Tipologia: Accordo integrativo aziendale
Data firma: 5 maggio 1978
Parti: Pam e OO.SS.
Settori: Commercio, GDO, Pam
Fonte: filcams.cgil.it


Sommario:


Accordo integrativo aziendale nazionale PAM 5 maggio 1978

Piani di sviluppo
L’azienda è disponibile agli incontri richiesti dalle OO.SS. a livello nazionale e territoriale per fornire preventivamente informazioni su investimenti, processi di sviluppo e nuovi insediamenti. L’azienda dichiara di avere una potenziale capacità tecnico-organizzativa e finanziaria per far fronte a impegni di ampliamento della propria rete distributiva tali da consentire l’apertura di 6 nuovi punti di vendita nel triennio 78/80. con conseguente incremento del dato occupazionale aziendale. Con riferimento alla dichiarazione di cui sopra, l’azienda ha presentato alle OO.SS. un documento inerente gli obiettivi di sviluppo previsti per il prossimo triennio, del quale si allega copia al presente verbale di accordo. Le OO.SS. prendono atto della dichiarata disponibilità aziendale in tema di sviluppo e, sulla base delle proprie scelte autonomamente definite, e partendo dalla considerazione della necessità di una trasformazione del settore commerciale attraverso l’impegno di un pluralismo di forze nel cui ambito svolgano un ruolo anche le aziende della Grande Distribuzione, dichiarano la loro disponibilità a sostenere il piano di sviluppo aziendale nelle sedi opportune, ove lo stesso rientri in linee di sviluppo programmato ed equilibrato del settore commerciale nelle varie realtà territoriali. L’azienda ribadisce che ogni impegno connesso con l’apertura di nuove unità di vendita, deve intendersi subordinato al rilascio dei necessari titoli amministrativi.

Piani di ristrutturazione e riqualificazione
L’azienda fornirà alle OO.SS. territoriali e ai C.d.A. informazioni approfondite relative a situazioni che, ad avviso dell’azienda stessa, rendano necessari processi di ristrutturazione e/o di riqualificazione. Su tale situazione ed eventualmente sui piani di ristrutturazione che l’azienda formulerà, si svilupperà il confronto preventivo con le OO.SS. territoriali congiuntamente ai C.d.A. per la ricerca di soluzioni che tendano alla salvaguardia dell’occupazione e al mantenimento dei livelli salariali e di professionalità conseguiti dai lavoratori. L’azienda darà eventualmente applicazione ai piani di ristrutturazione di riqualificazione prospettati soltanto dopo aver esperito il confronto di cui sopra con le OO.SS. territoriali e i C.d.A. ed essersi confrontata con le controparti sulle idonee soluzioni. L’azienda. in ordine alla riqualificazione di alcuni negozi ritenuti obsoleti, ha presentato un esplicito piano, trasmesso alle OO.SS. nazionali preventivamente alla stipula del presente accordo, e del quale si allega copia (al presente accordo). Le OO.SS. ne prendono atto riservandosi di analizzarlo più compiutamente ai livelli territoriali competenti al fine di trovare con l’azienda le più idonee soluzioni.
Nota a verbale
[…]

Orari
Con riferimento a quanto già sancito dall’art. 25 del CCNL 25 settembre 1976 e dall’art. 8 del CIA 27 giugno 1974, l’azienda dichiara la propria disponibilità ad accedere a confronti con i C.d.A. e le OO.SS. territoriali, sugli orari di lavoro e, ove lo fosse richiesto, su ipotesi di turni di lavoro che, compatibilmente con la vigente normativa in tema di orari di apertura dei negozi e con le esigenze del servizio alla clientela, consentano, a costanti valori di efficienza e servizio alla clientela, una riduzione dei nastri orari di lavoro.

Straordinari
L’azienda ribadisce il proprio impegno a ricorrere a prestazioni di lavoro straordinario soltanto nei casi di particolare necessità tecnico-produttive e nei casi che rivestano carattere di urgenza, nei limiti sanciti dalla normativa contrattuale e di legge vigente. Il ricorso a lavoro straordinario non dovrà comunque essere finalizzato alla sostituzione di manodopera occupabile stabilmente, fermo restando che l’eventuale incidenza del lavoro straordinario sarà oggetto di esame anche per quanto attiene il confronto in tema di occupazione e organizzazione del lavoro.

