti s'incontreranno entro 3 mesi dalla data della sottoscrizione del presente CCNL per un esame in merito.

6 - Riunioni periodiche.
In applicazione dell'art. 11, D.lgs. n. 626/94 le riunioni periodiche previste dal comma 1, sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto.
Il RLS può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.
Della riunione viene redatto verbale.

7 - Clausola di rinvio.
Per quanto non espressamente regolamentato dal presente articolo, si fa riferimento al D.lgs. 19.9.94 n. 626 e all'Accordo interconfederale 22.6.95.

Art. 19 - Assemblee.
I lavoratori hanno diritto di riunirsi in ogni unità produttiva, indipendentemente dal numero dei dipendenti della stessa, per la trattazione di materie d'interesse sindacale e del lavoro.
[…]
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto delle esigenze di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e della produzione nei cicli continui.
[…]

Art. 20 - Affissioni.
I sindacati provinciali di categoria aderenti alle organizzazioni firmatarie del presente contratto potranno far affiggere, in apposito albo, comunicazioni a firma dei segretari responsabili dei sindacati medesimi.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare materie d'interesse sindacale e del lavoro.
[…]
La RSU ha il diritto di affiggere, su appositi spazi che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie d'interesse sindacale e del lavoro.

Capitolo III - Sistema informativo
Art. 22 - Struttura del sistema informativo ai vari livelli.

Le parti ritengono che il miglioramento e l'approfondimento delle comuni conoscenze della realtà produttiva e occupazionale e la verifica delle rispettive valutazioni costituiscono utile premessa per una positiva evoluzione del sistema di relazioni industriali e per il miglioramento dei reciproci rapporti.
Pertanto le associazioni imprenditoriali e le OO.SS. dei lavoratori, ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale, le rispettive distinte responsabilità e l'indipendenza di valutazione e d'intervento di ciascuna parte, concordano che formeranno oggetto d'esame gli aspetti significativi del settore tessile-abbigliamento.
Questa pratica di consultazione, comunicazione e condivisione ha per scopo - attraverso la ricerca di convergenze nell'analisi dei problemi e l'individuazione delle possibili soluzioni - di valorizzare le potenzialità del sistema produttivo nel suo complesso, al fine di perseguire il mantenimento della filiera produttiva tessile-abbigliamento attraverso l'individuazione e la realizzazione delle necessarie condizioni di sviluppo competitivo, l'apporto delle risorse umane, che rappresentano un fattore strategico, e la tutela dell'occupazione.
Sulla base di questa dichiarazione di intenti si conviene che, nell'ambito di un approfondimento del dialogo sociale settoriale, le parti potranno adottare modalità e strumenti specifici per il suo concreto svolgimento, quali ad esempio la redazione di documenti o proposte comuni per l'attivazione congiunta di iniziative nei confronti del Governo, di singoli Ministeri o di altre Istituzioni pubbliche.
Il sistema informativo si articola per livelli e materie secondo quanto qui di seguito specificato.

1. Livello nazionale.
1.1 Area settoriale.

Federtessile e le OO.SS. stipulanti, nell'ambito delle rispettive competenze statutarie e articolazioni organizzative, al fine di contribuire alla soluzione dei problemi economici e sociali del settore e di orientare l'azione dei propri rappresentati, gestiranno il sistema delle informazioni per l'area settoriale tessile-abbigliamento, comprensive delle informazioni provenienti dai comparti o dai distretti, per le materie di seguito indicate.

1.1.1 Andamento congiunturale, con riferimento ai principali indicatori del settore e dei suoi comparti, per evidenziare il quadro macro-economico ed effettuare la sintesi dei dati settoriali a livello nazionale ed internazionale.
1.1.2 Situazione strutturale del settore, con riferimento ai principali fattori (attività produttiva, occupazione, costo del lavoro, retribuzioni, competitività internazionale, commercio internazionale e quote di mercato, sistema dei prezzi e costi, ecc.).
L'analisi strutturale potrà riguardare inoltre anche la struttura e i risultati del sistema produttivo delle imprese.
1.1.3 Tecnologia, formazione, istruzione tecnico-professionale e riflessi sull'occupazione. Poiché il miglior utilizzo delle risorse umane riveste importanza strategica ai fini dell'andamento quantitativo e del miglioramento qualitativo dell'occupazione e della maggiore competitività delle imprese, tali aspetti costituiranno oggetto di particolare esame ed approfondimento.
A questo scopo opera presso l'Associazione RITAF una Commissione consultiva per i problemi della formazione, dell'orientamento professionale e dell'occupazione composta da 6 rappresentanti designati da Federtessile e 6 rappresentanti designati congiuntamente dalle OO.SS. La Commissione avrà competenza in materia formativa secondo quanto stabilito all'art. 24, "Formazione".
La Commissione si pronuncia all'unanimità.
1.1.4 Commissione paritetica di coordinamento ed indirizzo. Fatte salve le competenze del livello rappresentativo delle organizzazioni firmatarie, è istituita una Commissione paritetica composta da 6 membri in rappresentanza delle associazioni imprenditoriali e 6 membri in rappresentanza delle OO.SS.
La Commissione avrà il compito di esaminare gli interventi evidenziati a livello di comparto e di distretto industriale per coordinarli ed armonizzarli in funzione della elaborazione di proposte comuni per l'attivazione congiunta di iniziative nei confronti del Governo, di singoli Ministeri o di altre Istituzioni pubbliche.
Le decisioni verranno prese all'unanimità.

1.2 Area di comparto.
Ferme restando l'elaborazione e le analisi del materiale informativo a livello di settore, annualmente o su richiesta di una delle parti stipulanti, le organizzazioni nazionali di categoria degli imprenditori e dei lavoratori s'incontreranno per effettuare un esame congiunto del quadro economico, produttivo ed occupazionale dei singoli comparti.
In particolare formeranno oggetto di esame:
- l'andamento del comparto con particolare riferimento alle prospettive produttive, occupazionali e del commercio internazionale;
- i programmi d'investimento, le politiche di diversificazione produttiva e di localizzazione nel Mezzogiorno e i finanziamenti pubblici erogati dallo Stato e dalle Regioni;
- i processi di internazionalizzazione e di decentramento produttivo;
- i supporti, specie per le piccole e medie imprese, quali ad esempio i progetti per la creazione di consorzi, volti a realizzare iniziative per un migliore approvvigionamento di materie prime e per l'acquisizione di nuovi mercati;
- la ricerca nel comparto;
- le situazioni di crisi aziendali o zonali, con particolare riferimento al Mezzogiorno;
- le iniziative finalizzate al risparmio energetico;
- i problemi ambientali ed ecologici.
Le tendenze e l'andamento del comparto saranno evidenziati anche sulla base del materiale conoscitivo elaborato dalle singole associazioni nazionali imprenditoriali e dalle OO.SS.

2. Livello regionale.
A livello regionale potranno essere effettuati incontri tra le strutture, rispettivamente individuate, al fine di prendere in esame le valutazioni effettuate e le comuni conclusioni raggiunte a livello territoriale o di distretto industriale per fornire all'ente Regione le indicazioni necessarie per le attività di competenza dell'ente stesso a sostegno del settore.
In tale sede si procederà inoltre ad un esame congiunto dei problemi dell'occupazione, della mobilità e della formazione professionale allo scopo di migliorare e rendere efficace l'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro.
Le conclusioni cui le parti saranno pervenute in tale sede verranno ricondotte, per competenza, agli organismi bilaterali regionali di cui all'Accordo interconfederale 20.1.93 e successive intese.

3. Livello territoriale.
A livello territoriale, che coinciderà normalmente con quello delle strutture organizzative imprenditoriali esistenti, le associazioni industriali competenti forniranno, di norma annualmente, su richiesta, alle OO.SS. territoriali elementi conoscitivi globali per il settore tessile-abbigliamento, ed eventualmente per singoli comparti, al fine di valutare congiuntamente l'andamento produttivo e occupazionale nel territorio.
A tal fine, eventualmente anche attraverso apposite indagini delle associazioni imprenditoriali territoriali, saranno fornite, anche allo scopo di individuare i problemi emergenti e i possibili interventi, informazioni riguardanti:
- l'andamento delle attività produttive e dell'occupazione;
- i programmi d'investimento e di diversificazione produttiva;
- i nuovi insediamenti industriali e la loro localizzazione;
- le iniziative finalizzate al risparmio energetico e le condizioni ecologiche derivanti da attività industriali;
- lo stato di applicazione delle leggi di parità uomo-donna, con le iniziative di azioni positive, delle leggi sulla occupazione giovanile e degli accordi interconfederali sui CFL;
- i dati più significativi e le tendenze evolutive del mercato del lavoro locale, in relazione alle prospettive di fabbisogno di formazione professionale.
Su tali problemi seguirà un esame congiunto sulle implicazioni prevedibili:
- sui livelli occupazionali e sulla mobilità della manodopera;
- sulle condizioni ambientali di lavoro ed ecologiche;
- sulle problematiche della formazione professionale per fornire ai lavoratori conoscenze funzionali rispetto ai mutamenti tecnologici ed organizzativi e per consentire alle aziende di impiegare il fattore lavoro in modo adeguato alle nuove esigenze;
- sulle problematiche inerenti la valorizzazione del lavoro femminile.
Le analisi e gli approfondimenti sulle materie, che formano oggetto di informazione e consultazione reciproca, in quanto si concretizzino in proposte comuni, saranno sottoposti alla attenzione degli enti pubblici competenti e degli organismi paritetici intercategoriali affinché nella programmazione ed attuazione dei loro interventi tengano conto delle prospettate esigenze del settore tessile-abbigliamento.
Fermi restando i contenuti del sistema d'informazione a livello locale, le rispettive organizzazioni territoriali potranno definire insieme tempi, modi e strumenti delle rilevazioni (ad esempio: Osservatori) e le modalità per condurre le conseguenti consultazioni, la diffusione delle conoscenze e il modo di rapportarsi con enti, organismi esterni e centri di formazione per il tessile-abbigliamento.

4. Distretti industriali tessili-abbigliamento.
Per operare un'integrazione tra i due livelli informativi, nazionale e territoriale, nelle aree caratterizzate da un elevato grado di omogeneità e da una altamente significativa concentrazione di aziende del settore tessile-abbigliamento da identificare in incontri nazionali tra le parti d'intesa e previa verifica operativa con le competenti associazioni territoriali, verranno attivati momenti di analisi e confronto, utilizzando i risultati delle conoscenze acquisite a livello nazionale, settoriale e di comparto, e integrandoli con quelli eventualmente reperiti a livello locale.
Questa attività informativa e di consultazione tende ad arricchire e completare lo svolgimento del dialogo sociale settoriale, tramite l'analisi delle seguenti problematiche e specificità:
- andamento dell'occupazione nel settore;
- riflessi sulle infrastrutture, sul sistema dei servizi sociali e sul mercato del lavoro, per effetto dell'organizzazione del tempo di lavoro e dello sviluppo del maggiore utilizzo degli impianti;
- formazione e fabbisogni professionali in collegamento con gli organismi bilaterali di cui agli accordi interconfederali;
- ambiente di lavoro e problemi ecologici;
- competitività, efficienza e produttività del sistema in rapporto all'evoluzione della congiuntura.
Le parti confronteranno le rispettive valutazioni alla ricerca di possibili convergenze per individuare eventuali proposte comuni, in collegamento con gli interventi a livello nazionale ed europeo, da sottoporre all'attenzione degli enti e istituzioni locali e regionali.
Le modalità operative dell'attività informativa e di consultazione nei distretti industriali individuati saranno definite tra le parti interessate, che ricondurranno a questa dimensione anche il sistema informativo a livello territoriale di cui al precedente paragrafo.

5. Livello aziendale.
5.1 Il livello aziendale d'informazione individua tre tipicità: una, di cui al presente paragrafo, di conoscenza e valutazione dei maggiori indicatori economico/sociali dell'azienda, un'altra correlata alla contrattazione aziendale ed è funzionale ai programmi, obiettivi e parametri di riferimento (vedasi lett. D, art. 12); infine una terza propria dell'impresa a livello europeo (paragrafo 6 del presente articolo).
Peraltro il sistema nella sua interezza, pur nella distinzione delle diverse finalità, tende a sviluppare, attraverso l'attivazione di adeguati canali di comunicazione bilaterale, un miglior livello di comprensione della realtà attraverso lo sviluppo del processo di coinvolgimento partecipativo dei lavoratori e della loro rappresentanza, come risorsa per le singole aziende.
Pur nel perseguimento di finalità proprie di ciascuna regolamentazione, i diversi momenti informativi possono coincidere.
5.2 A livello aziendale, di norma annualmente, le aziende con più stabilimenti e le unità produttive con più di 80 dipendenti tramite le associazioni territoriali degli imprenditori, porteranno a preventiva conoscenza delle strutture sindacali aziendali e delle OO.SS. di categoria competenti per territorio, elementi conoscitivi riguardanti:
- le prospettive produttive con particolare riferimento alla situazione e alla struttura occupazionale (sesso, qualifica professionale);
- i programmi d'investimento e di diversificazione produttiva, indicando l'eventuale ricorso ai finanziamenti agevolati pubblici regionali, nazionali, comunitari, di rilevante interesse per le condizioni di lavoro;
- le modifiche all'organizzazione del lavoro e tecnologiche e le conseguenti iniziative formative e di riqualificazione professionale;
- le strategie di scorporo, concentrazione, internazionalizzazione e di nuovi insediamenti industriali specie nel Mezzogiorno;
- le iniziative finalizzate al risparmio energetico e le condizioni ecologiche derivanti da attività industriali;
- il superamento delle barriere architettoniche.
Su tali problemi, a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro allo scopo di effettuare un esame congiunto in ordine:
- all'occupazione (azienda, stabilimento, reparto);
- alle condizioni di lavoro ambientali ed ecologiche;
- alle esigenze di formazione e riqualificazione professionale nonché alle iniziative formative da realizzare con il concorso di fondi pubblici;
- allo stato di applicazione della legislazione di parità con le relative azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 1984 e in correlazione con le iniziative assunte a livello nazionale e territoriale, per valorizzare l'impiego del lavoro femminile;
- allo stato di applicazione delle leggi sull'occupazione giovanile nonché degli accordi interconfederali sui contratti di formazione lavoro;
- all'andamento dell'attività formativa relativa ai contratti di apprendistato in atto.
Ulteriori verifiche potranno essere effettuate a richiesta di una delle parti, quando si determinino condizioni tali che le rendano necessarie.
Durante il corso dell'informativa annuale le società di capitale con obbligo di deposito, per legge, del bilancio consegneranno, a richiesta, copia dello stesso e della relazione di accompagnamento, già approvate dall'assemblea dei soci.
Per le aziende che hanno più stabilimenti, anche in zone territoriali diverse, o per i complessi industriali del settore aventi un'unica gestione pur riunendo aziende con ragioni sociali diverse, si provvederà a concentrare l'informazione presso l'associazione imprenditoriale con riferimento all'ubicazione della sede centrale o dell'unità avente il maggior numero di addetti. Le informazioni di cui al comma 1 saranno estese ad eventuali piani pluriennali.

