Categoria: Normativa statale
Visite: 7582

Ministero dell'Interno
Decreto 22 novembre 2017
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C.
G.U. 6 dicembre 2017, n. 285

IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 1° marzo 1968, n. 186, recante «Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici»;
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 e successive modificazioni, recante «Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e successive modificazioni;
Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, n. 764/2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE;
Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, n. 305, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;
Visto il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85 che attua la direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, che sostituisce la direttiva 94/9/CE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2011, n. 151, recante «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 31 luglio 1934 e successive modificazioni, recante «Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 1934, n. 228;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 30 novembre 1983 e successive modificazioni, recante «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 1983, n. 339;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 19 marzo 1990, recante «Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 1990, n. 76;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 12 settembre 2003, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m³, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2003, n. 221;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 27 gennaio 2006, recante «Requisiti degli apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ai sensi della direttiva 94/9/CE, presenti nelle attività soggette ai controlli antincendio» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 febbraio 2006, n. 32;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37, recante «Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2008, n. 61;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 7 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2012, n. 201;
Rilevata la necessità di aggiornare la disciplina antincendio relativa ai contenitori-distributori fuori terra di liquido combustibile di categoria C ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m³;
Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva (UE) n. 2015/1535;
 

Decreta:

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente decreto disciplina, ai fini della prevenzione incendi, l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburanti liquidi di categoria C, così come definiti nella regola tecnica di cui all'art. 3.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli impianti fissi di distribuzione carburanti per autotrazione, per i quali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni di prevenzione incendi.

 

Art. 2
Obiettivi

1. I contenitori-distributori disciplinati dal presente decreto sono installati e gestiti in modo da garantire il conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) minimizzare le cause di fuoriuscita accidentale di carburante ed il rischio di incendio;
b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
c) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici e locali contigui all'impianto;
d) limitare, in caso di evento incidentale, danni all'ambiente;
e) consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.

 

Art. 3
Disposizioni tecniche

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, è approvata la regola tecnica di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

 

Art. 4
Applicazione delle disposizioni tecniche

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai contenitori-distributori di nuova installazione e a quelli esistenti, ad eccezione dei casi riportati al comma 2.
2. Sono esentati dall'obbligo di adeguamento alla regola tecnica di cui all'art. 3 i contenitori-distributori esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto nei casi in cui:
a) siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto dall'art. 38 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
b) siano in possesso del certificato di prevenzione incendi in corso di validità o sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;
c) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di installazione di contenitori-distributori sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi degli articoli 3 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
3. I contenitori-distributori devono essere provvisti di approvazione di tipo ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del 31 luglio 1934, titolo I°, punto XVII ed i relativi componenti devono essere provvisti di marcatura CE ai sensi delle direttive applicabili.
4. L'installatore è tenuto a verificare che il contenitore-distributore sia idoneo per il tipo di uso e per la tipologia di installazione prevista e che il responsabile dell'attività sia informato degli specifici obblighi finalizzati a garantire il corretto uso, in sicurezza, dello stesso.

 

Art. 5
Impiego di prodotti per uso antincendio

I. I prodotti per uso antincendio, impiegati nel campo di applicazione del presente decreto, devono essere:
a) identificati univocamente sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili;
b) qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all'uso previsto;
c) accettati dal responsabile dell'attività, ovvero dal responsabile dell'esecuzione dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.
2. L'impiego dei prodotti per uso antincendio è consentito se gli stessi sono utilizzati conformemente all'uso previsto, se sono rispondenti alle prestazioni richieste dal presente decreto e se:
a) sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili;
b) sono conformi, qualora non ricadenti nel campo di applicazione di disposizioni comunitarie, alle apposite disposizioni nazionali applicabili, già sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE e successive modifiche, che prevedono apposita omologazione per la commercializzazione sul territorio italiano e a tal fine il mutuo riconoscimento;
c) qualora non contemplati nelle lettere a) e b), sono legittimamente commercializzati in uno degli Stati della Unione europea o in Turchia in virtù di specifici accordi internazionali stipulati con l'Unione europea ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), per l'impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza dall'incendio, equivalente a quello previsto nelle norme tecniche allegate al presente decreto.
3. L'equivalenza del livello di protezione, garantito dai prodotti per uso antincendio di cui al comma 2, è valutata, ove necessario, dal Ministero dell'interno applicando le procedure previste dal regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.

