Cassazione Civile, Sez. Lav., 15 dicembre 2017, n. 30227 - Infortunio sul lavoro e danno esistenziale e morale. Preclusione del giudicato


 

Presidente: DI CERBO VINCENZO Relatore: SPENA FRANCESCA Data pubblicazione: 15/12/2017

 

Fatto

 


Con ricorso al Tribunale di Ancona in data 8 marzo 2007 G.N. , già dipendente di RETE FERROVIARIA ITALIANA ( in prosieguo: RFI) spa , premesso avere subito infortunio sul lavoro in data 14.11.1984 per il quale aveva ottenuto in via giudiziaria il risarcimento del danno biologico (nel giudizio definito con sentenza di questa Corte 19 luglio 2006 nr. 16535) agiva nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento del danno esistenziale e morale.
Il Giudice del lavoro, con sentenza del 16.10/5.11.2007 (nr. 952/2007), rigettava la domanda.
La Corte di Appello di Ancona, con sentenza del 2- 13.12.2011 ( nr. 1080/2011) respingeva l'appello del lavoratore.
La Corte territoriale riteneva sussistere la preclusione del giudicato, che copriva il dedotto ed il deducibile.
Osservava che l'orientamento giurisprudenziale avviato dalle sentenze della Corte Costituzionale numeri 233 e 356 dell'anno 2003 non configurava un fatto nuovo successivo al giudicato giacché le sentenze del giudice delle leggi non erano innovative dell'ordinamento ma correttive di discrasie in esso presenti e già suscettibili di denunzia; tanto valeva ancor più per le pronunzie interpretative-additive.
Tale rilievo incideva, inoltre, sulla prescrizione del diritto al risarcimento del danno, decorrente dalla data dell'Infortunio e dunque ampiamente maturata anche nel caso in cui non fosse stata operante la preclusione del giudicato.
Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza G.N., articolato in tre motivi, illustrati con memoria.
Ha resistito con controricorso RFI spa.
 

 

Diritto

 


