Categoria: 2017
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Tipologia: CIA
Data firma: 30 dicembre 2017
Parti: Banco BPM e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin Falcri Silcea Sinfub
Settori: Credito Assicurazioni, Gruppo Banco BPM
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

  Premessa
1. Figure professionali e inquadramenti del nuovo modello di rete commerciale e distributivo
Articolo 1.1 Premesse
Articolo 1.2 Ambito di applicazione
Articolo 1.3 Crescita professionale
Articolo 1.4 Figure professionali del nuovo modello
Articolo 1.4.1 Addetto imprese
Articolo 1.4.2 Addetto corporate
Articolo 1.4.3 Gestore
Articolo 1.4.4 Figure specialistiche
Articolo 1.4.5 Deliberanti crediti in Direzione territoriale
Articolo 1.4.6 Preposti di filiale
Articolo 1.4.7 Direttori di filiale
Articolo 1.4.8 Referente Controlli presso le Filiali Hub e Indipendenti
Articolo 1.4.9 Referente Commerciale
Articolo 1.4.10 Responsabile Coordinamento Privati e Imprese
Articolo 1.4.11 Ulteriori caratteristiche delle indennità di cui agli artt. 1.4.7 e 1.4.8
Articolo 1.4.12 Salvaguardia di percorsi già avviati
Articolo 1.5 Rinvii
Articolo 1.6 Fasi di verifica
2. Mobilità
Articolo 2.1 Premesse
Articolo 2.2 Missioni
Articolo 2.2.1 Spese di trasporto
Articolo 2.3 Trasferimenti
Articolo 2.3.1 Consenso al trasferimento
Articolo 2.3.2 Indennità di Pendolarismo Quotidiano
Articolo 2.3.3 Avvicinamento su richiesta del lavoratore inquadrato fino a QD 2
Articolo 2.3.4 Avvicinamento su richiesta del Quadro Direttivo di 3° e 4° livello
Articolo 2.3.5 Ambito di applicazione, decorrenza, durata ed effetti sui previgenti accordi
Articolo 2.4 Rinvii
Articolo 2.5 Fasi di verifica
3. Conciliazione tempi vita lavoro
3.1 Part time
Articolo 3.1.1 Premesse
Articolo 3.1.2 Limiti percentuali
Articolo 3.1.3 Durata e scadenza
Articolo 3.1.4 Articolazioni di orario
  Articolo 3.1.5 Criteri di accoglimento delle domande
Articolo 3.1.6 Ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno
Articolo 3.1.7 Mobilità
Art. 3.1.8 Intervallo meridiano
Art. 3.1.9 Formazione
Articolo 3.1.10 Rinvii
3.2 Giornate di sospensione lavorativa
3.3 Permessi
Articolo 3.3.1 Permessi DSA
Articolo 3.3.2 Permessi straordinari retribuiti per visite mediche
Articolo 3.2.3 Permesso straordinario retribuito per grave infermità di un familiare (genitore, figlio, fratello, nonno, coniuge o convivente ex lege)
Articolo 3.3.4 Permessi retribuiti per lutto familiare
Articolo 3.3.5 Permessi a seguito di rapine
Articolo 3.3.6 Permessi a favore di dipendenti studenti
Articolo 3.3.7 Permessi non retribuiti per l'ambientamento dei figli presso l'asilo nido, la scuola dell'infanzia e la scuola primaria.
Articolo 3.3.8 Permesso per congedo matrimoniale
Articolo 3.3.9 Permessi retribuiti per donazione del sangue
Articolo 3.3.10 Permessi non retribuiti 2 - 4 ore
Articolo 3.3.10 Permessi retribuito per nascita figlio
Articolo 3.3.11 Ferie, Banca Ore e Festività Soppresse
Articolo 3.2.2.11 Flessibilità settimanale
Articolo 3.2.2.11 Malattia
3.4 Durata dell'intervallo per il pranzo
3.5 Lavoro agile (cd. "Smart working")
Articolo 3.5.1 Premesse
Articolo 3.5.2 Definizione
Articolo 3.5.3 Avvio della sperimentazione
Articolo 3.5.4 Principi generali
Articolo 3.5.5 Regole operative
Articolo 3.5.6 Formazione e Dotazione tecnologica
Articolo 3.3.7 Rinvii
4 Condizioni e criteri della remunerazione variabile c.d. "premio aziendale" con riferimento ai risultati economici e/o a specifici obiettivi (ex art. 48 CCNL)
Articolo 4.1
Articolo 4.2 Indicatori e criteri di distribuzione
Articolo 4.3 Modalità e criteri di corresponsione