 

Art. 6
Disposizioni finali

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di prevenzione incendi:
a) decreto del Ministro dell'interno del 19 marzo 1990 recante «Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri»;
b) decreto del Ministro dell'interno del 12 settembre 2003 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m³, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto»;
c) art. 5, comma 4 del decreto del Ministro dell'interno del 27 gennaio 2006 recante «Requisiti degli apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ai sensi della direttiva n. 94/9/CE, presenti nelle attività soggette ai controlli antincendio»;
2. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2017

Il Ministro dell'interno Minniti
Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan
Il Ministro per lo sviluppo economico Calenda

 

Allegato 1
(articolo 3)
Regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburanti liquidi di categoria C.

1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali.
1.1. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda a quanto stabilito con decreto del Ministro dell'interno del 30 novembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983.
1.2. Ai fini della presente regola tecnica, si definisce, inoltre:
a) liquido combustibile di categoria C: liquido avente un punto di infiammabilità da oltre 65° C sino a 125° C. Rientrano nella categoria C anche i liquidi combustibili con punto di infiammabilità inferiore a 65°C, ma non sotto i 55°C, purché la prova del grado di infiammabilità sia completata da una prova di distillazione frazionata, nella quale non si dovrà avere, a 150° C, più del 2 per cento di distillato. I metodi e le apparecchiature da utilizzare per ricercare il punto di infiammabilità e per eseguire la distillazione frazionata di tale liquido devono essere quelli previsti dal decreto del Ministro dell'interno del 31 luglio 1934;
b) contenitore-distributore: complesso di attrezzature, installate fuori terra, costituito da serbatoio, idoneo a contenere carburante liquido di categoria C, di capacità geometrica non superiore a 9 m³, collegato ad apparecchiatura per l'erogazione del liquido contenuto, il termine è equivalente a quello di contenitore-distributore rimovibile o contenitore-distributore mobile già utilizzato nel decreto del Ministro dell'interno del 19 marzo 1990;
c) deposito di distribuzione: insieme dei contenitori-distributori di liquidi combustibili di categoria C;
d) capacità geometrica di un contenitore-distributore: volume geometrico interno del serbatoio del contenitore-distributore;
e) capacità complessiva dei depositi di distribuzione: quantità massima di carburante liquido di categoria C che può essere detenuta in più depositi di distribuzione, presenti presso l'attività.
2. Capacità del contenitore-distributore e del deposito di distribuzione.
2.1. La capacità geometrica massima del contenitore-distributore è fissata in 9 m³.
2.2. La capacità complessiva del deposito di distribuzione non può essere superiore a 9 m³. Tale capacità può essere ottenuta anche con più contenitori-distributori la cui di stanza reciproca deve essere almeno pari a 0,8 m.
2.3. Nell'ambito di una attività possono essere installati più depositi di distribuzione, nel rispetto della distanza di sicurezza interna di cui al successivo punto 5.1, lettera a), per una capacità complessiva non superiore a 45 m³.
3. Accesso all'area.
3.1. Ai mezzi dei vigili del fuoco deve essere garantita la possibilità di avvicinamento ai contenitori-distributori, per esigenze di soccorso.
4. Criteri di installazione e caratteristiche costruttive.
4.1.1 contenitori-distributori e i relativi dispositivi e componenti devono essere costruiti e installati secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente.
A tal fine, il serbatoio può essere:
a) a doppia parete e con sistema di monitoraggio continuo dell'intercapedine; le pareti dei serbatoi possono essere:
a.1 entrambe metalliche, con la parete esterna con protezione anticorrosione;
a.2 parete interna metallica ed esterna con altro materiale non metallico, ma di classe A1 di reazione al fuoco, purché idoneo a garantire la tenuta dell'intercapedine tra le pareti;
a.3 entrambe le pareti in materiale non metallico, ma di classe A1 di reazione al fuoco, purché resistenti alle sollecitazioni meccaniche ed alla corrosione;
a.4 parete interna non metallica ma di classe A1 di reazione al fuoco, ed esterna in metallo, con protezione anticorrosione;
b) a parete singola con:
b.1 parete metallica con protezione anticorrosione;
b.2 parete in materiale non metallico ma di classe A1 di reazione al fuoco.
