Categoria: 2017
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Tipologia: CIA
Data firma: 27 novembre 2017
Validità: 01.01.2018 - 31.12.2019
Parti: Banca Popolare dell’Alto Adige e fabi, Fisac-Cgil
Settori: Credito Assicurazioni, BP Alto Adige
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

  Parte I - Assetti contrattuali
Art. 1) Ambito di applicazione
Art. 2) Decorrenza e validità
Art. 3) Procedura di rinnovo
Art. 4) Coordinamento con CCNL e normativa
Parte II - Materie demandate dall'art 28 CCNL 31 marzo 2015
Art. 5) Profili professionali ed inquadramenti minimi
Art. 6) Premio Variabile di Risultato ex art. 52 CCNL del 31 marzo 2015
Art. 7) Premio Semplificato e meccanismo di correzione
Art. 8) Assistenza sanitaria integrativa
Art. 9) Previdenza complementare
Art. 10) Sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni igienico sanitarie
Parte III - Altre materie
Art. 11) Formazione dei dipendenti
Art. 12) Orario di lavoro e di apertura degli sportelli
Art. 13) Modelli di lavoro flessibile
Art. 14) Viaggi durante l'orario di lavoro straordinario
Art. 15) Permessi ed aspettativa
  Art. 16) Il credito welfare per i dipendenti con figli a carico
Art. 17) Trattamento economico integrativo
Art. 18) Trasferimenti
Art. 19) Il buono pasto
Art. 20) Assicurazione contro gli infortuni
Art. 21) Mutuo prima casa
Art. 22) Utilizzo autovettura privata, trasferte e danni
Art. 23) Missioni
Art. 24) Ex premio di rendimento
Art. 25) Informativa alle Organizzazioni sindacali
Art. 26) Permessi, libertà ed agibilità sindacali
Art. 27) Bacheca sindacale elettronica
Art. 28) Assemblee aziendali
Art. 29) Commissione sulle politiche commerciali ed organizzazione del lavoro
Parte IV-allegati
A1 Percorsi professionali
A2 Mansioni e professionalità dei singoli profili professionali
A3 Raccordo tra vecchi e nuovi profili professionali
A4 Prestazioni assicurative

Contratto Integrativo Aziendale per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla Prima alla Terza) della Banca Popolare dell'Alto Adige spa.

In Bolzano, il giorno 27 novembre 2017, tra la Banca Popolare dell’Alto Adige spa, con sede legale in Bolzano, via del Macello n. 55 […] e le seguenti Rappresentanze Sindacali Aziendali: la Delegazione Sindacale della Federazione Autonoma Bancari Italiani (Fabi) […], la Delegazione Sindacale della Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito (Fisac-Cgil) […], si è convenuto di stipulare il presente contratto integrative Aziendale.

Parte I - Assetti contrattuali
Art. 1) Ambito di applicazione

Il presente Contratto Integrativo Aziendale si applica al personale della Banca inquadrato nelle categorie dei quadri direttivi e delle aree professionali in servizio alla data di stipulazione del contratto stesso o assunto successivamente alla medesima data.

Parte II - Materie demandate dall’art. 28 CCNL 31 marzo 2015
Art. 10) Sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni igienico sanitarie

