Tipologia: Accordo aziendale
Data firma: 19 ottobre 2017
Validità: 19.10.2017 - 31.12.2019
Parti: Valentino/Confindustria e RSU/Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil
Settori: Tessili, Valentino
Fonte: filctemcgil.it

Sommario:

  Premessa
1) Relazioni industriali e partecipazione
2) Sistema delle informazioni
Codice di condotta
Codice etico
Gruppi di studio
Formazione
Conciliazione dei tempi di vita e lavoro
  Ambiente di lavoro
Orario di lavoro
Inquadramento
Premio di risultato
Welfare
Commissione salario
Decorrenza e durata

Accordo aziendale

Addì 19 ottobre 2017 presso la sede della Valentino spa, di Maglio di Sopra Valdagno (VI) si sono incontrati: la Valentino spa, con sede legale in Milano, Via Filippo Turati 16/18 […], assistita da […] Confindustria Vicenza; la RSU degli stabilimenti di Maglio di Sopra Valdagno (VI) e di Scandicci (FI) assistite dalle OO.SS. Nazionali e Territoriali della Femca/Cisl, Filctem/Cgil, Uiltec/Uil […], di seguito congiuntamente "le Parti"
Dopo precedenti ampie discussioni e ripetute riunioni presso la sede aziendale, volte anche ad esaminare quanto previsto dall'art. 12 del vigente CCNL, si è raggiunto il seguente accordo

Premessa
Con il presente accordo integrativo aziendale le parti intendono definire il premio di partecipazione in conformità a quanto previsto dall'art. 12 del vigente CCNL Abbigliamento Industria SMI finalizzato al raggiungimento di un maggior grado di coinvolgimento e di partecipazione del personale nell'andamento aziendale e ai risultati dell'impresa.

1) Relazioni industriali e partecipazione
Le parti concordano sull'opportunità di realizzare un sistema di relazioni industriali che, nell1 ambito dell' autonomia delle scelte imprenditoriali, persegua la partecipazione dei lavoratori ai conseguimento degli obiettivi aziendali, valorizzando il loro contributo di conoscenze ed elevando il livello di responsabilità anche in funzione sia dei raggiungimento dei risultati propostisi dall'azienda sia del miglioramento delle condizioni generali di lavoro, con particolare attenzione alla salute dei lavoratori e alla sicurezza ambientale,
In relazione a ciò, l'insieme dei rapporti tra le parti, pur nell'ambito delle distinte responsabilità, si svilupperà attraverso la ricerca di convergenze nell'analisi dei problemi e nell'individuazione di possibili soluzioni, con la finalità di valorizzare il dialogo e ridurre le occasioni conflittuali, assicurando la necessaria tempestività nell'introduzione e nello sviluppo dei processi atti a garantire la competitività dell'Azienda attraverso le regole e i criteri previsti dal presente accordo.
Le parti ritengono che la partecipazione dei lavoratori ai processi aziendali è elemento distintivo delle relazioni industriali che intendono instaurare. Convengono che la partecipazione necessita di un adeguato sistema informativo, ma non si esaurisce in esso. Condividono il fatto che la partecipazione è coinvolgimento attivo e responsabile delle decisioni. A tal fine individuano, accanto alle tradizionali materie negoziali, una serie di strumenti specifici per il coinvolgimento dei lavoratori, quali:
• il Coordinamento delle RSU dei due stabilimenti (Scandicci/Maglio);
• il Gruppo Ristretto "Commissione Partecipativa";
Il sistema di relazioni industriali fa riferimento al complesso di norme e procedure stabilito dalle norme di legge, dal CCNL e dal presente accordo,
Gli attori del sistema delle relazioni industriali in Valentino spa sono:
• le Organizzazioni Sindacali Nazionali e Territoriali che, congiuntamente al Coordinamento delle RSU, svolgono compiti di informazione, consultazione e negoziazione su temi generali relativi ai siti di Maglio e Scandicci;
• le RSU e le OO.SS. Territoriali che svolgono funzioni e compiti di rappresentanza per le succitate unità produttive,
• la RSU, costituita a livello di stabilimento, è riconosciuta quale soggetto negoziale locale per le materie, le modalità e i criteri previsti dal CCNL.
• Il Gruppo Ristretto "Commissione Partecipativa"; che verrà costituita su proposta sindacale (informazione scelte strategiche /formazione aziendale/percorsi formativi in materie aventi ad oggetto temi di natura anche sindacale), date le informazioni delicate che venissero a conoscenza dell'organo, i componenti sottoscriveranno idonea clausola di Riservatezza individuale e collettiva;
Le Parti sono impegnate ad attivare tutti gli strumenti e le procedure per rendere certo, tempestivo e lineare il confronto sulle varie materie negoziali.
Di norma l'azienda riscontrerà entro 10 giorni le richieste di incontro avanzate dalla RSU e dai soggetti suesposti.