1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto —ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.— violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 cod.civ. e degli artt. 99,112 e 324 cod.proc.civ.
La censura investe la pronunzia dichiarativa della preclusione derivante dal precedente giudicato. Il ricorrente ha esposto che soltanto a seguito della pronunzia della Corte Costituzionale nr. 233/2003 e dei successivi arresti di questa Corte di legittimità il danno alla persona era stato ricondotto ad un sistema bipolare, fondato sulla lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod.civ. ed era stata riconosciuta la risarcibilità del danno morale anche fuori dai casi di reato, diversamente da quanto si riteneva nel momento (anno 1993) di introduzione del precedente giudizio definito dal giudicato. Lo ius superveniens superava il giudicato.
Sotto altro profilo, poi, il giudicato copriva soltanto le questioni proponibili e costituenti l'antecedente logico necessario della pronunzia resa; in ragione della frazionabilità del diritto al risarcimento del danno, la preclusione poteva derivare soltanto da un eventuale giudicato implicito formatosi su voci di danno diverse da quelle dedotte. Tale giudicato implicito nella fattispecie di causa non poteva ravvisarsi, trattandosi di voci di danno che all'epoca neppure erano previste; nè si trattava di questioni costituenti l'antecedente logico necessario della decisione.
Sussisteva da ultimo la esigenza di assicurare uniformità di trattamento a tutte le fattispecie concrete, anche anteriori, rientranti nell'area dello ius superveniens.
2. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto — ai sensi dell'art. 360 nr. 5 cod.proc.civ.— contraddittorietà della motivazione e travisamento dei fatti in relazione alla statuizione del giudice dell'appello circa la natura interpretativa- additiva della pronunzia della Corte Costituzionale che aveva previsto il diritto al risarcimento del danno morale da responsabilità contrattuale.
Il ricorrente, in particolare, ha denunziato la antinomia esistente tra la tale qualificazione e la affermazione della sua natura non-innovativa dell'ordinamento.
Ha aggiunto che doveva altresì tenersi conto della imprevedibilità del mutamento di giurisprudenza.
3. Con il terzo motivo il G.N. ha lamentato — ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.— violazione o falsa applicazione dell'articolo 2935 cod.civ. in riferimento alla pronunzia resa sulla prescrizione del diritto.
Ha dedotto che — a norma dell'art. 2935 cod.civ. - la prescrizione decorre soltanto dal momento in cui il diritto può essere fatto valere e che, pertanto, la decorrenza del diritto al risarcimento del danno morale e del danno esistenziale doveva farsi decorrere dall'anno 2003, in coincidenza con le pronunzie della Corte Costituzionale.
I motivi, che possono essere trattati congiuntamente, in quanto almeno parzialmente connessi, sono infondati.
Parte ricorrente censura la sentenza impugnata muovendo dall'assunto della esistenza di uno ius superveniens rispetto al momento di instaurazione del giudizio definito dal giudicato, individuato nelle sentenze della Corte costituzionale 11/07/2003, n. 233 e 12/12/2003, n. 356.
L'assunto è infondato.
Nella giurisprudenza di questa Corte si è qualificata come ius superveniens la pronunzia dichiarativa della illegittimità costituzionale di una norma di legge ( v. Cass.civ., sez. I sent. , 10/12/2014, n. 26066 sez. lav. 9.7.2008 nr. 18824; 24.5.2007 nr. 12095 ); peraltro anche in questi casi si è affermato che la efficacia retroattiva della pronunzia di incostituzionalità si arresta di fronte al giudicato o al decorso dei termini di prescrizione o decadenza stabiliti per l'esercizio di determinati diritti ( cfr. Cass. civile SU 30.5.2016 nr. 11134; Sez. Unite 16 .7.2008 nr. 19495 ; sez. lavoro 18.2.2016 nr. 3210 ).
Nella fattispecie di causa le pronunzie della Corte Costituzionale nelle quali la parte ricorrente identifica lo ius supervenies sono pronunzie di interpretative di rigetto, nelle quali viene condivisa la interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 2059 cod.civ. già indicata da questa Corte di legittimità (Cass.civ., sez. III, 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828), tesa a ricomprendere nell'astratta previsione della suddetta norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante dalla lesione di valori di rango costituzionale inerenti alla persona.
E' dunque palese la inconfigurabilità di uno ius superveniens.
Sul punto va comunque corretta la qualificazione operata dalla sentenza impugnata, nella parte in cui ha fatto riferimento ad una pronunzia della Corte Costituzionale «interpretativa-additiva»; le sentenze nn. 233 e 356 dell'anno 2003 si qualificano, invece, come pronunzie interpretative di rigetto, prive come tali di ogni effetto innovativo dell'ordinamento e dotate di un'efficacia meramente persuasiva, fondata sulle argomentazioni svolte dalla Corte a sostegno dell'interpretazione adeguatrice da essa suggerita.
Resta da aggiungere che il secondo motivo impropriamente censura il suddetto passaggio della sentenza con la deduzione di un vizio della motivazione ex art. 360 nr. 5 cod. proc.civ. laddove la contraddittorietà della motivazione può configurarsi rispetto al giudizio di accertamento del fatto storico e non nella interpretazione ed applicazione delle norme di legge (nella specie, l'articolo 2909 cod.civ.).
Esclusa la esistenza di uno ius superveniens rispetto al giudicato, resta da verificare la possibilità, parimenti sostenuta dal ricorrente in questa sede, di escludere per altra via l'operare del giudicato, relativo al danno biologico, sostenendo la frazionabilità del diritto al risarcimento e, dunque, la deducibilità in un separato giudizio di voci di danno ulteriori e diverse rispetto a quelle coperte dal giudicato ( nella specie il danno esistenziale ed il danno morale).
Anche sotto questo profilo il ricorso è infondato.
La giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Coste (Cass. S.U. 11.11.2008 nr. 26972) ha definitivamente chiarito che il danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c., che si identifica come danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie; il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (tra essi il danno morale, il danno biologico, il danno esistenziale) risponde ad esigenze puramente descrittive e non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. 
Corollario del principio di diritto qui ribadito è che i pregiudizi di tipo esistenziale (id est: concernenti aspetti relazionali della vita) o di natura morale possono costituire solo aspetti dell'unico danno alla persona, al pari del danno biologico e non voci di danno distinte ed ulteriori.
Correttamente, dunque, il giudice del merito ha ritenuto che la richiesta del danno morale e del danno esistenziale derivanti dalla stessa lesione della integrità psico- fisica per la quale il danno alla persona era stato risarcito, con pronunzia definitiva, sub specie di danno biologico incorresse nella preclusione derivante dal giudicato.
Non viene in rilievo, infatti, la questione della proponibilità in via frazionata di più voci di danno ma si tratta, piuttosto, di riproposizione della domanda di risarcimento del medesimo danno alla persona già oggetto del giudicato.
Non vi è luogo a pronunzia sul terzo motivo di ricorso, in quanto relativo ad una statuizione, sulla prescrizione del diritto, resa in via concorrente rispetto alla pronunzia, autonomamente decisiva, di improponibilità della domanda. La parte difetta, dunque, di interesse all'esame della censura, che non potrebbe condurre alla cassazione della sentenza.
Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
 

 

PQM

 


La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 200 per spese ed € 4.000 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2017