Tipologia: Ipotesi di accordo CIA
Data firma: 6 luglio 2015
Validità: 01.07.2015 - 30.06.2018
Parti: Società Negozi Richard Ginori, GRG e Fisascat-Cisl, Filcams-Cgil
Settori: Commercio, Richard Ginori
Fonte: filcams.cgil.it
Sommario:
Premessa 1) Relazioni Sindacali 2) Formazione 3) Ambiente e Sicurezza 4) Orario di lavoro |
5) Videosorveglianza esterna 6) Salario aziendale - Premio variabile di risultato 7) Regime di detassazione Decorrenza e durata Parte seconda - Welfare aziendale |
Ipotesi di accordo Contratto Integrativo Aziendale della società Negozi Richard Ginori srl
Il giorno 06 luglio 2015, presso la Sede della Fisascat di Roma, si sono incontrati […] Fisascat Nazionale […], Fisascat Cisl Firenze-Prato, […] Fisascat Emilia Romagna […], Filcams Cgil Nazionale; […] Società Negozi Richard Ginori srl e […] GRG srl […], i quali sottoscrivono l'Accordo di Rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale per il periodo 2015-2017,
Premessa
La sottoscrizione dell'accordo integrativo aziendale avviene in una situazione di forte e prolungata difficoltà di tutti i mercati e di drastica caduta dei consumi, in un contesto così difficile, il rilancio dei marchio "Richard Ginori 1735" conseguente l'acquisto dell'"Azienda Richard Ginori" occorso nei maggio 2013, ha suggerito la ricerca di un accordo sindacale nell'ambito "retail" di Richard Ginori che da un iato fosse coerente a quello sottoscritto nel 2014 in GRG srl e, dall'altro, perseguisse l'obiettivo di supportare il rilancio dell'immagine ed il riposizionamento nella fascia aita e altissima del marchio nonché la massima competitività dell'Azienda, in questo ambito, parallelamente a) forte rinnovamento della parte industriale, l'area retail dovrà contribuire al rapido recupero quote di mercato e perseguire un piano finalizzato a recuperare redditività. Queste azioni dovranno tendere a garantire la sostenibilità dell'area vendita ed a permetterne l'espansione in contesti commerciali ad alto potenziale (location adeguate ai brand, luxury outlet, ecc), la valorizzazione delle professionalità delle risorse umane, la corretta e sostenibile remunerazione di coloro che contribuiscono con il proprio lavoro all'attività aziendale e il finanziamento delle azioni in grado di recuperare e preservare ii patrimonio di competenze, conoscenze e di valori della storica manifattura sestese.
1) Relazioni Sindacali
Il contesto "nazionale" nel quale si è deciso di sviluppare il confronto sindacale, nasce dall'esigenza di coniugare il comune interesse dette parti a ricercare un accordo in grado di rappresentare appieno gli interessi dei lavoratori e dell'azienda su tutto ii territorio. L'azienda è oggi infatti presente con i suoi punti vendita in Toscana, Lombardia, Emilia Romagna e Lazio ma intende arrivare ad occupare ulteriori spazi commerciali in altre Regioni.
Le parti riconoscendosi quali interlocutori stabili di un sistema di relazioni industriali strutturato e improntato alla collaborazione ed al riconoscimento di tutte le parti coinvolte, confermano l'impegno ad affrontare i problemi di comune interesse, in modo costruttivo al fine di prevenire, gestire e risolvere le situazioni in grado di ostacolare la piena realizzazione del piano industriale focalizzato sul rilancio del marchio "Richard Ginori 1735".