Contratto collettivo di secondo livello del Gruppo Banco BPM

Milano, tra il Banco BPM in qualità di capogruppo e la Delegazione di Gruppo delle OO.SS. Fabi, First/Cisl, Fisac/Cgil, Uilca e Unisin Falcri Silcea Sinfub

Premesso che:
• dal 1° gennaio 2018 prende avvio l'applicazione del nuovo modello di rete commerciale e distributivo del Gruppo Banco BPM che supererà i pregressi assetti e soluzioni attualmente in essere e sarà adottato in modo trasversale per l'intera rete, indipendentemente dalla legal entity di riferimento;
• il nuovo modello si caratterizza per profonde modifiche e innovazioni, con l'obiettivo di garantire competitività sul mercato, avendo a riferimento la centralità del cliente e tenendo conto delle esigenze e comportamenti della clientela stessa, delle innovazioni tecnologiche e della concorrenza di operatori non tradizionali;
• a tale riguardo, nell'ambito dell'Accordo Quadro conseguente alla procedura di fusione tra Banco Popolare e Banca Popolare di Milano del 23 dicembre 2016 le Parti si sono già date atto della necessità di avviare un confronto per addivenire ad una normativa unitaria nell'ambito del nuovo Gruppo, coerente con i relativi assetti organizzativi e modello distributivo e idonea a supportarne la crescita e lo sviluppo;
• tale necessità è stata ribadita nell'ambito dell'"Accordo di percorso per la definizione del nuovo contratto di secondo livello del Gruppo Banco BPM" del 6 novembre 2017 (i cui contenuti si intendono integralmente richiamati e confermati) con il quale le Parti hanno anche definito gli ambiti prioritari in merito ai quali dare avvio al confronto e le relative tempistiche;
• il superamento dei modelli organizzativi e distributivi nonché dei presupposti sottostanti alle pregresse discipline di secondo livello rinforza l'esigenza di pervenire alla definizione di un quadro normativo unitario di riferimento applicabile alla nuova realtà.
Lo sviluppo del confronto, che ha avuto luogo nelle giornate del 21, 22, 23, 28, 29 novembre 2017, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29 dicembre 2017 ha portato alla sottoscrizione del presente contratto collettivo di secondo livello, destinato a tutto il personale di tutte le aziende del Gruppo con applicazione del CCNL del credito con le specificità, le diverse cadenze temporali e le eventuali diverse previsioni individuate dalle Parti nell'ambito delle singole materie trattate.
Le materie specificamente trattate nell'ambito del presente contratto collettivo di secondo livello ai sensi delle disposizioni di legge e di CCNL, sono:
1. figure professionali e inquadramenti del nuovo modello di rete commerciale,
2. mobilità e rimborsi chilometrici,
3. conciliazione tempi vita lavoro,
4. condizioni e criteri della remunerazione variabile cd "premio aziendale" con riferimento ai risultati economici e/o specifici obiettivi (ex art. 48 CCNL),
5. condizioni finanziarie e finanziamenti al personale,
6. welfare.
Per quanto attiene ai temi relativi a assistenza sanitaria e previdenza integrativa le Parti si danno atto che, in aderenza con quanto già previsto dall'Accordo di percorso per la definizione del nuovo contratto di secondo livello del gruppo Banco BPM del 6 novembre 2017, in ragione della complessità tecnica della materia, la stessa sarà trattata in momenti diversi dalle fasi di cui all'alinea che segue.
In aderenza con quanto sancito dall'accordo di percorso del 6 novembre 2017, le Parti entro il 31 dicembre 2017 hanno definito le materie di cui ai punti 1, 2, 3, e 4. Confermano altresì l'impegno a definire le materie di cui ai punti 5 e 6 entro il 31 marzo 2018, secondo le previsioni specifiche del suddetto accordo.
Con specifico riferimento a quanto previsto dall'art. 4 del Verbale di accordo dell'ex Gruppo Banco Popolare dell'11 ottobre 2012, le Parti si danno atto che, trattandosi di materia rientrante nell'ambito welfare, essa sarà oggetto di trattazione nell'ambito del punto 6 secondo le tempistiche sopra indicate, continuando nelle more a trovare applicazione.
Le Parti si danno atto che rientra tra le competenze della Delegazione di Gruppo, ai sensi del Protocollo in tema di Relazioni del Gruppo Banco BPM del 23 dicembre 2016, stipulare intese riguardanti la contrattazione di secondo livello per tutte le aziende del Gruppo.
Le Parti si danno inoltre atto che, in aderenza a quanto sancito nell'ultimo comma dell'articolo 13 del richiamato Accordo Quadro, la sottoscrizione del presente Accordo, che definisce la nuova normativa di secondo livello del Gruppo Banco BPM, determina, con decorrenza dal 1° gennaio 2018 la completa sostituzione e definitiva disapplicazione di ogni altra previsione relativa alle materie e agli argomenti trattati, rivenienti dalla contrattazione collettiva di secondo livello dei due Gruppi Banco Popolare e Banca Popolare di Milano.
Il presente accordo ha validità quadriennale. Alla scadenza del primo biennio le parti si incontreranno per valutarne l'attualità.
Le Parti confermano fin d'ora le previsioni di cui all' "Accordo Quadro conseguente alla procedura di fusione tra Banco Popolare e Banca popolare di Milano" del 23 dicembre 2016.

