Tipologia: CCRL
Data firma: 12 novembre 2007
Validità: 01.11.2007 - 30.01.2010
Parti: Aniem-Confapi e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, PMI, Marche

Sommario:

 Premessa
Art. 1 Enti bilaterali: contribuzioni e prestazioni
Art. 2 Formazione professionale
Art. 3 La sicurezza sul lavoro e la prevenzione degli infortuni
Art. 4 Rappresentante per la sicurezza
Art. 5 Previdenza complementare
Art. 6 Osservatorio sul mercato del lavoro in edilizia
Art. 7 Permessi ed aspettative
Art. 8 Indennità sostitutiva di mensa
Art. 9 Indennità di trasferta
Art. 10 Indennità di reperibilità
Art. 11 Indennità territoriale di settore e premio di produzione
 Art. 12 Elemento economico territoriale
Art. 13 Condizioni di miglior favore
Art. 14 Decorrenza e durata
Dichiarazione congiunta
Allegati
Allegato 1
• Premio di produzione impiegati dal 1 novembre 2007
• Indennità territoriale di settore (ITS) operai dal 1 novembre 2007
Allegato 2
• Elemento economico territoriale (EET) dal 1 novembre 2007 - Impiegati
• Elemento economico territoriale (EET) dal 1 novembre 2007 - Operai

Contratto regionale di lavoro per gli addetti dalle piccole e medie industrie edili ed affini della regione Marche 12 novembre 2007 Integrativo del CCNL 11 giugno 2004

Aniem-Confapi e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil

Premessa
Le parti concordano nel ritenere il sistema delle piccole e medie imprese dell'edilizia un segmento significativo di tale comparto, che può svolgere un importante ruolo sul terreno della concertazione e della partecipazione, come prassi consolidate per il miglioramento delle condizioni strutturali del settore.
La contrattazione di secondo livello rappresenta un momento fondamentale per riaffermare un modello di relazioni sindacali che, attraverso scelte condivise, favorisca la crescita complessiva del settore, puntando alla qualità del lavoro e del processo produttivo.
In tale ottica le parti ritengono prioritaria la lotta al lavoro irregolare che, condizionando il mercato attraverso offerte a prezzi insostenibili, impedisce l'applicazione di regole omogenee di competizione fra gli attori del mercato, pregiudicando le tutele contrattuali e previdenziali dei lavoratori.
Si ribadisce la volontà di realizzare iniziative congiunte per poter rappresentare, nelle sedi istituzionali opportune, la strategica importanza del settore per l'economia della regione e l'urgenza di contrastare tutte le forme di irregolarità.

Art. 1 Enti bilaterali: contribuzioni e prestazioni
Le parti, ribadendo che la autonomia contrattuale e la legittimità delle diverse rappresentanze sono alla base del principio di reciprocità tra i diversi sistemi bilaterali, riconoscono che le Casse edili, le Scuole edili ed i Comitati paritetici per la sicurezza operanti nelle Marche, sono gli strumenti per l'attuazione delle materie indicate dalla contrattazione nazionale e regionale.
In tal senso si riconoscono la legittimità delle prestazioni di assistenza e previdenza erogate dalle Casse edili delle Marche a favore delle imprese e dei lavoratori, e le rispettive aliquote contributive definite dalla contrattazione vigente, che le imprese, cui si applica il presente contratto, sono impegnate a rispettare.
Considerata l'elevata mobilità di imprese e lavoratori nel territorio regionale, con conseguente iscrizione dell'operaio alla Cassa edile ove è ubicato il cantiere, le parti promuoveranno iniziative congiunte per il riconoscimento delle ore versate nelle diverse Casse edili delle Marche, ai fini del diritto di accesso alle prestazioni extracontrattuali previste dai rispettivi regolamenti.
Ferma restando l'autonomia gestionale di ciascuna Cassa edile, si concorda per un impegno congiunto affinché nelle Marche si giunga ad un sistema uniforme delle aliquote contributive, anche allo scopo di perseguire la parità dei costi tra imprese, nonché all'uniformità dei trattamenti contrattualmente definiti, erogati per il tramite del sistema degli Enti bilaterali.
Dichiarazione a verbale
Considerata la specificità del comparto della piccola e media impresa l'Aniem-Confapi individua nella Cedam e nell'Edilart gli strumenti più idonei per l'applicazione degli impegni contrattuali sottoscritti nel CCNL dell'11 giugno 2004 e nel presente CCRL, nonché per la gestione di qualsiasi altra attività indicata nella legislazione nazionale e regionale di settore.