Sede e depositi
Rispetto a quanto definito al punto 1° del presente accordo relativo alla politica commerciale, i problemi riguardanti la Sede Centrale ed i depositi (organizzazione del lavoro e conseguenti problemi di riqualificazione del personale, di valorizzazione delle capacità, professionalità e di inquadramento, problemi dei trasporti, rifornimento alle filiali ed altre eventuali unità aziendali, appalti) costituiranno oggetto di confronto con le OO.SS. e i C.d.A. interessati, con preciso impegno di trovare idonee soluzioni.

Appalti
L’azienda ribadisce il proprio impegno inteso a limitare il ricorso ai contratti di appalto. L’azienda si impegna ad esigere dalle aziende appaltatrici il pieno rispetto delle norme contrattuali e previdenziali prevedendo apposite clausole di salvaguardia ai capitolati di appalto delle mense e delle imprese di pulizia.

Part-time
L’azienda ha fornito alle OO.SS. precise informazioni sulla attuale consistenza del numero dei dipendenti impiegati a tempo parziale. Le parti riconfermano che anche gli eventuali passaggi da full-time a part-time e viceversa rientrano nell’ambito del confronto di cui al capitolo “Occupazione”. Agli effetti dell’utilizzo del lavoro a tempo parziale si precisa che nei contratti di assunzione l’orario settimanale di lavoro non potrà prevedere un impegno superiore alle 24 ore ed inferiore alle 20 ore. La distribuzione dell’attività lavorativa a tempo parziale nell’arco della settimana ed i relativi orari giornalieri saranno fissati, armonizzando le istanze del personale, le esigenze tecnico-produttive del lavoro in relazione ai risultati eventualmente definiti nel confronto circa l’organizzazione del lavoro ed i livelli occupazionali, in periodi non inferiori alle 4 ore.

Ambiente e salute
L’azienda è disponibile ad analizzare concretamente con le OO.SS. a livello territoriale le condizioni ambientali ed igienico-sanitarie dei posti di lavoro utilizzando strutture pubbliche quali gli SMAL, i Consorzi Socio-Sanitari, i Consultori, gli Istituti specializzati Le modalità d’intervento saranno concordate fra i C.d.A e l’Azienda. L’Azienda si impegna ad estendere l’anticipazione dell’indennità a carico dell’Istituto assicuratore anche per i casi di infortunio e ad integrare tale indennità al raggiungimento del 100% della normale retribuzione. L’azienda si impegna a prendere gli opportuni contatti con le Autorità Sanitarie locali, onde consentire ai lavoratori l’espletamento durante l’orario di lavoro, degli adempimenti posti a loro carico dalla vigente legislazione (legge 283/62) e connessi solamente con il rinnovo del libretto sanitario.

Organizzazione del lavoro
Premesso che l’organizzazione del lavoro deve essere finalizzata all’arricchimento della professionalità dei lavoratori, al miglioramento delle condizioni di lavoro e al recupero dell’efficienza produttiva del punto di vendita anche in riferimento al servizio alla clientela, le parti convengono che l’organizzazione del lavoro rientra fra le materie oggetto di confronto a livello delle unità aziendali. Obiettivo del confronto è la definizione dei criteri organizzativi a livello del punto di vendita. Pertanto, sulla base delle richieste avanzate dalle OO.SS. territoriali, assistite dai C.d.A., tendenti a realizzare una maggiore professionalità, e presentate dall’azienda nei casi di ristrutturazione, riqualificazione e sviluppo ed anche in coincidenza di nuove aperture e dell’introduzione di innovazioni tecnologiche ed operative, saranno ricercate forme di organizzazione del lavoro procedendo con la necessaria gradualità nell’eventuale realizzazione delle opportune sperimentazioni. I livelli occupazionali ed il conseguente impiego della forza lavoro nelle sue articolazioni: uomini, donne, full-time, part-time, contratti a termine, saranno oggetto, di confronto al fine di definire le opportune soluzioni contestualmente all’avvio della sperimentazione. Il confronto di cui sopra dovrà avvenire in riferimento a parametri quali: la media delle assenze, il contenimento del lavoro straordinario, la tecnologia produttiva, i volumi di merci lavorata e venduta, avendo presente l’esigenza di realizzare un’equa ripartizione dei carichi e dei ritmi di lavoro ed una efficiente ed economica gestione. Si conviene di sottoporre a sperimentazione una forma di organizzazione del lavoro basata sui gruppi di lavoro da concordare in sede locale.
Essi potranno comportare l’accorpamento secondo criteri omogenei, di diversi reparti, anche tenendo conto delle esperienze già in fase di attuazione in alcune unità aziendali. All’interno del gruppo di lavoro è previsto, da parte del personale inquadrato fino al IV livello Extra, l’espletamento dei compiti che dovrà essere programmato in funzione delle varie fasi di lavoro, ed una intercambiabilità delle mansioni tale da consentire la conoscenza completa del ciclo produttivo. La mobilità tra gruppi dovrà essere preventivamente concordata. Il personale specialistico dovrà mantenere le sue caratteristiche di specializzazione e di professionalità. Considerato il carattere sperimentale di nuove ipotesi di organizzazione del lavoro, l’azienda e le OO.SS. concordano di procedere con gradualità all’introduzione delle ipotesi suddette. Trascorso il periodo di sperimentazione le parti si incontreranno per valutarne i risultati ed assumere le conseguenti decisioni.