Articolo 2.3.3 Avvicinamento su richiesta del lavoratore inquadrato fino a QD 2

Il lavoratore Inquadrato fino al 2° livello della categoria del Quadri Direttivi che, con applicazione del presente accordo, sia stato trasferito su iniziativa dell'Azienda ad una unità produttiva distante oltre 30 km dalla propria residenza (intesa come dimora abituale), ha diritto a presentare domanda di riavvicinamento alla propria residenza trascorsi 18 mesi dal trasferimento.
L'azienda si impegna a fare rientrare il suddetto Personale - che si trovi oltre le soglie del consenso acquisite in funzione dell'anzianità di servizio tempo per tempo maturata - entro la fascia di 30 km dalla propria residenza (intesa come dimora abituale) entro 24 mesi dalla domanda di riavvicinamento presentata ai sensi del comma che precede.
Eventuali trasferimenti successivi al primo, ma sempre "fuori fascia" (in avvicinamento o meno alla residenza), saranno da considerare ininfluenti ai fini dei termini temporali sopra indicati ed incideranno solo sulla determinazione dell'importo dell'indennità da riconoscere ai sensi del precedente articolo 2.3.2.
I termini di rientro sopra indicati sono ridotti di 6 mesi per il seguente Personale:
- portatori di handicap e come tali riconosciuti dalla vigente normativa di legge (legge 104/92); inoltre l'Azienda terrà in particolare considerazione eventuali casi di condizioni invalidanti permanenti;
- genitori o familiari che assistano con continuità un parente o affine (entro il terzo grado) handicappato e come tale riconosciuto dalla vigente normativa di legge (legge 104/92);
- personale femminile in gravidanza o con figli di età inferiore a tre anni o, in alternativa, personale maschile che fruisca almeno del 50% del periodo di congedo parentale complessivo teoricamente spettante;
- personale a part time interessato da trasferimenti in unità produttive site a più di 20 km dal comune di residenza."
Qualora, per particolari ragioni tecniche, organizzative e produttive, le Aziende non siano in grado di accogliere le domande di avvicinamento entro i termini di cui al presente articolo, l'indennità di cui al precedente articolo 2.3.2 verrà maggiorata del 20% per un massimo di 12 mesi, decorsi i quali l'Azienda assicurerà il rientro entro la soglia dei 30 km.
Resta salvo il cd. diritto di rientro per le domande presentate nel periodo di vigenza del presente accordo.
Dichiarazione Aziendale
L'Azienda si impegna a valutare le richieste di avvicinamento presentate dai lavoratori collocati oltre la soglia del disagio, in occasione della prima assegnazione.
L'Azienda, in caso di particolari situazioni di gravità personali e familiari, valuterà con particolare attenzione le richieste di avvicinamento presentate dalle risorse prive di diritti di rientro ed assegnate oltre la soglia del disagio.
L'Azienda si dichiara altresì disponibile a valutare il mantenimento del trattamento IPQ e del diritto di rientro del Personale che, in considerazione dell'oggettivo e significativo disagio di percorrenza del tragitto casa/lavoro, comunichi preventivamente all'Azienda l'intenzione di acquisire a titolo oneroso un "domicilio lavorativo" evitando il pendolarismo quotidiano. L'Azienda esprimerà le sue considerazioni in merito entro un mese dalla comunicazione del lavoratore.