6. Imprese a dimensione europea.
In relazione alla Direttiva UE n. 94/45 le parti concordano di darne attuazione tenendo conto del sistema di relazioni industriali presente nel nostro Paese.
A tale fine riconoscono che la sua attuazione possa avvenire nelle aziende a dimensione europea in coerenza con le disposizioni della direttiva stessa e dell'Accordo interconfederale 27.11.96, artt. 9 e 16, demandando a livello aziendale il compito di individuare le modalità idonee.
In relazione a quanto sopra e nell'ambito di un armonico sviluppo del sistema informativo contrattuale adottato per il settore tessile- abbigliamento nel suo complesso, anche alle OO.SS. nazionali viene riconosciuto il ruolo di soggetti attivi destinatari delle informazioni di cui alla Direttiva n. 94/45 da parte delle imprese a livello europeo, che abbiano in Italia la sede della società capogruppo secondo le procedure che saranno fissate nei relativi accordi aziendali.

Art. 23 - Lavoro esterno.
Le parti, nel prendere atto del ricorso strutturale nell'ambito del settore tessile-abbigliamento a lavorazioni presso terzi per l'effettuazione di produzioni presenti o meno nel ciclo di lavoro delle aziende committenti, affermano che il lavoro presso terzi debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti. In presenza di eventuali situazioni di aziende che non diano corso all'applicazione del contratto collettivo di lavoro di pertinenza e delle leggi sul lavoro, le parti esprimono il loro rifiuto di tali forme e s'impegnano ad adoperarsi, nell'ambito delle proprie competenze, per il superamento di dette situazioni.
Per esprimere questa volontà e per consentire di conseguenza una più efficace tutela dei lavoratori occupati in imprese tessili-abbigliamento svolgenti lavorazioni per conto terzi presenti nel ciclo produttivo dell'azienda committente, fermo restando che l'applicazione degli impegni sotto riportati non può avere incidenza sui rapporti commerciali delle imprese committenti né implica responsabilità alcuna da parte delle medesime per comportamenti di terzi:
1) Le aziende committenti lavorazioni a terzi inseriranno nel contratto di commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel territorio nazionale, l'impegno all'applicazione del CCNL di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro. Le aziende committenti agevoleranno altresì l'applicazione del CCNL di pertinenza delle aziende terziste. Le aziende terziste comunicheranno alle aziende committenti il CCNL da loro applicato.
2) Le aziende committenti lavoro a terzi aventi oltre 80 dipendenti e le aziende terziste che danno lavoro all'esterno, informeranno, a richiesta, di norma annualmente, le RSU sulle previsioni di ricorso al lavoro esterno per lavorazioni presenti nel ciclo aziendale con riferimento alla quantità e al tipo di lavorazione, nonché sui nominativi delle imprese terziste alle quali sia stato commesso lavoro nell'anno precedente in modo sistematico, e sui contratti di lavoro da queste applicati.
3) Le associazioni industriali e le OO.SS. territorialmente competenti costituiranno entro 3 mesi, dalla richiesta di queste ultime, una Commissione formata da 3 membri per ciascuna delle due parti con i seguenti compiti:
- acquisire da parte delle aziende gli elementi conoscitivi necessari alla valutazione del fenomeno. A tale scopo l'associazione industriale territoriale metterà a disposizione della Commissione l'elenco delle aziende che commettono lavoro a terzi e l'elenco delle aziende che lavorano per conto terzi. Per ogni singola azienda committente l'associazione territoriale fornirà alla Commissione anche i nominativi delle aziende cui il lavoro è stato commesso nei 12 mesi precedenti.
Saranno inoltre fornite indicazioni relative alla localizzazione delle aziende terziste (anche fuori del territorio di competenza), il comparto in cui operano e il tipo di lavorazione effettuato, la loro natura industriale o artigianale;
- utilizzare tali dati, insieme ad ogni altro diversamente raccolto, per individuare eventuali situazioni di aziende che non diano corso all'applicazione del CCNL di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro;
- promuovere nei confronti dei casi di cui al punto precedente le iniziative più opportune al fine di pervenire alla loro regolarizzazione;
- comprovato il permanere della disapplicazione del CCNL di pertinenza, la Commissione inviterà, per un esame della situazione, le ditte interessate alla committenza;
- ove non sia diversamente possibile raggiungere l'obiettivo di far regolarizzare l'eventuale accertata esistenza di lavoro irregolare la Commissione prenderà in esame la connessione tra le aziende per cui tale problema sussiste.
4) Anche in riferimento ai problemi occupazionali, nei casi in cui le aziende committenti, a causa di situazioni temporanee di mercato o di crisi economiche settoriali o locali o per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali, facciano ricorso a riduzioni o sospensioni d'orario di lavoro o riduzioni di personale durante gli incontri previsti, nel corso delle procedure di cui all'art. 5, legge 20.5.75 n. 164 e agli artt. 4 e 24, legge 23.7.91 n. 223, daranno anche comunicazione, per un esame in materia, dell'eventuale ricorso a lavoro presso terzi presente nel ciclo produttivo delle stesse aziende committenti.
5) A livello nazionale le parti effettueranno periodiche valutazioni del fenomeno e dei risultati raggiunti studiando gli strumenti più opportuni per il contenimento e il superamento delle situazioni irregolari coordinando altresì, quando necessario, i lavori delle Commissioni territoriali.
A tal fine concordano di prevedere, nell'ambito dell'Osservatorio congiunturale e strutturale tessile-abbigliamento, funzioni di monitoraggio del fenomeno, anche attraverso l'invio degli elenchi di cui al punto 3 del presente articolo, nella salvaguardia delle norme sulla riservatezza dei dati (legge 31.12.96 n. 675).
6) La Commissione è vincolata al segreto d'ufficio sui nominativi forniti. In caso di violazione cesseranno per l'associazione territoriale e le aziende gli obblighi derivanti dall'applicazione del presente articolo.
7) Le aziende committenti comunicheranno, tramite la propria associazione territoriale, alle associazioni territoriali nelle aree del Mezzogiorno (s'intendono per aree nel Mezzogiorno quelle individuate dalla legge n. 64/86) l'elenco delle aziende terziste situate nei territori di loro competenza, con l'indicazione del CCNL che le medesime hanno dichiarato di applicare.
Le associazioni industriali territoriali del Mezzogiorno metteranno a disposizione della Commissione, di cui fanno parte, l'elenco complessivo delle aziende terziste situate nella provincia di loro competenza, con l'annotazione del CCNL che le medesime hanno dichiarato di applicare.
8) Si conviene che le Commissioni istituite a livello territoriale si attivino per favorire l'affermarsi di un ambiente idoneo allo sviluppo delle iniziative e delle realtà imprenditoriali, e l'utilizzazione, più corretta ed efficace possibile, delle azioni di sostegno per lo sviluppo, decise dal Governo, allo scopo di evitare che tali realtà siano poste fuori mercato e per promuovere iniziative finalizzate al miglioramento degli standard produttivi, alla tutela dell'occupazione, dei diritti dei lavoratori e alla positiva evoluzione delle relazioni sociali ed industriali nel territorio.
In presenza del permanere di situazioni di marcata irregolarità, nonostante l'adozione dei provvedimenti e delle misure di cui ai precedenti commi, le Commissioni potranno infine attivarsi nei confronti degli organismi competenti, per individuare possibili interventi.
Tutto il sistema che precede sarà concretamente attuato a condizione che uguale normativa risulti inserita in ogni altro CCNL, stipulato dalle OO.SS. firmatarie del presente contratto, con le altre organizzazioni imprenditoriali del settore tessile-abbigliamento.
Chiarimento a verbale.
Con l'informativa sul lavoro esterno prevista nel presente articolo le parti hanno inteso far acquisire gli elementi conoscitivi del ricorso strutturale al lavoro esterno. Non sono quindi compresi i rapporti committente/terzista di tipo occasionale.
Le parti convengono inoltre che le imprese cosiddette terziste, ma che svolgono un'attività funzionale al processo produttivo, come ad esempio la nobilitazione, sono da considerare committenti.
Dichiarazione a verbale.
Le parti si danno atto che la regolamentazione che precede si riferisce al lavoro per conto terzi inerente al ciclo produttivo aziendale delle ditte committenti e che eventuali altri problemi di mancata applicazione di norme di legge e di contratto trovano soluzione nelle usuali procedure d'intervento previste dalle norme esistenti.

Art. 24 - Formazione.
Le parti, anche con riferimento alle disposizioni contenute negli accordi interconfederali in materia di formazione, nonché nella legge 24.6.97 n. 196 e nei relativi decreti attuativi in merito alla formazione dei lavoratori apprendisti, ritengono che nell'attuale fase di riorganizzazione industriale, caratterizzata dalla ricerca di più elevati livelli di competitività, dall'esigenza di valorizzare le risorse umane e da una significativa evoluzione del sistema di relazioni industriali, il positivo rapporto scuola-industria e la formazione assumano un ruolo strategico per assecondare la soluzione dei problemi in atto.
In tale contesto, le parti condividono e sottolineano l'importanza e la positività delle comuni esperienze di dialogo sociale concretizzatesi nel "Progetto pilota nazionale per la formazione degli apprendisti nell'industria tessile-abbigliamento" di cui sottolineano l'importanza della gestione del progetto a livello settoriale che deve rimanere una prerogativa del comparto, e nell'analisi dei fabbisogni formativi dell'industria tessile-abbigliamento condotta in collaborazione con l'Organismo Bilaterale Nazionale (OBN).
A tal fine, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità derivanti dalle norme di legge, di accordi interconfederali e del contratto nazionale, le parti convengono che la formazione debba perseguire gli scopi di:
1.agevolare l'indirizzo dei processi di adeguamento strutturale, consentire ai lavoratori di conseguire nuove professionalità, indotte dalle mutate realtà derivanti da innovazioni tecniche e organizzative e/o per accedere a nuovi sbocchi occupazionali;
2.fornire i necessari supporti formativi atti a favorire lo svolgimento di relazioni partecipative e della contrattazione aziendale basata sulle nuove regole.
Per consentire il raggiungimento di tali finalità le parti convengono sull'utilità di:

1. A livello nazionale.
1.1 Avviare un confronto con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica, con il Ministero della pubblica istruzione e con la Conferenza Stato-Regioni per favorire un adeguamento dei programmi e delle strutture pubbliche all'esigenza del settore, con la finalità specifica di:
- promuovere iniziative di formazione atte al perseguimento degli obiettivi indicati nella Premessa con la definizione di programmi di formazione mirata;
- individuare la possibilità dell'istituzione di un corso di laurea ad indirizzo tessile nella facoltà d'ingegneria;
- sollecitare l'attenzione sul problema delle scuole professionali statali ad indirizzo tessile-abbigliamento la cui assenza costituisce grave fattore negativo per la possibilità di assunzione di personale specializzato.
1.2 Individuare altre specifiche proposte, anche in raccordo con la Commissione interconfederale per le politiche formative, da portare all'attenzione delle istituzioni e degli organismi competenti per ottenere, tenuto conto delle caratteristiche del mercato del lavoro, la migliore programmazione degli interventi formativi e di riqualificazione professionale ritenuti necessari nonché la messa a disposizione delle risorse conseguenti per consentire al sistema produttivo tessile- abbigliamento di rispondere tempestivamente e con flessibilità ai cambiamenti.
La documentazione e il materiale conoscitivo così acquisiti ed elaborati, nonché le conclusioni cui le parti saranno pervenute, verranno messi a disposizione delle strutture territoriali, di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 dell'art. 22 per il loro orientamento e per il coordinamento dei rispettivi interventi.
1.3 Utilizzare la Commissione RITAF quale Organismo bilaterale per predisporre congiuntamente progetti di formazione continua nonché studi e ricerche per:
- approfondire il rapporto intercorrente tra innovazione tecnologica, evoluzione di processo e delle strutture produttive da un lato ed esigenze formative dall'altro;
- valorizzare le potenzialità occupazionali, con particolare riguardo al personale femminile per facilitare l'incontro qualificato tra domanda ed offerta di lavoro e consentire una maggiore razionalità nell'impiego dei lavoratori;
- elaborare linee guida per progetti formativi che le parti potranno utilizzare anche congiuntamente per presentare agli organismi pubblici competenti proposte per l'adozione delle conseguenti decisioni in materia di formazione professionale che interessino il settore;
- valutare alla luce dell'evoluzione della tecnica ambientale l'opportunità di rivedere gli schemi di progetto di formazione per i rappresentanti per la sicurezza al fine dell'aggiornamento sulle problematiche correlate all'ambiente del lavoro, all'igiene e alla sicurezza, in armonia con quanto previsto dal D.lgs. 19.9.94 n. 626 e successive modificazioni.

