Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 15 novembre 2017, n. 27114 - Infarto al dipendente di Poste Italiane spa: ricorso degli eredi. Inammissibile


 

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE Relatore: CURCIO LAURA Data pubblicazione: 15/11/2017

 

Fatto

 


1) Gli eredi di S.M., dipendente di Poste Italiane spa, deceduto il 23.9.1998 per infarto del miocardio, hanno adito il Tribunale di Messina chiedendo la condanna dell'Inail al pagamento in loro favore dell'indennità dovuta per malattia professionale al congiunto, oltre che la condanna di Poste spa al risarcimento del danno biologico da lui subito ed anche di quello spettante iure proprio in qualità di familiari, oltre al riconoscimento della pensione di reversibilità.
2) Il Tribunale respingeva le domande ritenendo non raggiunta la prova dell'esistenza di un nesso causale tra l'attività svolta dal S.M. ed il suo decesso.
3) La Corte d'Appello di Messina ha confermato la sentenza di primo grado , dichiarando preliminarmente l'incompetenza in ordine alla domanda di risarcimento del danno biologico richiesto iure proprio e ritenendo che l'istruttoria svolta in primo grado non aveva consentito di suffragare le argomentazioni poste a fondamento delle domande dei ricorrenti relativamente ad una responsabilità ex art.2087 c.c. in capo alla datrice di lavoro. In particolare secondo la Corte dalla documentazione prodotta da Poste non era emerso né che il carico di lavoro tra i dipendenti della filiale non fosse distribuito correttamente, né che vi fosse stata carenza di organico. Dalle testimonianze raccolte poi, secondo la Corte, era emerso che le ferie ed i riposi erano stati normalmente goduti anche dal S.M. , come risultante dai fogli presenza, che lo svolgimento dello straordinario era occasionale e che il S.M. normalmente non lavorava oltre le ore 14. La Corte territoriale ha quindi escluso un nesso causale tra il decesso del lavoratore e la nocività del luogo di lavoro, anche con riferimento ad inadempimenti dei suoi superiori in violazione dell'art. 2087 c.c.. Infine ha ritenuto che la mancanza di nesso causale tra l'attività lavorativa e la patologia di cui era affetto il dipendente e che lo aveva portato al decesso vuoi in termini di causa violenta vuoi in termini di "occasione di lavoro'', impediva di configurare una malattia professionale o un infortunio sul lavoro e quindi un diritto alle indennità garantite dall'Inail, non essendosi peraltro l'infarto verificatosi nello svolgimento della prestazione lavorativa. Infine rilevava la Corte di merito che il S.M. era un soggetto a rischio coronarico, essendo un fumatore. 
4) Hanno proposto ricorso per cassazione gli eredi del S.M. svolgendo quattro motivi, poi illustrati con memoria ex art.378 c.p.c. Ha resistito Inail con controricorso. Poste Italiane spa è rimasta intimata.
 

 

Diritto

 


