Categoria: 2017
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Tipologia: Accordo Smart Working
Data firma: 14 novembre 2017
Validità: marzo 2018
Parti: Società Cattolica di Assicurazione e RSA, OO.SS.
Settori: Credito Assicurazioni, Società Cattolica di Assicurazione
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

  Premessa
Principi generali e definizione di Smart Working
Destinatari - Accordo individuale
Disciplina generale
Disposizioni finali
  Allegati
Accordo individuale
Requisiti luoghi di lavoro (All. IV dlgs 81/2008)
Informativa art. 22 l. 81
Policy

Verbale di accordo

Il giorno 14 novembre 2017 a Verona, tra Società Cattolica di Assicurazione società cooperativa (di seguito, per brevità, “Cattolica” o “l’Azienda”), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, in proprio e in nome e per conto di Cattolica Services s.c.p.a., con sede legale in Verona, via Carlo Ederle n. 45; di seguito, per brevità, la o le Società” e le Rappresentanze sindacali aziendali e la delegazione sindacale di Gruppo tutti congiuntamente “le Parti”

Premesso che:
• la Società intende procedere alla sperimentazione del lavoro agile ai sensi della legge 81/2017 (di seguito, il «Smart Working») impegnandosi a ricercare tutte le modalità tecnologiche che possano consentire la massima adesione dei lavoratori;
• si sono svolti momenti di informazione e confronto con le OO.SS. al fine di illustrare criteri e finalità dell'avvio della sperimentazione dello Smart Working;
• dalla parte sindacale è stato espresso apprezzamento per iniziative che, nel rispetto dei diritti dei lavoratori, siano volte a migliorare la qualità della vita degli stessi.
tutto ciò premesso, le Parti concordano quanto segue:

Principi generali e definizione di Smart Working
1. Il presente accordo fissa i principi generali in merito all’attuazione dello Smart Working da parte della Società per il periodo novembre 2017 - marzo 2018 (di seguito «Periodo di Sperimentazione»).
2. All’esito del Periodo di Sperimentazione, le Parti si incontreranno per valutare un’eventuale successivo utilizzo dello Smart Working.
3. Lo Smartworking consiste in una prestazione di lavoro subordinato che si svolge con le seguenti modalità:
• esecuzione della prestazione lavorativa da parte del dipendente in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all'esterno;
• possibilità, da parte del dipendente, di utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa;
• assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro effettuati all’esterno dei locali aziendali;
• assenza di precisi vincoli di orario e di luogo di lavoro.
4. Lo Smartworking non rappresenta una modifica del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, ma solo ed unicamente un'opportunità di svolgere l’attività lavorativa anche all’esterno dei locali aziendali senza che questo incida sull'Inserimento del dipendente nell’organizzazione aziendale e sul conseguente assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.

Destinatari - Accordo individuale
5. Durante il Periodo di Sperimentazione, potranno chiedere di accedere allo Smart Working esclusivamente i dipendenti delle seguenti Direzioni aziendali:
• Risorse umane e Organizzazione;
• Chief Risk Officer
• IT (alcune UO)
• Sinistri (alcune UO) (di seguito, i «Destinatari»).
6. L’attivazione dello Smart Working avverrà esclusivamente su base volontaria e sarà subordinato alla stipula di un accordo scritto tra dipendente e Società, del quale il presente accordo ed il documento c.d Smart working policy, costituiscono a tutti gli effetti parte integrante. Per accedere allo Smart working il lavoratore deve aver svolto la formazione obbligatoria sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs 81/2008.

Disciplina generale
7. Nel Periodo di Sperimentazione, i lavoratori potranno lavorare in modalità Smart Working per un massimo di un (1) giorno alla settimana.
8. Nelle giornate di Smart Working i dipendenti avranno diritto al buono pasto, secondo le norme contrattuali vigenti.
9. Non è prevista la possibilità di pianificare mezze giornate di Smart Working. Ai fini del computo delle giornate in Smart Working, la giornata di venerdì sarà considerata intera giornata.

Disposizioni finali
10. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo, lo Smart Working verrà disciplinato da quanto previsto dalla legge, dall’accordo individuale di Smart Working e dalle policy aziendali (allegati).
11. Il presente accordo è efficace e valido sino al termine del Periodo di Sperimentazione; in vista della scadenza le Parti si incontreranno per una valutazione complessiva della sperimentazione e al fine di valutare un’eventuale estensione della validità dell’accordo e le eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Al verificarsi di situazioni particolari le Parti si incontreranno per valutarle.

