Tipologia: Protocollo di intesa
Data firma: 14 maggio 2007
Validità: Triennale
Parti: Istituzioni, Imprese portuali, OO.SS.
Settori: Trasporti, Porto Genova
Fonte: CGIL

Sommario:
Protocollo d'intesa per la pianificazione di interventi in materia di sicurezza nell'ambito portuale
Documento integrativo del protocollo d'intesa per la pianificazione di interventi in materia di sicurezza nell'ambito portuale, da sottoscrivere il 14 maggio 2007


Protocollo d'intesa per la pianificazione di interventi in materia di sicurezza nell'ambito portuale

Premesso:
- che le fenomenologie infortunistiche continuano a far registrare eventi anche luttuosi presso gli ambienti di lavoro maggiormente esposti a rischio, quali, in particolare., le realtà lavorative presenti nell'ambito portuale;
- che, in quest'ultima area, malgrado l'impegno dei soggetti pubblici preposti alla prevenzione, al controllo e alla repressione delle violazioni di legge, ivi compresa l'attività svolta dal Comitato di Igiene e Sicurezza ex art. 7 D. Lgs. 272/99, continuano purtroppo a ricorrere infortuni anche gravi in relazione ai rischi peculiari del lavoro portuale;
- che per tali, presupposti è fortemente avvertita, da parte di tutte le componenti sociali, l'esigenza di attivare una più incisiva pianificazione di misure finalizzate al contenimento degli eventi infortunistici, in linea anche, con le direttive emanate dalla Comunità europea;
- che al fine di pervenire al perseguimento del cennato risultato occorre realizzare un reale e costante coordinamento delle azioni che appare opportuno attuare tra la parte pubblica e le parti datoriali e la componente sindacale;
- che la gestione della sicurezza è affidata, ai sensi della normativa vigente, alla responsabilità delle singole imprese operanti in ambito portuale;
- che nel corso dell'incontro svoltosi lo scorso 16 aprile, in Prefettura, si è convenuto di porre in essere iniziative finalizzate all'avvio di un impegno comune per il miglioramento della prevenzione e sicurezza nel porto di Genova;
- che tra gli impegni assunti, sono stati concordati, in particolare:
• la costituzione di un Sistema Operativo Integrato (SOI) che, coordinato operativamente dall'Azienda Sanitaria Locale, assicuri il monitoraggio ed il controllo delle attività e degli interventi posti in essere dalle parti datoriali;
• la redazione di un'intesa, mediante la quale le parti pubbliche, e le patti sociali assumono, nel quadro delle rispettive competenze e responsabilità attribuite dalla normativa, impegni ed iniziative che possano concorrere al contenimento, e ove possibile all'azzeramento, degli eventi infortunistici.

Tutto ciò premesso
l'Assessore Regionale alla Salute, l'Assessore Regionale alle Politiche Attive del Lavoro, il Prefetto, il Presidente dell'Autorità Portuale, il Direttore dell'ASL 3, il Direttore dell’Inail, il Direttore della DPL, il Direttore dell’Inps, il Direttore Ispesl, il Comandante della Capitaneria di Porto, i datori di lavoro delle imprese portuali (operazioni e servizi portuali), o le loro rappresentanze, i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Cgil, Cisl, Uil, convengono quanto segue:

I datori di lavoro delle imprese portuali, ivi comprese le compagnie, si impegnano:
a) a fornire quotidianamente, articolato per turni, all'Autorità Portuale l'elenco completo di tutte le risorse umane che vengono impegnate ordinariamente e straordinariamente nei processi produttivi; tale, flusso informativo verrà garantito in via telematica non appena disponibile l'apposita applicazione, nell'ambito del sistema Informatizzalo dell'Autorità Portuale;
b) ad aggiornare il documento di sicurezza di cui all'art. 4 D. Lgs. 272/99, tenendo conto dei contenuti della presente intesa e delle particolari evidenze di rischio emerse ed a trasmettere copia di essi all'ASL e all'Autorità Portuale, con modalità e tempi che saranno precisati in un protocollo tecnico elaboralo dal Sistema Operativo Integrato:
c) rendere disponibile il distacco di un numero di lavoratori, già individuati, che, in collegamento con i RLS, opereranno secondo modalità definite in Prefettura, di cui all'allegato documento;
d) a promuovere l'incremento dei RLS a copertura di tutte le imprese e di tutte le aree operative, ed a facilitarne il coordinamento;
e) a costituire un coordinamento tra RLS e tecnici aziendali, con modalità che verranno concordate tra le parti sociali, allo scopo di attivare e monitorare le azioni di cui ai punti b), d) ed ai punti successivi;
f) ad effettuare una dettagliata analisi degli eventi infortunistici e degli incidenti attraverso un costante monitoraggio sull'andamento e sulle modalità di accadimento degli stessi secondo criteri definiti nel protocollo tecnico già citato, al fine di consentire il perfezionamento dei sistemi di prevenzione;
g) a comunicare all'Autorità Portuale, secondo modalità definite dal protocollo tecnico già citato, gli incidenti ("mancati infortuni'' e/o eventi di rischio che hanno comportato la sospensione delle operazioni ex art. 4 e. 3 D. Lgs. 272/99)
h) a porre in essere una mirata attività di prevenzione, estesa anche alle lavorazioni aventi natura saltuaria o precaria, attraverso il metodico controllo sull'organizzazione del lavoro (orari, ritmi, contenuto delle attività, ecc.), partendo dalla chiara definizione dei ruoli di responsabilità nella esecuzione dei cicli portuali in stretto collegamento con gli accordi operativi tra le imprese che, a qualsiasi titolo, concorrono al ciclo;
i) ad esercitare un controllo costante sui fattori di rischio e una verifica sul rispetto delle norme che presiedono alla sicurezza negli ambienti di lavoro secondo uno standard minimo di sistema di gestione della sicurezza aziendale definito dal protocollo tecnico;
j) ad individuare e soddisfare le esigenze in materia di formazione non solo a favore dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza (RLS), e dei Responsabili dei Servizi di Prevenzione, e Protezione dell'Azienda (RSPP), ma anche dei livelli dirigenziali e dei preposti al coordinamento operativo delle attività e a dare attuazione agli accordi nazionali sulla formazione d'ingresso per lavoratori portuali, secondo linee di indirizzo definite dal protocollo tecnico citato.