Nei casi b.1 e b.2, il deposito di distribuzione dovrà essere posizionato all'interno di un bacino di contenimento di capacità non inferiore al 110% del volume del deposito di distribuzione stesso, in grado di contenere le eventuali perdite dai serbatoi del deposito e di idonee caratteristiche meccaniche.
4.2 I contenitori-distributori possono essere messi in opera se muniti di:
a) dichiarazione di conformità CE per i componenti, ai sensi delle disposizioni comunitarie applicabili, e di approvazione di tipo, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del 31 luglio 1934;
b) manuale di installazione, uso e manutenzione;
c) targa di identificazione, punzonata in posizione visibile, riportante:
c.1 il nome e l'indirizzo del costruttore;
c.2 l'anno di costruzione ed il numero di matricola;
c.3 la capacità geometrica, lo spessore ed il materiale del serbatoio;
c.4 la pressione di collaudo del serbatoio;
c.5 gli estremi dell'atto di approvazione.
4.3 I contenitori-distributori devono essere installati esclusivamente su spazio scoperto al di fuori delle zone in cui possono formarsi atmosfere esplosive.
4.4 È vietata l'installazione su rampe carrabili, su terrazze e comunque su aree sovrastanti luoghi chiusi.
4.5 I contenitori-distributori devono essere installati in piano ed essere protetti da idonea difesa fissa atta ad impedire urti accidentali.
4.6 I contenitori-distributori provvisti di bacino di contenimento devono essere dotati di tettoia di protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale incombustibile ad eccezione del caso in cui siano inseriti in box prefabbricato di cui al punto 4.10.
4.7 I contenitori-distributori devono essere saldamente ancorati al terreno per evitare spostamenti durante il riempimento e l'esercizio.
4.8 Lo sfiato del tubo di equilibrio deve essere adeguatamente dimensionato, sfociante ad almeno 2,40 m dal piano di calpestio, dotato di apposito dispositivo tagliafiamma e posto ad una distanza di 1,5 m dai fabbricati o dai depositi di materiale combustibile e/o infiammabile; nel caso di box prefabbricato di cui al punto 4.10 tale tubo di equilibrio deve sfociare all'esterno, mantenendo le medesime caratteristiche sopra riportate.
4.9 Il grado di riempimento dei contenitori-distributori deve essere non maggiore del 90% della capacità geometrica degli stessi; a tal fine deve essere previsto un apposito dispositivo limitatore di carico.
4.10 Sono ammessi contenitori-distributori inseriti in appositi box prefabbricati incombustibili, assicurando una distanza dalle pareti tale da garantire l'accessibilità per le operazioni di manutenzione ed ispezione. I box devono essere dotati di una o più aperture permanenti di aerazione la cui superficie non deve essere inferiore ad 1/30 di quella in pianta; è consentita la protezione delle aperture di aerazione con grigliati metallici, reti e/o alette antipioggia a condizione che non venga ridotta la superficie netta di aerazione prevista.
5. Distanze di sicurezza.
5.1. I contenitori-distributori devono osservare le seguenti distanze minime di sicurezza esterne ed interne da:
a) fabbricati, eventuali fonti di accensione, depositi di materiali combustibili e/o infiammabili non ricompresi tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica del 10 agosto 2011, n. 151: ..... 5 m;
b) fabbricati e/o locali destinati anche in parte a civile abitazione, esercizi pubblici, collettività, luoghi di riunione, di trattenimento o di pubblico spettacolo, depositi di materiali combustibili e/o infiammabili costituenti attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto, n. 151: ..... 10 m;
c) linee ferroviarie e tranviarie, fatta salva in ogni caso l'applicazione di specifiche disposizioni emanate in proposito: ..... 15 m;
d) proiezione verticale di linee elettriche che superano i seguenti limiti: 1000 V efficaci per corrente alternata, 1500 V per corrente continua: ..... 6 m.
5.2. Nel caso di contenitori-distributori installati all'interno di scali ferroviari o stazioni ferroviarie, per il rifornimento di locomotori, la distanza di cui al punto 5.1 lettera c) deve intendersi quale distanza di sicurezza esterna. In tal caso è necessario garantire il rispetto della distanza di cui al punto 5.1 lettera a) anche rispetto alle aree accessibili al pubblico.
5.3. I contenitori-distributori devono osservare una distanza di protezione di almeno 3 m.
5.4. Le distanze di sicurezza di cui ai punti precedenti devono essere osservate anche per i contenitori-distributori inseriti in box prefabbricato di cui al punto 4.10; in tal caso le distanze sono misurate rispetto al perimetro esterno del medesimo box.
5.5. Le distanze di sicurezza di cui ai precedenti punti possono essere ridotte fino alla metà mediante interposizione di elementi di separazione aventi caratteristiche di resistenza al fuoco EI 60 e con le dimensioni di seguito indicate:
a) altezza: pari a quella del contenitore-distributore più alto maggiorata di 0,5 m;
b) lunghezza: pari alla dimensione maggiore dei contenitori-distributori più vicini a seconda dell'orientamento degli stessi, maggiorata di 0,5 m.
6. Altre misure di sicurezza.
6.1. I contenitori-distributori devono essere contornati da un'area, avente ampiezza non minore di 3 m, completamente sgombra da materiali di alcun genere e priva di vegetazione che possa costituire pericolo di incendio.
6.2. Appositi cartelli fissi, ben visibili, devono segnalare il divieto di avvicinamento ai contenitori-distributori da parte di estranei e quello di fumare ed usare fiamme libere. La segnaletica di sicurezza deve rispettare le prescrizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
6.3. Apposito cartello fisso deve indicare le norme di comportamento e i recapiti telefonici dei vigili del fuoco, da contattare in caso di emergenza, nonché il recapito telefonico della ditta eventualmente responsabile della gestione e della manutenzione del contenitore-distributore.
6.4. Il contenitore-distributore deve essere dotato di misure di sicurezza atte ad evitare l'accesso, da parte di estranei, ai dispositivi di sicurezza e controllo dello stesso.
7. Impianto elettrico e messa a terra.
7.1. Gli impianti e le apparecchiature elettriche, ove presenti, devono essere realizzati ed installati in conformità a quanto previsto dalla legge 1° marzo 1968, n. 186 e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008 n. 37, ove applicabile.
7.2. Il contenitore-distributore deve essere dotato di dispositivo di blocco dell'erogazione che intercetti l'alimentazione elettrica al motore del gruppo erogatore in caso di basso livello carburante nel serbatoio.
7.3. Il contenitore-distributore deve essere provvisto di idonea messa a terra.
8. Estintori.
8.1. In prossimità di ogni contenitore-distributore deve essere garantita la presenza di almeno due estintori portatili con capacità estinguente non inferiore a 21A-89B. Nel caso in cui la capacità complessiva del deposto di distribuzione sia superiore a 6 m³, deve essere garantita anche la presenza di un estintore carrellato con capacità estinguente non inferiore a B3, raggiungibile con un percorso effettivo non superiore a 20 m rispetto al contenitore-distributore più lontano.
9. Norme di esercizio.
9.1. L'esercizio e la manutenzione del contenitore-distributore devono essere effettuati secondo la regola dell'arte ed essere condotti in accordo alla regolamentazione vigente ed a quanto indicato nelle norme tecniche pertinenti e nel relativo manuale d'uso e manutenzione.
9.2. Il manuale d'uso e manutenzione del contenitore-distributore è predisposto dall'installatore o dal fabbricante, anche sulla base dei dati forniti dai fabbricanti dei componenti installati ed è fornito al responsabile dell'attività.
9.3. Devono essere rispettate le seguenti norme di esercizio:
a) Il responsabile dell'attività deve:
a.1 garantire, nel tempo, l'assenza di perdite e l'efficienza delle apparecchiature a corredo del contenitore-distributore stesso;
a.2 rispettare e far rispettare i divieti per le aree al contorno del contenitore-distributore.
b) Il personale addetto al rifornimento deve essere adeguatamente formato sull'uso del contenitore-distributore e deve essere in grado di adottare le misure di lotta antincendio e gestione delle emergenze che possono verificarsi.
c) Il personale addetto al riempimento del deposito-distributore deve osservare le norme che regolano il trasporto delle merci pericolose secondo la disciplina vigente dell'ADR; il medesimo personale non deve, inoltre, dare inizio alle operazioni di riempimento se riscontra l'assenza delle condizioni per operare in sicurezza e senza danni per l'ambiente. In particolare, prima di iniziare le operazioni, deve:
c.1 assicurarsi della quantità di prodotto che il deposito-distributore può ricevere;
c.2 effettuare il collegamento equipotenziale tra l'autocisterna ed il punto di riempimento;
d) La distribuzione del gasolio non deve avere luogo se non dopo l'arresto del motore del veicolo;
e) È vietato fumare e/o accendere fiamme libere entro un raggio di 3 metri dal contenitore-distributore;
f) Mantenere pulito e lavare frequentemente il suolo, intorno al contenitore-distributore;
g) Verificare, almeno una volta l'anno, che la rete metallica dell'estremità superiore del tubo di equilibrio del serbatoio, sia in buono stato;
h) Il contenitore-distributore deve essere movimentato scarico;
i) Adeguata cartellonistica di sicurezza deve indicare i divieti e le misure di esercizio sopra indicate.