La Banca ha dato attuazione al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss. modifiche, costituendo il servizio di prevenzione e protezione. Sono quindi operativi: il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il medico competente ed i Rappresentanti dei Lavoratori alla Sicurezza (RLS).
10.1 Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza deve essere composta dal numero di RLS previsto dal d.lgs. 81/2008 e ss. modifiche (attualmente n. 6).
La costituzione della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza avviene mediante elezione unitaria e diretta da parte dei lavoratori o nomina diretta se le candidature non superano le unità previste.
Le candidature vengono di norma prescelte fra i dipendenti che rivestono al momento dell’elezione la carica di dirigente degli Organismi Sindacali.
Gli RLS vengono possibilmente eletti negli ambiti territoriali individuati, d’intesa fra la Banca e le Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA), in modo da garantire un’equa distribuzione sul territorio dei lavoratori stessi.
Ai sensi dell’art, 50, comma 2, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e dell'art. 6 del Verbale di accordo sottoscritto in data 4 febbraio 2016 tra Abi e le Organizzazioni sindacali per l’espletamento del mandato sono concessi, a ciascun RLS, permessi retribuiti nel limite delle 50 ore annue con l’esclusione delle ore utilizzate per l’espletamento dei compiti indicati all’art. 50, comma 1, lett. b), c), d), i) - limitatamente alle visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti - e lett. I).
Dal predetto monte ore sono esclusi i tempi di viaggio strettamente necessari per recarsi nei luoghi di lavoro ove si esegue l’accesso.
La Banca al fine di favorire l’accesso degli RLS ai luoghi di lavoro sostiene le spese necessarie per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli ed effettivamente sopportate e documentate.
Per il rimborso delle spese di viaggio sostenute dall'RLS nello svolgimento delle proprie mansioni, trova applicazione il regolamento Aziendale in materia di trasferte.
Anche agli RLS sono attribuiti i compiti di cui all’art. 9 della legge 20 maggio 1970 n. 300.
10.2 Convocazione riunione periodica
Prima della convocazione della riunione periodica di cui all'art. 35 del d.lgs. 81/2008, dovranno essere accertate le disponibilità di tutti gli interessati (datore di lavoro o un suo rappresentante, i responsabili del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza) affinché possano parteciparvi e, quindi, concordandone la data.
10.3 Comunicazione ed informativa ai dipendenti
La Banca informerà e formerà tutti i lavoratori sui rischi derivanti da rapina e sugli atteggiamenti e comportamenti da tenere in tali situazioni.
La Banca, inoltre, si impegna ad attivare:
• una bacheca elettronica sull'intranet Aziendale quale strumento di comunicazione con i dipendenti per le materie della salute e sicurezza sul lavoro;
• una casella di posta elettronica dove i dipendenti possono scrivere direttamente al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.
10.4 Garanzie
A) Eventi criminosi

In presenza di eventi criminosi la Banca:
• si impegna ad offrire ai dipendenti un sostegno psicologico fornendo adeguata assistenza;
• si farà carico dell’onere relativo alla visita medica specialistica eventualmente richiesta dal dipendente;
• concederà un permesso retribuito per una durata adeguata alla gravità del fatto e comunque non inferiore ad un giorno lavorativo;
• accoglierà compatibilmente con le esigenze Aziendali, l’eventuale richiesta di trasferimento ad altra filiale o servizio.
B) Trasporto valori
La Banca farà eseguire il trasporto dei valori facendo ricorso a ditte specializzate.
C) Presenza numero minimo addetti per filiale/hub/spoke
La Banca si impegna a far sì che tutte le filiali/hub/spoke siano dotate di un organico non inferiore a due lavoratori e ad assicurarne le sostituzioni in caso di assenza dovute a qualsiasi ragione.
Diversamente, per motivi del tutto eccezionali nelle filiali dove potrebbe verificarsi la presenza di un solo dipendente la Banca preventivamente farà installare un dispositivo che segnali la presenza “attiva” del personale ovvero altri strumenti o misure idonee a garantire la massima sicurezza possibile per i dipendenti.
D) Visite del medico competente
Nel caso in cui il medico competente riscontri la non idoneità a proseguire nella specifica mansione svolta, si perverrà tra la Banca e il dipendente o la RSA cui aderisce o conferisce mandato, ad un esame al fine di individuare una diversa collocazione.
10.5 Tutela delle condizioni igienico sanitarie nell’ambiente di lavoro
A) Controlli
Le Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) hanno facoltà di promuovere sopralluoghi presso le unità operative con la partecipazione di tecnici qualificati di loro fiducia, facenti parte di organismi pubblici specializzati, per rilevazioni sulle condizioni igienico-sanitarie negli ambienti di lavoro e controlli sull’applicazione delle norme di legge in materia di prevenzione antinfortunistica e di malattie professionali, con incontro dei dipendenti interessati. I costi relativi sono a carico dell’Banca.
B) Pulizia dei locali
Periodicamente la Banca incarica ditte specializzate per effettuare le “pulizie di fondo” con idonee attrezzature.

