Categoria: 2016
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Tipologia: Ipotesi Accordo
Data firma: 21 gennaio 2016
Validità: 01.01.2016 - 31.12.2018
Parti: Sisal e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs, RSU, Coordinamento RSA
Settori: Servizi, Sisal
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Premessa
Articolo 1 - Sistema di relazioni sindacali
Articolo 2 - Funzionamento delle relazioni sindacali
Articolo 3 - Formazione
Articolo 4 - Classificazione del personale
Articolo 5 - Trattamento malattia
Articolo 6 - Welfare contrattuale
  Articolo 7 - Orario di lavoro
Articolo 8 - Ferie
Articolo 9 - Mobilità su provincia o fuori provincia
Articolo 10 - Parte economica
Articolo 11 - Forme di lavoro flessibile
Articolo 12 - Decorrenza e durata
Allegati

Ipotesi Accordo Nazionale di II Livello per i lavoratori dipendenti delle Aziende facenti parte del Gruppo Sisal

In data 21 gennaio 2016 presso la sede Sisal spa in Roma viale Sacco e Vanzetti 89, tra Sisal spa […] e le Organizzazioni Sindacali Nazionali Filcams - Cgil […], Fisascat - Cisl […], Uiltucs […], le Organizzazioni Sindacali Territoriali Filcams - Cgil Milano […], Filcams - Cgil Bologna […], Filcams - Cgil Roma […], Filcams - Cgil Firenze […], Fisascat - Cisl Milano […], Fisascat - Cisl Rimini […], unitamente alle RSA e al Coordinamento RSA Gruppo Sisal

Premesso
che in data 13 Aprile 2015 il Gruppo Sisal a seguito del costante peggioramento del contesto economico nei tradizionali mercati di riferimento In cui opera ha comunicato alle OO.SS. Nazionali Filcams - Cgil, Fisascat - Cisl, Ulltucs - Uil la disdetta dei Contratto Integrativo di Secondo Livello del Gruppo Sisal con la volontà di rinegoziarlo su nuove basi e contenuti anche a fronte del forte impatto economico e finanziario che la Legge di Stabilità 2015 ha avuto sull'Intero settore del "Gaming" mettendone In seria difficoltà la continuità del business.
La Legge di Stabilità 2016 approvata nel mese di dicembre 2015, pone ulteriori oneri sulle società del settore aumentando ulteriormente la tassazione sulle AWP e VLT, contestualmente alle difficoltà ad operare l'esercizio della propria attività imprenditoriale e stante la proliferazione di normative emanate da enti locali (Regioni e Comuni) sempre più stringenti in merito ad orari di apertura dei punti vendita e rispetto delle distanze dai cosiddetti "luoghi sensibili".
Oltre a quanto sopra nel 2016 andranno in scadenza le concessioni per l’attività di raccolta scommesse, con conseguenti forti investimenti per gli operatori nell'affrontare il nuovo bando di gara.
Nel mese di giugno 2015 le parti si incontravano avviando il confronto per il rinnovo del contratto integrativo per i lavoratori dipendenti delle aziende facenti parte del "Gruppo Sisal”. (Sisal Group spa - Sisal spa - Sisal Entertainment spa).
Tutto ciò premesso, nello spirito delle corrette relazioni sindacali ed in coerenza con le direttive Europee, relative alla consultazione/informazione ed ai Comitati Aziendali Europei, in data odierna si sottoscrive il presente accordo che così come di seguito formulato rinnova e sostituisce i procedenti accordi, eventuali prassi aziendali e riporta al CCNL di categoria quanto non rappresentato nel presente accordo,
Il presente CIA rappresenterà il modello contrattuale a cui le parti faranno riferimento per la sua pratica gestione.