Articolo 2.3.4 Avvicinamento su richiesta del Quadro Direttivo di 3° e 4° livello
L'Azienda valuterà, compatibilmente alle comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive, le domande di riavvicinamento presentate dai lavoratori appartenenti ai Quadri Direttivi di 3° e 4° livello.

3. Conciliazione tempi vita lavoro
Le parti richiamano quanto previsto dall'art. 3 del Verbale di Accordo in tema di conciliazione dei tempi di vita e lavoro, pari opportunità e responsabilità sociale di impresa del 19 aprile 2013 ai sensi del quale "Al fine di sviluppare politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro ... le aziende sono invitate a ricercare il migliore equilibrio tra le esigenze, tecniche, organizzative e produttive dell'azienda, anche alla luce delle nuove forme di erogazione dei servizi, e i tempi di vita familiare, personale e di lavoro dei dipendenti, con l'obiettivo di migliorare il clima ed il benessere in azienda."
Le Parti richiamano altresì i contenuti della legge 81 del 2017 "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato", con la quale "allo scopo di incrementare la competitivita1 e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro" si è inteso promuovere "il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti" e del Decreto Legislativo 80 del 2015 "Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro".
In relazione a quanto sopra e tenuto conto anche della esigenze di razionalizzazione e uniformazione normativa derivanti dalla creazione del nuovo Gruppo, con l'obiettivo di definire una nuova normativa comune per tutti i lavoratori relativamente agli strumenti di maggiore flessibilità, le Parti intendono in questa sede disciplinare part time, permessi e lavoro agile e l'orario di lavoro con l'obiettivo di trovare sempre maggiori e migliori punti di equilibrio tra vita professionale e vita privata.

3.1 Part time
Ferma la cornice normativa di riferimento definita dalle previsioni di legge e dal CCNL 31 marzo 2015 e dell'Accordo Quadro del 23 dicembre 2016, le Parti confermano la volontà di valorizzare il part time quale strumento di conciliazione degli impegni professionali con le esigenze proprie della sfera personale e familiare degli interessati.
Sottolineano altresì che il contratto di lavoro part time costituisce strumento prioritario di flessibilità per la ricerca di efficaci equilibri occupazionali nell'ambito aziendale oltre che strumento di contenimento dei costi.
A tutti i dipendenti sono garantite pari opportunità di crescita professionale e di avanzamenti di carriera, nel rispetto dei principi di meritocrazia, trasparenza, equità, fermo restando che la prestazione di lavoro a tempo parziale non può costituire elemento di discriminazione ad alcun fine del rapporto di lavoro.
Le Parti sottolineano altresì la volontà di favorire la conciliabilità di questo strumento anche con l'acquisizione di ruoli che, per loro peculiari caratteristiche, siano caratterizzati da un'organizzazione dell'attività lavorativa che prevede una gestione della relazione con il cliente diretta anche tramite appuntamenti.