Nota a verbale n. 1
L’azienda dichiara, e le OO.SS. prendono atto, che la possibilità di applicare ipotesi differenziate di organizzazione del lavoro dipende dalle caratteristiche strutturali, dimensionali e funzionali dei singoli punti di vendita. In particolare l’azienda dichiara che nei Supermercati di seguito elencati:

-Mestre- Via Piave
-Schio- Piazza A. da Schio
-Conegliano- Viale Trento e Trieste
-Torino- Via S. Paolo
-Belluno- Via Vittorio Veneto
-Vicenza- Viale Roma
-Verona- Via IV Novembre
-Verona- Via XX Settembre
-Verona- P.zza Brà
-Treviso- Via Risorgimento

-Padova- Piazzale S. Croce
-Padova- Arcella
-Piacenza- Piazza Martiri della Resistenza
-Milano- Via Padova 111
-Milano- Piazza 5 Giornate
-Milano- Via Olona
-Milano- Via Bazzini
-Milano- Via Tibaldi
-Milano- Viale Sabotino
-Milano- Via Costa

Le eventuali sperimentazioni di forme di organizzazione del lavoro non potranno comportare alcuna suddivisione in aree o settori merceologici della forza lavoro ricompresa nel medesimo inquadramento contrattuale e quindi impiegata nell’espletamento di mansioni considerate equivalenti. L’azienda sottolinea altresì che l’attuale situazione strutturale dei suoi Supermercati non consente un’identificazione gruppo-reparto.

Nota verbale n. 2
Nel caso che l’esito della sperimentazione di nuove ipotesi di organizzazione del lavoro basate sul gruppo di lavoro e sulla intercambiabilità delle mansioni sia positivo, le parti si incontreranno per definire i conseguenti problemi di inquadramento, convenendo comunque fin d’ora che il V livello fisso, avverandosi le condizioni di cui sopra, verrà superato.

Occupazione
Le parti si confronteranno sul dato occupazionale a livello territoriale anche in riferimento ai problemi definiti nei capitoli “Piani di sviluppo e ristrutturazione”, “Organizzazione del lavoro”. L’azienda si dichiara inoltre disponibile ad un confronto periodico con le OO.SS. a livello nazionale e territoriale, sulla situazione complessiva dell’occupazione anche in riferimento al realizzarsi dei piani di sviluppo e riqualificazione prospettati dall’azienda, nonché ai piani di ristrutturazione che si rendessero indispensabili.

Mense
Nel riconfermare i concetti ispiratori dell’impegno sancito dall’art. 1 del Contratto integrativo aziendale del 1974, l’azienda dichiara di partecipare nella misura del 65% al costo del singolo pasto consumato da quei lavoratori che usufruiscono della mensa, intesa come servizio sociale. Si ribadisce che escludendo monetizzazione di tale servizio, nessuna indennità sostitutiva può essere riconosciuta ai lavoratori che non usufruiscono del servizio mensa. Laddove non esistano mense di quartiere o interaziendali l’azienda si impegna su segnalazione dei C.d.A. a consentire la consumazione del pasto ai propri dipendenti anche presso strutture di carattere sociale quali CRAL, ACLI, etc., alle medesime condizioni previste dal primo comma.

Diritti sindacali
Per l’esercizio dei diritti sindacali (coordinamento, patronato, C.d.A.) l’azienda aumenterà di un’ora l’attuale monte ore a disposizione dei C.d.A., elevando lo stesso da 3 a 4 ore complessive annue per ciascun dipendente.