Parte III - Altre materie
Art. 12) Orario di lavoro e di apertura degli sportelli

L'orario di lavoro per tutti i dipendenti è fissato, di regola, in 7 ore e 30 minuti giornalieri da prestarsi, secondo le modalità di seguito previste tra le ore 8 e le ore 18 e 30.
In ogni caso sono fatti salvi i singoli accordi individuali specifici intercorrenti tra la Banca ed il singolo dipendente almeno che quest’ultimo non opti per l’applicazione di quanto previsto al presente articolato.
La flessibilità come disciplinata dal presente accordo verrà applicata anche ai dipendenti con orario parziale rispettandone la relativa peculiarità. A titolo esemplificativo, il dipendente con orario parziale dalle ore 8.00 alle ore 13.00 potrà scegliere autonomamente il proprio orario di entrata dalle ore 8.00 alle ore 8.30 ed il proprio orario di uscita dalle ore 13.00 alle ore 13.30.
L’orario di apertura degli sportelli potrà avvenire esclusivamente all’interno delle fasce di orario obbligatorio sotto indicate e, in ogni caso, la chiusura dovrà avvenire almeno dieci minuti prima del termine dell'orario obbligatorio pomeridiano.
Il personale appartenente alle aree professionali ha l’obbligo di timbratura all’inizio ed alla fine della prestazione lavorativa nonché all’inizio ed alla fine della pausa pranzo ed all'inizio ed alla fine di ogni altra pausa come sotto disciplinata.
L’orario di lavoro dei Quadri Direttivi ha caratteristiche di flessibilità temporale e criteri di “autogestione individuale”. La prestazione lavorativa deve comunque essere effettuata, di massima, in correlazione temporale con l’orario applicato al personale inquadrato nella 3a area professionale. Pertanto il personale appartenente alle categorie dei quadri direttivi ha l’obbligo di timbrare una sola volta durante la giornata.
Sono concesse al lavoratore una o più pause, nell’ambito della giornata, per una durata complessiva massima di 15 minuti, da usufruire compatibilmente con le esigenze lavorative ed operative dell’unità organizzativa di appartenenza. La fruizione in misura inferiore, anche suddivisa in più pause, verrà, comunque, complessivamente considerata ad ogni effetto di 15 minuti e non darà diritto a recuperi. L’eventuale protrazione delle pause oltre i 15 minuti, verrà decurtata ai fini dell’orario di lavoro giornaliero nella misura di un numero di minuti pari alla durata della protrazione.
L'intervallo per la colazione previsto all’art. 104 del vigente CCNL (pranzo) è fissato, di regola, in un'ora e mezza e può essere ridotto sino a 60 minuti; esso viene, di norma, effettuato tra le ore 13 e le ore 14.30. La fruizione in misura inferiore verrà, comunque, considerata ad ogni effetto di 60 minuti e non darà diritto a recuperi della medesima.
Per i dipendenti appartenenti alle aree professionali viene introdotto il c.d. orario “flessibile”, con esclusione dei servizi di volta in volta concordati tra le OO.SS. e la Banca solo per ragioni tecnico-organizzative e comunicati a tutti i dipendenti tramite una circolare interna (c.d. doku). Pertanto ogni lavoratore potrà determinare autonomamente il proprio orario di lavoro giornaliero fermi restando i seguenti obblighi:
• effettuare una prestazione lavorativa giornaliera di almeno 7 ore e 30 minuti (salvo quanto previsto dall'alt 100 del vigente CCNL), decurtata della pausa di 15 minuti come sopra definita;
• effettuare una pausa pranzo, come sopra definita, di almeno 60 minuti consecutivi;
• effettuare la prestazione lavorativa all’interno della fascia oraria tra le ore 8.00 e le ore 18.30 con l'obbligo che la propria prestazione lavorativa ricomprenda la seguente fascia oraria: dalle ore 8.30 fino alle ore 13.00 (12.30 per gli uffici interni) e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 (cd. “Kernzeit”).
Nel caso dei rapporti di lavoro a tempo parziale, i dipendenti interessati saranno tenuti al rispetto di quella parte di “Kernzeit” ricompresa nel proprio accordo individuale. A titolo esemplificativo, il dipendente con orario parziale dalle ore 8.00 alle ore 12.00 potrà scegliere autonomamente il proprio orario di entrata dalle ore 8.00 alle ore 8.30 ed il proprio orario di uscita dalle ore 12.00 alle ore
In ogni caso la Banca potrà limitare o modificare l’orario “flessibile” per eccezionali esigenze di servizio ma dovrà comunicare detto provvedimento ai singoli interessati con un congruo preavviso. Tale eccezionalità dovrà essere limitata nel tempo.
Ad integrazione di quanto sopra previsto, il singolo dipendente appartenente alle Aree professionali, potrà usufruire di un saldo orario in positivo e/o in negativo pari a 15 ore massime complessive che saranno gestite attraverso il cd. “Zeitkonto”.
Pertanto, con riferimento a ciascuna giornata lavorativa, viene indicato un saldo orario (positivo nel caso di maggiore prestazione resa rispetto alle 7 ore e 30 minuti ovvero negativo nel caso di prestazione ridotta). Sono escluse dal computo le trasferte per le quali verrà erogato il trattamento previsto dal presente CIA. La prestazione giornaliera oltre le 7 ore e 30 minuti non sarà conteggiata per i primi 15 minuti ed in caso di superamento il conteggio decorrerà dal primo minuto.
Il recupero avverrà a minuti e qualora il dipendente intenda usufruirne all'Interno delle fasce orarie obbligatorie di presenza, dovrà essere preventivamente autorizzato dal preposto.
La prestazione lavorativa giornaliera resa oltre le 7 ore e 30 minuti non costituisce di norma lavoro straordinario fino al limite massimo di 15 ore, e potrà essere recuperata attraverso un meccanismo di compensazione delle prestazioni giornalmente rese. Il limite delle 15 ore trova applicazione anche ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale.
Eventuali prestazioni che eccedessero le 15 ore sopra previste, dovranno essere, di volta in volta, previamente autorizzate dal responsabile o, eccezionalmente, entro il giorno lavorativo successivo, e verranno trattate ai sensi dell’art. 106 del vigente CCNL. È riconosciuto al singolo dipendente il diritto a richiedere e ad inserire straordinario, anche prima del raggiungimento del predetto limite delle 15 ore ed anche all’rinterno della fascia orarla tra le ore 8 e le ore 18.30.
Il lavoro straordinario deve avere carattere di urgenza e non differibilità e deve essere preventivamente autorizzato dal preposto. Il tempo di lavoro straordinario minimo che può essere autorizzato è costituito da blocchi ciascuno pari ad almeno 30 minuti consecutivi.
Le Parti concordano di incontrarsi, entro sei mesi dall'inizio dell'applicazione dell'orario di lavoro come previsto e regolato al presente articolo, al fine di valutare l'introduzione di eventuali modifiche che dovessero ritenersi opportune. Qualora non si dovesse
trovare un accordo sulle necessarie modifiche, per gli uffici interni troverà integrale applicazione quanto previsto dall'accordo del 28 aprile 2015 e per la rete commerciale troverà applicazione la disciplina contenuta nel CCNL.
Quanto previsto dal presente articolo troverà applicazione entro il 31 marzo 2018 per motivi dovuti all’implementazione tecnica necessaria.