Articolo 3.1.1 Premesse
Le premesse formano parte integrante del presente capitolo

Articolo 3.1.2 Limiti percentuali
Ferme restando le previsioni di legge e contratto tempo per tempo vigenti in materia e dell'Accordo Quadro del 23 dicembre 2016, la possibilità della trasformazione del contratto a tempo parziale deve essere valutata in relazione alle esigenze tecnico, organizzative, produttive aziendali.
In particolare, la percentuale di riferimento è il 15 % a livello di Gruppo.
Tale percentuale non è comprensiva dei lavoratori assunti con contratto part time, dei part time a tempo indeterminato, dei part time concessi ai sensi della l. 208 del 28 dicembre 2015 e del Decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 aprile 2016, e dei part time di cui ai punti 1) e 2) del paragrafo "criteri di precedenza" che segue.
È comunque prevista la possibilità di valutare la concessione del part time, anche in deroga alla suddetta percentuale, tenendo conto delle specificità di ciascuna unità produttiva/organizzativa.

Articolo 3.1.5 Criteri di accoglimento delle domande
[…]
Criteri di precedenza
Ai sensi delle leggi tempo per tempo vigenti, verrà concesso il part time nei seguenti casi:
1) lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente;
2) per una sola volta, ad evento, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del Capo V del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, purché con una riduzione d'orario non superiore al 50 per cento.
Al di fuori dei casi di cui sopra, l'assegnazione del part time avverrà secondo il seguente ordine di priorità decrescente e con l'assegnazione di un punteggio per ciascuna casistica, come di seguito indicato:
1) ai sensi di legge, in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge o soggetto equiparato ex lege, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice punteggio 10
2) ai sensi di legge, nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente un congiunto con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. punteggio 10
3) ai sensi di legge, in caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni punteggio 10
4) ai sensi di legge, in caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992. punteggio 10
5) lavoratori portatori di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 punteggio 10
6) altri problemi di salute del dipendente punteggio 9
7) assistenza ad altro familiare convivente e non, con gravi e comprovate ragioni di salute punteggio 7
8) DSA in figlio di età superiore ai 13 anni; Punteggio 5
9) frequenza a corsi di studio legalmente riconosciuti punteggio 3
10) altri motivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: genitore unico affidatario di figli di età compresa fra 13 e 18 anni; presenza nel nucleo familiare di figli di età superiore ai 13 anni ma minore di 18; motivi personali. punteggio 2
Tutte le causali di richiesta indicate nella domanda dovranno essere adeguatamente documentate (laddove si tratti di problemi di salute propri o di assistito con presentazione di certificazione medica rilasciata da ente pubblico a ciò deputato, ovvero, ove di norma non vengano rilasciate certificazioni da parte di ente pubblico, con presentazione di certificazione rilasciata da medico specialista nella patologia di cui trattasi).
A parità di punteggio, si terrà conto della data di ricezione della domanda indicata sul modulo di richiesta/rinnovo part time.
La graduatoria sarà rielaborata in occasione delle due scadenze del 30 aprile e 30 settembre di ciascun anno.
Da parte aziendale è espressa la disponibilità ad accogliere eventuali domande di part time formulate da parte di lavoratori/lavoratrici che maturino il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia secondo la disciplina di cui alla legge 208 del 28 dicembre 2015 e al Decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 aprile 2016, ferma la necessità di valutarne le conseguenti applicazioni ad esito delle trattative in sede nazionale.

Articolo 3.1.6 Ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno
Il ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno prima della naturale scadenza del contratto part time potrà avvenire su iniziativa del lavoratore per motivate ragioni di carattere familiare e/o personale. Al fine di accogliere le richieste, l'Azienda ricercherà tutte le soluzioni tecniche, organizzative, produttive percorribili.
Ai sensi di legge qualora il part time sia richiesto da "lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente", a richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno.

Art. 3.1.8 Intervallo meridiano
In attesa di una specifica trattazione del tema, al personale con contratto part time vengono confermate le rispettive previsioni vigenti presso i due ex Gruppi Banco Popolare e Banca Popolare di Milano.

Articolo 3.1.10 Rinvii
Per tutto quanto non esplicitamente normato dal presente accordo, si farà riferimento alla disciplina di legge e contrattuale tempo per tempo vigente.
È prevista una informativa annuale dettagliata alle Organizzazioni Sindacali in merito all'andamento del part time.
Dichiarazione Aziendale:
Le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time e viceversa saranno di norma accolte nell'ambito dell'unità organizzativa di appartenenza, compatibilmente con le esigenze tecnico, organizzative e produttive dell'azienda.

