Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
UFFICIO PER LA PREVENZIONE INCENDI E RISCHIO INDUSTRIALE

 

Al

Consiglio Nazionale degli Ingegneri

 

Consiglio Nazionale degli Architetti P.P. C.

 

Consiglio Nazionale dei Chimici

 

Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e forestali

 

Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati

 

Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati

 

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e P.I. Laureati

 

Consiglio Nazionale degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati

E, p.c. All'

Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Alle

Direzioni Regionali/Interregionali dei Vigili del Fuoco


Oggetto: modifiche al D.M. 5 agosto 2011, introdotte dal D.M. 7 agosto 2016 - chiarimenti.

Con riferimento all’oggetto, in riscontro ad alcune richieste di chiarimento pervenute a questa Direzione Centrale, si rappresenta che il D.M. 7 giugno 2016 non ha previsto alcuna proroga dei termini per il completamento degli obblighi di aggiornamento per i tecnici abilitati già iscritti negli elenchi dei professionisti antincendio al 27 agosto 2011, data di entrata in vigore del D.M. 5 agosto 2011.
Si evidenzia, infatti, che il citato decreto 7 agosto 2016, emanato esclusivamente “al fine di meglio precisare la cadenza temporale dei corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi, che i professionisti devono svolgere per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, prevede, all'art. 1, la completa sostituzione del comma 1 dell’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011.
 

IL DIRETTORE CENTRALE
(LITTERIO)