1.4 Progetti formativi.
Le parti convengono sull'opportunità di confrontarsi su specifiche iniziative di cui le stesse siano propositrici o titolari, nonché di fare conoscere tali iniziative alle aziende associate e ai lavoratori, anche ai fini di quanto previsto all'art. 64, lett. b) del presente CCNL.
Ferme restando le rispettive autonomie operative le parti potranno inoltre promuovere specifiche iniziative formative da progettare e realizzare congiuntamente.

2. A livello di distretto industriale o territoriale.
2.1 Approfondire le problematiche della formazione professionale per fornire ai lavoratori conoscenze funzionali rispetto ai mutamenti tecnologici e organizzativi e per consentire alle aziende di impiegare il fattore lavoro in modo adeguato alle nuove esigenze.
A tal fine si verificheranno le possibili iniziative tendenti a:
[…]
- verificare, in termini quantitativi e qualitativi, le iniziative formative rivolte ai giovani in contratto di formazione lavoro;
- elaborare progetti formativi e/o promuoverne la predisposizione in funzione dei programmi definiti a livello nazionale.
I risultati di questa elaborazione conoscitiva e propositiva in quanto concretizzatisi in orientamenti comuni saranno sottoposti all'attenzione degli enti pubblici competenti e agli organismi paritetici per la formazione professionale operanti nel territorio ai sensi dell'Accordo interconfederale 20.1.93 e successive intese, affinché nella programmazione dei loro interventi tengano conto delle prospettate esigenze del settore tessile-abbigliamento.
[…]
2.2 Promuovere la realizzazione di iniziative formative in materia di ambiente di lavoro, igiene e sicurezza, in armonia con quanto previsto dal D.lgs. n. 626/94 e successive modificazioni, utilizzando le risorse rese disponibili dalle Regioni.
2.3 Studiare le opportune iniziative perché gli enti preposti alla formazione professionale organizzino corsi specifici intesi a recuperare al mercato del lavoro soggetti invalidi o portatori di handicap allo scopo di favorirne l'utile collocazione in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e acquisite capacità lavorative, compatibilmente con le esigenze e le possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive.
Le parti ritengono che lo strumento dei tirocini formativi sia utile al fine di formare al lavoro le persone disabili.

3. A livello aziendale.
3.1 Saranno definiti congiuntamente i programmi formativi la cui attuazione comporti la frequenza a corsi di formazione professionale con l'utilizzo del monte ore di cui all'art. 64 "Iniziative a sostegno della formazione continua".
3.2 Le Direzioni aziendali delle imprese segnaleranno alle RSU, con riferimento a ciascuna unità produttiva, le eventuali esigenze formative indotte dai processi di riorganizzazione/ristrutturazione e dallo sviluppo tecnologico e organizzativo, e forniranno indicazioni sulle conseguenti iniziative formative.
Su tali temi le parti interessate procederanno a una valutazione congiunta.
3.3 Le aziende consulteranno i rappresentanti alla sicurezza per la predisposizione di progetti formativi in tema di ambiente, igiene e sicurezza, secondo le previsioni legislative.
3.4 Le Direzioni aziendali, in merito alla formazione esterna degli apprendisti, faranno riferimento ai programmi e ai percorsi didattici che le parti concerteranno a livello nazionale, sulla base delle esperienze maturate nel Progetto pilota di formazione per apprendisti seguendo le procedure previste dal DM 8.4.98 in attuazione dell'art. 16, legge 26.6.97 n. 196.
3.5 In occasione di avviamenti di lavoratori disabili effettuati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, Direzione aziendale e RSU verificheranno le opportunità per agevolare l'integrazione dei soggetti e utilizzarne al meglio le attitudini lavorative, anche mediante la frequenza di corsi di formazione e riqualificazione professionale promossi o realizzati dalle Regioni.
Tale azione sarà raccordata con l'attività formativa per persone disabili a livello di distretto industriale o territoriale così come previsto al precedente paragrafo 2.3.

Art. 25 - Mobilità interna della manodopera.
Le Direzioni delle unità produttive con più di 80 dipendenti informeranno preventivamente la RSU sugli spostamenti non temporanei nell'ambito dello stabilimento che interessino gruppi di lavoratori. Potrà seguire un esame congiunto da effettuarsi entro 3 giorni dall'avvenuta informazione.
Fatto salvo quanto sopra, gli spostamenti di reparto o di posto di lavoro, in relazione alle esigenze tecnico-produttive, nonché al migliore utilizzo dell'organico, saranno effettuati dalle aziende nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali.
Chiarimento a verbale.
Le parti, in relazione a possibili comportamenti anomali, che violino lo spirito della norma, potranno esaminare il problema a livello territoriale.

Art. 26 - Andamento attività produttiva.
Le Direzioni aziendali comunicheranno alla RSU, annualmente o semestralmente o trimestralmente, in relazione all'andamento stagionale dell'attività produttiva e con riferimento alle specifiche esigenze aziendali, i periodi prevedibili di:
- supero e riduzione dell'orario contrattuale per flessibilità ordinaria, con indicazione delle ore prevedibili;
[…]
I contenuti di tali comunicazioni programmatiche saranno esaminati congiuntamente tra la Direzione e la RSU.
Per ciascuno degli istituti indicati saranno seguite le specifiche procedure concordate con il presente contratto.
In caso di necessità di contrazione temporanea dell'orario di lavoro le parti faranno riferimento alle norme di legge vigenti in materia.
[…]

Art. 27 - Clausola di salvaguardia.
Le parti si danno atto che i contenuti delle informazioni, così come l'articolazione per sedi e materie, hanno costituito comuni presupposti per la stipulazione delle norme relative al "sistema di informazione dell'industria tessile e dell'abbigliamento".
Le iniziative o i comportamenti in sede nazionale, territoriale e di distretto, aziendale, attuati in difformità dagli impegni definiti agli artt. 22, 23 e 24 del presente contratto, daranno facoltà alle associazioni industriali stipulanti di dichiararsi, previo esame della situazione e tentativo di componimento da compiersi in sede nazionale con le OO.SS., sciolte dalle specifiche obbligazioni assunte in tali presupposti.
Rimangono salve sulle materie prese in considerazione le pattuizioni preesistenti più favorevoli.

Sezione II - Costituzione, svolgimento e risoluzione del rapporto di lavoro
Capitolo I
Art. 28 - Assunzione.

[…]
Fermi restando gli obblighi di legge per talune categorie di lavoratori o per talune posizioni lavorative, tutti i lavoratori potranno essere sottoposti a visita medica prima dell'assunzione.

Art. 29 - Lavoro delle donne, dei bambini e degli adolescenti.
L'ammissione al lavoro delle donne, dei bambini e degli adolescenti deve avvenire in conformità alle leggi vigenti in materia.
Per i prestatori d'opera di età non superiore ai 18 anni non ammessi ad apprendistato o che abbiano superato il periodo di apprendistato, valgono le disposizioni di legge in quanto più favorevoli alle norme del presente contratto.

Art. 30 - Contratto a termine.
[…]
Qualora se ne ravvisi la necessità, con accordo stipulato con le OO.SS. locali, sia le percentuali di lavoratori assumibili con contratto a termine che le ipotesi che consentono le assunzioni, possono essere ampliate in funzione delle specifiche esigenze aziendali.
L'azienda, a fronte della necessità di assumere personale con contratto a tempo determinato per fronteggiare le situazioni di cui a una o più delle ipotesi concordate, procederà all'assunzione stessa, previa informazione alla RSU relativamente al numero dei rapporti a termine, alle cause, alle lavorazioni e/o ai reparti interessati e alla relativa durata.
[…]

Art. 32 - Apprendistato, addestramento e assunzioni di giovani con diploma o attestato di qualifica e con contratto di formazione e lavoro.
Apprendistato.

L'apprendistato è un contratto di lavoro a causa mista che può essere adottato per i lavoratori in età iniziale compresa tra i 16 e i 24 anni, ovvero 26 anni nelle aree di cui agli Obiettivi 1 e 2 del Regolamento 93/2081/CE del 20.7.93 e successive modificazioni.
Sono fatte salve le disposizioni di legge che prevedono un'età minima inferiore ai 16 anni.
Nel caso di apprendisti disabili, i limiti massimi d'età iniziale sono elevati rispettivamente a 26 anni, ovvero a 28 anni nelle aree di cui agli Obiettivi 1 e 2 del citato Regolamento CEE.
Sono fatte salve le limitazioni d'età previste per i bambini e gli adolescenti dalle norme in vigore per le lavorazioni faticose e insalubri.
[….]
L'apprendista destinato a conseguire una qualifica operaia deve lavorare ad economia durante il periodo di apprendistato; nel caso in cui venga adibito a lavoro a cottimo, egli acquista automaticamente la qualifica di operaio, ancorché non siano trascorsi i termini di durata massima dell'apprendistato, e gli devono essere applicate le tariffe di cottimo.
[…]
Per quanto si riferisce all'assunzione e al divieto di adibire a lavoro straordinario gli apprendisti, valgono le norme di legge; per l'orario di lavoro e le ferie valgono le norme di legge salvo le condizioni contrattuali di miglior favore; per quanto altro non previsto dal presente articolo valgono le norme contrattuali del presente contratto.
[…]

Dichiarazione a verbale n. 1.
In relazione al divieto di adibire l'apprendista a produzioni in serie, le parti riconoscono che nel settore tessile-abbigliamento il processo produttivo, quand'anche caratterizzato da prevalente impiego di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l'acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all'azienda.
Dichiarazione a verbale n. 2.
Date le particolari caratteristiche organizzative e di orario di lavoro delle imprese del settore tessile-abbigliamento, le parti auspicano che, fermi restando i divieti legali di effettuazione di lavoro notturno per i bambini e gli adolescenti e la regolamentazione specifica per il lavoro notturno femminile, venga rimossa la limitazione di cui al comma 4, art. 10, legge 19.1.55 n. 25, che vieta a tutti gli apprendisti l'effettuazione di lavoro tra le ore 22 e le ore 6. L'assegnazione a turni notturni dovrà essere compatibile con il regolare svolgimento della formazione e non potrà determinare una diminuzione dei contenuti formativi del rapporto di apprendistato.
[…]
Dichiarazione a verbale n. 4.
Le parti si danno atto che la regolamentazione dell'apprendistato concordata per le aree ad Obiettivo 1 non è suscettibile di modifica con accordi di carattere territoriale e, limitatamente alle percentuali di commisurazione delle quote di retribuzione, nei territori oggetto di contratti di area di cui all'art. 2, comma 203, lett. f), legge 23.12.96 n. 662.

Formazione
Al fine di completare l'addestramento dell'apprendista sono dedicate 120 ore medie annue retribuite di formazione così come previsto dall'art. 16, comma 2, legge n. 196/97. Di tale monte ore, 42 dovranno essere dedicate alle materie indicate all'art. 2, comma 1, lett. a), Decreto del Ministero del lavoro 8.4.98. Le ore rimanenti saranno dedicate ai contenuti indicati all'art. 2, comma 1, lett. b) del decreto citato; particolare attenzione sarà riservata alle conoscenze relative alla filiera del sistema tessile- abbigliamento.
I programmi formativi, di cui agli artt. 1 comma 1, e 6 comma 1 del citato DM 8.4.98 possono prevedere una distribuzione delle ore di formazione più concentrata in alcuni periodi del rapporto di apprendistato e più diluita in altri periodi.
Per completare l'addestramento dell'apprendista in possesso di titolo di studio post-obbligo ovvero di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere, la durata della formazione di cui al citato art. 16, comma 2, legge n. 196/97 è ridotta a 40 ore medie annue retribuite, delle quali 20 saranno dedicate alle materie di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), DM 8.4.98 e le rimanenti alle materie di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) del medesimo decreto ministeriale.
L'imprenditore deve permettere che l'apprendista frequenti i corsi per la formazione professionale e deve destinarlo soltanto ai lavori attinenti alla specialità professionale alla quale si riferisce il tirocinio.
Ai fini previsti dall'art. 1, DM 8.4.98 la Commissione RITAF, nell'ambito delle attività indicate all'art. 24, paragrafo 1.2 del presente contratto:
- elabora schemi nei quali sono sviluppate le linee formative, i contenuti delle relative attività e le competenze professionali da conseguire per ciascuna figura professionale o per gruppi di figure professionali;
- individua i centri di formazione professionale presso i quali si svolgono le attività di formazione di cui all'art. 16, comma 2, legge n. 196/97;
- verifica che i programmi di formazione predisposti dalle aziende o dagli istituti di formazione professionale, in assenza di moduli approntati dalla Commissione stessa ovvero dalle autorità pubbliche competenti in materia, siano coerenti con le finalità formative di cui all'art. 16, comma 2, legge n. 196/97 e al DM 8.4.98;
- valuta i contenuti formativi dei progetti realizzati nei distretti industriali e negli altri territori ad alta vocazione tessile- abbigliamento.
La Commissione RITAF, inoltre, predispone i programmi delle iniziative professionali sperimentali ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, DM 8.4.98.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative di formazione.
[…]

Tutore della formazione
La funzione di tutore della formazione, nelle imprese con meno di 15 dipendenti, può essere ricoperta dal datore di lavoro, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, DM 8.4.98.
In ogni caso il nominativo del tutore deve essere comunicato alle strutture territoriali pubbliche competenti, nonché al lavoratore - unitamente al programma formativo - per iscritto nella lettera di assunzione.

