Categoria: 2017
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Tipologia: Contratto integrativo di istituto
Data firma: 9 marzo - 6 aprile 2017
Validità: a.s. 2016-2017
Parti: Parte pubblica e parte sindacale
Comparti: P.A.-Scuola, ITIS N. Baldini Ravenna
Fonte: itisravenna.gov.it

Sommario:

  Verbale per la sottoscrizione definitiva del contratto integrativo di istituto a.s. 2016/2017
Ipotesi contratto integrativo di istituto
Verbale di sottoscrizione
Relazioni e diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull’attuazione della legge n. 146/1990, così come modificata e integrata dalla legge n. 83/2000

Premessa
Articolo 1 - Convocazioni
Articolo 2 - Modalità delle relazioni sindacali a livello di Istituto
Articolo 3 - Bacheca sindacale
Articolo 4 - Permessi sindacali
Articolo 5 - Assemblee sindacali
Articolo 6 - Determinazione contingenti del personale ATA in caso di sciopero
Articolo 7 - Visione degli atti
Articolo 8 - Patrocinio
Articolo 9 - Quesiti
Articolo 10 - Comunicazioni alle Scuole
Articolo 11 - Referendum
  Attuazione della Normativa in Materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro
Articolo 12 - Sicurezza
Criteri generali di utilizzazione del personale Docente e ATA
Articolo 13 - Criteri generali di utilizzazione del personale Docente e ATA
Campo di applicazione, decorrenza e durata, interpretazione autentica
Articolo 14 - Campo di applicazione
Articolo 15 - Oggetto della contrattazione integrativa
Articolo 16 - Informazione preventiva
Articolo 17 - Informazione successiva
Articolo 18 - Utilizzo dei F.I.S.
Articolo 19 - Criteri di fruizione permessi per aggiornamenti
Articolo 20 - Sostituzione dei Docenti assenti
Articolo 21 - Organizzazione didattico - funzionale
Articolo 22 - Piano di lavoro del personale A.T..A. e prestazioni aggiuntive
Articolo 23 - Utilizzazione locali scolastici per concessione temporanea a terzi
Articolo 24 - Conciliazione
Allegati parte economica

Verbale per la sottoscrizione definitiva del contratto integrativo di istituto a.s. 2016/2017
Premesso che in data 09/03/2017 è stata sottoscritta l'Ipotesi di Contratto Integrativo di Istituto per l'anno scolastico 2016/2017, acquisito il parere favorevole dei Revisori dei Conti espresso con verbale n° 2017/004 del 03/04/2017, il giorno 6 del mese di Aprile 2017 alle ore 11,00, presso l'Ufficio del Dirigente Scolastico dell'Istituto Tecnico Industriale Statale "Nullo Baldini" di Ravenna, ha luogo l'incontro tra la delegazione di parte pubblica, nella persona del Dirigente Scolastico […] e la delegazione di parte sindacale, […] Cgil, […] Uil […]
Al termine dell'incontro le parti sottoscrivono definitivamente l'allegato Contratto Integrativo di Istituto per l'anno scolastico 2016/2017.

Ravenna, 06/04/2017

Ipotesi contratto integrativo di istituto
Verbale di sottoscrizione

Il giorno 9 del mese di Marzo 2017 alle ore 11 00, nei locali della Scuola Secondaria di Secondo Grado Statale ITIS “Nullo Baldini” - Via G. Marconi 2, in Ravenna, il Dirigente Scolastico pro-tempore, […], in rappresentanza della Scuola, la RSU di Istituto, […] ed i Rappresentanti dei Sindacati Scuola territoriali, che si firmano in calce, sottoscrivono l’Ipotesi di accordo, finalizzato alla stipula del Contratto Integrativo dell’ITIS “Nullo Baldini” di Ravenna.