Articolo 1 - Sistema di relazioni sindacali
Le parti concordano suda sostanziale positività dell'esperienza fatta in questi anni di concreta attuazione del modello di Relazioni Sindacali definito nel corso del precedente rinnovo del CIA. Contestualmente, auspicandone una sempre più fattiva attuazione, hanno concordato alcune modifiche e integrazioni per adeguarlo alle evoluzioni intervenute nell’organizzazione e nelle dimensioni del Gruppo Sisal.
Le parti confermano che l’esercizio di tale modello di relazioni sindacali trovi pratica attuazione mediante l'assegnazione dei rispettivi ruoli e compiti cosi come di seguito definiti:
• II livello Nazionale
che avrà come soggetti sindacali riconosciuti; Le federazioni nazionali e territoriali di categoria Filcams - Cgil, Fisascat - Cisl, Uiltucs - Uil, il Coordinamento nazionale delle RSU/RSA del “Gruppo”
A tale livello è assegnata la competenza per quanto attiene alla contrattazione di II livello, delle materie a toro attribuite dal CCNL, nonché le informazioni preventive e consuntive di rilevanza generale così come previste alla lettera A) del presente articolo.
• II livello Decentrato
che avrà come soggetti sindacali riconosciuti, laddove costituite le RSU o le RSA, congiuntamente alle OO.SS. territoriali.
A tale livello è assegnata la competenza della gestione delle materie delegate dall'accordo nazionale di II livello di "Gruppo", cosi come previste alla lettera B) del presente articolo.
A) Livello Nazionale (diritti informativi, consuntivi e materie negoziali)
Di norma entro il primo quadrimestre successivo alla chiusura del bilancio, la direzione del Gruppo Sisal incontrerà le OO.SS. Nazionali dei lavoratori al fine di effettuare un esame congiunto sulle informazioni preventive e consuntive concernenti:
- andamento economico e produttivo del "Gruppo";
- investimenti per lo sviluppo, acquisizioni e/o nuove presenze sul mercato del settore;
- investimenti per innovazioni tecnologiche, organizzative e promozionali;
- progetti di riorganizzazione, ristrutturazione, terziarizzazione, affiliazione e/o appalti;
- progetti di concentrazione, cessione, e/o mutamenti dell’assetto societario/organizzativo;
- politiche del “Gruppo" a livello internazionale;
- politiche occupazionali, formative e sullo sviluppo ed il miglioramento professionale:
- esame dei livelli occupazionali disaggregati per sesso, età ed inquadramento professionale;
- esame delle tipologie d’impiego, degli orari di lavoro, delle ore straordinarie e supplementari;
- l’applicazione delle norme dì legge previste in materia di “Sicurezza e Salute" sul lavoro;
- l’applicazione della classificazione prevista dal CCNL, rispetto alle mansioni svolte;
- la definizione dei meccanismi di salario variabile finalizzati al raggiungimento degli obbiettivi di produttività/reddittività;
- la verifica dell’attuazione delle politiche di welfare anche al fine di definire eventuali variazioni delle linee di indirizzo
- l’esame dell'attività svolta dal "Gruppo per le Pari Opportunità" e dalla Commissione Paritetica sulla sicurezza
- In occasione di tate incontro o in date diverse concordate, le parti, ferme restando le rispettive autonomie e prerogative, potranno affrontare e definire le problematiche che avranno impatto sulla occupazione, sulla organizzazione del lavoro e sulle questioni di natura sociale che saranno poste dalle parti e che non siano state oggetto di contrattazione a livello decentrato.
Le parti inoltre convengono che parte delle Informazioni di cui sopra, verranno fornite per mezzo di apposita modulistica con l'obbiettivo di sperimentare un sistema sintetico informativo,
B) Livello Decentrato (Territoriale di singola azienda e/o di singola unità operativa)
Di norma, successivamente agli incontri nazionali si terranno, con cadenza annuale, incontri informativi con le OO.SS. territorialmente competenti unitamente RSU/RSA laddove costituite o con il Coordinamento Nazionale delle RSU/RSA di “Gruppo". Tali incontri avranno per oggetto:
- l’esame e l’approfondimento delle informazioni fornite a livello nazionale, ove la rilevanza delle problematiche abbia dimensioni e specificità di carattere di singola azienda e/o territoriale;
- la gestione dell’utilizzo delle diverse forme d’impiego cosi come previste dalle normative legislative, da quelle del CCNL, nonché quelle derivanti dall’accordo nazionale di “Gruppo” di II livello;
- la tutela della salute e della integrità fisica dei lavoratori - l’ambiente e sicurezza dei luoghi di lavoro; Tali materie saranno trattate a livello di singola azienda e/o di singola unità operativa con i rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza (RLS) laddove eletti tra te RSU/RSA;
- l'orario di lavoro e la sua distribuzione su turni e/o su nastri orari;
- la flessibilità dell’orario di lavoro;
- la verifica, il controllo degli orari concordati,
- verifica controllo e confronto sull'utilizzo delle diverse forme di Part-Time
- la verifica degli obbiettivi di produttività/redditività, per ogni singolo punto vendita.
- la verifica dei residui ferie e ROL delle singole unità operative
In occasione di tali incontri o in date diverse che saranno concordato, le parti potranno affrontare e definire problematiche non demandate e/o definite a livello nazionale.
Dichiarazione congiunta
Le parti confermano che il Sistema di Relazioni Sindacali a livello decentrato, è orientato a privilegiare il confronto, lo scambio di Informazioni e la ricerca di soluzioni concordate atte a risolvere i problemi.
Pertanto in caso di comportamenti non coerenti con tale metodo convenuto, le parti si impegnano ad incontrarsi a livello nazionale per ricercare e congiuntamente concordare le soluzioni più idonee.

