Cassazione Civile, Sez. Lav., 14 novembre 2017, n. 26862 - Infortunio sul lavoro di un dipendente: domanda di manleva nei confronti della società assicuratrice


 

 

Presidente: D'ANTONIO ENRICA Relatore: MANCINO ROSSANA Data pubblicazione: 14/11/2017

 

 

Rilevato
1. che, con sentenza in data 18 ottobre 2011, la Corte di Appello di Venezia, per quanto in questa sede rileva, confermando la sentenza di primo grado, ha riconosciuto la responsabilità, nella misura del cinquanta per cento, di P.D., In qualità di socia della s.n.c. Veneta Molleggi di P.D. & C., per l'Infortunio sul lavoro occorso al dipendente N.M., e ha rigettato la domanda di manleva, formulata dalla Cooperativa F. trasporti a r.l. e da Z.T., nei confronti della Allianz s.p.a.;
2. che la Corte territoriale aveva escluso la copertura assicurativa, per la responsabilità civile verso terzi per danni causati dall'esercizio dell'attività espletata dall'assicurata, interpretando le clausole negoziali pattuite tra le parti;
3. che avverso tale sentenza P.D. ha proposto ricorso al quale ha opposto difese Allianz s.p.a. con controricorso, ulteriormente Illustrato con memoria;
 

 

Considerato
4. che va dichiarato inammissibile il ricorso proposto nel confronti dell'INAIL perché non notificato all'Istituto e neanche risultata provato l'avvio del procedimento notificatorio dell'impugnazione di legittimità nel confronti di detta parte processuale;
5. che, omettendo la rubrica e intitolando l'illustrazione della censura "discussione della causa", la parte ricorrente denuncia intrinseca contraddittorietà della sentenza nel capo relativo alla richiesta di manleva neliconfronti dell'Allianz s.p.a., per non avere la Corte di merito ritenuto operativa la polizza tra la Cooperativa e la predetta società assicuratrice;
6. che ritiene il Collegio si debba dichiarare inammissibile il ricorso;
7. che, infatti, non risulta allegata, al ricorso per cassazione, al sensi dell'art. 366, n.6 cod.proc.dv., la polizza assicurativa sulla quale è Incentrato, per diversi profili, il mezzo d'impugnazione, e neanche risulta indicata la sede processuale, nelle fasi di merito, in cui risulterebbe prodotta;
8. che, pertanto, il ricorso difetta del requisito di specificità dei motivi di impugnazione, tradotto nelle puntuali disposizioni contenute nell'art. 366, primo comma, n. 6, cod.proc.civ., e nell'art. 369, secondo comma, n. 4,cod.proc.civ. (cfr. Sez.U. 22 maggio 2012, n.8077, in motivazione, e Sez. U. 3 novembre 2011, n. 22726, alle quali si rinvia per l'esegesi del diverso onere prescritto dall'art. 369, secondo comma, n. 4, cod.proc.civ. e per la specifica indicazione, a pena di inammissibilità, ex art. 366 n. 6, cod.proc.civ., del contenuto degli atti e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché dei dati necessari al loro reperimento);
9. che le spese vengono regolate come da dispositivo, secondo la regola della soccombenza;
 

 

P.Q.M.

 


La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge.
Così deciso nella Adunanza camerale del 20 giugno 2017