B) Periodo di addestramento per mansioni operaie per nuovi assunti d'età superiore a 20 anni.
Riconosciuta, per le particolari condizioni dell'industria tessile, l'opportunità di consentire in linea eccezionale l'addestramento a mansioni richiedenti l'apprendistato di personale di nuova assunzione non addestrato e d'età superiore a 20 anni, è ammesso un periodo di addestramento nelle mansioni stesse per una durata prestabilita in relazione alla natura delle prestazioni richieste e non superiore a 12 mesi, con la retribuzione contrattuale del personale di manovalanza.

D) Contratti di formazione e lavoro (CFL).
Si richiamano le norme del DL 30.10.84 n. 726 convertito in legge 19.12.84 n. 863 e successive integrazioni e modificazioni, nonché le disposizioni contenute negli Accordi interconfederali 18.12.88 e 31.1.95.
[…]
3.Per tutte le professionalità, ad eccezione di quelle destinate a permanere al 1° livello, si potrà applicare il CFL di cui all'art. 16, comma 2, lett. b), legge 19.7.94 n. 451 della durata di 12 mesi con 20 ore di formazione teorica.
[…]
Quanto stabilito al presente articolo in materia di CFL costituisce parte integrante della regolamentazione interconfederale contenuta nell'Accordo 31.1.95, ai fini della verifica di conformità dei progetti ad opera delle Commissioni bilaterali regionali.

Art. 33 - Lavoratori disabili.
Le parti stipulanti il presente contratto, sensibili al problema dei disabili, nell'intento di facilitare il loro inserimento in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, convengono di favorirne la collocazione nelle strutture aziendali con tutti gli strumenti agevolativi previsti dalla legge 12.3.99 n. 68, compatibilmente con le possibilità tecnico-organizzative delle aziende.
In occasione di avviamenti di lavoratori disabili effettuati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, Direzione aziendale e RSU verificheranno le opportunità per agevolare l'integrazione dei soggetti e utilizzarne al meglio le attitudini lavorative.
Nel caso in cui non vengano riscontrate concrete possibilità d'idonea occupazione nella struttura organizzativa aziendale, si opereranno gli opportuni interventi presso gli organi di collocamento affinché sia realizzato l'avviamento in altra unità produttiva.
A livello territoriale, nell'ambito delle verifiche delle iniziative formative di cui all'art. 24, punto 3) del presente contratto, si studieranno le opportune iniziative perché gli enti preposti alla formazione professionale organizzino corsi specifici di formazione professionale intesi a recuperare al mercato del lavoro soggetti disabili allo scopo di favorirne l'utile collocazione in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e acquisite capacità lavorative, compatibilmente con le esigenze e le possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive.
[…]

Art. 34 - Orario di lavoro.
1. Regime ordinario.

Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
L'orario di lavoro normalmente è di 40 ore settimanali e normalmente di 8 ore giornaliere distribuite normalmente nei primi 5 giorni della settimana.
Le parti riconoscono che la qualità della risposta organizzativa, nella ricerca di un efficiente posizionamento competitivo del sistema delle imprese si realizza anche attraverso l'individuazione di adeguate e specifiche articolazioni dell'orario lavorativo.
Pertanto: per migliorare la competitività delle imprese e le prospettive occupazionali; per incrementare l'utilizzo delle capacità produttive e ridurre i costi per unità di prodotto; per assecondare la variabilità delle richieste del mercato, le parti riconoscono idonea l'adozione - per stabilimenti o per singoli reparti o uffici, o per gruppi di lavoratori - di:
- altre distribuzioni d'orario nell'ambito della settimana o anche di cicli di più settimane;
- un'articolazione plurisettimanale multiperiodale dell'orario contrattuale, in base alla quale l'orario viene realizzato in regime ordinario come media in un periodo non superiore a 12 mesi, alternando periodi con orario diverso.
Tali specifici schemi d'orario o diverse distribuzioni o articolazioni dell'orario settimanale saranno concordate dalle parti a livello aziendale.

Per gli impianti a ciclo continuo la particolare turnazione relativa è definita a livello aziendale. Le parti stipulanti si danno atto che fra le lavorazioni a ciclo continuo deve essere ricompresa la testurizzazione.

2. Regimi particolari di orario.
Nel caso d'introduzione di un'organizzazione del lavoro finalizzata al maggior utilizzo degli impianti per 6 giorni alla settimana anche limitatamente a determinati reparti o servizi dell'azienda, in presenza delle necessarie condizioni di mercato e caratteristiche tecnologiche e organizzative dell'impresa, nonché dell'introduzione di processi produttivi basati su nuove tecnologie e nei casi di ristrutturazione aziendale, anche per migliorare le prospettive occupazionali, si potrà fare ricorso a concordate strutture d'orario.
Per l'adozione del regime d'orario 5 x 8 con il 2° giorno di riposo (sabato) da usufruire a scorrimento durante i giorni della settimana o del regime 6 x 6 con prestazione lavorativa su 6 giorni alla settimana si seguirà la procedura qui di seguito riportata con applicazione delle specifiche condizioni d'orario e retributive convenute nella presente regolamentazione. Nel caso in cui l'azienda reputi necessario per il miglioramento della propria competitività di estendere l'attività su 6 giorni ne darà preventiva comunicazione alla RSU.
Seguirà su tale tema un esame congiunto per verificare le problematiche tecnico-produttive e organizzative della azienda al fine di salvaguardarne la competitività e migliorare le prospettive occupazionali. Al termine di tale esame le parti potranno concordare l'adozione del nuovo assetto d'orario, facendo rinvio per la regolamentazione dei predetti regimi alle disposizioni di seguito riportate.

2.2 Orario di lavoro per un utilizzo degli impianti su 6 giorni settimanali con prestazione lavorativa su 6 giorni:
- l'orario individuale di fatto è di 36 ore settimanali a parità di retribuzione;
[…]

3. Norme particolari per la torcitura.
Le parti concordano sulla necessità di un'attività degli impianti anche fino a 7 giorni per le lavorazioni di torcitura. Le particolari turnazioni e i regimi d'orario saranno definiti a livello aziendale.

Norma valida solo per il comparto Tessili Vari.
5. Orario di lavoro del settore amianto.

I lavoratori del settore amianto che nello svolgimento della propria attività siano esposti a polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto, hanno diritto a 8 ore di riduzione d'orario da gestire secondo un esame congiunto da effettuare in azienda.
La riduzione d'orario in ogni caso non sarà più riconosciuta dal momento della dismissione della lavorazione di amianto.
La riduzione d'orario prevista dal presente articolo è assorbita da condizioni aziendali più favorevoli.
Nel caso di dismissioni della lavorazione dell'amianto saranno riconosciuti i ratei di riduzione d'orario maturati con arrotondamento all'ora intera.
[…]

Art. 35 - Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro.
Considerate le particolari caratteristiche del settore e anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario, alla CIG, a forme di decentramento anomalo, connessi alle caratteristiche di cui sopra, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro.
Per far fronte alle variazioni d'intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi d'orario in particolari periodi dell'anno, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 96 ore nell'anno.
A fronte del superamento dell'orario contrattuale, corrisponderà, nel corso dell'anno e in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione.
[…]
La Direzione procederà, trimestralmente o semestralmente o annualmente, alla comunicazione programmatica alla RSU e ai reparti interessati dei periodi previsti di supero e di riduzione dell'orario contrattuale e delle ore necessarie.
Le modalità applicative, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di supero e all'utilizzo delle riduzioni, rapportate alle esigenze organizzative aziendali, saranno definite congiuntamente, in tempo utile, in sede di esame tra Direzione e RSU.
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
La presente normativa sulla flessibilità non prevede prestazioni domenicali, salvo accordi tra le parti.
Dichiarazione a verbale n. 1.
Con l'articolo di cui sopra le parti hanno inteso fornire alle aziende il diritto a disporre di uno strumento certo ed effettivamente utilizzabile per far fronte al variare della domanda di prodotti o servizi nel corso dell'anno.
Le rappresentanze sindacali dei lavoratori ai vari livelli sono impegnate a rimuovere tempestivamente e comunque in tempi utili, per il concreto utilizzo dello strumento, gli ostacoli che si verificassero.
[…]

Art. 36 - Flessibilità tempestiva.
In considerazione delle variazioni imprevedibili e urgenti della domanda, le aziende che manifesteranno, in qualsiasi momento dell'anno, l'intenzione di avvalersi della regolamentazione di cui al presente articolo per rispondere alla necessità di assecondare variazioni d'intensità dell'attività dell'azienda, di parti di essa, o di gruppi di lavoratori, potranno superare, in determinati periodi dell'anno, il normale orario contrattuale settimanale.
Al verificarsi della necessità, la Direzione aziendale comunicherà alla RSU, illustrandone le ragioni, con un preavviso non inferiore a 5 giorni, il ricorso alla flessibilità, i reparti e i lavoratori interessati con l'indicazione dei periodi previsti di supero o di riduzione dell'orario contrattuale, delle ore necessarie e della loro collocazione temporale.
Le modalità applicative, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di supero o all'utilizzo delle riduzioni, saranno definite congiuntamente in sede di esame tra Direzione e RSU.
Tali modalità dovranno assicurare la soddisfazione tempestiva della domanda anche attraverso l'esistente utilizzo ottimale degli impianti, con svolgimento dei normali turni di lavoro nelle giornate di flessibilità.
Allo scadere del 5° giorno, esaurita la procedura di cui sopra, la flessibilità diventa operativa.
Analoga procedura verrà utilizzata in un momento successivo per individuare le modalità del recupero o del supero in funzione delle esigenze organizzative e tecnico-produttive aziendali.
La flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
A fronte del superamento del normale orario contrattuale corrisponderà, nei periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione. La compensazione tra ore in supero e ore in riduzione dovrà avvenire nell'arco di 12 mesi dall'inizio del ciclo di flessibilità. Il programma di flessibilità può iniziare indifferentemente con un periodo di supero o con un periodo di riduzione […]
La presente normativa sulla flessibilità non prevede prestazioni domenicali salvo accordi tra le parti.
Chiarimento a verbale.
Nel caso di utilizzo di ore di flessibilità tempestiva queste verranno sottratte dal monte ore delle 96 di flessibilità di cui all'art. 35.
[…]

Art. 37 - Lavoro straordinario.
[…]
Il lavoro straordinario ha carattere volontario e potrà essere effettuato entro il limite individuale massimo di 180 ore sino al raggiungimento di un monte annuo aziendale ragguagliato a 130 ore per dipendente; quando riguardi gruppi di lavoratori, formerà oggetto di esame preventivo tra Direzione aziendale e RSU.
Fatto salvo il limite di cui sopra l'esame preventivo non avrà luogo solo nei casi in cui il lavoro straordinario abbia carattere di assoluta improrogabile e comprovata necessità determinata da cause di forza maggiore.
Su richiesta delle RSU le aziende daranno annualmente notizia del livello di utilizzo del monte ore aziendale.
Le ore di straordinario prestate tra le 130 e le 180 saranno recuperate su richiesta del lavoratore con i seguenti criteri:
- per il 50% con trasformazione in riposi compensativi giornalieri da godersi in date da indicare dal lavoratore;
- per il 50% con trasformazione in riposi compensativi giornalieri da godersi in date da indicare dall'azienda.
In presenza di lavoro straordinario strutturale di produzione, inteso per tale il caso di raggiungimento costante dei limiti di cui al presente articolo, si procederà, su richiesta, presso la competente sede territoriale all'esame della situazione e delle eventuali misure opportune per la cessazione del lavoro straordinario strutturale, mediante diversa organizzazione del lavoro o aumento dell'occupazione.
Da dette regolamentazioni sono escluse le operazioni di manutenzione e inventario, e le ore di straordinario lavorate oltre il limite individuale annuo di 180 ore potranno, a richiesta del lavoratore, essere recuperate con il godimento di altrettanti riposi compensativi da fruire d'accordo fra le parti.
Le prestazioni di lavoro straordinario per manutenzione e inventario potranno essere richieste tenendo conto delle esigenze del lavoratore.
[…]

Procedura per il lavoro straordinario
Il lavoro straordinario di produzione e dell'area amministrativa ha carattere volontario individuale.
La presente procedura è in particolare finalizzata a soddisfare le esigenze conseguenti a stati di necessità (ad esempio: consegne urgenti, termine di lavorazione in corso, allestimento delle collezioni e impegni fieristici con gli adempimenti collegati, recupero di ritardi di produzione per cause tecniche, adempimenti collegati a disposizioni di legge fiscali o amministrative, sostituzione di lavoratori in aspettativa con effetto immediato, sostituzione di lavoratori frequentanti corsi di formazione continua correlati all'attività dell'azienda).
In presenza di disponibilità volontarie alla prestazione di lavoro straordinario inferiori alle esigenze aziendali entro i limiti del presente articolo, la Direzione ne darà immediata notizia alla RSU.
Le parti, nell'ambito della volontarietà individuale, procederanno all'esame della situazione per rimuovere le difficoltà esistenti assicurando all'azienda la disponibilità tempestiva delle prestazioni straordinarie necessarie.
[…]