Allegati
Informativa ai sensi dell’art. 22 L. n. 81/2017

Ai sensi dell’art. 22 L. 81/2017 si fornisce ai dipendenti che svolgono la prestazione in modalità di lavoro Agile e al rappresentante dei dipendenti per la sicurezza, la presente informativa sui rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
In modalità Agile il dipendente svolge la prestazione anche all’esterno dei locali aziendali, senza una postazione fissa. Conseguentemente, quando la prestazione lavorativa è svolta all’esterno dei locali aziendali incombe esclusivamente sul dipendente l’onere di verificare che il luogo liberamente da lui scelto per svolgere la prestazione soddisfi i requisiti di idoneità e sicurezza così come indicati nella presente informativa e nei corsi di formazioni tenuti dalla Società, anche tenuto conto delle mansioni svolte.
In particolare, per quanto riguarda la scelta del luogo di lavoro all’esterno dei locali aziendali, il dipendente è informato che si espone a rischi per la propria salute e sicurezza laddove il luogo prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali non soddisfi i seguenti requisiti:

1) Ambienti di lavoro
Gli ambienti di lavoro scelti dal dipendente per la prestazione dell’attività in modalità Agile devono rispondere ai requisiti di cui al titolo II ed Allegato IV del D.Lgs. 81 /08, tra cui:
Microclima
Gli ambienti scelti devono avere un microclima confortevole, sia in termini di temperatura che di ventilazione. I parametri microclimatici non confortevoli devono essere corretti con dispositivi di ventilazione e di climatizzazione generale o localizzata. Il locale deve essere ben asciutto e difeso contro l’umidità.
Illuminazione

Gli ambienti di lavoro devono essere adeguatamente illuminati naturalmente o artificialmente in maniera tale da assicurare una sufficiente visibilità in relazione alle attività in essi svolte. Il dipendente deve eliminare la luce diretta sul monitor proveniente da finestre o da fonti artificiali non opportunamente schermate.
Elettrocuzione
L’impianto elettrico utilizzato dal dipendente deve essere costruito a norma del D.M. 37/08. E’ fatto obbligo ai dipendenti di:
a) mantenere chiusi i quadri elettrici;
b) non effettuare interventi di manutenzione di propria iniziativa;
c) assicurarsi, prima di collegare apparecchiature elettriche, che le prese sopportino ü carico richiesto;
d) non utilizzare prese multiple;
e) non staccare le spine dalla presa tirando per ü cavo;
f) non utilizzare cavi volanti e comunque di non lasciare, in zone di passaggio, cavi sul pavimento;
g) evitare che i cavi e i collegamenti elettrici possano intralciare il passaggio e il normale transito delle persone, o possano essere sottoposti a danneggiamenti.
Impianti tecnologici
Gli eventuali altri impianti tecnologici presenti presso ü luogo scelto per l’esecuzione della prestazione devono essere realizzati secondo le norme di cui al D.M. 37/08.
Postazione di lavoro
Il dipendente deve:
a) utilizzare un piano di lavoro che preferibilmente sia:
i. di colore opaco e non riflettente;
ii. con superficie sufficientemente ampia per disporre i materiali necessari e le attrezzature nonché consentire un appoggio per gli avambracci davanti alla tastiera, nel corso della digitazione;
iii. stabile e di altezza indicativamente fra 70 e 80 cm;
b) utilizzare un piano dì lavoro senza spigoli vivi o parti usurate che potrebbero provocare tagli ed abrasioni;
c) utilizzare una seduta che consenta di appoggiare i piedi ed il sostegno della zona lombare;
d) usare l’auricolare durante le conversazioni telefoniche;
e) evitare il continuo contatto del cellulare con il corpo.
Per minimizzare i rischi per la salute si ricorda inoltre di:
assumere posizioni di lavoro corrette, adeguando la propria postazione e la disposizione delle apparecchiature utilizzate in modo da evitare l’insorgenza di stati di affaticamento psicofisico e posturale;
ridurre al minimo movimenti rapidi e ripetitivi ed evitare di mantenere la stessa posizione per tempi prolungati;
premunirsi delle necessarie informazioni sull’adeguatezza ed il funzionamento degli eventuali sistemi di estinzione presenti e sui comportamenti da adottare in eventuali situazioni di emergenza.