Le parti, in un sistema di relazioni industriali teso a valorizzare le professionalità e le risorse umane e ad ampliare i momenti di confronto attraverso il dialogo, ritengono necessario costruire congiuntamente un percorso di condivisione delle informazioni incentrato sulla trasparenza al fine di affrontare in modo costruttivo i problemi di comune interesse. A tal fine e per favorire altresì il mantenimento del positivo clima instaurato, le parti ritengono necessario confrontarsi, su richiesta di una delle parti, con frequenza di norma almeno semestrale sulle scelte che possono mutare l'organizzazione e/o avere impatto sugli aspetti occupazionali. Tra i temi di principale interesse vi saranno:
- l'andamento delle dinamiche di rilancio dell’azienda e dei mercati;
- il posizionamento strategico del prodotto e le azioni a supporto dell'area commerciale;
- gli effetti degli investimenti sull'occupazione. La situazione occupazionale e la composizione della stessa nonché l'andamento prevedibile dell'occupazione nell'azienda sulla base delle decisioni strategiche dell'azienda;
- l’organizzazione del lavoro e le tipologie di contratto adottate, turni e orari;
- la formazione;
- la sicurezza sul lavoro.
Le parti esprimono la comune volontà di confermare il principio della Responsabilità Sociale alla base dello sviluppo dell'azienda coerentemente con la filosofia che accompagna la società - e la più ampia articolazione del Gruppo di appartenenza - e le sue persone, incentrato sul rispetto delle stesse e del loro diritti.
3) Ambiente e Sicurezza
L'andamento infortunistico, che dalla ripartenza di GRG non ha evidenziato nessun evento deve essere comunque oggetto di particolare sensibilità £' quindi fondamentale che tutte le Parti coinvolte nel processo gestionale (anche attingendo dall'esperienza di GRG srl) possano attivamente contribuire al miglioramento delle condizioni di lavoro.
in un'ottica di continuo impegno sul tema In questione, I soggetti Interessati continueranno ad Incontrarsi, per esaminare gli argomenti specifici, con particolare riferimento agli interventi effettuati e le azioni da intraprendere, anche In materia di formazione e sensibilizzazione, in tema di sicurezza e prevenzione.
Per una puntuale e adeguata gestione dei fenomeni Infortunistici e coerentemente a quanto in uso in GRG srl, è stato comunque predisposto un modello di rilevazione interna degli infortuni e dei mancati Infortuni utile a dettagliare in maniera univoca e tempestiva ogni singolo evento / potenziale evento ed a creare statistiche complete. Di questi dati, che verranno registrati in un DBase, la Società Negozi Richard Ginori srl si confronterà almeno semestralmente con il RLSSA e con le RSA/RSU su richiesta di una delle parti.
In un’ottica di continuo impegno sul tema in questione, i soggetti interessati continueranno ad incontrarsi, per esaminare gli argomenti specifici, con particolare riferimento agli Interventi effettuati e le azioni da Intraprendere, anche in materia di formazione e sensibilizzazione, in particolare, in merito alle ore di permesso annuo per l'RLSSA, l'azienda sin da ora è disponibile a valutarne ('implementazione ove si rendesse necessario per le attività specifiche di ruolo (non verranno considerate le ore di formazione specifiche fatte annualmente).
Abiti da lavoro
La Direzione ha confermato l'attività di revisione della dotazione di abiti da lavoro in modo da favorirne l'armonizzazione nei vari punti vendita, semplificarne la gestione e migliorarne la qualità e la rispondenza alle concrete necessità di utilizzo. Una volta completata questa fase e definita la dotazione standard (c.d."kit"), la somministrazione avverrà all'atto dell'assunzione e poi a consumo. Da tate momento l’utilizzo degli abiti da lavoro diventerà obbligatorio (dotazione composta solitamente da scarpa, camicia, giacca e Pantalone o gonna, che verrà consegnata al lavoratore in fase di assunzione). La dotazione non verrà consegnata ai lavoratori eventualmente impiegati nei p.v. per brevi periodi (somministrati o tempi determinati di durata sino ad un mese).
4) Orario di lavoro (interventi volti a ridefinire il sistema dell'erario di lavoro e la sua distribuzione).
a) Lavoro ordinario (articolazione dell'ora rio settimanale di lavoro).