2) Sistema delle informazioni
Le parti concordano sulla validità di un sistema di relazioni basato sulla consultazione ed informazione che, attraverso il miglioramento delle comuni conoscenze e la verifica delle rispettive valutazioni, determini le necessarie premesse per la reale partecipazione dei lavoratori.
In relazione a quanto sopra e con riferimento a quanto previsto dall'art. 22 del CCNL sono previsti incontri periodici tra le Parti. A livello di singolo stabilimento verranno effettuati incontri periodici nel corso dei quali saranno fornite informazioni su:
. situazione tecnica e organizzativa dell'unità e sue prospettive di evoluzione (progetti relativi alla sicurezza, investimenti strutturali ivi comprese spese di manutenzione ed effìcientamento);
. modifiche all'organizzazione del lavoro e conseguenti iniziative formative
. programmi di utilizzo collettivo di ferie, ROL, Ex Festività;
. programmi di utilizzo della flessibilità;
. andamento dell'assenteismo per causale;
. livello di utilizzo del lavoro straordinario;
. livello di utilizzo delle forme di lavoro previste dalle leggi e dal contratto, compresi gli stage e il ricorso alle cooperative e ad altre forme di esternalizzazione.

Codice di condotta
Le parti condividono l'obiettivo di:
a) Contribuire al rispetto dei diritti umani e sindacali fondamentali e delle norme internazionali del lavoro contenute nelle seguenti convenzioni OIL:
29 e 105 (divieto di lavoro forzato)
87 e 98 (libertà di associazione e organizzazione sindacale e diritto alla contrattazione collettiva)
100 e 111 (non discriminazione sul lavoro)
138 (divieto del lavoro dei bambini).
b) Dare il proprio contributo a far sì che i processi di internazionalizzazione delle produzioni avvengano nel rispetto di quanto sopra
c) Contribuire a promuovere nelle aziende che producono direttamente e indirettamente per Valentino spa il miglioramento delle condizioni di lavoro e la tutela della salute.
Valentino spa per dare concreta attuazione ai principi sopra elencati, concorda di adottare il codice di condotta per il rispetto dei diritti umani fondamentali così come previsto dal protocollo 1 del CCNL.
Entro tre mesi dalla stipula del presente accordo le parti si incontreranno per definire:
• Modalità di applicazione del codice, diffusione del Codice alle realtà interessate (fornitori, partners commerciali e aziende terziste);
• Verifica dell'applicazione del Codice e procedure/sanzioni da adottare in caso di accertati casi di inosservanze nei confronti dei fornitori/partners;
• La composizione di una commissione paritetica di verifica che monitorerà la diffusione e l'applicazione del codice e ne valuterà i risultati;
• Le modalità di informazione alle RSU sullo stato di applicazione del Codice.

Codice etico
L'Azienda, adottando il modello di organizzazione e gestione previsto dal D.Lgs. 231/2001, ha approvato e diffuso al personale un codice etico, anche in relazione alle modifiche apportate allo stesso il 01/07/2015.
Trattasi di un documento ufficiale della Società, che contiene l'insieme dei principi cui la stessa informa la propria attività e quella dei soggetti che operano per suo conto.
L'Azienda conferma che il codice non contiene norme disciplinari nei confronti dei lavoratori diverse o aggiuntive a quelle già previste dal vigente CCNL.
In attuazione a quanto previsto dall'art. 23 del CCNL Tessile-Abbigliamento e in armonia con il codice etico, le Parti, nel prendere atto del ricorso strutturale nell'ambito del settore Tessile-Abbigliamento-Moda a lavorazioni presso terzi per l'effettuazione di produzioni presenti o meno nel ciclo di lavoro delle aziende committenti, affermano che il lavoro presso terzi debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti, di conseguenza la Valentino spa si impegna a verificare l'applicazione del CCNL firmato da Cgil, Cisl e Uil presso le aziende terziste.
Le parti si danno atto che la regolamentazione che precede si riferisce al lavoro per conto terzi inerente al ciclo produttivo aziendale delle ditte committenti e che eventuali altri problemi di mancata applicazione di norme di legge e di contratto trovano soluzione nelle usuali procedure di intervento previste dalle norme esistenti.

