Cassazione Penale, Sez. 3, 22 novembre 2017, n. 53132 - Art. 111, D.Lgs. 81/08: omessa adozione di misure di sicurezza equivalenti ed efficaci in sostituzione di quelle eliminate temporaneamente per eseguire particolari lavori


Presidente: CAVALLO ALDO Relatore: GALTERIO DONATELLA Data Udienza: 04/04/2017

 

Fatto

 


l. Con sentenza in data 23.3.2015 il Tribunale di L'Aquila ha condannato S.V.M. alla pena di € 4.000 di ammenda ritenendola responsabile, in qualità di titolare della ditta Giova Pittore esercente attività edile, dei reati di cui all'imputazione commessi all'interno di un cantiere nel Comune di Paganica e segnatamente del reato di cui all'art. 111, comma 6 d. lgs 81/2008 per aver omesso di adottare misure di sicurezza equivalenti ed efficaci in sostituzione di quelle eliminate temporaneamente per eseguire particolari lavori, del reato di cui all'art.122 per non aver realizzato il ponteggio a regola d'arte con materiali atti ad evitare il pericolo di caduta di persone e cose, nonché del reato di cui agli artt.34 comma 2 55 comma 2 lett.b) per aver omesso, non avendo nominato un responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, corsi di formazione specifici. Avverso la suddetta pronuncia l'imputata ha proposto, per il tramite del difensore, ricorso per Cassazione con il quale articola tre motivi. Con il primo motivo lamenta, in relazione al vizio di violazione di norma processuale riferito all'art.552 c.p.p. la nullità del capo di imputazione in relazione al capo a) e b), la cui indeterminatezza non consentiva alcuna difesa, non essendo dato comprendere quali sarebbero state le misure eliminate temporaneamente, né i particolari lavori in forza dei quali sarebbero state eliminate, né,a monte,quali siano le omissioni contestatele.
2. Con il secondo motivo deduce in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art.15 c.p. che le violazioni relative al reato sub a) e sub b) in quanto riferite al ponteggio, sono sotto il profilo del principio di specialità sia astratto che concreto, omogenee, avendo ad oggetto lo stesso bene giuridico tutelato, ovverosia la sicurezza del lavoratore.
3. Con il terzo motivo lamenta la contraddittorietà del diniego dell' attenuante di cui all'art.62 n.6 c.p. posto che la stessa sentenza riconosce che l'imputata aveva parzialmente adempiuto alle prescrizioni impartitele.
 

 

Diritto

 