Tenuto conto delle esigenze di copertura del servizio sui singoli p.v. e tenuto conto altresì delle esigenze dei lavoratori, l'articolazione dell'orario settimanale di lavoro avverrà in una logica di rotazione del personale su sei giorni di lavoro (40 ore per i full time), il personale sarà generalmente impegnato durante le giornate a minore affluenza di clientela per 6 ore ordinarle. La prestazione richiesta durante il week end (sabato e domenica) sarà normalmente pari a 8 ore.
In relazione alle particolari esigenze commerciali che il settore degli articoli per la tavola, dell'oggettistica e del gift presentano nonché del contesto nel quale l'azienda normalmente opera (punti vendita all'interno di centri storici, outlet e grandi centri commerciali), al fine di migliorare il servizio rivolto al cliente, le aperture sono articolate sull'intera settimana lavorativa compresa la domenica (ferme restando le aperture dei p.v. presenti negli outlet, le aperture domenicali dei negozi diretti verranno stabilite e definite annualmente sulla base dei risultati commerciali raggiunti l'anno precedente, di norma entro il 30 aprile). Le parti, su richiesta, si incontreranno per confrontarsi sulle aperture domenicali con la finalità di valutarne le modalità operative finalizzate al raggiungimento di intese.
La rotazione dei lavoratori sulle diverse giornate dovrà favorire la fruizione del giorno di riposo settimanale obbligatorio in coincidenza con la domenica, di norma una volta al mese. Fatte salve ulteriori esigenze di servizio e/o di sostituzione temporanea di lavoratori assenti, vengono di norma esclusi dalla rotazione del riposo domenicale i periodi a maggiore intensità lavorativa (es. dicembre e periodi di inizio saldi o attività promozionali definite in collaborazione con le amministrazioni comunali, gli outlet ed i grandi centri commerciali). È altresì normalmente escluso dal riposo domenicale il personale assunto con orario di lavoro a part time verticale concentrato sul week end (venerdì / domenica). Le parti, su richiesta, si incontreranno per confrontarsi in merito alla concessione dei riposi settimanali nei periodi a maggiore intensità lavorativa.
b) straordinario in regime di orario plurisettimanale.
Le parti, vista fattuale fase di start up e le peculiarità del mercato di riferimento (che richiede il rispetto degli orari di apertura degli esercizi e quindi forarlo ordinario di lavoro anche a fronte di una affluenza dei clienti decisamente variabile da giorno a giorno della settimana e da periodo a periodo dell'anno), ai fine di fronteggiare variazioni di intensità lavorativa e, parallelamente, favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro del personale impiegato, decidono di istituire un regime d'orario plurisettimanale sperimentale. L'eventuale lavoro straordinario verrà quindi ricondotto al superamento delle ore teoriche lavorabili mensili come unità di riferimento, in luogo dell'attuale superamento delle 40 ore settimanali, con la finalità di migliorare la capacità di risposta alle esigenze del mercato e la produttività. Tale opportunità verrà adottata sperimentalmente per il 2015 (dal mese di giugno).
L'azienda comunicherà ai lavoratori, con congruo anticipo, la disposizione oraria prevista per il mese successivo. L'orario di lavoro ordinario, non supererà nel complesso la somma delle ore lavorabili ordinarie nel periodo suddetto. Le parti si danno atto che lavorabile medio mensile corrisponde a 173 ore.