2) Attrezzature di lavoro
Le apparecchiature tecnologiche fomite dalla Società per l’espletamento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali sono tutte conformi alla normativa in vigore e sono sottoposte a regolare manutenzione.
I dipendenti hanno a disposizione i manuali d’uso e manutenzione.
Il personale, laddove necessario, viene adeguatamente addestrato.
È fatto obbligo ai dipendenti di:
a) non utilizzare macchine ed attrezzature se non espressamente autorizzati;
b) non manomettere o apportare modifiche alle apparecchiature tecnologiche in uso;
c) controllare a vista, prima dell’uso, le apparecchiature tecnologiche al fine di verificarne l’integrità, evitando l’uso di quelle che non risultino integre e segnalando subito se qualche apparecchiatura è inefficiente, richiedendone l'immediato ripristino.

3) Videoterminali
I dipendenti sono tenuti a:
a) effettuare una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale;
b) posizionare correttamente lo schermo rispetto alle fonti di illuminazione;
c) organizzare la postazione di lavoro in modo conforme alla normativa vigente.

4) Ambienti esterni
Il dipendente che svolga la prestazione all’aperto, si espone a rischi per la propria salute e sicurezza laddove il luogo prescelto per l’esecuzione della prestazione comporti:
a) esposizione diretta alle radiazioni solari
b) esposizione prolungata a condizioni meteoclimatiche sfavorevoli (caldo o freddo intensi, elevata umidità)
c) svolgimento dell’attività in luoghi isolati o in cui sia difficoltoso richiedere e ricevere soccorso
d) svolgimento dell’attività in luoghi con presenza di animali o che non siano adeguatamente manutenuti con riferimento alla vegetazione, al degrado ambientale, alla presenza di rifiuti, etc.
e) svolgimento di attività in aree con presenza di sostanze combustibili o infiammabili e sorgenti di ignizione
f) svolgimento di attività in aree in cui non ci sia la possibilità di approvvigionarsi di acqua potabile.
Il dipendente si impegna a verificare in concreto i rischi connessi allo svolgimento della prestazione in ambienti diversi da quelli aziendali tenendo conto della presente informativa, dei suoi allegati e della formazione ricevuta in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed è tenuto a cooperare nell’attuazione delle misure di prevenzione per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione al di fuori dei locali aziendali.
Fermo restando tutto quanto sopra, il dipendente è tenuto a cooperare nell’attuazione delle misure di prevenzione per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione al di fuori dei locali aziendali.
Il dipendente è tenuto a prendere visione del documento e a verificare il rispetto dell’informativa e nei suoi allegati prima dell’inizio di ogni sessione di lavoro.

Allegato: D.Lgs. 81/08 – Allegato IV

Per ricevuta
 

Smartworking policy

1. Premessa e definizione
Società Cattolica di Assicurazione Soc. coop. prevede l'implementazione di un nuovo concetto di prestazione lavorativa flessibile (di seguito anche solo «Lavoro Agile» o «Smartworking») che consenta di migliorare le condizioni di lavoro dei dipendenti mantenendo i livelli di produttività della Società.
L’implementazione dello Smartworking è prevista per il periodo novembre 2017 - marzo 2018 (di seguito «Periodo di Sperimentazione»).
Lo Smartworking consiste in una prestazione di lavoro subordinato che si svolge con le seguenti modalità:
• esecuzione della prestazione lavorativa da parte del dipendente in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno;
• possibilità, da parte del dipendente, di utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa;
• assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro effettuati all’esterno dei locali aziendali;
• assenza di precisi vincoli di orario e di luogo di lavoro.
Lo Smartworking non rappresenta una modifica del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, ma solo ed unicamente un'opportunità di svolgere l'attività lavorativa anche all'esterno dei locali aziendali senza che questo incida sull'Inserimento del dipendente nell'organizzazione aziendale e sul conseguente assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.

2. Destinatari, accordo e disciplina
Durante il Periodo di Sperimentazione, potranno chiedere di accedere allo Smart Working esclusivamente i dipendenti delle seguenti Direzioni aziendali:
• Risorse umane e Organizzazione;
• Chief Risk Officer
• IT (alcune UO)
• Sinistri (alcune UO) (di seguito, i «Destinatari»).
L’accesso allo Smart Working, la cui attivazione avverrà esclusivamente su base volontaria, è subordinato alla sottoscrizione di un accordo individuale tra dipendente e Azienda, il lavoratore potrà svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità Smartworking per massimo di un (1) giorno alla settimana. Dovrà aver svolto la formazione obbligatoria sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs 81/2008.