Gruppi di studio
Le parti concordano di attivare gruppi di studio, composti da rappresentanti della direzione aziendale, da componenti delle RSU e delle Organizzazioni Sindacali, per esaminare temi e argomenti di comune interesse (quali ad esempio: orari dì lavoro, formazione congiunta, clima aziendale, pari opportunità, salario, possibili nuovi inquadramenti contrattuali) al fine di pervenire, sulla base di studi e approfondimenti, alla formulazione di indicazioni e proposte che le parti, nella loro autonomia, affronteranno in sede applicativa e contrattuale.
I gruppi di studio saranno formati da 6 membri, 3 di parte sindacale e 3 di parte aziendale e possono prevedere la partecipazione, concordata tra le parti, di esperti esterni.
La richiesta di riunione dei gruppi di studio potrà essere avanzata da entrambe le parti.

Ambiente di lavoro
Un sempre più elevato grado di tutela della salute e della prevenzione dai rischi è possibile se vengono adottate tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa e se cresce la cultura e la sensibilità su tali argomenti.
L'azienda conferma il massimo impegno a realizzare questi obiettivi attraverso la messa in opera dei programmi di sicurezza previsti nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, ad adottare gli accorgimenti necessari per la protezione dei lavoratori addetti ai videoterminali.
L'azienda è impegnata nel mantenimento e nell'aggiornamento del sistema informativo della sicurezza, della informazione alle RSU e ai lavoratori e nella formazione dei rappresentanti della sicurezza.
A tal fine si conviene che:
- gli idonei percorsi formativi saranno definiti con i delegati alla sicurezza;
- sarà favorita la consultazione della documentazione aziendale da parte degli RLS;
- le modalità di effettuazione dell'informazione necessaria ai lavoratori sulle norme per garantire la sicurezza sul posto di lavoro costituirà oggetto di verifica periodica con i delegati alla sicurezza.
I lavoratori hanno il dovere, secondo il disposto dell'articolo 68 del CCNL, di osservare le disposizioni del datore di lavoro in materia di prevenzione e protezione dai rischi.
L'azienda proseguirà nella attuazione degli investimenti previsti per mantenere, tenuto conto dell'evoluzione dei fattori di rischio, alti gli standard tecnici in uso e per migliorare gli ambienti di lavoro.
Valentino spa ritiene inaccettabile ogni atto o comportamento che si configuri come molestie o violenza nel luogo di lavoro, e si impegna ad adottare misure adeguate nei confronti di colui o coloro che le hanno poste in essere.
Per molestie o violenza si intende quanto stabilito dalle definizioni previste dall'Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro del 26/04/2007 riportato:
"le molestie si verificano quando uno o più individui subiscono ripetutamente e deliberatamente abusi, minacce e/o umiliazioni in contesto di lavoro. La violenza si verifica quando uno o più individui vengono aggrediti in contesto di lavoro. Le molestie e la violenza possono essere esercitate da uno o più superiori, o da uno o più lavoratori o lavoratrici, con lo scopo o l’effetto di violare la dignità della persona, di nuocere alla salute e/o di creare un ambiente di lavoro ostile".
Le Parti riconoscono, inoltre, il principio che la dignità degli individui non può essere violata da atti o comportamenti che configurino molestie o violenza e che vano denunciati i comportamenti molesti o la violenza subita sul luogo di lavoro.
Nell'azienda tutti hanno il dovere di collaborare al mantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza, anche in attuazione dell’Accordo Territoriale fra le Parti Sociali del 07/03/2016.

Orario di lavoro
Le parti convengono che il regime di orari e le norme che li regolamentano devono rispondere da un lato alle esigenze di efficienza organizzativa dell'azienda, dall'altro alle esigenze di carattere sociale dei lavoratori.
L'orario di lavoro è quello definito dal vigente CCNL.
Gli orari in atto in azienda prevedono anche la flessibilità in entrata. L'azienda, in caso di necessità, fornirà lo schema delle situazioni in essere. Sulla base di tali elementi e sempre garantendo la funzionalità dei reparti, si verificherà la possibilità di estendere od adeguare tale tipologia di orario.
Si conviene che il part time può essere uno strumento idoneo a conciliare le suddette reciproche esigenze.
L'azienda è pertanto disponibile a valutare positivamente le richieste avanzate dai lavoratori, che non siano incompatibili con il buon funzionamento del sistema organizzativo.