3.3 Permessi
Articolo 3.3.2 Permessi straordinari retribuiti per visite mediche
Vengono riconosciuti ai dipendenti permessi straordinari retribuiti per cure e/o visite ambulatoriali, documentate da certificato medico ed effettuate tramite Servizio Sanitario Nazionale.
Viene inoltre riconosciuto un monte complessivo annuo di otto ore di permessi retribuiti per visite ed esami specialistici effettuati presso enti o medici non convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, opportunamente documentate da attestazione medica.

Articolo 3.3.5 Permessi a seguito di rapine
Il personale coinvolto in eventi criminosi nell'ambito delle filiali del Gruppo, a richiesta, potrà usufruire di permesso straordinario retribuito per massimo tre giorni lavorativi da fruire nei giorni immediatamente successivi a quello della rapina.
Il personale interessato dall'evento rapina sarà trasferito entro trenta giorni dall'eventuale richiesta.
Si richiamano in proposito le disposizioni del CCNL, che vengono integrate come segue.

Articolo 3.3.9 Permessi retribuiti per donazione del sangue
Ai sensi di legge, al lavoratore dipendente che cede il proprio sangue gratuitamente viene concessa una giornata di riposo. Per tale giornata il lavoratore ha diritto alla normale retribuzione.
Al fine del diritto alla giornata di riposo ed alla relativa retribuzione:
- il prelievo di sangue deve essere effettuato presso Centri autorizzati (Centro di raccolta fisso o mobile, oppure presso un Centro trasfusionale, oppure presso un Centro di produzione di emoderivati regolarmente autorizzati dal Ministero della Sanità);
- il limite quantitativo minimo alla donazione è fissato in 250 grammi.
A favore dei dipendenti che si assentino dal servizio per effettuare donazioni di sangue che non rientrino nei parametri sopra definiti, è prevista comunque la possibilità di fruire di un permesso retribuito nella misura massima del numero di ore (nell'ambito della giornata della donazione) di assenza dal servizio.

Articolo 3.3.11 Ferie, Banca Ore e Festività Soppresse
In argomento le Parti richiamano quanto già previsto negli accordi di fusione del 23 dicembre 2016.
Con riferimento alla banca delle ore accumulata nell'anno 2017, in deroga al disposto degli accordi di fusione del 23 dicembre 2016, essa potrà essere fruita in via eccezionale fino al 30 aprile 2018. Decorso tale termine non si darà luogo ad alcuna forma di monetizzazione o compensazione.
Con riferimento alla banca delle ore accumulata e scaduta da più di 24 mesi alla data del 31 dicembre 2017, essa dovrà essere fruita entro 24 mesi dalla data in cui sarà resa visibile e quindi fruibile, termine decorso il quale non si darà luogo ad alcuna forma di monetizzazione o compensazione.
Per le Festività soppresse le Parti concordano che gli eventuali residui non fruiti nell'anno di maturazione non daranno luogo ad alcuna forma di monetizzazione o compensazione.

Articolo 3.2.2.11 Flessibilità settimanale
Per il solo personale che presta servizio presso le strutture di Direzione centrale, è prevista mezz'ora di flessibilità giornaliera in ingresso rispetto al normale orario di lavoro.
Per tutto il personale inquadrato nelle Aree Professionali è prevista la possibilità di compensare eventuali minori prestazioni sotto forma di conguaglio settimanale sino ad un massimo di due ore.
Raccomandazione delle Organizzazioni Sindacali: le OO.SS. raccomandano di valutare con favore il riconoscimento o il mantenimento di forme di flessibilità a favore di quelle figure professionali della rete la cui attività lavorativa non sia strettamente collegata all'orario di apertura al pubblico delle filiali.