L’anno 2017, il giorno 9 del mese di Marzo, presso l’ITIS “Nullo Baldini” di Ravenna, in sede di negoziazione integrativa a livello di istituzione scolastica di cui all’articolo 6 del CCNL 2006/09, tra la delegazione di parte pubblica nella persona del Dirigente Scolastico […] e i rappresentanti sindacali della delegazione sindacale prevista dall’articolo 7 del citato CCNL del Comparto Scuola […]
• Visto il D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
• Visto il CCNL 2006/9 e successive integrazioni del Comparto Scuola;
• Vista la C.M. n. 25 del 19 luglio 2012;
• Considerate le indicazioni e gli obiettivi previsti dalla normativa vigente in materia, in particolare, la Circolare n. 7 del 13 Maggio 2010, la Legge n. 15/09 ed il D.lgs. attuativo n. 150/09, il D.lgs. n. 141 del 1 agosto 2011, finalizzati all’ottimizzazione della produttività, all’efficacia e alla trasparenza delle amministrazioni pubbliche, comprese le Istituzioni scolastiche,
si stipula il seguente contratto integrativo, parte normativa, al fine della regolamentazione delle relazioni sindacali ai sensi dell'articolo 6 del CCNL del 29 novembre 2007.

Relazioni e diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull’attuazione della legge n. 146/1990, così come modificata e integrata dalla legge n. 83/2000
Premessa

Le relazioni sindacali sono regolamentate dall’articolo 6 del CCNL comparto Scuola del 29/11/2007 e sono improntate, nel quadro dei diversi ruoli e responsabilità del Dirigente Scolastico e della RSU, all’incremento della qualità del servizio scolastico e perseguono l'obiettivo di incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto, mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte, contemperando l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare i servizi prestati alla collettività.
Le parti contraenti si impegnano reciprocamente ad improntare le relazioni sindacali alla correttezza e trasparenza di atti e comportamenti
Degli accordi raggiunti, sarà data informazione a tutto il personale attraverso una circolare interna cui sarà allegato il relativo accordo e il contratto sarà affisso all’albo, pubblicato sul sito dell’Istituto e ne sarà consegnata copia a chi ne faccia richiesta.

Articolo 1 - Convocazioni
Gli incontri sono convocati dal Dirigente Scolastico, anche su richiesta della RSU, con un preavviso, di norma, di almeno 5 giorni.
Il Dirigente Scolastico può essere assistito, durante la contrattazione e/o confronto sindacale, da consulenti o personale al quale abbia affidato compiti specifici di collaborazione, nell’ambito delle sue prerogative, Analogamente, la RSU potrà essere assistita, durante la contrattazione e/o confronto sindacale, da personale esperto dei problemi oggetto dell’incontro.
Qualora non si raggiunga un accordo, al termine degli incontri sarà stilato un verbale su apposito registro, con l’annotazione delle singole posizioni, sottoscritto dalie parti,

Articolo 2 - Modalità delle relazioni sindacali a livello di Istituto
Per le modalità delle relazioni sindacali a livello di Istituto, con particolare riferimento all’informazione preventiva e successiva ed alla contrattazione integrativa, le parti rinviano all’articolo 6 del CCNL comparto Scuola del 29/11/2007

Articolo 3 - Bacheca sindacale
Nella bacheca sindacale dell’Istituto, la RSU e le Organizzazioni Sindacali hanno diritto ad affiggere materiale di interesse sindacale e del lavoro, in conformità alla legge sulla stampa e senza preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.
I rappresentanti sindacali indicati dalle rispettive Organizzazioni Sindacali, muniti di passi, hanno diritto di ingresso negli uffici dell’Istituto anche negli orari di chiusura al pubblico.
Il Dirigente Scolastico assicura il tempestivo invio del materiale sindacale per posta elettronica, via fax o per posta ordinaria, e consegna di tutte le comunicazioni ricevute dalle Organizzazioni Sindacali provinciali e/o nazionali, ai rappresentanti sindacali di Istituto.