Art. 13) Modelli di lavoro flessibile
Le Parti si impegnano a costituire un gruppo di lavoro finalizzato ad individuare e normare nuovi modelli di lavoro flessibile quali, ad esempio, il cd. lavoro agile.
13.1 Part-time
La Banca ed il dipendente possono concordare, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative della Banca, la trasformazione temporanea dell’orario di lavoro in part-time (con priorità per le richieste che provengano da dipendenti in servizio).
Il part-time è applicabile sia ai dipendenti con orario di lavoro a tempo pieno (da lettera di assunzione come da successive modifiche ed integrazioni della stessa) sia a coloro i quali abbiano già un orario di lavoro a tempo parziale (da lettera di assunzione come da successive modifiche ed integrazioni della stessa) e richiedano o concordino di variare temporaneamente tale orario con altra tipologia di part-time.
La trasformazione temporanea dell’orario di lavoro in part-time, concordata a tempo determinato, può avere una durata massima di 12 mesi (“l’Anno di Part-Time”) e, convenzionalmente, si intende per tale il periodo intercorrente tra il 1° ottobre e il 30 settembre dell’anno successivo. Pertanto, ogni trasformazione del regime orario in tempo parziale intervenuta successivamente al 1° ottobre sarà comunque efficace non oltre il 30 settembre dell’anno successivo.
Alla scadenza dell’Anno di Part-Time, l’orario part-time concordato si prorogherà tacitamente per periodi di 12 mesi, salvo che non pervenga disdetta da una delle parti a mezzo raccomandata a.r. o raccomandata a mano almeno 2 mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, al rapporto di lavoro tornerà ad essere applicato automaticamente l’orario di lavoro - a tempo pieno ovvero a tempo parziale - già applicato al rapporto di lavoro del dipendente sino al primo Periodo di Part-Time.
Resta inteso che la predetta proroga tacita dell’orario part-time non farà mai sorgere in capo al dipendente alcun diritto all’applicazione definitiva dello stesso orario part-time. Nell’ipotesi in cui la disdetta intervenga al di fuori dei termini temporali di cui sopra ovvero in cui il dipendente chieda il ripristino immediato dell’orario di lavoro già applicato al suo rapporto di lavoro sino al primo Periodo di Part-Time, la richiesta sarà valutata attentamente dalla Banca in relazione alla compatibilità della stessa con le proprie esigenze tecnico-organizzative, tenendo conto dell’eventuale disponibilità al trasferimento manifestata dal dipendente interessato.
Nelle ipotesi di rientro in servizio al termine di periodi di astensione obbligatoria per maternità/paternità, le domande di trasformazione dell’orario di lavoro di cui sopra dovranno pervenire alla Direzione HR della Banca almeno 3 mesi prima del previsto rientro e la Banca fornirà riscontro entro 30 giorni dalla data del previsto rientro. La Banca, a meno che non ne ravvisi l’incompatibilità con le esigenze tecnico-organizzative, garantirà, ove possibile, l’orario part-time ad ogni dipendente al rientro dalla maternità/paternità secondo le modalità esplicitate nei paragrafi che precedono. Resta inteso che in ragione e a tutela delle esigenze tecnico-organizzative, la Banca deciderà quale articolazione di orario part-time adottare e l’eventuale unità organizzativa ove utilmente collocare il dipendente interessato, eventualmente quindi disponendo il trasferimento del dipendente ad altra unità organizzativa. Nell’eventualità che la Banca, tenendo conto anche della manifestata disponibilità del dipendente ad eventuale trasferimento ed alla tipologia di part-time indicato, dia parere favorevole, comunicherà all'interessato, entro 30 giorni dal previsto rientro, le condizioni per la trasformazione dell’orario di lavoro, ferma restando la facoltà del dipendente di rinunciare alla trasformazione dell’orario di lavoro.
Per le ipotesi di congedo parentale, la Banca, a meno che non ne ravvisi l’incompatibilità con le esigenze tecnico-organizzative, assicura, ove possibile, l'accoglimento delle richieste di trasformazione dell’orario di lavoro ai dipendenti che ne facciano espressa richiesta per una durata massima coincidente con il 30 settembre dell'anno di part-time in cui il bambino compie tre anni.
La trasformazione immediata dell’orario di lavoro sarà accordata dalla Banca su domanda (corredata da specifica documentazione) del dipendente che:
• sia affetto da patologia oncologica;
• sia presente grave handicap ai sensi della legge 104/1992;
• sia familiare di soggetto con handicap grave previsto dalla legge 104/1992;
• il medico Aziendale disponga la riduzione dell'orario di lavoro.
La Banca, compatibilmente con le esigenze di servizio, darà priorità alle domande inoltrate da dipendenti con le seguenti condizioni:
• dipendenti al rientro dalla maternità con figli di età inferiore ai tre anni;
• dipendenti con figli conviventi di età non superiore ad anni 13, con maggior riguardo per quelli di età inferiore e con numero maggiore di figli minori di 13 anni;
• dipendenti che assistono disabili ai sensi della legge 104/1992;
• motivi di salute dei dipendenti.
A parità delle sopraindicate condizioni, si terrà conto dell'anzianità di servizio.