3.4 Durata dell'intervallo per il pranzo
In adesione alla previsione di cui all'art. 104, 2° comma, del CCNL le Parti valutano favorevolmente la possibilità per il singolo lavoratore di richiedere l'allungamento sino a due ore ovvero la riduzione sino a trenta minuti della durata dell'intervallo per il pranzo.
La richiesta sarà valutata tenuto conto delle esigenze tecniche organizzative e produttive dell'unità organizzativa di appartenenza.

3.5 Lavoro agile (cd. "Smart working")
Nel confermare la centralità delle risorse umane come fattore strategico per sostenere la crescita del Gruppo, le Parti intendono promuovere iniziative che, nel rispetto dei diritti dei dipendenti:
- valorizzino l'attenzione alla persona e alla famiglia migliorandone la qualità della vita e contribuendo altresì ad attenuare l'impatto sull'ambiente dovuto al pendolarismo e a migliorare la gestione dei tempi di vita e lavoro grazie alla riduzione degli spostamenti tra casa e lavoro;
- favoriscano, proprio attraverso la riduzione del disagio legato agli spostamenti e la conseguente migliore conciliazione dei tempi di vita e lavoro, una miglior crescita professionale e un migliore contributo al conseguimento dei risultati aziendali attesi.
Le Parti richiamano i contenuti della legge 81 del 22 maggio 2017 secondo la quale lo svolgimento della prestazione lavorativa nella modalità del lavoro agile, previa scelta volontaria da parte degli interessati, si aggiunge alle modalità tradizionali di svolgimento dell'attività lavorativa e non costituisce una nuova tipologia contrattuale di rapporto di lavoro di natura subordinata.
In relazione a quanto sopra le Parti si danno atto dell'opportunità di avviare con tempestività una fase di sperimentazione della durata di due anni, fermo l'intendimento a favorire l'adozione del lavoro agile come modalità stabilmente disponibile di gestione della prestazione dell'attività di lavoro subordinato.

Articolo 3.5.1 Premesse
Le premesse formano parte integrante del presente capitolo.

Articolo 3.5.2 Definizione
Per lavoro agile si intende una modalità di prestazione dell'attività di lavoro subordinato flessibile rispetto all'orario e al luogo della prestazione lavorativa che, per la parte resa fuori dai locali aziendali, è eseguita senza una postazione fissa.
Pertanto, presso il Gruppo Banco BPM il lavoro agile potrà essere svolto con l'utilizzo dei mezzi informatici messi a disposizione dall'Azienda idonei a consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa e l'interazione con il proprio responsabile e i colleghi:
- presso una sede aziendale ossia un locale del Gruppo diverso da quello ove prevalentemente è richiesto lo svolgimento della propria prestazione lavorativa;
- presso la residenza privata (intesa come domicilio ovvero dimora abituale) del dipendente (di seguito anche "da casa").

Articolo 3.5.3 Avvio della sperimentazione
Come già anticipato in premessa, lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità lavoro agile richiede un periodo di graduale sperimentazione a partire dal 1° gennaio 2018.
La sperimentazione avrà luogo con riferimento alla modalità di svolgimento dell'attività lavorativa sia presso locali del Gruppo, dove sia presente una postazione utilizzabile per lo smart working, sia da casa.

Articolo 3.5.4 Principi generali
Lo svolgimento della prestazione lavorativa nella modalità lavoro agile comporta unicamente
una diversa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e:
- non muta gli obblighi, i doveri e i diritti posti in capo al dipendente e al datore di lavoro previsti dalle vigenti norme di legge e di contratto collettivo nazionale di settore, e comporta il rispetto di tutte le disposizioni di legge e di normativa aziendale tempo per tempo vigenti, ivi compresi i trattamenti economici e normativi;
- non costituisce variazione né della sede di lavoro, né dell'orario individuale di lavoro e della relativa collocazione temporale ivi comprese le caratteristiche di flessibilità eventualmente in essere;
- non determina alcun mutamento delle mansioni, né delle opportunità di crescita professionale, per garantire le quali è previsto da parte della funzione Risorse Umane un monitoraggio periodico sull'andamento della sperimentazione, attraverso il coinvolgimento degli interessati e dei relativi responsabili al fine di verificare l'effettivo svolgimento delle attività assegnate e la qualità dei risultati prodotti;
- non modifica il potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
- in fase di avvio sperimentale, la prestazione lavorativa in modalità lavoro agile, sarà resa per un massimo di 2 giorni alla settimana, di cui al massimo uno da casa;
- deve consentire una crescita professionale e contributo analogo a quello del lavoro svolto in modo tradizionale.