5) Con il primo motivo di gravame i ricorrenti lamentano la nullità della sentenza per omessa pronuncia in violazione art.360 n.4 c.p.c.,in relazione agli artt.112 e 156 c.p.c., comunque difetto assoluto di motivazione e contraddittorietà della motivazione, oltre che violazione e falsa applicazione degli artt. 11 cost., 273 e 274 c.p.c. , per non avere la corte territoriale motivato in concreto in ordine alla domanda di risarcimento del danno iure proprio, avendo soltanto affermato l'incompetenza del giudice adito per essere la competenza del giudice ordinario, e comunque per avere solo laconicamente asserito che la sentenza di primo grado aveva comunque ritenuto la mancanza di prova della relazione causale tra l'attività lavorativa e la morte. Non avrebbe motivato la corte di merito sulle ragioni fatte valere nel ricorso di appello in cui si era evidenziato che il fatto che aveva prodotto il danno era unico, così che si sarebbero dovute applicare i principi processuali in materia di connessione e di riunione di cause. Si tratterebbe poi di una sentenza nulla perché da un lato avrebbe declinato la sua competenza, dall'altro avrebbe motivato nel merito, ritenendo che vi fosse una mancanza di prove che collegavano la morte del dipendente all'attività lavorativa.
6) Con il secondo motivo di gravame si lamenta "la violazione e falsa applicazione dell'art.360 n.4 c.p.c. in relazione agli artt 112 e 156 c.p.c. per nullità della sentenza per omessa pronunzia ", inoltre "la violazione e falsa applicazione dell'art.360 comma 1 n.5 in relazione all'art. 115 c..c. e 32 e 37 e 2087 c.c..". Secondo i ricorrenti la sentenza conterrebbe una motivazione apparente e formule di stile , nel senso che non avrebbe spiegato la corte di merito in cosa sia consistita la regolarità dell'attività fatta svolgere al S.M., che sapeva essere affetto da cardiopatia ischemica,così affidandogli le mansioni senza tenere in alcuna considerazione le sue condizioni fisiche, desumibili dai certificati medici presentati alla datrice di lavoro, che attestavano la cardiopatia ischemica , con accentuata sintomatologia anginosa per intensità e frequenza. Non avrebbe quindi accertato la corte che le condizioni di salute del dipendente non erano compatibili con i ritmi lavorativi ai quali egli era stato esposto.
7) Con il terzo motivo di gravame i ricorrenti lamentano "la violazione e falsa applicazione art.360 comma 1 n.3 c.p.c. in relazione agli artt. 115 e agli art.2709 e 2722 c.c. ". La corte d'appello non avrebbe considerato le argomentazioni e le prove addotte dai ricorrenti, essendosi limitato ad esaminare dati formali, dando la prevalenza alla prova testimoniale anziché quella documentale, costituita da tutta la documentazione medica relativa al suo stato di salute
8) Con il quarto motivo di ricorso si lamenta "la violazione e falsa applicazione dell'art.360 comma 1 n.5 c.p.c., in relazione agli artt. 115 c.p.c., 32,37 e 2087 c.c." per essere la motivazione ingiusta e meramente apparente, non avendo dato risposta la corte territoriale alle censure mosse nel giudizio di appello, relative all'obbligo del datore di lavoro di tener conto dello stato di salute del lavoratore e di adottare le misure necessarie per non compromettere ed aggravare tale stadio con eccessivo carico di lavoro gravante sul S.M., carico che avrebbe determinato uno stress tale da provocare l'infarto che l'ha condotto alla morte.
9) Con il quinto motivo di ricorso si lamenta " la violazione e falsa applicazione dell'art.360 comma 1 n.4 c.p.c., in relazione agli artt.112 e 115 c.p.c., oltre che "la violazione e falsa applicazione dell'art. 360 comma 1 n.5 c.p.c., in relazione agli artt.115 e 421 c.p.c.". Secondo i ricorrenti la motivazione della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che l'istruttoria svolta in primo grado non aveva consentito di suffragare le argomentazioni proposte in domanda, non esistendo motivo perché venissero ammessi ex art.421 c.p.c, ulteriori mezzi istruttori, sarebbe del tutto apparente e comunque errata, perché dalle domande ed eccezioni e difese avanzate in giudizio risultavano i fatti materiali in base ai quali detto giudice avrebbe potuto esercitare i poteri officiosi del rito differenziato.
10) Possono esaminarsi congiuntamente i motivi dal secondo al quinto perché di fatto connessi, in quanto in realtà tutti diretti a censurare l'iter motivazionale della sentenza con riferimento alla valutazione delle prove. Va tuttavia preliminarmente osservato che i vizi sono denunciati in maniera confusa e comunque errata. In particolare tali vizi spaziano dalla violazione di legge, ai quelli motivazionali e ai profili di nullità, attraverso il richiamo agli artt. 112, 115, 116 e 156 c.p.c., il tutto in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4, ma altresì con riferimento all'art.360 c.l n.5 c.p.c., peraltro sviluppando promiscuamente le varie censure attraverso continui richiami alla valutazione del materiale istruttorio, così da doversi ritenere inammissibili.
11) Questa Corte ha osservato (cfr. Cass. n. 25332/2014 ) che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti.
12) Ancora questa Corte ha rilevato (cfr. Cass. n. 13716/2016) che il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., rilevante ai fini di cui all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., si configura esclusivamente con riferimento a domande attinenti al merito e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l'omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione. Ed ancora è stato rilevato (così Cass n.5344/2013) che il vizio di omessa pronuncia postula la necessità che non solo siano state rivolte al giudice di merito domande o eccezioni autonomamente apprezzabili, ma anche che le stesse siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell'autosufficienza, "con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività e, in secondo luogo, la decisività".
13) Nel caso in esame i ricorrenti, pur lamentando il vizio di omessa pronuncia, non hanno ricostruito con la dovuta specificità l'iter processuale a loro dire viziato da errores in procedendo, con riferimento a precise domande disattese, ma hanno lamentato essenzialmente che, anche a causa di un'attività istruttoria estremamente carente che non è stata integrata in appello, la Corte di merito abbia considerato soltanto le testimonianze dirette a provare che la distribuzione dei compiti tra lo staff di filiale e le agenzie di coordinamento era corretto e che lo svolgimento dello straordinario era occasionale, che il S.M. non svolgeva lavoro straordinario nelle ore postmeridiane, così omettendo di analizzare compiutamente i fogli presenza da cui si sarebbe evinto che due colleghi erano stati assenti dal servizio per periodi prolungati, con conseguente aggravio di lavoro del S.M. che aveva dovuto sostituirli, ma soprattutto omettendo di considerare in particolare la specifica malattia del dipendente, come risultante dalle certificazioni mediche e l'incidenza causale che l'aggravio di lavoro aveva avuto sul verificarsi dell'evento del decesso.
14) Tali censure tuttavia sono dirette a richiedere una rivalutazione del merito che non è consentita in questa sede, atteso che la motivazione della sentenza impugnata non può ritenersi affetta da vizi logico-giuridici, avendo la Corte esaminato le testimonianze raccolte in primo grado ed esaminato i documenti prodotti - fogli presenze - ed avendo desunto dalle stessi che nel periodo in contestazione non vi era stato un aggravio di lavoro in carico al S.M. tale da compromettere lo stato di salute al punto da causarne il decesso. Ha poi la corte territoriale motivato anche in ordine all' esistenza di fattori extralavorativi (quali l'essere fumatore) e fattori endogeni (quali dismetabolismo gluco - lipidico ed obesità ), che avrebbero influito causalmente sull'evento.
15) va pertanto dichiarata l'inammissibilità del ricorso, restando assorbito il primo motivo. Le spese del presente giudizio , liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 4000,00 per compensi professionali in favore dell'Inail, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Roma,  13.6.2017