Art. 26) Permessi, libertà ed agibilità sindacali
In materia di agibilità sindacale si applicano le normative contenute nell'accordo di rinnovo del 7 luglio 2010 in materia di libertà sindacali, sottoscritto in data 25 novembre 2015.
Esclusivamente per le Organizzazioni sindacali che intendano costituire un’unica RSA vengono stabilite, oltre a quanto previsto dalle normative sopra richiamate, le seguenti previsioni contrattuali di maggior favore:
1) i membri della RSA possono essere scelti/nominati a libero ed insindacabile giudizio della singola organizzazione sindacale tra tutti i dipendenti della Banca Popolare - Volksbank senza limitazione alcuna ad eccezione di quanto previsto al punto 5);
2) a tutti i membri della RSA sono estese tutte le tutele, nessuna esclusa, che la legge o gli accordi in tema di libertà ed agibilità sindacali riconoscono al segretario della RSA;
3) le Organizzazioni sindacali comunicano alla Banca i nominativi dei membri della RSA in occasione delle nuove nomine, nonché ogni loro modifica;
4) i membri della RSA devono essere proporzionali al numero di iscritti, secondo i criteri di seguito indicati:
fino a 100 iscritti con un minimo di 50 iscritti due membri;
oltre 100 iscritti un membro ulteriore per ogni ulteriori 50 iscritti;
5) è facoltà di ogni organizzazione sindacale nominare all’interno della RSA un numero maggiore di membri di quanto previsto al punto 4), tuttavia l’estensione delle tutele di cui al punto 2) sarà limitata al numero dei membri come calcolati al punto 4) e che dovranno essere nominativamente comunicati alla Banca;
[…]