I soggetti di parte pubblica, dal canto loro, si impegnano:
1) ad assumere tutte le iniziative di supporto, orientamento e facilitazione per la realizzazione delle azioni di cui ai punti precedenti;
2) a potenziare il sistema di sorveglianza del fenomeno infortunistico portuale tramite
a) l'utilizzo dei nuovi flussi informativi Inail-Ispesl-Regioni adattati all'area portuale secondo le definizioni contenute nel protocollo tecnico citato;
b) applicazione in ambito del Porto di Genova del sistema, già validato a livello nazionale e regionale, di sorveglianza sugli infortuni mortali e gravi, questi ultimi selezionali in base a quanto definito nel protocollo tecnico citato;
c) la previsione di flussi informativi tra le parti pubbliche e verso il Comitato di Igiene e Sicurezza ex art. 7 D.Lgs. 272/99 con criteri, modalità e tempi da definire nel protocollo tecnico citato;
3) a costituire un Sistema Operativo Integrato coordinato dall'ASL e del quale faranno parte l'Autorità Portuale, la Capitaneria di Porto. DPL, Inail, Inps e Ispesl, nel rispetto delle specifiche competenze e responsabilità previste dalla normativa vigente in coerenza con la programmazione disposta dalle amministrazioni centrali, per il continuo monitoraggio e controllo delle azioni e degli interventi posti in essere da parte delle imprese portuali.
All'interno del SOI vengono garantite azioni strettamente integrate tra gli operatori ASL, gli Ispettori dell'Autorità Portuale e la Capitaneria di Porto, al fine di una ottimizzazione delle risorse per l'incremento delle azioni di controllo e di prevenzione.
Detto organismo, che opererà con modalità definite nel protocollo tecnico citato, dovrà utilizzare flussi informativi utili a tracciare specifici profili di rischio, al fine di individuare obiettivi e priorità di interventi per la riduzione degli eventi infortunistici;
4) l’Autorità Portuale e l'Autorità Marittima si impegnano a fini preventivi ad una azione di controllo del territorio portuale complessivamente inteso al fine di risolvere le criticità emerse (viabilità, ingombri, illuminazione, ...);
5) l'Autorità Portuale si impegna a mettere a disposizione una sede in territorio portuale per gli uffici della ASL 3 attualmente individuata a Ponte Colombo;
6) l'Autorità Portuale si impegna, congiuntamente con l'Assessorato Regionale alla Salute, a ricercare modalità di funzionamento più efficaci del servizio di emergenza sanitaria prevedendo specifici accordi con, il 118 e la definizione di procedure interne che facilitino il lavoro delle pubbliche assistenze;
7) L'Autorità Portuale si impegna ad organizzare per il proprio personale ispettivo corsi di formazione coerenti con le azioni previste nel presente atto con particolare riferimento al punto 3.

Il presente protocollo ha durata triennale a decorrere dalla data della stipula, durante dello periodo le parti potranno propone e concordemente definire modifiche ed integrazioni, anche in riferimento all'evoluzione del quadro normativo.
A conclusione delle attività svolte, il Comitato di Igiene e Sicurezza riferirà, con cadenza semestrale, agli Assessori alla Salute e al Lavoro della Regione e al Prefetto.