Articolo 5 - Assemblee sindacali
Il personale del comparto scuola con contratto a tempo indeterminato e determinato ha diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali per complessive 10 ore annue pro capite, per ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione Le assemblee sindacali riguardanti la generalità dei dipendenti o gruppi di essi sono indette con specifico ordine del giorno singolarmente o congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali rappresentative, dalla RSU nel suo complesso, dalla RSU congiuntamente con una o più Organizzazioni Sindacali rappresentative, ai sensi dell’articolo 8, comma 3 del CCNL comparto Scuola del 29/11/2007 Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 ore, se si svolge a livello di singola Istituzione scolastica o educativa nell’ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale.
La convocazione dell’assemblea, la durata, la sede e l’eventuale partecipazione di Dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail al Dirigente Scolastico.
[…]
Contestualmente all’affissione all’Albo, il Dirigente Scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna e con indicazione del locale previsto per lo svolgimento, al personale interessato all’assemblea, al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione, espressa in forma scritta, del personale in servizio nell’orario dell’assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.
Al personale non interpellato, o che non è stato informato non può essere impedito di partecipare all’assemblea.
Della avvenuta partecipazione del personale all’assemblea non va fornita alcuna attestazione.
Le assemblee sindacali per il personale docente coincidenti con l’orario di lezione si svolgono all’inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere, vale a dire la prima/le prime due o l’ultima /le ultime due ore di lezione.
Le assemblee del personale ATA possono essere indette in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.
[…]
Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali
[…]

Articolo 8 - Patrocinio
[…]
Le Organizzazioni Sindacali, firmatarie del CCNL comparto Scuola, hanno diritto di svolgere la loro attività nei luoghi di lavoro per tutte le materie previste dalla normativa vigente, e di acquisire elementi di conoscenza per la loro attività, anche in relazione alla tutela dell’igiene, della sicurezza del lavoro e alla medicina preventiva, come previsto dal D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni
L’ingresso dei soggetti sindacali legittimati agli uffici di segreteria e di dirigenza deve essere garantito in qualunque momento.
La segreteria della Scuola rilascerà ricevuta o protocollo di qualsiasi atto, documento o istanza prodotta dal lavoratore.

Articolo 9 - Quesiti

Al personale della scuola, che abbia inoltrato al Dirigente Scolastico segnalazioni scritte di fatti, circostanze o provvedimenti lesivi di propri diritti o interessi, deve essere data sempre risposta scritta, entro 30 giorni, ai sensi della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 10 - Comunicazioni alle Scuole
Tutte le comunicazioni inviate alla Scuola riguardanti atti che interessino la generalità o parte del personale devono essere portate tempestivamente alla diretta conoscenza dei dipendenti; la comunicazione dei predetti atti non costituisce un adempimento solo formale, ma deve essere organizzata in funzione della corretta ed effettiva informazione a quanti ne abbiano interesse, Ai fini di una informazione tempestiva, nella Scuola saranno adottati gli opportuni accorgimenti, istituendo un apposito raccoglitore ove siano disponibili le citate comunicazioni, in copia integrale, in uno spazio preventivamente individuato e la loro pubblicazione sul sito dell’Istituto.

Attuazione della Normativa in Materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro
Articolo 12 - Sicurezza