Art. 38 - Banca delle ore.
Ciascun lavoratore potrà far confluire in una banca individuale delle ore le prime 32 ore annue di lavoro straordinario che, su richiesta dell'interessato, saranno recuperate sotto forma di riposi compensativi, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno corrisposte con la retribuzione afferente il mese in cui tali prestazioni sono state effettuate.
[…]
Non danno luogo all'accumulo di ore di cui ai due commi precedenti le ore di lavoro straordinario prestate per manutenzione e inventario.
[…]

Art. 39 - Lavoro a squadre.
È considerato lavoro a squadre quello prestato dai lavoratori che si avvicendano ad una stessa macchina o nelle medesime mansioni entro le 24 ore, anche se a turni non di uguale durata.
L'orario ordinario giornaliero del lavoro a squadre è di 8 ore per turno, ivi compreso il riposo, la cui durata è di mezzora.
La distribuzione dell'orario di lavoro viene stabilita in conformità con le disposizioni di cui all'art. 34 del presente contratto e comunicata ai lavoratori in apposita tabella da affiggersi all'entrata dello stabilimento.
In attuazione a quanto disposto dall'art. 34 del presente contratto, l'orario ordinario contrattuale sarà ragguagliato a 40 ore, ivi compresa la mezzora giornaliera di riposo.
Nel lavoro a squadre deve essere consentito, per ogni turno, l'intervallo di mezzora di riposo, il cui compenso è già compreso nella retribuzione mensile.
[…]
Il riposo della squadra deve essere normalmente fruito fuori dal locale di lavoro o altrimenti a macchine ferme. Il lavoratore ha diritto di uscire dallo stabilimento durante la mezzora di riposo.
Per prestazioni di lavoro giornaliere fino a 6 ore non è previsto l'intervallo di riposo. La mezzora di riposo goduta non concorre al superamento delle 6 ore di lavoro richieste. Ai soli fini del diritto alla maturazione della mezzora di riposo, vengono considerate come prestazioni di lavoro le assenze per permessi retribuiti.
Le eventuali prestazioni che eccedono le 7 ore e 30 minuti giornalieri di lavoro effettivo saranno compensate con la retribuzione per il tempo eccedente, aumentata della maggiorazione di straordinario, secondo quanto specificato all'art. 37 del presente contratto.
Le modificazioni dei turni devono essere notificate 24 ore prima mediante avviso collocato in luogo chiaramente visibile, salvo i casi di forza maggiore.
Nel caso di modifica del turno assegnato il lavoratore dovrà comunque fruire - all'atto del passaggio a diverso turno - di un adeguato periodo di riposo.
Il turno unico è soggetto alla disciplina del lavoro a squadre, anche se compiuto senza avvicendamenti, qualora si attui lo stesso intervallo di riposo delle squadre e inoltre il suo inizio o il suo termine coincidano con l'inizio o col termine dell'orario di una delle squadre, rimanendo comunque nel limite di uno spostamento massimo di 30 minuti.
Il lavoro a squadre verrà effettuato normalmente in 5 giorni, in relazione alle norme di cui all'art. 34, punto 1 del presente contratto.
Per le ore di lavoro a squadre, ivi compresa la mezzora di riposo, verrà corrisposta una maggiorazione […]
Direzione e RSU potranno definire modalità per assicurare la regolarità di sostituzione dei turnisti nel lavoro a squadre.
Chiarimento a verbale.
Per i bambini e gli adolescenti la mezzora di riposo intermedio di cui al comma 2 è stata determinata attuando la facoltà prevista dalla legge in materia.
Tale normativa non ha carattere innovativo, nel senso che già nei precedenti contratti le parti, fissando in mezzora la durata del riposo, si erano avvalse della facoltà loro concessa dalle disposizioni di legge per i minori.

Art. 40 - Lavoro notturno, domenicale e festivo
(la presente normativa decorre dal 20.2.00; fino a tale data s'intende applicabile l'art. 11, sezione II, CCNL 1995).
[…]
Sono adibiti al lavoro notturno con priorità assoluta i lavoratori e le lavoratrici che ne facciano richiesta, tenuto conto delle esigenze organizzative aziendali.
Ai sensi dell'art. 4, "Durata della prestazione" del citato decreto legislativo, in caso di adozione di un orario articolato su più settimane il periodo di riferimento sul quale calcolare il limite delle 8 ore nelle 24 ore, in mancanza di una specifica regolamentazione a livello aziendale, è definito come media su base annuale.
Ai sensi dell'art. 6 del citato decreto legislativo, che garantisce il trasferimento dal lavoro notturno a quello diurno, si prevede che in caso di inidoneità al lavoro notturno sancita dal medico competente e in mancanza di soluzioni nell'ambito del medesimo livello, il lavoratore possa essere spostato a mansioni di livello inferiore al fine di agevolare soluzioni intese a tutelare l'occupazione. Le eventuali contestazioni saranno deferite all'esame delle competenti organizzazioni territoriali, che dovrà essere esaurito entro 30 giorni.
[…]
L'introduzione del lavoro notturno è preceduta dalla consultazione delle RSU e, in mancanza, delle associazioni territoriali di categoria; la consultazione è effettuata e conclusa entro 7 giorni a decorrere dalla comunicazione del datore di lavoro.
Il lavoratore chiamato a prestare la propria opera in ore notturne, domenicali o festive dovrà essere preavvisato il giorno precedente tranne casi urgenti.
S'intendono qui richiamate le disposizioni di legge circa il divieto di adibire a lavoro notturno i minori. Per il personale femminile si fa rinvio a quanto previsto all'art. 17, legge 5.2.99 n. 25.
[…]

Art. 43 - Disciplina del contratto di prestazione di lavoro temporaneo
Il contratto di prestazione di lavoro temporaneo è consentito solo nelle circostanze e con le modalità fissate dalle leggi vigenti e integrate dalla regolamentazione del presente articolo, convenuta in attuazione di quanto specificamente demandato dall'art. 1 comma 2 lett. a), comma 4 lett. a), comma 8 e dall'art. 3, comma 4, legge 24.6.97 n. 196.
Pertanto, ferme restando tutte le possibilità previste dai vari istituti contrattuali in materia di flessibilità della prestazione e in aggiunta alle ipotesi di contratto di lavoro temporaneo previste dalla legislazione vigente, le parti hanno inteso individuare le causali, ipotesi e mansioni per le quali è consentita la prestazione di lavoro temporaneo ai sensi delle sopra citate norme della legge n. 196/97:
[…]
5. personale con mansioni di "tutor" o comunque addetto alla formazione e istruzione interna dei lavoratori assunti con CFL e degli apprendisti, non reperibile nei normali assetti produttivi aziendali;
6. personale addetto alla riparazione e manutenzione periodica sia ordinaria sia straordinaria degli impianti;
[…]
8. personale di supporto tecnico addetto all'assistenza specifica nel campo della prevenzione e sicurezza sul lavoro in relazione a nuovi assetti organizzativi e/o produttivi e/o tecnologici;
[…]
L'azienda, a fronte della necessità di inserire personale con contratto di lavoro temporaneo, per soddisfare le esigenze e le situazioni di cui ad una o più delle ipotesi contemplate, procederà all'inserimento dei lavoratori previa informazione alla RSU relativamente al numero dei contratti, le cause, le lavorazioni e/o i reparti interessati e la relativa durata. Analoga informativa riguarderà le ipotesi di proroga dei periodi di assegnazione inizialmente stabiliti.
[…]

Art. 51 - Cambiamento e cumulo di mansioni.
1) Cambiamento di mansioni.

[…]
Fatta eccezione per le ipotesi di carattere tecnico previste ai due commi precedenti, nei casi in cui la permanenza nella mansione assegnata sia impossibilitata a causa di inidoneità fisica accertata o di necessità di riduzioni di personale e in assenza di soluzioni nell'ambito del medesimo livello, lo spostamento a mansioni di livello inferiore è consentito a tempo indeterminato, al fine di agevolare soluzioni tese a tutelare l'occupazione.
Le eventuali contestazioni saranno deferite all'esame delle competenti organizzazioni territoriali.

Art. 52 - Inquadramento unico dei lavoratori.
Parte A)

[…]
3) In presenza di profonde innovazioni tecnologiche o di mutamenti strutturali nei processi produttivi e organizzativi tali da evidenziare una sostanziale e complessiva inadeguatezza dell'inquadramento nazionale rispetto alla nuova realtà, la Direzione aziendale comunicherà alle RSU le caratteristiche della nuova situazione per una verifica congiunta dell'eventuale necessità di ricorso a nuove figure professionali e/o dell'esistenza di mutamenti tali da determinare un diverso e nuovo contenuto professionale.
Tale nuova specifica situazione sarà valutata con l'intervento, a richiesta di una delle parti, delle rispettive organizzazioni nazionali, allo scopo di definire, anche nell'ambito della contrattazione aziendale per obiettivi, ove ritenuto consensualmente opportuno, la collocazione delle nuove posizioni nell'assetto dell'inquadramento aziendalmente in atto, tenuto conto dei criteri fissati dalle declaratorie e sulla scorta dei possibili riferimenti analogici rispetto al sistema nazionale di classificazione.
In tale definizione verranno tenute presenti, ove oggettivamente compatibili, le possibilità di arricchire il contenuto professionale, avuto anche riguardo a quei requisiti professionali individuali utili, insieme al criterio delle pari opportunità, a concorrere agli obiettivi sopra richiamati.
Le parti contraenti dichiarano che sia da favorire, ove possibile e se funzionale al miglioramento della produttività e dell'efficienza delle imprese, l'introduzione di modalità di organizzazione della produzione e del lavoro tendenti a ridurre la parcellizzazione, a consentire una intercambiabilità nelle prestazioni, a ricomporre le operazioni, ad ampliare le mansioni e ad arricchirne il contenuto professionale per adeguare le modalità di svolgimento del lavoro alle accertate sostanziali innovazioni tecnologiche/di processo/organizzative.
A tal fine la Direzione aziendale comunicherà alla RSU, preventivamente alla loro introduzione, le nuove modalità di organizzazione del lavoro per verificare le conseguenze di tali mutamenti, che di per sé non implicano riconoscimenti di passaggio di livello, sui contenuti professionali.
Eventuali problematiche relative ai contenuti professionali saranno affrontate con riferimento ai criteri fissati dalle declaratorie e sulla scorta dei riferimenti analogici rispetto al sistema nazionale di classificazione.
In ogni caso saranno verificate le necessità di supporti formativi e di addestramento del personale interessato.
[…]

Parte B).
Operano nel 1° biennio di vigenza del presente contratto:
- 1 Commissione nazionale settoriale per l'inquadramento composta da 6 rappresentanti per le organizzazioni imprenditoriali firmatarie del presente contratto e da 6 rappresentanti delle OO.SS. Filta, Filtea, Uilta;
- 6 Commissioni di comparto per l'inquadramento, ciascuna composta da 3 rappresentanti per le organizzazioni imprenditoriali firmatarie del presente contratto e da 3 rappresentanti delle OO.SS. Filta, Filtea, Uilta.
Le Commissioni nazionali di comparto per l'inquadramento svolgono un'attività specifica e un'attività permanente.

I - Attività specifica a termine.
1) Condurre uno studio analitico, con compiti propositivi, sull'attuale inquadramento in ordine agli aspetti relativi alla congruità tra le declaratorie e le relative mansioni ed esemplificazioni; alla migliore formulazione delle declaratorie e delle mansioni ed esemplificazioni; all'aggiornamento dell'elencazione delle mansioni ed esemplificazioni, con la cancellazione di quelle che risulteranno obsolete.
2) Individuare e procedere all'inquadramento di mansioni obiettivamente nuove nonché di quelle che in seguito ad innovazioni tecnologiche abbiano subito trasformazioni tali da far loro assumere una diversa tipologia.
3) Verificare le problematiche derivanti dalla mobilità verticale ed orizzontale dei lavoratori, al fine di ricercare eventuali soluzioni alla figura del jolly, alla pluralità di mansioni e alle indennità di mansione.
I lavori delle Commissioni di comparto dovranno terminare entro il 31.12.01.

Norma particolare per il comparto Tessilivari.
Una specifica riunione della Commissione di comparto sarà dedicata all'esame del sottocomparto "freni e frizioni" per verificare se l'utilizzo dei materiali sostitutivi dell'amianto abbiano introdotto mansioni nuove o modificato significativamente quelle esistenti.