Quest'ultimo, nell'ambito della sua competenza, riferirà al Governo e, segnatamente al Ministero della Salute e del Lavoro e della Previdenza Sociale, anche per le valutazioni in ordine all'eventuale diffusione negli altri porti delle buone pratiche e di talune procedure di cui al presente Protocollo. Genova, 14 maggio 2007

Assessore Reg.le alla Salute
Assessore Reg.le alle Politiche Attive del Lavoro
Prefetto
Presidente dell'Autorità Portuale
Comandante della Capitaneria di Porto
Direttore Generale dell'ASL 3 Genovese
Direttore Provinciale dell’Inail
Direttore Provinciale dell'Inps
Direttore Dip.to Territoriale Ispesl
Direttore Provinciale della DPL
Imprese portuali
Rappresentanti delle OO.SS:
Cgil
Cisl
Uil
Filt-Cgil
Fit-Cisl
Uil-Uiltrasporti

Ipotesi di accordo

Documento integrativo del protocollo d'intesa per la pianificazione di interventi in materia di sicurezza nell'ambito portuale, da sottoscrivere il 14 maggio 2007

Premesso:
• Che i datori di lavoro delle imprese portuali (operazioni e servizi portuali - ramo commerciale) si sono impegnati, secondo quanto previsto dal punto c) del protocollo d'intesa per la pianificazione di interventi in materia di sicurezza nell'ambito portuale, che sarà sottoscritto il 14 maggio 2007, a consentire il distacco di alcuni lavoratori al fine di potenziare l'intero sistema dedicato alla sicurezza in ambito portuale, in conformità ai punti d) ed e) del medesimo protocollo;
• Che in questa prospettiva sarà effettuata, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente documento, una ricognizione sulla situazione dei RLS attualmente operanti nelle singole imprese portuali da parte delle OO.SS. e datoriali, allo scopo di verificare la corrispondenza tra questa figura e quanto previsto dal D.Lgs. 626 e fornire alla ASL e all'Autorità Portuale l'elenco nominativo dei RLS;
• Che è necessario individuare le modalità organizzative e funzionali dell'attività che sarà svolta da tali lavoratori distaccati;

Tutto ciò premesso
Le parti interessate - Autorità Portuale, ASL, Imprese portuali e OOSS di categoria - convengono quanto segue:
1. vengono distaccati per le finalità di cui sopra, n. 8 lavoratori.
A tal proposito, avvalendosi della previsione contenuta nel comma 984 della c.d. "Legge Finanziaria", l'Autorità Portuale si impegna a reperire le risorse necessarie per consentire il distacco dei predetti lavoratori, mediante l'applicazione di una apposita addizionale su tutte le merci, previa approvazione del Comitato portuale;
2. i predetti lavoratori saranno progressivamente qualificati mediante appositi corsi di formazione e aggiornamento;
3. in attesa che tali soggetti completino la formazione di cui sopra, che dovrà successivamente consentire la loro assimilazione ai RR.LL.S., gli stessi si costituiscono in struttura di coordinamento, chiamata a svolgere funzioni di raccordo e collegamento tra gli attuali RLS aziendali e il SOI:
4. in particolare il coordinamento promuoverà d'intesa con i RLS aziendali e il SOI, attività di monitoraggio generale sull'ambito portuale oggetto del presente documento;
5. raccoglierà altresì le segnalazioni dei RLS aziendali e dei lavoratori in ordine alle situazioni di rischio delle lavorazioni portuali ed attiverà le procedure di competenza del SOI;
6. il personale distaccato, sulla base della programmazione del SOI, affiancherà gli ispettori del SOI nell'attività di verifica anche in funzione dei percorso di formazione;
7. detto organismo di coordinamento, al fine di rendere più efficace e tempestiva l'attività istituzionale di controllo in materia di sicurezza delle lavorazioni portuali, avrà sede nella stessa struttura destinata ad ospitare il SOI, messa compiutamente a disposizione dall'Autorità Portuale.

Le parti convengono che il personale distaccato opererà secondo le modalità che seguono:
a) in affiancamento al personale del SOI, potrà accedere senza preavviso e autorizzazione nei terminal;
b) per espletare la funzione di cui ai punto 3 del presente documento, in particolare laddove si assegna al personale distaccato la funzione di interlocuzione e collegamento con gli RLS aziendali, detti lavoratori potranno accedere ai locali aziendali per correlarsi con gli RLS previa comunicazione all'azienda.
L'eventuale accesso alle aree operative avverrà previa comunicazione all'azienda e accompagnamento di un responsabile della stessa.

In considerazione del carattere sperimentale delle intese sopra definite, le parti convengono altresì di riunirsi nuovamente entro sei mesi dalla data della firma del presente documento, per verificare le modalità di funzionamento ed i relativi risultati.

Genova, 14 maggio 2007
Prefetto
Presidente dell'Autorità Portuale
Direttore UOPSAL dell'AS. n. 3
Imprese Portuali
Rappresentanti OO.SS.
Cgil Filt
Cisl Fit
Uil Trasporti

Le OO.SS. si riservano di sottoporre la presente ipotesi di accordo all'Assemblea dei Delegati prima di apporre la firma definitiva.


Le parti datoriali si riservano di sottoporre il presente documento alla valutazione del Consiglio Direttivo prima della firma definitiva.