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 2, lettera k) del CCNL comparto Scuola del 29/11/2007, il Dirigente Scolastico, in qualità di “datore di lavoro” individuato dai Dlgs. n. 81/2008 e successivi D.M. n. 292/1996 e D.M. n. 382/1998, applica, in materia di sicurezza, nei limiti di propria competenza, tutte le disposizioni previste dal D.lgs. n. 81/2008; in particolare, nei limiti delle risorse destinate, andranno effettuate attività di informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei dipendenti dell’Istituto Con riferimento alle attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), di cui all’articolo 50 del D.lgs. n. 81/2008, le parti concordano su quanto segue:
a) il RLS ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; egli segnala preventivamente al Dirigente Scolastico le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il Responsabile del servizio di prevenzione o un addetto da questi incaricato;
b) la consultazione del RLS da parte del Dirigente Scolastico, prevista dal D.lgs. n. 81/2008, si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività; in occasione della consultazione, il RLS ha facoltà di formulare proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione, da verbalizzare, Il RLS va consultato sulla designazione del Responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’Istituzione scolastica, sull’attività di prevenzione incendi e di primo soccorso, sulla evacuazione dei luoghi di lavoro e sulla designazione del medico competente; è altresì consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37 del D.lgs. n. 81/2008;
c) il RLS ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione del lavoro e gli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all’idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali; riceve, inoltre, informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
d) il Dirigente Scolastico, su istanza del RLS, è tenuto a fornire tutte le informazioni e la documentazione richiesta; il RLS è tenuto a fare delle informazioni e documentazione ricevute un uso strettamente connesso alla sua funzione;
e) il RLS ha diritto ad una formazione specifica ed adeguata, di cui all’articolo 37, commi 10 e 11, ed all’articolo 50, comma 1, lettera g) del D.lgs. n. 81/2008;
f) il RLS non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali;
g) per l’espletamento dei compiti di cui al D.lgs. n. 81/2008, il RLS, oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizza appositi permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue,

Campo di applicazione, decorrenza e durata, interpretazione autentica.
Articolo 14 - Campo di applicazione

Il presente contratto si applica a tutto il personale docente e ATA dell’istituzione scolastica, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato ed ha effetto per l’a.s. 2016- 2017, e, se non è disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto, anche nell’arco di tempo che va dal 1 settembre 2017 alla nuova sottoscrizione per l’a.s. successivo, può essere modificato in qualunque momento, a seguito di adeguamento a norme o per accordo tra le parti.
Qualora insorgano controversie sull’interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta di parte, scritta e con l’identificazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l’interpretazione, l’accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza contrattuale.

Articolo 16 - Informazione preventiva
Il Dirigente Scolastico fornirà una informazione preventiva, consegnando la necessaria documentazione in appositi incontri da concordare tra le parti sulle materie previste dall’articolo 6 del CCNL 29/11/2007

Articolo 17 - Informazione successiva
Il Dirigente Scolastico fornirà un’informazione successiva, consegnando, se necessario, documentazione in appositi incontri da concordare tra le parti, sulla verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa di istituto sull'utilizzo delle risorse,
Dell’erogazione dei fondi contrattualizzati e della loro utilizzazione sarà data notizia al personale consegnando alla RSU i prospetti riepilogativi comprensivi di attività, impegni orari, la RSU s’impegna ad utilizzare i dati ricevuti nel rispetto della normativa vigente in materia di informazione

Articolo 22 - Piano di lavoro del personale A.T.A. e prestazioni aggiuntive
[…]
Per il personale ATA è previsto che, in alternativa al pagamento, si possano recuperare le ore prestate oltre l’orario di servizio, in particolare per le chiusure prefestive o durante i periodi di sospensione delle attività didattiche,
Si concordano i seguenti criteri generali di impegno:
• Sostituzione dei colleghi assenti non sostituiti con supplente temporanei: tenuto conto della presenza di tre collaboratori inidonei al servizio, mezzora da effettuarsi oltre l’orario di servizio per i collaboratori scolastici, forfetariamente per le altre figure professionali;
• intensificazione per attività di maggiore impegno durante le ore di servizio per sostegno alle attività del PTOF;
• Lavoro straordinario per attività varie;
• Eventuale flessibilità e/o turnazione, per i collaboratori scolastici è previsto un orario con tre rientri pomeridiani;
• Partecipazione ai Progetti del PTOF;
• Manutenzione (non l’ordinaria);
• Interventi migliorativi e/o in collaborazione con la Provincia proprietaria dei locali e con le imprese per il rinnovo dei locali o della strumentazione