Con questa nuova rimodulazione dell'orario di lavoro, il lavoratore si vedrà riconosciuta la remunerazione delle ore straordinarie (ove non soggette ad accantonamento individuale cosi come disciplinato al successivo punto c), al superamento delle ore teoriche del mese in corso, in luogo del riferimento delle 40 ore settimanali. È data facoltà al lavoratore, previo accordo con il proprio Responsabile, di recuperare, attraverso un meccanismo di compensazione automatica, le ore eccedenti di straordinario effettuate durante il mese con te ore di assenza effettuate nello stesso mese. Le ore eccedenti il normale orario di lavoro verranno evidenziate nel LUL con la voce "OR+", mentre te ore di assenza compensate verranno evidenziate nel LUL con la voce "OR- ". In caso di compensazione negativa nel mese, le ore negative verranno attinte dal contatore "Conto ore individuale" o da altro contatore indicato dal lavoratore (rol, ex test.). In caso di compensazione positiva, le ore verranno pagate (ove non soggette ad accantonamento individuale) in regime di straordinario con te maggiorazioni previste dal vigente CCNL e calcolo settimanale. Ove fa maggiorazione prevista per le ore eccedenti prestate durante il mese (c.d. ore supplementari del mese), fosse superiore a quella prevista falle ore compensate (es. ore eccedenti prestate di domenica, compensate con ore di assenza prestate in orario feriale), il lavoratore avrà comunque diritto al pagamento della maggiorazione più favorevole prevista.
[…]
La sperimentazione legata al regime di orario qui disciplinato trova un punto di forza nella possibilità di adottare opportuni correttivi le Parti si danno pertanto atto che la disciplina sopra definita potrà essere rivalutata congiuntamente con la finalità di cogliere ogni utile suggerimento.
c) Conto ore individuale.
le Parti valutano positivamente l'attivazione del "conto ore individuale" (evidenziato con apposito contatore in busta paga) per la gestione delle ore di straordinario in regime di orario plurisettimanale.
Il lavoratore potrà, con cadenza annuale, comunicare all'azienda di accantonare le ore prestate in eccedenza rispetto al lavorabile mensile, secondo le seguenti modalità:
- 50% di quote orarie retributive e 50% di riposi compensativi;
- 100% di riposi compensativi;
- 100% di quote orarie retributive.
Le ore accantonate e non fruite al 30 giungo dell'anno successivo a quello della maturazione, verranno pagate con la retribuzione dello stesso mese.
[…]
d) Azioni di flessibilizzazione degli orari di lavorro e politica di sostegno al Part time.
La Direzione si impegna a ricercare di concerto con le RSA/RSU - OO.SS., eventuali iniziative delle Amministrazioni locali ove hanno sede i negozi della Società scrivente, atte a favorire per la stipula di convenzioni con strutture che agevolino l'attività lavorativa (asili, mezzi pubblici con orari e percorsi coerenti con la dislocazione ed i turni di lavoro dell'azienda, ecc.).
Le Parti si impegnano ad incontrarsi indicativamente una volta l'anno, su richiesta di una delle parti, per valutare le situazioni di uffici/reparti o anche di singoli lavoratori che per ragioni sopravvenute, possano essere nella condizione di dover valutare la variazione dell'orario di lavoro presso l'area di assegnazione.
Per quanto riguarda il part-time o la gestione di orari diversificati, l'azienda conferma altresì la disponibilità a valutare le richieste che dovessero venire da lavoratori con particolari necessità di famiglia (figli piccoli sino a 5 anni) o con esigenze legate alla gestione del tragitto casa/lavoro con mezzi pubblici. Ciò avverrà in situazioni compatibili con l'organizzazione aziendale (anche valutando la disponibilità di altri lavoratori, con i quali effettuare un'alternanza della presenza e/o la copertura di eventuali periodi di assenza).
L'azienda si impegna a valutare le situazioni di singoli lavoratori che per ragioni personali sopravvenute e condizionanti il normale svolgimento dell'orario di lavoro, possano essere interessati a variazioni in diminuzione dell'orario di lavoro anche a tempo indeterminato.
L'azienda s'impegna inoltre ad agevolare il rientro al lavoro delle lavoratrici madri e lavoratori padri dopo l'astensione obbligatoria e facoltativa anche attraverso percorsi formativi volti a favorire il reinserimento lavorativo.
d) Piano Ferie Annuale […]