II - Attività permanente.
Individuare e procedere all'inquadramento di mansioni obiettivamente nuove nonché di quelle che in seguito ad innovazioni tecnologiche abbiano subito trasformazioni tali da far loro assumere una diversa tipologia che siano segnalate in seguito allo svolgimento della procedura di cui alla precedente parte A, punto 2).
La Commissione si riunirà a richiesta di una delle parti in presenza di un problema d'inquadramento che abbia carattere generale, anche rilevato nel corso della procedura di cui alla parte A, punto 2) del presente articolo.
Qualora si raggiunga a livello aziendale un accordo tra le parti relativo al deferimento della questione alla Commissione paritetica per l'inquadramento, la predetta procedura si sospende.
La Commissione, accertata preliminarmente la propria competenza, esaminerà il contenuto professionale della mansione individuata, elaborerà la relativa esemplificazione e procederà all'inquadramento sulla base dei criteri contrattuali, anche con eventuale ricorso ad elementi di valutazione concordemente ritenuti idonei.
Le conclusioni, cui la Commissione perverrà di comune accordo, saranno sottoposte alle organizzazioni stipulanti, per la ratifica e una volta che saranno state concordemente accolte integreranno il presente CCNL.

La Commissione nazionale settoriale:
1) Coordinerà e indirizzerà i lavori delle Commissioni di comparto e produrrà un rapporto complessivo per le organizzazioni stipulanti entro il 28.2.02.
A tal fine si avvarrà delle analisi preliminari e relativi rapporti redatti dalle Commissioni nazionali di comparto.
2) Effettuerà attività di ricerca e di confronto per verificare motivazioni, criteri di elaborazione e di attuazione nonché effetti pratici di esperienze innovative condotte ai sensi di quanto previsto alla precedente parte A, punto 3 del presente articolo. A tal fine le organizzazioni nazionali provvederanno a far pervenire alla Commissione nazionale settoriale per l'inquadramento i testi delle intese raggiunte.
I risultati degli studi compiuti saranno portati a conoscenza delle organizzazioni stipulanti entro il 28.2.02.
3) Si raccorderà con la Commissione consultiva di RITAF per l'esame del materiale visionato, discusso ed elaborato da tale Commissione per la parte che sia utile e funzionale ai propri lavori.
I risultati degli studi compiuti saranno portati a conoscenza delle organizzazioni stipulanti per le loro valutazioni e determinazioni.

Le Commissioni decidono all'unanimità.
Le parti stipulanti il presente contratto s'incontreranno al termine dei lavori della Commissione nazionale settoriale, per una verifica relativa ai risultati dei lavori delle Commissioni nazionali di comparto e della Commissione nazionale di settore.

In particolare valuteranno come recepire nel testo contrattuale le conclusioni del rapporto della Commissione nazionale settoriale, con l'obiettivo di:
- predisporre un sistema di classificazione professionale più rispondente alle realtà produttive e organizzative dei comparti;
- fornire idonei strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione di specifiche professionalità che rispondano alle esigenze di competitività.
[…]

Art. 56 - Recuperi.
Le ore perdute per cause indipendenti dalla volontà delle parti possono essere recuperate, ove l'azienda ne ravvisi la necessità, a regime normale, previa definizione congiunta, con le seguenti modalità: qualora il recupero sia effettuato oltre il normale orario contrattuale, deve essere contenuto nel limite massimo di 1 ora giornaliera, o in caso d'orario ridotto, sino alla concorrenza di 8 ore nella giornata; nel caso di giornata feriale non lavorata il recupero stesso potrà essere effettuato trasferendo a tale giornata le ore perdute.
Qualora il recupero riguardi gruppi di lavoratori e sia previsto per gruppi di ore formerà oggetto di esame preventivo fra Direzione aziendale e RSU.
Il recupero potrà essere effettuato entro i 60 giorni utili successivi al momento in cui si è verificata la causa che ha determinato la perdita di ore di lavoro.
Per le interruzioni di lavoro concordate tra le parti, le ore di lavoro perdute possono essere recuperate a regime normale con modalità preventivamente stabilite d'intesa con la RSU.
Dichiarazione a verbale.
Le parti riconoscono che è opportuno che nelle circostanze contemplate dal presente articolo il recupero venga effettuato anche al fine di evitare eventuali contenziosi con l'Istituto assicuratore nel caso di richiesta d'integrazione salariale.

Art. 60 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali.
In caso d'infortunio sul lavoro e di malattia professionale […], ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, l'azienda dovrà cercare di adibirlo a mansioni più adatte alla sua capacità lavorativa, con il mantenimento dei trattamenti in atto.
[…]

Art. 62 - Abiti da lavoro.
L'azienda fornirà gratuitamente gli abiti da lavoro, nei casi in cui gli stessi si rendano necessari per le condizioni particolari nelle quali si svolga il lavoro, nonché quando essa ne prescriva comunque l'adozione.
La sostituzione di tali abiti dovrà essere fatta in relazione all'usura determinata dalla natura della lavorazione.

Art. 63 - Mense aziendali.
[…]
Le aziende cureranno che i refettori, costituiti in conformità alle disposizioni del regolamento d'igiene, siano accoglienti e confortevoli.
Laddove le mense funzionano, il servizio dovrà essere adeguato al numero dei partecipanti. La RSU o i delegati d'impresa hanno la facoltà di sorvegliare l'andamento in collaborazione con le Direzioni aziendali.
[…]

Art. 67 - Ambiente di lavoro - Doveri delle aziende e dei lavoratori.
1 - Doveri delle aziende e dei lavoratori.

La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e il rispetto delle relative norme di legge costituiscono un preciso dovere delle aziende e dei lavoratori, così come previsto dagli artt. 4 e 5, D.lgs. 19.9.94 n. 626.
I datori di lavoro, i lavoratori, il medico competente, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza collaborano, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità per ridurre progressivamente i rischi e migliorare le condizioni ambientali di igiene e sicurezza.

In particolare:
- il datore di lavoro è tenuto all'osservanza delle misure generali di tutela come previsto dall'art. 3, D.lgs. 19.9.94 n. 626; in relazione alla natura dell'attività dell'unità produttiva, deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari;
- il lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. In particolare i lavoratori sono tenuti agli obblighi contemplati dal comma 2, art. 5, D.lgs. 19.9.94 n. 626 relativamente all'osservanza delle disposizioni e istruzioni loro impartite dai rispettivi superiori, ai fini della protezione collettiva e individuale, e all'utilizzo corretto dei macchinari, delle apparecchiature, degli utensili, delle sostanze e dei preparati pericolosi, dei mezzi di trasporto e delle attrezzature di lavoro, nonché dei dispositivi di sicurezza;
- l'adozione e l'uso appropriato dei mezzi di prevenzione e protezione individuali e collettivi, in quanto derivanti da disposizioni normative o dalla consultazione tra datori di lavoro, dirigenti e preposti con i rappresentanti per la sicurezza, deve essere scrupolosamente osservata dai lavoratori interessati;
- il lavoratore segnalerà, tempestivamente, al proprio capo diretto le anomalie che dovesse rilevare durante il lavoro nel corretto funzionamento di impianti, macchinari ed attrezzature o nello stato di conservazione e condizioni di utilizzo di sostanze nocive e pericolose, e ogni altro evento suscettibile di generare situazioni di pericolo.

2 - Registro degli infortuni - Cartella sanitaria e di rischio.
I datori di lavoro tengono un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro superiore a 3 giorni, compreso quello dell'evento. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è tenuto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell'organo di vigilanza.
Verrà istituita la cartella sanitaria e di rischio, come contributo e partecipazione a un'assistenza sanitaria che abbia per oggetto la prevenzione e la cura della salute sui luoghi di lavoro, con riferimento all'art. 27, legge 23.12.78 n. 833 integrato dalle disposizioni del D.lgs. 19.9.94 n. 626. La cartella sanitaria e di rischio viene custodita dal datore di lavoro con vincoli di riservatezza; nella cartella vengono anche indicati i dati relativi alla maternità; il lavoratore interessato può prenderne visione, chiederne copia su espressa richiesta del suo medico curante o dello specialista; l'originale deve essere mantenuto presso l'azienda.

3 - Lavoratori addetti ai videoterminali.
Si intendono per lavoratori addetti ai videoterminali quelli individuati dall'art. 51, comma 1, lett. c). D.lgs. 19.9.94 n. 626.
Il lavoratore addetto ai videoterminali ha diritto a un'interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività, qualora svolga la sua attività per almeno 4 ore consecutive; il tempo di pausa non è considerato tempo di esposizione al videoterminale.
Il lavoratore addetto ai videoterminali, come definito al comma precedente, ha diritto a una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale. Nel caso di lavoratori addetti ai videoterminali adibiti al lavoro a squadre come previsto dall'art. 39 del presente CCNL, l'effettivo godimento della mezzora di riposo comporta l'assorbimento delle pause contemplate dalla presente normativa, allorché coincidenti, fermo restando il divieto di usufruire delle pause cumulativamente all'inizio e al termine dell'orario di lavoro.

Per quanto non espressamente regolamentato dal presente articolo, si fa riferimento al D.lgs. 19.9.94 n. 626 e all'Accordo interconfederale 22.6.95.

Art. 69 - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale.
Il lavoratore è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna e, in caso di licenziamento o di dimissioni, deve restituirli prima di lasciare il servizio.
[…] È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i modelli e i disegni e in genere tutto quanto è a lui affidato. D'altra parte il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente però la Direzione dell'azienda. Il lavoratore risponderà della perdita e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza. Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza averne avuta autorizzazione dal suo superiore. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà la facoltà all'azienda di rivalersi per danni subiti.

Art. 71 - Regolamento interno.
In ciascuna azienda può essere redatto ed esposto in luogo chiaramente visibile, un regolamento interno. La redazione o gli eventuali aggiornamenti saranno esaminati e discussi tra la Direzione aziendale e la RSU o il delegato d'impresa, preventivamente all'attuazione, ai sensi dell'art. 3, punto 3, Accordo interconfederale 18.4.66; il loro contenuto non dovrà comunque essere in contrasto con le norme legislative e con quelle contrattuali disciplinanti il rapporto di lavoro.

Art. 72 - Provvedimenti disciplinari.
I provvedimenti che si indicano in appresso costituiscono soltanto una obiettiva indicazione nel senso di garantire un rapporto quanto più possibile definito tra sanzione e mancanza. In tema di ambiente di lavoro, igiene e sicurezza, le eventuali sanzioni dell'organo di vigilanza competente comminate ai lavoratori ai sensi dell'art. 93, D.lgs. 19.9.94 n. 626 non escludono la possibilità di irrogare provvedimenti disciplinari; l'applicazione di provvedimenti disciplinari, motivati da trasgressioni agli obblighi di rispetto delle norme e prescrizioni in tema di ambiente di lavoro, igiene e sicurezza, è correlata alla corretta applicazione, da parte del datore di lavoro, delle norme riguardanti la sorveglianza sanitaria, l'informazione e la formazione dei lavoratori.
1) L'ammonizione verbale, che potrà avere, a seconda dei casi, carattere di appunto o di rimprovero, interverrà quando nell'osservanza degli orari, nel contegno verso i superiori e i compagni di lavoro, nella diligenza del lavoratore siano riscontrate lacune non imputabili a deliberata volontà di mancare al proprio dovere. All'ammonizione scritta, che avrà più specifico carattere ammonitorio, si ricorrerà quando le mancanze, anche se lievi, tenderanno a ripetersi e sia quindi necessario preavvisare, in forma meno labile del rimprovero verbale, più gravi sanzioni.
2) Ove l'ammonizione verbale o scritta non abbia sortito l'effetto voluto o la mancanza abbia tale carattere da far ritenere il rimprovero inadeguato, potranno essere inflitte al lavoratore o una multa, fino ad un importo equivalente a 2 ore del minimo contrattuale dell'elemento retributivo nazionale, oppure, nei casi di maggiore gravità o di recidiva, la sospensione dal lavoro per un massimo di 3 giorni.
A titolo di indicazione, si stabilisce che la multa o la sospensione potranno essere inflitte al lavoratore:

b) che, senza legittima giustificazione, ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione o abbandoni il proprio posto di lavoro non avendone ottenuta autorizzazione del diretto superiore;
c) che per negligenza esegua male il lavoro affidatogli;

e) che, per disattenzione, provochi danni alle macchine o al materiale o determini sprechi oppure ritardi l'esecuzione del lavoro o ne pregiudichi la riuscita;
f) che, a conoscenza di guasti alle macchine o di irregolarità nell'andamento del lavoro, non ne avverta il proprio superiore diretto;

h) che contravvenga al divieto di fumare all'interno dello stabilimento, ove tale divieto esista o sia reso noto con appositi cartelli;
i) che contravvenga alle disposizioni in tema di ambiente di lavoro, igiene e sicurezza, previste dall'art. 5, D.lgs. 19.9.94 n. 626.
[…]

Art. 74 - Norme per il licenziamento.
Per i licenziamenti individuali hanno applicazione le leggi vigenti.
In particolare possono costituire causa di licenziamento disciplinare:
a) inosservanza al divieto di fumare quando tale divieto sia posto per evitare pericoli alle persone, agli impianti, ai materiali;

c) abbandono del proprio posto di lavoro, che implichi pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti, fatta eccezione per l'ipotesi di pericolo grave e immediato che non possa essere evitato, salvo che lo stesso lavoratore non sia stato debitamente formato e preposto per affrontare lo stato di pericolo al fine di farlo cessare o attenuarlo;
d) grave negligenza nell'esecuzione di lavori o di ordini che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti;
e) non rispetto del divieto di assumere cibi e bevande o fumare nelle zone di lavoro delimitate per esposizione a rischi cancerogeni o per esposizione a rischi biologici;

g) recidività nelle mancanze che abbiano già dato luogo a una sospensione per la medesima mancanza, o ad una sospensione per mancanza diversa nei 4 mesi precedenti;

m) insubordinazione nei confronti dell'impresa o degli elementi da essa delegati, quando non vi siano ragioni largamente attenuanti o l'insubordinazione, per la poca gravità degli atti, non abbia nuociuto alla disciplina della fabbrica;

La predetta elencazione non esclude quegli altri comportamenti o fatti che per la loro natura o gravità configurano giusta causa o giustificato motivo di licenziamento.
[…]

Capitolo II - Disposizioni per gli operai
Art. 82 - Lavori discontinui.