Art. 2 Formazione professionale
Nel considerare il carattere prioritario dei temi della formazione professionale, le parti concordano nell'attuare azioni concrete per migliorare la qualità del lavoro e le capacità tecnico-produttive delle piccole e medie imprese delle Marche.
In tale prospettiva appare opportuno avviare e realizzare forme di coordinamento, indirizzo ed integrazione delle attuali scuole edili con l'obiettivo di:
- raccordarsi con il sistema dei Fondi interprofessionali, ed in particolare con il Fondo FAPI, in una visione omogenea delle linee strategiche del sistema formativo edile;
- rappresentare unitariamente i bisogni formativi del settore nei confronti della regione Marche, per meglio accedere alle risorse regionali, nazionali e comunitarie.

Art. 3 La sicurezza sul lavoro e la prevenzione degli infortuni
Le parti considerano la sicurezza nei cantieri edili e la prevenzione degli infortuni temi fondamentali per migliorare la qualità del lavoro.
Per un adeguato approccio alla problematica della sicurezza va migliorata la funzionalità e l'operatività dei CTP e di Edilart attraverso:
- l'attività di assistenza alle imprese direttamente in cantiere;
- l'interazione con tutti gli enti pubblici preposti alla sicurezza;
- la formazione degli RLS, degli RLST, dei RSPP e delle altre figure di cui al D.Lgs. n. 626/1994.
Ai fini di una razionalizzazione degli interventi di prevenzione sul territorio regionale, vanno promossi momenti di collaborazione tra i diversi Enti bilaterali di settore.

Art. 4 Rappresentante per la sicurezza
Nelle aziende con più di 15 dipendenti il Rappresentante per la sicurezza (RLS) è eletto o designato dai lavoratori secondo le modalità previste dall'art. 89, lett. D) del CCNL 11 giugno 2004.
Le aziende daranno comunicazione dell'avvenuta elezione del Rappresentante dei lavoratori alla sicurezza inviando copia del verbale ai CTP o all'Edilart.
In mancanza di elezione diretta da parte dei lavoratori al loro interno, e comunque in tutte le aziende con meno di 15 dipendenti, le parti concordano che il Rappresentante per la sicurezza viene individuato in ambito territoriale (RLST).
Al fine di garantire l'operatività del Rappresentante dei lavoratori territoriale le imprese, nei casi di cui al comma 3, verseranno al Fondo regionale RLST, operante presso la Cedam, la somma annua di € 9 per ogni dipendente in forza al momento del versamento.
Le Organizzazioni sindacali sono impegnate ad individuare i rappresentanti territoriali sulla base dei criteri individuati nell'accordo quadro nazionale Feneal-Filca-Fillea del 12 ottobre 2007.
Le modalità e le procedure operative del Rappresentante dei lavoratori territoriale saranno stabilite in un apposito regolamento da concordare tra le parti.

Art. 6 Osservatorio sul mercato del lavoro in edilizia
Le parti concordano sulla necessità di avvalersi di un Osservatorio regionale sul mercato del lavoro del settore delle costruzioni nelle Marche, per analizzare i dati congiunturali e strutturali del comparto, le diverse tipologie dei contratti di lavoro, la struttura e l'entità dei salari, il sistema di classificazione dei lavoratori, gli appalti ed i subappalti.
Si individua nell'Osservatorio costituito presso la Cedam lo strumento adeguato per il settore delle piccole e medie imprese.

Art. 10 Indennità di reperibilità
A decorrere dal 1 novembre 2007, ai lavoratori dipendenti di imprese la cui organizzazione del lavoro comporti che gli stessi, oltre alla normale prestazione lavorativa, a richiesta della Direzione aziendale, siano a disposizione per sopperire ad esigenze non prevedibili, è riconosciuta una indennità di reperibilità […]
A titolo esemplificativo sono da considerare esigenze non prevedibili il ripristino e la continuità dei servizi di pubblica utilità, la funzionalità o la sicurezza degli impianti.
Le ore di reperibilità non sono da considerarsi ai fini del computo dell'orario di lavoro legale e contrattuale.