Cassazione Civile, Sez. 3, 07 dicembre 2017, n. 29334 - Infortunio mortale. Rinuncia al ricorso


 

 

 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: SESTINI DANILO Data pubblicazione: 07/12/2017

 

 

 

Rilevato che:
in relazione al decesso di R.A., avvenuto a seguito di infortunio sul lavoro, il Tribunale di Ragusa affermò la responsabilità penale di A.T. (in qualità di datore di lavoro) e di R.I. (in qualità di committente) e condannò entrambi gli imputati, in solido, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite R.G. e G.A.;
la Corte di Appello di Catania assolse lo R.I., mentre confermò la condanna del A.T. (con rideterminazione della pena), accertando tuttavia un concorso di colpa della vittima nella misura del 30%;
con sentenza n. 27450/2009, la Quarta Sezione Penale di questa Corte rigettò il ricorso proposto dal A.T., mentre accolse l'impugnazione delle parti civili, annullando la sentenza limitatamente alle statuizioni civili relative alla responsabilità dello R.I. e al concorso di colpa del lavoratore, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello;
la R.G. e G.A. riassunsero il giudizio avanti alla Corte di Appello di Catania, che, con sentenza depositata il 26.1.2015, ha escluso il concorso di colpa del deceduto e ha dichiarato lo R.I. responsabile, ai fini civili, della morte del lavoratore e lo ha condannato, in solido col A.T., al risarcimento dei «danni morali e patrimoniali», da liquidarsi in separata sede, nonché -sempre in solido col A.T. - al pagamento delle provvisionali liquidate in prime cure dal giudice penale;
I. ha ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi; ha resistito il solo A.T., a mezzo di controricorso;
in data 24.10.2017, è stato depositato atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dal ricorrente e dai suoi difensori e recante il "visto" del A.T. e del suo difensore (oltreché la sottoscrizione degli intimati non costituiti). 

 


Considerato che:
la rituale rinuncia al ricorso comunicata al difensore della parte controricorrente comporta l'estinzione del giudizio, ex artt. 390 e 391 c.p.c.;
non deve farsi luogo alla pronuncia sulle spese di lite, in quanto il controricorrente ha aderito alla rinuncia;
non sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 (cfr. Cass. n. 23175/2015).
 

 

P.Q.M.
 

 

la Corte dichiara l'estinzione del giudizio.
Roma, 27.10.2017