Cassazione Civile, Sez. 6, 27 novembre 2017, n. 28192 - Consegna della documentazione medica da un padiglione all'altro dello stesso complesso ospedaliero: uso della bicicletta e infortunio con la sbarra automatica


Presidente: DORONZO ADRIANA Relatore: FERNANDES GIULIO Data pubblicazione: 27/11/2017

 

 

Rilevato
che, con sentenza dell’8 settembre 2015, la Corte di Appello di Venezia, riformando integralmente la decisione del Tribunale in sede, rigettava la domanda proposta da G.S. nei confronti dell’AULSS n. 12 Veneziana intesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito dell’infortunio sul lavoro verificatosi in data 16 gennaio 2009 quando — mentre effettuava un recapito di documentazione medica dal Dipartimento Oncologico situato nell’edificio centrale dell’Ospedale Civile dell’Angelo di Mestre alla Scuola Veneta di Sanità, ubicata nell’ambito del medesimo complesso ospedaliero ma all’interno di un diverso padiglione — nel percorrere il tragitto tra i due edifici in bicicletta, il cui utilizzo era abituale e consentito onde accelerare gli spostamenti, era stato colpito al capo dalla sbarra del varco di accesso delle autovetture; che ad avviso della Corte territoriale l’incidente si era verificato a causa della condotta del tutto eccezionale, abnorme ed imprevedibile del G.S. il quale era passato inopinatamente attraverso il varco di accesso per le auto nella scia di un veicolo ben sapendo che la sbarra automatica posta al detto varco si sarebbe rinchiusa subito dopo il passaggio dell’auto e venendo così colpito dalla stessa sbarra di “ritorno”, invece di transitare a piedi attraverso il varco pedonale posto alla destra di detta sbarra per poi risalire in bicicletta e riprendere il normale percorso; 
che per la cassazione di tale decisione propone ricorso il G.S. affidato a due motivi cui l’Azienda Sanitaria resiste con controricorso; che è stata depositata la proposta del relatore ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
che il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ. in cui si dissente dalla proposta del relatore ribadendo le argomentazioni di cui al ricorso;
che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
 

 

Considerato
che con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2087 cod. civ. e 15, 17, 62, 63, 64 del d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 ( in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) per avere la Corte di Appello errato nel qualificare come “imprevedibile” e causa esclusiva dell’evento dannoso la condotta del lavoratore sulla scorta di una valutazione ex post non ex ante in quanto, se avesse correttamente applicato i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità del datore di lavoro per gli infortuni sul lavoro, avrebbe dovuto ritenere l’AUSLL responsabile dell’evento dannoso per aver tollerato l’utilizzo della bicicletta negli spostamenti da un padiglione all’altro del complesso ospedaliero nonostante l’assenza di piste ciclabili e di idonea segnaletica; con il secondo mezzo si lamenta vizio di motivazione ex art. III Cost. ( in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.) nonché motivazione apparente avendo il giudice del gravame apoditticamente affermato che la condotta del G.S. era stata “eccezionale, abnorme ed imprevedibile”;
che il primo motivo è infondato in quanto la decisione impugnata risulta in linea con il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui “In tema di infortuni sul lavoro e di cd. rischio elettivo, premesso che la “ratio” di ogni normativa antinfortunistica è quella di prevenire le condizioni di rischio insite negli ambienti di lavoro e nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia degli stessi lavoratori, destinatari della tutela, la responsabilità esclusiva del lavoratore sussiste soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere. In assenza di tale contegno, l'eventuale coefficiente colposo del lavoratore nel determinare l'evento è irrilevante sia sotto il profilo causale che sotto quello dell'entità del risarcimento dovuto (da ultimo e per tutte Cass. n. 798 del 13/01/2017); ed infatti, il giudice del gravame ha ritenuto, con una valutazione ex ante, che l’infortunio si fosse verificato a seguito di una condotta del tutto abnorme ed imprevedibile del lavoratore precisando che l’assenza di una pista ciclabile era irrilevante in considerazione della presenza all’epoca dei fatti di un idoneo passaggio alternativo posto a lato della sbarra e che, del pari, irrilevante era l’assenza di idonea segnaletica essendo nozione di comune esperienza che le sbarre automatiche in movimento rappresentano un grave pericolo e che non si debba transitare al di sotto delle stesse durante tale fase; peraltro, siffatta valutazione attiene al merito e non può essere sindacata in questa sede; che il secondo motivo è infondato in quanto, come si evince da quanto sopra esposto, la Corte di Appello ha adeguatamente illustrato l’iter logico posto a fondamento della decisione adottata; che, per tutto quanto sopra considerato, il ricorso va rigettato; che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi);
 

 

P.Q.M.

 


La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in euro 200,00 per esborsi euro 2.000,00 per compensi professionali , oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater., del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto delibi sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2017