L'orario normale degli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, di cui alla tabella annessa al RD 6.12.23 n. 2657, non può superare le 50 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere.
Agli effetti della presente normativa si considerano lavoratori discontinui: i portinai, i guardiani diurni e notturni, gli uscieri, gli autisti non addetti al trasporto merci.
Per i custodi e i portieri fruenti, nello stabilimento o immediate dipendenze, di alloggio e di altre eventuali agevolazioni a esso pertinenti, tale orario è di 72 ore settimanali con un massimo di 12 ore giornaliere.
[…]
Ai lavoratori discontinui operanti su turni avvicendati nell'arco delle 24 ore si applica la normativa dell'art. 39 (Lavoro a squadre), ai soli fini della maggiorazione dell'1,38%.

Norma particolare per il settore Abbigliamento-Bottoni.
L'orario di 72 ore settimanali, di cui al comma 5 del presente articolo, non si applica per il comparto Abbigliamento-Bottoni.
[….]

Art. 83 - Turni a scacchi.
Non sono di regola ammessi i turni a scacchi.
Essi potranno essere mantenuti dove ricorrono le condizioni per il loro regolare funzionamento. Nel caso che le maestranze ne richiedano la soppressione, le OO.SS. territoriali competenti interverranno per adottare le risoluzioni del caso.
I turni a scacchi non potranno essere istituiti laddove attualmente non esistono, se non a seguito del parere concorde favorevole delle OO.SS. territoriali competenti.
Ai lavoratori è dovuta la maggiorazione dell'1,64% sull'elemento retributivo nazionale.

Art. 84 - Assegnazione del macchinario.
Le assegnazioni del macchinario dovranno essere effettuate tenendo presenti le esigenze della produzione, le possibilità di prestazione degli operai in relazione alla natura del macchinario, alla specie dell'articolo prodotto, al rendimento del lavoro, alle condizioni dell'ambiente di lavoro.
Le modifiche non temporanee dell'assegnazione del macchinario e delle consequenziali variazioni dell'assetto tecnico-organizzativo che comportino un aumento del carico di lavoro, saranno regolate dalla seguente procedura:
1) la Direzione aziendale, preventivamente alla nuova assegnazione di macchinario, comunicherà agli operai interessati (o a parte degli operai stessi) e alla RSU o al delegato d'impresa le disposizioni studiate per l'attuazione in via sperimentale della nuova assegnazione;
2) la Direzione aziendale, contemporaneamente, tramite la propria associazione territoriale, comunicherà alle organizzazioni territoriali dei lavoratori la data d'inizio dell'assegnazione in esperimento, la sua durata, il numero dei lavoratori interessati, nonché un'indicazione sui criteri e sulle modalità della predisposta nuova assegnazione;
3) dopo l'inizio dell'esperimento, previa acquisizione dei necessari elementi di giudizio, l'esame delle eventuali particolari situazioni di effettiva gravosità per i lavoratori non superate in sede aziendale, sarà demandato alle organizzazioni territoriali sindacali alle quali verranno in tal caso forniti i relativi elementi di valutazione. Per dette particolari situazioni non può esservi, in via normale, l'acquisizione dei necessari elementi per la formulazione di un giudizio se non decorsi 20 giorni di esperimento;
4) al termine dell'esperimento, la Direzione aziendale comunicherà per iscritto o per affissione ai lavoratori interessati e alla RSU o al delegato d'impresa, le indicazioni del lavoro da eseguire e le relative condizioni riguardanti la nuova assegnazione. Inoltre, tramite la propria associazione territoriale, darà analoga comunicazione alle organizzazioni territoriali sindacali dei lavoratori.
Qualunque contestazione non abbia trovato risoluzione nell'ambito aziendale, sarà rimessa all'opportuno esame in sede sindacale territoriale qualora una delle parti ne faccia richiesta;
5) per l'esame delle controversie demandate in sede sindacale territoriale, come previsto al punto 4) del presente articolo, le associazioni industriali e le organizzazioni dei lavoratori competenti potranno farsi assistere da tecnici qualificati della materia e gli eventuali accertamenti tecnici ritenuti necessari dovranno essere eseguiti in sede aziendale tramite il Comitato tecnico paritetico di accertamento di cui all'art. 87 del presente contratto.
6) nel caso di adozione di nuove forme di remunerazione a cottimo o a incentivo o di adeguamento di quelle esistenti in relazione alle diverse assegnazioni di macchinario, dovranno essere comunque applicate le norme previste all'art. 86 sulla disciplina del cottimo.
Chiarimento a verbale al punto 2).
Detta comunicazione ha finalità puramente informativa essendo ammesso l'intervento delle associazioni sindacali sull'esperimento in attuazione solo nei casi previsti ai punti 3) e 4) del presente articolo.

Art. 85 - Pulizia del macchinario.
La pulizia del macchinario deve essere effettuata con l'osservanza delle disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Ove sia effettuata oltre i limiti dell'orario contrattuale di lavoro è considerata come prestazione straordinaria ai fini retributivi.

Art. 86 - Lavoro a cottimo.
a) Tutti gli operai dovranno essere retribuiti ad economia oppure a cottimo in relazione alle possibilità tecniche delle varie lavorazioni e ai sistemi in uso nei vari settori. Ogni qualvolta in conseguenza dell'organizzazione del lavoro nell'azienda un operaio sia vincolato a un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione del lavoro a lui affidato sia il risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione, l'operaio stesso deve essere retribuito a cottimo.
Nel caso che le lavorazioni siano organizzate in linee a catena o a flusso continuo, con prestazioni vincolate all'osservanza di un ritmo predeterminato che richieda un rendimento superiore a quello richiesto dal lavoro ad economia, l'operaio dovrà essere retribuito a cottimo, sempreché questo sistema sia praticabile. Qualora non sia possibile praticare tariffe di cottimo, l'azienda dovrà corrispondere agli operai, le cui prestazioni sono vincolate come sopra detto, una percentuale di maggiorazione del loro elemento retributivo nazionale del 4,13%.
Nulla è dovuto nel caso che la linea assolva un servizio ausiliario automatizzato o comunque non si verifichino le condizioni di cui al comma precedente.
[…]
d) Prima dell'inizio delle singole lavorazioni, dovranno essere comunicati ai lavoratori interessati mediante affissione o con altro mezzo di comunicazione scritta:
1) le indicazioni del lavoro da eseguire;

f) L'azienda comunicherà alla RSU o al delegato d'impresa e, tramite la propria associazione territoriale, ai sindacati provinciali dei lavoratori all'atto d'introduzione dei nuovi sistemi di cottimo o d'incentivo o nel caso di modifiche ai sistemi in vigore solo i criteri generali applicati.
Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti minimo e massimo di maggiorazione dei tempi esecutivi e ai metodi di calcolo dell'utile di cottimo.
Nel caso d'introduzione di lavorazioni a catena o a flusso continuo di cui al comma 2 del precedente punto a), le comunicazioni saranno fatte tenendo conto della diversa denominazione che detti criteri assumono.
Tali comunicazioni avranno finalità informative essendo ammesse solo contestazioni di carattere applicativo.
[…]
i) I datori di lavoro non potranno servirsi di cottimisti che abbiano alle loro dipendenze altri operai da essi direttamente retribuiti.
A questo effetto la dipendenza di un operaio da un altro può essere intesa soltanto come rapporto tecnico e disciplinare nell'ambito dell'azienda.
[…]
n) Qualunque contestazione che non trovi risoluzione nell'ambito aziendale - sia per i cottimi e gli incentivi già in atto, sia per quelli di nuova introduzione - riguardante la precisazione di elementi tecnici e l'accertamento di fatti determinanti la tariffa di cottimo, è rimessa ad opportuno riesame da parte delle competenti organizzazioni territoriali.
Gli eventuali accertamenti tecnici ritenuti necessari dovranno essere eseguiti in sede aziendale tramite il Comitato tecnico paritetico di accertamento di cui all'art. 87 del presente contratto.
o) La procedura sopra prevista non concerne le controversie d'interpretazione, né quelle di applicazione non indicate nel punto precedente, per le quali valgono le norme dell'art. 6 del presente contratto.
p) Le decisioni assunte decorreranno dalla data di presentazione del reclamo.

Art. 87 - Comitati tecnici paritetici di accertamento.
Nei casi previsti dall'art. 84, punto 5 e dall'art. 86, punto n) del presente contratto, potrà essere costituito, di volta in volta, secondo le specifiche competenze, su richiesta dell'una o dell'altra parte, un Comitato paritetico per l'accertamento dei dati tecnici necessari ai fini della risoluzione della vertenza, secondo i quesiti di carattere tecnico concordati dalle suddette associazioni.
Il comitato sarà composto da 1 a 3 membri, nominati dalle associazioni sindacali territoriali dei lavoratori tra i dipendenti dell'azienda più qualificati dal punto di vista tecnico, e altrettanti nominati dalla Direzione aziendale.
Le designazioni saranno notificate dall'una all'altra parte attraverso le rispettive associazioni territoriali.
Il Comitato funzionerà collegialmente, nei limiti di quesiti ad esso sottoposti, e concluderà gli accertamenti entro 15 giorni dallo scambio delle notifiche delle designazioni, salvo accordo delle associazioni suddette per una proroga non eccedente altri 10 giorni.
L'azienda predisporrà quanto necessario perché il Comitato possa effettuare l'accertamento degli elementi tecnici ad esso demandati.
Quando il risultato dell'accertamento sia acquisito all'unanimità e rimuova i presupposti che avevano originato la controversia, questa s'intenderà definita.
Dichiarazione a verbale.
Avendo riguardo alle peculiari caratteristiche organizzative dei settori tessili e, in modo particolare, alla precedente disciplina contrattuale degli istituti dell'assegnazione del macchinario (art. 84 del presente contratto) e del cottimo (art. 86 del presente contratto), che non è condizionata ad alcun limite, le parti non hanno ritenuto possibile subordinare la costituzione dei Comitati tecnici paritetici di accertamento di cui al presente articolo alla presenza di un numero minimo di dipendenti occupati nelle aziende.

Art. 88 - Definizione di jolly.
Vengono considerati jolly quei lavoratori cui l'azienda non assegna una specifica mansione, per adibirli sistematicamente a mansioni tecnicamente diverse su più fasi dell'intero ciclo di produzione presente in azienda.
L'inquadramento dei jolly al livello immediatamente superiore a quello della generalità delle singole mansioni svolte, sarà esaminato a livello aziendale, in base alla valutazione dell'ampiezza e del contenuto del complesso di mansioni svolte.
Non sono considerati jolly i lavoratori utilizzati a titolo di mobilità interna, per coprire le differenti esigenze delle lavorazioni di reparto o per normali sostituzioni di assenti.

Art. 89 - Giorni festivi - Riposo settimanale.
[…]
3) Il giorno di riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo che la domenica ricada in turni regolari o periodici di lavoro; il riposo compensativo in un altro giorno della settimana, per lavoro domenicale non compreso in turni regolari o periodici, è consentito soltanto nei casi previsti dalla legge.
In caso di modificazione dei turni di riposo, l'operaio dovrà venire preavvisato entro il 3° giorno precedente quello fissato per il riposo stesso, con diritto di recuperare entro il periodo di 2 settimane il giorno di riposo non effettuato.
[…]

Art. 93 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
In caso di gravidanza e puerperio, ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, […]
È vietato adibire al trasporto e al sollevamento di pesi nonché ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri di cui all'art. 5, DPR 25.11.76 n. 1026, le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto. Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il disposto dell'art. 5, lett. c), legge 30.12.71 n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri.

Capitolo III - Disposizioni per le qualifiche speciali o intermedie
Art. 96 - Giorni festivi - Riposo settimanale.

[…]
Il giorno di riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo che la domenica ricada in turni regolari o periodici di lavoro; il riposo compensativo in altro giorno della settimana, per lavoro domenicale non compreso in turni regolari o periodici, è consentito soltanto nei casi previsti dalla legge.
Non è consentito il riposo compensativo per il lavoro prestato da un intermedio nella giornata del sabato, quando questa sia stata precedentemente considerata di riposo nell'orario di lavoro aziendale.
In caso di modificazioni dei turni di riposo, l'intermedio dovrà venire preavvisato entro il 3° giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto di recuperare entro il periodo di 2 settimane il giorno di riposo non effettuato.
[…]

Art. 100 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
In caso di gravidanza e puerperio, ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, […]
L'assenza per gravidanza e puerperio non interrompe, a tutti gli effetti, il decorso dell'anzianità di servizio per il periodo suddetto.
È vietato adibire al trasporto e al sollevamento di pesi nonché ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri di cui all'art. 5, DPR 25.11.76 n. 1026, le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto. Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il disposto dell'art. 5, lett. c), legge 30.12.71 n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri.
[…]

Capitolo IV - Disposizioni per gli impiegati
Art. 105 - Giorni festivi - Riposo settimanale.