1. Il vizio di indeterminatezza dell'imputazione, certamente da escludersi per il capo B) per il quale nulla viene dedotto nello stesso motivo articolato dalla ricorrente, sarebbe profilabile, stando a quanto da costei argomentato, in relazione al capo A), in cui l'enunciazione del fatto è limitata alla mancata adozione di non meglio specificate "misure di sicurezza equivalenti ed efficaci a quelle eliminate temporaneamente per eseguire particolari lavori", senza indicare né quali fossero le misure di sicurezza eliminate temporaneamente, né quali fossero i particolari lavori, né quali fossero quelle che avrebbe dovuto adottare.
Premesso che la contestazione elevata risulta conforme al testo della violazione di legge contestata, disponendo il comma 6° dell'art. 111 d. lgs. 81/2008 che "il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci", che "il lavoro è eseguito previa adozione di tali misure" e che "una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati", occorre rilevare che, secondo l'univoca interpretazione dottrinale e giurisprudenziale, per "fatto contestato" si intende il complesso degli elementi di fatto portati a conoscenza dell'imputato nel corso del processo e sui quali egli deve difendersi. Di regola, tali elementi risultano dagli atti facenti parte del processo e non soltanto da quelli che hanno la specifica funzione di segnare i termini dell'accusa (come gli ordini,i mandati,il decreto di citazione per il giudizio), ma anche da tutti gli altri atti che siano idonei ad avvertire l'imputato dei termini della contestazione, onde sia in grado di provvedere alla propria difesa. Come affermato in un risalente, ma tuttora attuale arresto di questa Corte sia nullità prevista per il caso in cui vi sia incertezza assoluta "sui fatti che determinano l'imputazione" non è configurabile allorché questa, anche se formulata in termini concisi e senza dettagliata enunciazione dei dati di accusa, sia idonea a rappresentare l'oggetto della incolpazione in relazione alle risultanze del processo, conosciute o conoscibili dall'imputato, e rispetto alla quale egli si sia difeso o sia stato posto nella condizione di difendersi" (Sez. 3, n. 5778 del 10/04/1985 - dep. 13/06/1985, Gonnelli, Rv. 169740), ponendosi siffatto principio pienamente in linea con le più recenti massime che, sia pure in relazione al diverso profilo della mancata enunciazione nel decreto che dispone il rinvio a giudizio dell'ambito spaziale e temporale delle condotte e degli elementi specificatori dell'oggetto materiale del reato, affermano che l'omissione è improduttiva di conseguenze giuridiche quando dagli altri elementi enunciati, e dai richiami contenuti nel decreto ed eventualmente anche in altri provvedimenti, risultino chiari i profili fondamentali del "fatto" per il quale il giudizio è stato disposto. (Sez. 1, n. 20628 del 12/02/2008 - dep. 22/05/2008, Pietroleonardo, Rv. 239986; Sez. 3, n. 42537 del 21/05/2014 - dep. 13/10/2014, Caputo, Rv. 261147).
Potendo quindi legittimamente trarsi dai verbali di polizia giudiziaria, cui sono assimilati dall'art.57 cod. proc. pen., quelli redatti dall'Ispettorato del Lavoro, gli elementi validi a specificare i termini delle imputazioni enunciate nei decreti di citazione, specialmente quando la rilevanza di tali atti scaturisce da una specifica normativa, il fatto contestato è comunque desumibile, in relazione alle violazioni della normativa in materia di sicurezza del lavoro, dalla preventiva contestazione all'interessato della specifica violazione consacrata nel verbale redatta dall'Ispettore per porlo in condizione di provvedere alla propria difesa e di troncare, quando sia consentito, l’esercizio dell'azione penale mediante oblazione. Proprio in ragione della speciale normativa in tale materia che prevede una peculiare causa estintiva del reato allorquando il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto (artt. 20 ss. d .lgs 758/1994), deve ritenersi, e quindi affermarsi il correlativo principio di diritto, che l'imputazione si configuri in tal caso come un atto a formazione progressiva avendo il fatto contestato nel decreto di citazione a giudizio, quale necessario presupposto, la prescrizione preventivamente impartita al contravventore da parte dell'organo di vigilanza al fine di consentire a quest'ultimo di eliminare le irregolarità da quest'ultimo rilevate.
Conseguentemente nel caso in esame il capo di Imputazione sub A) non è altro che la sintesi del verbale elevato dagli Ispettori del Lavoro e consegnato all'imputata in cui le venivano contestate, con contestuale invito alla regolarizzazione, la rimozione delle misure di protezione preesistenti e la mancata installazione di presidi di sicurezza in sostituzione di quelli temporaneamente rimossi per l'esecuzione dei lavori in corso al momento del sopralluogo. Da nessuna genericità tale da ledere il diritto di difesa è pertanto affetta la relativa imputazione tanto è vero che la stessa imputata aveva, successivamente al sopralluogo, provveduto, sia pure soltanto parzialmente, a dare attuazione alle prescrizioni impartitele. Il motivo deve pertanto essere rigettato.
2. Del tutto distinta dalla prima imputazione è quella di cui al capo B) concernente la mancata installazione del ponteggio a regola d'arte, onde palesemente inconferente risulta l'invocato principio di specialità. Secondo quanto univocamente affermato da questa Corte, in tanto ricorre il principio di specialità disciplinato dall'art.15 cod. pen. in quanto, in presenza di più disposizioni di legge regolanti la stessa materia, gli elementi costituitivi dell'una siano compresi anche nell'altra che però contenga qualche elemento in più, di carattere particolarmente qualificante, sicché l'ipotesi di cui alla norma speciale, ove questa mancasse, ricadrebbe nell'ambito operativo di quella generale (Sez. 3, n.28350 del 27.6.2006).
Trattandosi di due condotte autonome ed eterogenee tra loro, riguardando quella di cui al capo A) la mancata installazione dei presidi di sicurezza in sostituzione di quelli temporaneamente rimossi e quella di cui al capo B) le operazioni di montaggio del ponteggio, le censure svolte con il secondo motivo devono ritenersi palesemente infondate.
3. Inammissibile è da ritenersi infine il terzo motivo, non deducibile in sede di legittimità, non risultando che la ricorrente abbia svolto innanzi al Tribunale alcuna richiesta di applicazione dell'attenuante di cui all'art.62 n.6 cod. pen., con conseguente inconfigurabilità dell'assunto vizio di violazione di legge in relazione a questione sulla quale il giudice a quo non si è mai pronunciato.
Il ricorso deve essere, in conclusione, rigettato, seguendo a tale esito la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art.616 cod. proc. pen..
 

 

P.Q.M.

 


Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 4.4.2017