Articolo 2 - Funzionamento delle relazioni sindacali
Le Parti concordano sulla necessità di una rivisitazione delle regole di funzionamento delle Relazioni Sindacali previste dagli articoli 2-3-4-5-6-7 del precedente contratto integrativo aziendale anche alla luce del recente accordo interconfederale del 26 novembre 2015. A tal fine, le Parti concordano di istituire un gruppo di lavoro paritetico composto da tre rappresentanti sindacali e tra aziendali che dovrà definire una proposta di nuova regolamentazione delle relazioni sindacali. Nelle more rimarranno in essere le disposizioni di cui ai punti precedentemente richiamati appartenenti al CIA 2013-2015, Sulla base di tale lavoro le parti confermano l’impegno e la loro volontà di giungere a tale nuova regolamentazione.
Constatato che la gestione di tale materia potrà assumere particolare rilevanza anche a fronte della evoluzione del settore.
Valutata congiuntamente la rilevanza dell'attività formativa per la crescita professionale dei lavoratori anche a fronte dello sviluppo delle nuove tecnologie e di possibili nuovi modelli di organizzazione del lavoro.
Preso atto, infine, della conferma degli impegni del "Gruppo Sisal" sul versante degli investimenti per la formazione finanziata, le parti hanno concordato sui seguenti indirizzi/obbiettivi;
Formazione Continuo e/o Permanente finalizzata a:
* Corsi per la definizione di nuovi profili professionali con particolare riguardo a quelli conseguenti allo sviluppo delle tecnologie, del commercio elettronico e dei nuovi modelli organizzativi;
* Corsi di riqualificazione dei lavoratori per un possibile loro utilizzo e/o una loro ricollocazione nell’ambito aziendale e/o in quello delle aziende de! "Gruppo Sisal”;
* Corsi specifici per i Quadri avuto riguardo alla possibilità di utilizzo della struttura paritetica/bilaterale "Quadrifor”;
* Progetti e piani formativi in particolare In campo tecnologico;
* Corsi di lingua inglese, anche mediante l'utilizzo delle 150 ore di cui al CCNL.
Per gli indirizzi/obbiettivi sopra sintetizzati, le parti concordano sulla opportunità di predisporre specifici progetti da sottoporre alle istanze nazionali ed europee competenti alla erogazione e all’utilizzo dei fondi per la formazione.
Le parti confermano altresì la comune volontà dì addivenire alla creazione in azienda di un "Libretto Formativo" per tutti, i dipendenti volto a tracciare le attività formative svolte anche ai fini dei processi di qualificazione e riqualificazione all’interno del Gruppo o in caso di ricollocazione esterna.
A tal fine l’Azienda si impegna a presentare un progetto attuativo per l’istituzione di questo strumento.

Articolo 6 - Welfare contrattuale
Il Gruppo Sisal e le Organizzazioni Sindacali, nel confermare lo spirito positivo che caratterizza il sistema di Relazioni Industriali, condividono l'opportunità di continuare il percorso sperimentale dì lavoro congiunto per dotare il Gruppo Sisal di un proprio modello di welfare aziendale, ispirato anche alle migliori prassi presenti in aziende in Italia.
Nell'ambito di tale percorso Sisal continuerà ad Implementare il sistema di convenzioni e servizi a favore dei propri dipendenti e familiari attualmente presente sulla piattaforma internet "EasyLife’1- https://sisal.muoversiservizi.net/utente/servizi.php (Allegato 1).
[…]
E) Telelavoro
Le Parti confermano la validità di quanto previsto dal protocollo del 10 aprile 2000.
Le parti, si impegnano inoltro a sperimentare l’introduzione del cosiddetto "Lavoro Agile” o "Smart Working" attraverso apposito protocollo aggiuntivo de sottoscrivere.