3. Orario di lavoro, disconnessione e disponibilità
Il dipendente, nello svolgimento dell'attività lavorativa nella modalità Smartworking:
- è tenuto a profondere lo stesso impegno professionale in termini di analoghi livelli quantitativi e qualitativi rispetto alla stessa attività prestata presso i locali aziendali;
- ha inoltre la possibilità di decidere, in accordo con il proprio Responsabile, come distribuire le ore lavorate nell’arco della giornata per massimizzare la propria produttività e conciliare il proprio work-life balance, in allineamento con le esigenze aziendali ed entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro, derivanti dalia legge e dalla contrattazione collettiva.
Ciascun dipendente, durante le giornate in Smart Working dovrà, nell’ambito dell’orario di lavoro concordato, rendersi disponibile e contattabile tramite gli strumenti aziendali messi a disposizione (Mail, Lync/Skype)
Sarà cura del Responsabile di ciascuna Unità Organizzativa creare le condizioni organizzative per garantire a tutti gli aderenti lo svolgimento regolare delle attività in Smart Working. Di conseguenza sarà sua responsabilità stabilire quante persone potranno usufruire dello Smart Working nella stessa giornata e pianificare, di conseguenza, le attività del proprio team.
Si raccomanda pertanto, in relazione alle esigenze tecnico-organizzative della struttura di appartenenza, di evitare la concentrazione delle giornate di Smart Working dei collaboratori di uno stesso team di lavoro e di prevedere, ove necessario per l'operatività, una giornata a settimana (o al mese) di presenza in ufficio di tutti i collaboratori contemporaneamente.
La pianificazione delle giornate di Smart Working proposta dal lavoratore deve essere preventivamente validata dal Responsabile di settimana in settimana.
Anche nella modalità Smart Working, il dipendente è obbligato a rispettare le norme sui riposi previste dalla legge e, in particolare, ad effettuare almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore e almeno 24 ore di riposo consecutive ogni 7 giorni (di regola coincidenti con la domenica, calcolate come media in un periodo non superiore a 14 giorni) e disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro. A tal fine, non è di regola previsto né richiesto lo svolgimento di attività lavorativa nella fascia oraria compresa tra le 18:30 e le 7:45 né durante gli interi giorni di sabato e festivi (di seguito «Periodo di Riposo e di Disconnessione»). Durante il Periodo di Disconnessione, - salvo particolari ed eccezionali esigenze aziendali e fermo, in ogni caso, il recupero dei riposi - non è richiesto al dipendente lo svolgimento della prestazione lavorativa e, quindi, la lettura delle email, la risposta alle telefonate e agli SMS aziendali, l’accesso e la connessione al sistema informativo aziendale. Durante il Periodo di Riposo e di Disconnessione il dipendente potrà disattivare i dispositivi utilizzati per lo svolgimento della prestazione lavorativa.
In caso di riunioni programmate dalla Società, il dipendente deve rendersi disponibile per il tempo necessario per io svolgimento della riunione stessa.
Eventuali spese sostenute dal dipendente nelle giornate in cui svolgerà la propria prestazione lavorativa in modalità Smartworking, saranno rimborsate, solo se previamente autorizzate, e, in ogni caso, dietro presentazione di regolare documentazione comprovante l’effettività delle spese sostenute.
Nelle giornate di Smart Working sarà corrisposto il buono pasto, secondo le norme contrattuali vigenti, per tutti i giorni lavorati, compresi quelli in cui la prestazione lavorativa in Smart Working avviene al di fuori dei locali aziendali.
Nella modalità Smart Working è espressamente escluso il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario.

4. Procedura per richiesta e approvazione
I Destinatari che intendono lavorare in modalità Smart Working dovranno manifestare la propria volontà inviando un’email all'HRBP di riferimento, indicando quale oggetto dell’email «Adesione allo Smartworking».
Successivamente, entro 7 gg dal ricevimento di tale email, l’HRBP provvederà a far sottoscrivere al destinatario interessato l’accordo individuale di Smart Working e l'informativa sui rischi generali e specifici.
Settimanalmente il dipendente invierà richiesta scritta al proprio Responsabile con indicazione della giornata della settimana successiva in cui intenderà svolgere l’attività lavorativa in modalità Smart Working. Il Responsabile fornirà il prima possibile risposta via mail al proprio collaboratore per autorizzare la giornata di lavoro in modalità SmartWorking.
La pianificazione delle giornate di Smart Working proposta dal lavoratore deve essere preventivamente validata dal Responsabile di settimana in settimana
Il dipendente inserirà in Cronoweb alla voce "Smart Working” la giornata di assenza dai locali dell’Azienda.
In via eccezionale, per esigenze aziendali impreviste, il Responsabile potrà revocare una giornata di Smart Working il giorno antecedente lo Smart Working, inviando una mai! al dipendente con in copia l’HRBP, esplicitando il motivo oggettivo della temporanea revoca.

