Categoria: 2007
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Tipologia: CCRL
Data firma: 27 luglio 2007
Validità: 01.01.2007 - 31.12.2010
Parti: Anaepa-Confartigianato, Unione Cna-Costruttori, Fiae–Casartigiani, Claai e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili e affini, Marche, Artigianato e PMI

Sommario:

 Premessa
Art. 1 Formazione professionale e sicurezza sul lavoro
Art. 2 Adesione ai Fondi bilaterali
Art. 3 Previdenza complementare
Art. 4 Indennità di mensa e servizio mensa
Art. 5 Indennità di trasferta
Art. 6 Indennità di trasporto
Art. 7 Elemento economico territoriale
Art. 8 Indennità territoriale e premio di produzione
 Art. 9 Prestazioni extracontrattuali
Art. 10 Contributi Cassa edile
Art. 11 Campo di applicazione, decorrenza e durata
Dichiarazione delle parti
Allegati
Allegato 1 Elemento economico territoriale (EET)
Allegato 2 Premio produzione e indennità territoriale di settore
Allegato 3 Tabelle aliquote versamenti Cedam

Contratto regionale di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane edili ed affini della regione Marche 27 luglio 2007 Integrativo del CCNL 1 ottobre 2004

Anaepa-Confartigianato, Unione Cna-Costruttori, Fiae-Casartigiani, Claai e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil

Premessa
Le parti, preso atto di quanto previsto dal vigente CCNL nazionale del 1 ottobre 2004 e da quanto indicato dal precedente contratto integrativo regionale del 22 dicembre 2003, riconfermano che relazioni sindacali stabili ed articolate sui vari livelli contrattuali, sono di fondamentale importanza, al fine di realizzare iniziative congiunte che possano favorire le prospettive di sviluppo economico e sociale del settore delle costruzioni nella regione Marche.
In tale ottica le parti ritengono prioritaria la lotta al lavoro irregolare che, condizionando il mercato attraverso offerte a prezzi insostenibili, impedisce l'applicazione di regole omogenee di competizione fra gli attori del mercato, pregiudicando le tutele contrattuali e previdenziali dei lavoratori.
Si ribadisce l'importanza di un evoluto sistema di relazioni sindacali per poter rappresentare, nelle sedi opportune, la strategica importanza del settore per l'economia della regione e l'urgenza di contrastare tutte le forme di irregolarità.
Le parti firmatarie del presente contratto confermano i principi contenuti nel CCNL di categoria, compresi gli accordi in esso contenuti, e negli accordi regionali del 4 luglio 2002 e del 30 ottobre 2002, relativi alla specificità del comparto artigiano e della p.m.i. nonché alla legittima autonomia contrattuale dello stesso.
In tal senso, le parti riaffermano che la Cedam e l'Edilart sono gli strumenti indispensabili nel comparto artigiano e della p.m.i. per l'applicazione degli impegni contrattuali sottoscritti nel CCNL del 1° ottobre 2004 e nel presente CCRL, nonché per la gestione di qualsiasi altra attività indicata dalla legislazione nazionale e regionale di settore.

Art. 1 Formazione professionale e sicurezza sul lavoro
Le parti considerano la formazione professionale, la sicurezza nei cantieri edili e la prevenzione degli infortuni, temi prioritari per migliorare la qualità del lavoro e le capacità tecnico-produttive delle imprese del sistema associativo dell'artigianato delle Marche.
Le parti ribadiscono che lo strumento attuativo per le politiche di cui sopra è l'Edilart. Al fine di garantirne una presenza puntuale e fattiva sul territorio a favore delle imprese e dei lavoratori affinché la sicurezza e la formazione siano considerate elemento indispensabile per lo sviluppo del sistema, considerano opportuno adeguare l'aliquota di finanziamento, così come previsto al successivo art. 10, in modo da potenziarne la struttura operativa. Le parti concordano che entro il 31 dicembre 2007 si incontreranno per valutare le eventuali modifiche allo Statuto ed al regolamento di Edilart, alla luce delle innovazioni introdotte dalla contrattazione nazionale e regionale.

Art. 2 Adesione ai Fondi bilaterali
In considerazione di quanto esposto in premessa e coerentemente con l'art. 10 della L. n. 30/2003, le parti concordano che le quote previste dagli accordi interconfederali del 21 luglio 1988 e del 3 settembre 1996, per il Fondo di rappresentanza sindacale e per il Fondo RLST del settore edile, come modificate dall'intesa applicativa del 14 febbraio 2006, devono essere obbligatoriamente versate da tutte le imprese ricadenti nella sfera di applicazione del CCNL del comparto artigiano e della piccola e media impresa firmato il 1 ottobre 2004. Le parti si incontreranno entro il 31 dicembre 2007 per ottemperare a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 84 del CCNL 1 ottobre 2004.

Art. 11 Campo di applicazione, decorrenza e durata
Il presente contratto ha valore su tutto il territorio della regione Marche per i dipendenti delle imprese artigiane delle Marche, del settore edilizia e affini, facenti parte dei mestieri indicati nella "Sfera di applicazione" del CCNL 1 ottobre 2004.
[…]
Dichiarazione delle parti
Le parti sociali firmatarie ribadiscono la valenza del presente contratto su tutto il territorio regionale e l'obbligo della sua applicazione, sia per la parte retributiva che per quella normativa, per tutte le imprese ricadenti nella sua sfera di applicazione.
Le parti auspicano che l'intero sistema delle Casse edili operanti nel territorio della regione Marche, si attivi per il riconoscimento e l'integrale applicazione del presente contratto di lavoro.