Articolo 7 - Orario di lavoro
Il “Gruppo Sisal” offre il servizio all’utenza attraverso l’attività delle proprie strutture aziendali, alcune delle quali, anche in forza di disposizioni dì legge, operano su sette giorni alla settimana e per l’intero anno, con un utilizzo degli impianti tra le tredici e ventiquattro ore giornaliere.
Le parti, anche in considerazione delle conseguenti ragioni tecnico/organizzative, hanno concordato di disciplinare l’orario dei lavoratori dipendenti suddividendolo tra la prestazione oraria su turni e quella non su turni, cosi come di seguito definite;
7.1 Orario di lavoro di 40 ore settimanali su 5 giorni dai lunedì ai venerdì
La durata dell’orario di lavoro per il personale dipendente, di cui al presente punto, è fissato in quaranta ore settimanali.
Tale orario si svilupperà di norma su cinque giorni settimanali dal lunedì al venerdì.
L’orario giornaliero sarà di norma pari a otto ore regolato come da programma "FlexiLife” di cui all’allegato 3 del presento accordo.
Le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario diurno saranno applicate al superamento della quarantesima ora settimanale per frazioni minime di mezz'ora, resta salva l’autorizzazione ad effettuare tali prestazioni.
7.2 Orario di lavoro di 40 ore settimanali 5 giorni su 7 su turni dai lunedì alla domenica
La durata dell’orario di lavoro per il personale dipendente, di cui al presente punto, è fissato in quaranta ore settimanali.
L’orario settimanale di quaranta ore si svolgerà, di norma, su turni avvicendati/alternati di cinque giorni dal lunedì alla domenica. Ogni turno giornaliero di norma sarà pari a otto ore con una pausa pranzo minima di mezz’ora.
Le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario diurno saranno applicate al superamento della quarantesima ora settimanale per frazioni minime di mezz'ora, resta salva l'autorizzazione ad effettuare tali prestazioni
7.3 Orario di lavoro di 40 ore settimanali 6 giorni su 7su turni avvicendati dai lunedì alla domenica - Punti vendita/Retail
La durata dell’orario di lavoro per il personale Retail di cui al presente punto, è fissato in quaranta ore settimanali.
L'orario settimanale di quaranta ore si svolgerà, di norma, su turni avvicendati/alternati di sei giorni dal lunedì alla domenica. Ogni turno giornaliero di lavoro di norma sarà pari a 6,66 ore medie con una pausa pranzo di 30 minuti.
Le ore di maggiorazione previste per il lavoro straordinario diurno saranno applicate al superamento della quarantesima ora settimanale per frazioni minime di mezz’ora, resta salva l'autorizzazione ad effettuare tali prestazioni.
Le ore di ROL dovranno essere smaltite entro il 31/12 di ogni anno. A fronte di esigenze organizzative tale termine potrà essere prorogato di ulteriori tre mesi; a partire dal mese di ottobre di ciascun anno, l’azienda, verificata la situazione dei residui, potrà pianificare la fruizione delle ROL residue par garantire lo smaltimento entro le date sopra indicate e i lavoratori saranno tenuti a rispettare tale pianificazione, Con cadenza trimestrale l’Azienda fornirà alle OO.SS. la situazione del residui Ferie e ROL di ogni punto vendita e, su richiesta delle stesse, si svolgeranno incontri di verifica sugli orari di lavoro e sullo smaltimento dei residui di cui sopra.
Dichiarazione a verbale
A livello territoriale, su richiesta delle organizzazioni sindacali e limitatamente ai soli punti vendita che al 31/12/2015 operavano con la turnazione di 5 giorni su 7, si terranno incontri per verificare l’andamento della nuova organizzazione. Durante tali incontri verranno valutate situazioni di nastro orario del singolo punto vendita tali da non consentire recuperi di efficienza nell'applicazione dell’orario 6 giorni su 7gg non escludendo il ritorno all’orario di 5 giorni su 7.
Entro il mese di novembre 2016, le parti si incontreranno a livello nazionale per una valutazione complessiva degli effetti di tale nuova articolazione dell'erario sull’organizzazione e sui previsti recuperi di efficienza.
7.4 Flessibilità Punti Vendita/Retail
Tenuto conto della peculiare organizzazione delle agenzie, le parti hanno convenuto che l’orario dei lavoratori dipendenti occupati nei punti vendita, potrà essere sviluppato con una flessibilità sia giornaliera, nell'ambito del nastro orario che copre i due o tre turni, sia settimanale, sui sette giorni di attività lavorativa,
La compensazione delle ore in più o in meno rispetto alle 40 (quaranta) settimanali dovrà avvenire nell’arco della stessa settimana e comunque non oltre il mese successivo a quello in cui Si è verificato il credito o il debito delle ore.
7.5 Maggiorazioni per lavoro domenicale, festivo e notturno
Per tutti i lavoratori si rimanda a quanto richiamato dal CCNL e dalla normativa vigente.

Articolo 11 - Forme di lavoro flessibile
Le parti prendono atto della positiva conclusione dei processi previsti dal protocollo d’intesa sull’occupazione del 28/11/2012.
Inoltre confermano la validità di quanto previsto al capitolo Forme di lavoro flessibile che si intendono applicabili a tutti i punti vendita della rete Sisal Retail (diretta).