[…]
Il giorno di riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo che la domenica ricada in turni regolari o periodici di lavoro; il riposo compensativo in altro giorno della settimana, per lavoro domenicale non compreso in turni regolari o periodici, è consentito soltanto nei casi previsti dalla legge.
Non è consentito il riposo compensativo per il lavoro prestato da un impiegato nella giornata del sabato, quando questa sia stata precedentemente considerata di riposo nell'orario di lavoro aziendale.
In caso di modificazioni dei turni di riposo, l'impiegato dovrà venire preavvisato entro il 3° giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto di recuperare entro il periodo di 2 settimane il giorno di riposo non effettuato.
[…]

Art. 110 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
In caso di gravidanza e puerperio, ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri[…]
È vietato adibire al trasporto e al sollevamento di pesi nonché ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri di cui all'art. 5, DPR 25.11.76 n. 1026, le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto. Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il disposto dell'art. 5, lett. c), legge 30.12.71 n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri.
[…]

Protocolli
Protocollo n. 1 - Osservatorio congiunturale e strutturale tessile-abbigliamento

Federtessile, unitamente alle proprie Associazioni federate e le OO.SS. Filta, Filtea, Uilta - convinte che il sistema informativo debba essere adeguatamente alimentato da un'organica produzione di dati statistici ed analisi economiche;
- premesso che la prassi di concertazione sarà facilitata dall'accesso a conoscenze comuni fornite da un organismo gestito congiuntamente e pariteticamente decidono di costituire a titolo sperimentale l'Osservatorio congiunto Sull'evoluzione dell'industria tessile-abbigliamento.
L'Osservatorio avrà il compito di raccogliere, sistematizzare, analizzare, elaborare dati ed informazioni relativi al settore tessile-abbigliamento e ai comparti che lo compongono.
L'attività dell'Osservatorio riguarderà 3 filoni tematici e si concretizzerà in:
- un rapporto trimestrale sulla congiuntura;
- un rapporto sullo stato e la struttura del settore e del sistema delle imprese (2 fascicoli l'anno);
- un monitoraggio delle fonti d'informazione finalizzato al miglioramento degli strumenti di analisi disponibili.
Si prevede che la struttura del rapporto congiunturale riguarderà:
- l'attività produttiva;

Il rapporto strutturale potrà riguardare:
Prima parte:
struttura e risultati annuali a consuntivo per il tessile-abbigliamento e i suoi comparti con riferimento a: attività produttiva, occupazione, costo del lavoro, retribuzioni, competitività internazionale, commercio internazionale, investimenti, ricerca e formazione.
Seconda parte:
la struttura, il comportamento e i risultati del sistema delle imprese. L'Osservatorio sarà diretto da un Comitato di indirizzo e di gestione composto pariteticamente da rappresentanti delle organizzazioni promotrici, firmatarie del presente protocollo, mentre un Gruppo di ricerca è incaricato degli aspetti operativi.
Il Comitato ha il compito di:
- indirizzare l'attività dell'Osservatorio, definendo le priorità ed indicando i temi delle ricerche;
- approvare il budget, la ripartizione degli apporti e dei costi e l'allocazione e il conferimento delle risorse;
- controllare il carattere descrittivo dei rapporti ed autorizzarne la circolazione;
- nominare i componenti del Gruppo di ricerca;
- approvare i piani di lavoro annuali e quello quadriennale, sulla base di progetti di attività predisposti dal Gruppo di ricerca.
Le decisioni del Comitato vengono prese all'unanimità.
Il Gruppo di ricerca, composto da analisti/economisti consulenti delle organizzazioni promotrici, è l'organismo operativo dell'Osservatorio ed avrà il compito di:
- predisporre il progetto di attività quadriennale da sottoporre all'approvazione del Comitato;
- curare la redazione dei singoli rapporti e sottoscriverne il contenuto;
- definire le modalità di suddivisione interna delle attività di ricerca.
Le decisioni del Gruppo sono prese all'unanimità.
La durata dell'Osservatorio sarà quadriennale e segue la scadenza del contratto del quale il presente Protocollo costituisce parte integrante.

Protocollo n. 7 - Tutela della dignità personale dei lavoratori
Le parti concordano sull'opportunità che il rapporto di lavoro si svolga in un ambiente idoneo al sereno svolgimento dell'attività. A tal fine dovrà essere assicurato il rispetto della dignità della persona in ogni suo aspetto compreso quanto attiene alla condizione sessuale.
In particolare saranno evitati comportamenti che determinino una situazione di disagio della persona cui sono rivolti, anche con riferimento alle conseguenze sulle condizioni di lavoro. In caso di molestie sessuali nel luogo di lavoro, la RSU o le OO.SS. e la Direzione aziendale opereranno per ripristinare le normali condizioni lavorative garantendo la massima riservatezza alle persone coinvolte.
Al fine di favorire la conoscenza tra i lavoratori delle normative in argomento viene inserita nella parte relativa alla legislazione del lavoro, allegata al presente contratto, la risoluzione del Consiglio della CEE del 29.5.90.

Allegati
Allegato A - Regolamento del lavoro a domicilio
1.Definizione del lavoratore a domicilio

È lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi.
La subordinazione, agli effetti del presente regolamento e a miglioramento di quanto stabilito dall'art. 2094 C.C., ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da eseguire, e il suo lavoro consista nell'esecuzione parziale, nel completamento o nell'intera lavorazione di prodotti oggetto dell'attività dell'imprenditore committente.
Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegue, nelle condizioni di cui ai commi precedenti, lavori in locali di pertinenza dello stesso imprenditore, anche se per l'uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in esso esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.
Non si considera lavoratore a domicilio ai fini della presente regolamentazione il lavoratore subordinato che svolge presso il proprio domicilio mansioni di concetto o funzioni specialistiche per le quali viene retribuito non in base a tariffe di cottimo pieno.

2. Non ammissibilità del ricorso al lavoro a domicilio
Non è ammessa l'esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali comportino l'impiego di sostanze o materiali nocivi oppure pericolosi per la salute o l'incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.
[…]
È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell'opera di mediatori o di intermediari comunque denominati i quali, unitamente alle persone alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell'interesse del quale hanno svolto la loro attività.

3. Libretto personale di controllo
Il lavoratore a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 1.1.35 n. 112, deve essere munito, a cura dell'imprenditore, di uno speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale.
A richiesta del committente l'operaio comunicherà al datore di lavoro, quando ne ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera nonché quanto altro previsto dalla vigente legislazione in materia e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni sociali.

4. Responsabilità del lavoratore a domicilio
Il lavoratore a domicilio assume nei confronti del datore di lavoro la responsabilità di tutto il materiale che riceve in consegna, nonché quella per l'esatta e tempestiva esecuzione e riconsegna del lavoro, in conformità alle istruzioni ricevute.

7. Sistema di informazioni
Le parti stipulanti il presente contratto demandano agli organismi sindacali l'esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio nei limiti fissati al punto 1 del presente regolamento al fine di evitare riduzioni d'orario ai lavoratori dipendenti e, ove possibile, incrementare l'occupazione aziendale.
Le aziende forniranno alla RSU e ai sindacati provinciali i dati, quantità e tipo di lavoro a domicilio commissionato e i nominativi dei soggetti che effettuano tale lavoro con il relativo indirizzo. Dati e indirizzi dovranno essere periodicamente aggiornati. Le aziende forniranno inoltre alle RSU tutti i dati che costituiscono la tariffa di cottimo pieno.
Sulla base degli elementi di cui sopra la RSU potrà chiedere alle Direzioni aziendali un esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio al fine di prevenire conseguenze sull'orario di lavoro e sui livelli di occupazione.
Per l'effettuazione di tale esame la RSU potrà farsi assistere da un lavoratore a domicilio designato da ciascuna delle OO.SS. firmatarie del presente contratto e scelto tra quelli che esplicano la loro opera continuativamente per l'azienda interessata.
A tali lavoratori a domicilio per gli interventi di cui sopra saranno riconosciute 16 ore annue 'pro capitè, con possibilità di cumulo qualora la designazione non sia avvenuta da parte di ciascuna O.S., che verranno retribuite convenzionalmente sulla base del minimo tabellare, indennità di contingenza e minimo di cottimo dell'operaio qualificato.
Qualsiasi contestazione che non sia risolta in sede aziendale sarà rimessa agli organismi sindacali territoriali.
Nota a verbale.
A livello nazionale è prevista la costituzione di una Commissione paritetica composta da rappresentanti designati dalle OO.SS. degli imprenditori e dei lavoratori, con il compito di seguire l'evoluzione del fenomeno e della situazione tariffaria sulla base di idonea documentazione.

12. Norme generali
Per tutto quanto non è espressamente disposto nella presente regolamentazione del lavoro a domicilio, valgono le norme di legge e quelle stabilite dal presente contratto per gli operai interni della categoria, in quanto compatibili con le specialità del rapporto.
In particolare si richiama che ai lavoratori a domicilio si applicano le disposizioni relative alle assicurazioni sociali previste dalla vigente legislazione in materia e relativi regolamenti.
L'azienda committente è la sola responsabile verso i propri lavoratori a domicilio dell'applicazione delle norme di cui sopra.
Dichiarazione a verbale.
Le parti stipulanti dichiarano la loro disponibilità a darsi reciproca comunicazione della composizione delle Commissioni di cui all'art. 5, legge 18.12.73 n. 877 e ad adoperarsi congiuntamente per rimuovere le eventuali cause che impediscano la costituzione delle citate Commissioni.

Allegato B - Viaggiatori o piazzisti
Le parti convengono sulla necessità che alcuni istituti contrattuali per essere aderenti alle specificità della prestazione e del trattamento dei Viaggiatori o Piazzisti siano regolamentati con criteri e formulazioni diversi da quelli della generalità dei dipendenti.
Le parti ritengono quindi di considerare applicabili al rapporto di lavoro dei Viaggiatori o Piazzisti le norme contrattuali del tessile- abbigliamento sugli istituti qui di seguito tassativamente indicati che non attengono alle ricordate specificità:

Art. 3 - Esclusiva di stampa.
Art. 4 - Condizioni di miglior favore.
Art. 6 - Controversie.
Art. 7 - Distribuzione del contratto.
Art. 8 - Decorrenza e durata.
Art. 21 - Versamenti dei contributi sindacali.
Art. 28 - Assunzione.
Art. 30 - Contratto a termine.
Art. 31 - Periodo di prova.
Art. 47 - Corresponsione della retribuzione.
Art. 49 - Trasferimenti.
Art. 55 - Permessi, assenze ed aspettative.
Art. 58 - Conservazione del posto per l'accesso ai programmi di cura e riabilitazione della tossicodipendenza.
Art. 59 - Congedo matrimoniale.
Art. 61 - Malattia e infortunio non sul lavoro.
Art. 72 - Provvedimenti disciplinari.
Art. 73 - Procedura per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari.
Art. 74 - Norme per il licenziamento.
Art. 75 - Cessione e trasformazione di azienda.
Art. 76 - Certificato di lavoro e restituzione documenti di lavoro.
Art. 77 - Trattamento di fine rapporto.
Art. 105 - Giorni festivi - Riposo settimanale.
Art. 106 - Ferie.
Art. 107 - Tredicesima mensilità.
Art. 109 - Trattamento economico di malattia.
Art. 110 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 111 - Periodo di aspettativa.
Art. 113 - Previdenza.
Art. 114 - Preavviso.

Art. 2 - Prestazione lavorativa settimanale.
La prestazione lavorativa del singolo Viaggiatore o Piazzista si svolgerà su 5 giornate alla settimana ovvero su 4 giornate intere e 2 mezze giornate.
La determinazione dei riposi relativi alle 2 mezze giornate rapportata alle esigenze organizzative aziendali e alle situazioni locali, sarà definita a livello aziendale.
Resta inteso tra le parti che della diversa distribuzione delle presenze in servizio si terrà conto in modo da non alterare il significato della normativa nel senso che le ipotesi previste nel comma 1 debbono essere tra loro equivalenti.
[…]

Art. 8 - Assemblea.
Nelle unità produttive con più di 15 Viaggiatori o Piazzisti, l'Assemblea si svolgerà secondo la previsione dell'art. 20, legge 20.5.70 n. 300.
Qualora i Viaggiatori o Piazzisti dipendano dalla sede centrale e abbiano una propria rappresentanza sindacale ai sensi dell'art. 13 del presente contratto, in considerazione delle peculiari caratteristiche della prestazione lavorativa, le Assemblee di cui all'art. 20, legge n. 300 potranno svolgersi in 2 giorni nel corso dell'anno di calendario con decorrenza della retribuzione.

Art. 10 - Affissioni.
Le Direzioni aziendali consentiranno alla RSU e ai sindacati provinciali di categoria aderenti alle organizzazioni firmatarie del presente regolamento di far affiggere in apposito albo comunicazioni a firma dei segretari responsabili dei sindacati medesimi o dei componenti la RSU.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomenti sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
[…]

Art. 15 - Norme di comportamento.
Il Viaggiatore o Piazzista deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
1) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[…]
3) avere cura dei locali, degli oggetti o strumenti a lui affidati.
Oltre che al presente CCNL, il Viaggiatore o Piazzista deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell'azienda, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti al Viaggiatore o Piazzista dal presente contratto e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme, in ogni caso, saranno portate a conoscenza del Viaggiatore o Piazzista.
[…]
Le aziende confermano l'impegno a porre in essere quanto necessario per il pieno rispetto delle norme di legge volte a salvaguardare la salute e l'incolumità dei lavoratori, fermi restando gli obblighi di diligenza - a carico dei Viaggiatori o Piazzisti - nello svolgimento dell'attività lavorativa.