5. Dotazione tecnologica - Gestione e manutenzione degli strumenti
Al fine di rendere la prestazione lavorativa in modalità Smartworking, la Società fornirà al dipendente gli strumenti necessari per svolgere l’attività lavorativa. In generale ai dipendenti verrà fornita la seguente dotazione:
• personal computer (PC),
• una chiavetta per collegamento internet
• tool di collegamento telefonico voce (Lync/Skype)
che potranno utilizzare in linea con quanto previsto dalle policy e dai regolamenti aziendali dì tempo in tempo in vigore.
Il dipendente, per lo svolgimento della prestazione lavorativa, è tenuto a utilizzare esclusivamente gli strumenti e le apparecchiature tecnologiche fornite dalla Società.
Gli strumenti di lavoro affidati al dipendente devono essere usati esclusivamente per lo svolgimento dell'attività lavorativa, nel rispetto di quanto previsto dalle policy e dai regolamenti aziendali di tempo in tempo in vigore (cui si rinvia), e non per scopi personali o non connessi all'attività lavorativa.
Le modalità d’uso degli strumenti utilizzati dal dipendente per rendere la prestazione, le modalità di effettuazione dei controlli da parte della Società e le conseguenze in caso di violazione sono dettagliatamente disciplinate, nel rispetto della normativa vigente, nell’apposito regolamento aziendale di tempo in tempo in vigore (cui si rinvia).
Nel corso dell’esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali, il dipendente deve operare in un luogo dove sia attiva una connessione internet. Ogni eventuale impedimento tecnico allo svolgimento della prestazione lavorativa dovrà essere tempestivamente comunicato dal dipendente al proprio Responsabile, il quale può richiedere al dipendente di rientrare presso la sede aziendale per svolgere la prestazione lavorativa.
In caso di guasti agli strumenti di lavoro, è cura del dipendente consegnare lo strumento guasto presso la propria sede di lavoro entro il normale orario di lavoro, al fine di attivare le strutture di assistenza tecnica. Qualora il guasto non sia riparabile in tempi ragionevoli, è facoltà della Società modificare la pianificazione del lavoro del dipendente affinché, limitatamente al tempo necessario per il ripristino del sistema, il dipendente svolga la propria prestazione presso la sede aziendale.
Il dipendente risponde dei guasti e del malfunzionamento degli strumenti di lavoro, qualora i danneggiamenti derivino da violazione dell’obbligo di diligenza e custodia da parte del Dipendente o da un uso improprio degli strumenti stessi.
Il dipendente ha l’obbligo di utilizzare e custodire con la massima cura e diligenza e nel rispetto delle norme in materia dì salute e sicurezza sul lavoro gli strumenti di lavoro affidatigli e ad adottare le necessarie precauzioni affinché terzi, anche se familiari, non possano accedervi.

6. Sicurezza protezione e riservatezza dei dati
Nello svolgimento dell'attività lavorativa in modalità Smart Working il dipendente può scegliere liberamente il luogo dal quale prestare la propria attività lavorativa, purché - tenuto conto delle mansioni svolte e secondo un criterio di ragionevolezza - la scelta del luogo risponda ai requisiti di idoneità, sicurezza e riservatezza e quindi: non metta a rischio la sua incolumità psichica o fisica, né la riservatezza delle informazioni e dei dati da lui trattati nell’espletamento delle proprie mansioni e risponda ai parametri di sicurezza sul lavoro come indicati dalla Società.
Resta inteso che lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità Smart Working non determina alcuna variazione della sede di lavoro del dipendente e, di conseguenza, non comporta il riconoscimento di alcun trattamento di missione/trasferta ovvero di qualsiasi altra indennità.
Il dipendente è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali. A tal fine il dipendente riceve adeguata formazione in materia di salute e sicurezza nello svolgimento della prestazione in modalità Smart Working e all’esterno dei locali aziendali. Il dipendente riceve altresì informativa scritta quanto ai rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
La Società fornisce apparecchiature tecnologiche conformi alla normativa in vigore. Il dipendente ha l'obbligo di utilizzare correttamente tali apparecchiature in conformità con le istruzioni tecniche che gli saranno fornite e nel rispetto delle leggi e delle disposizioni aziendali in materia.
Anche durante lo svolgimento della propria prestazione lavorativa in modalità Smart Working il dipendente è tenuto a rispettare le regole aziendali sulla riservatezza e protezione dei dati elaborati ed utilizzati nell'ambito della prestazione lavorativa, sulle informazioni aziendali in suo possesso e su quelle disponibili sul sistema informativo aziendale, secondo le procedure aziendali in materia, della cui corretta e scrupolosa applicazione il dipendente è responsabile.