Art. 27) Bacheca sindacale elettronica
Le rappresentanze sindacali hanno a disposizione una bacheca sindacale elettronica all’interno della quale possono rendere noti i comunicati sindacali a tutti i dipendenti.

Art. 28) Assemblee aziendali
Le assemblee aziendali sono regolate in conformità alla legge 20 maggio 1970, n. 300 ed all'accordo del 6 gennaio 1984. Per le assemblee aziendali indette al di fuori dell'orario di lavoro, ai partecipanti viene riconosciuto il trattamento contrattuale delle prestazioni straordinarie; i quadri direttivi possono fare confluire le relative ore nell’autogestione del proprio orario di lavoro.
La Banca si fa carico delle spese sostenute per il servizio di interpretariato (a favore dei dipendenti affetti da sordomutismo) per un massimo di due assemblee all'anno e previo accordo con l'Ufficio Personale.

Art. 29) Commissione sulle politiche commerciali ed organizzazione del lavoro
Ai sensi dell'art. 9 dell'Accordo dell'8 febbraio 2017, viene costituita una commissione bilaterale tra Banca ed OOSS composta da 6 membri, tre scelti dalla Banca e tre nominati dalle OOSS firmatarie del presente contratto di cui 2 appartenenti all’OOSS maggiormente rappresentativa.
La commissione dovrà riunirsi a seguito a semplice richiesta di almeno due membri ed avrà il compito di:
• acquisire informazioni in materia di politica commerciale;
• esaminare le segnalazioni provenienti dai lavoratori tramite gli organismi sindacali;
• proporre l’adozione di misure finalizzate alla rimozione dei comportamenti difformi o anomali;
• proporre iniziative volte a migliorare il clima Aziendale;
• eventualmente interloquire con la commissione nazionale in coerenza con quanto stabilito dall’accordo nazionale dell'8 febbraio 2017;
• trattare tutte le ulteriori materie previste dal predetto accordo.
La commissione avrà l’obiettivo di proporre percorsi e soluzioni condivise per il superamento delle criticità emerse.