Articolo 3.5.5 Regole operative
Destinatari
Sono potenziali destinatari, su base esclusivamente volontaria, della fase di avvio sperimentale del presente accordo tutte le risorse assunte con contratto a tempo indeterminato, che abbiano superato il periodo di prova, con esclusione del contratto di apprendistato professionalizzante, inquadrate nell'ambito delle Aree Professionali o dei quadri Direttivi alle seguenti condizioni:
- che siano in carico presso unità operative di sede centrale di tutte le società del Gruppo o comunque presso unità operative dove lo svolgimento dell'attività nella modalità del lavoro agile sia compatibile con le esigenze tecniche, produttive e organizzative dell'azienda, con la tipologia di attività di assegnazione e con il ruolo e/o la mansione del singolo lavoratore;
- che il responsabile, di concerto con la funzione Risorse Umane, abbia verificato la sussistenza delle condizioni di cui all'alinea che precede;
- che, nel caso di lavoro agile svolto presso altri locali aziendali o presso i locali del lavoratore vi sia effettiva disponibilità di una postazione di lavoro idonea per lo smart working;
- è previsto che nell'ambito della stessa unità organizzativa il lavoro agile presso altri locali del Gruppo possa essere attivato nelle medesime giornate per non più del 50 % delle risorse che vi operano, secondo criteri di turnazione definiti dal responsabile;
- è previsto che per quanto concerne il lavoro agile svolto da casa, esso riguardi, nella fase di avvio sperimentale, un numero massimo di 250 dipendenti delle strutture di Direzione centrale e di tutte le Direzioni territoriali, individuati, fra i volontari, di concerto con la funzione Risorse Umane, tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:
1) gravi e comprovati problemi di salute per i quali non sia in atto una assenza per malattia;
2) stato di gravidanza;
3) maggiore distanza fra sede di assegnazione residenza (intesa come dimora abituale);
4) priorità nell'inoltro della richiesta.
Adesione e revoca
L'adesione alle forme di lavoro agile di cui all'art. 3.3.2 avviene su base volontaria.
Relativamente alla sola modalità di svolgimento del lavoro agile da casa, è prevista la formalizzazione di apposito accordo scritto fra lavoratore ed azienda nel rispetto dell'art. 19 della l. 81/2017. In esso troverà disciplina, in coerenza con i principi definiti dal presente accordo, "l'esecuzione della prestazione lavorativa ... anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore. L'accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro." Prevederà inoltre una esplicita clausola di riservatezza relativa al divieto di diffusione a terzi di notizie, dati e informazioni apprese nello svolgimento della prestazione in modalità agile oltre a specifiche indicazioni in tema di salute, sicurezza e infortuni, tenuto conto di quanto definito in proposito dal presente accordo.
Nell'ambito del periodo di sperimentazione, l'accordo individuale avrà sempre un termine finale nella misura massima di 12 mesi dalla data di sottoscrizione. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti potrà recedere prima della scadenza del termine.
In ogni caso, esso si intenderà risolto in caso di trasferimento o cambiamento di mansioni.
Orario di lavoro
Fermo restando l'orario settimanale di lavoro come definito dal vigente CCNL, i dipendenti svolgeranno la propria prestazione lavorativa, eventualmente anche part time, in modalità lavoro agile generalmente in corrispondenza dell'orario della struttura di appartenenza e secondo l'articolazione individuale dell'orario di lavoro, fermi restando eventuali vincoli derivanti dall'orario dell'unità operativa presso la quale si svolge l'attività in lavoro agile.
Se la prestazione di lavoro agile è svolta da casa non è previsto, per i lavoratori inquadrati nell'ambito delle Aree Professionali, lo svolgimento di prestazioni oltre il normale orario di lavoro (né straordinario, né banca ore, né lavoro supplementare) e conseguentemente agli stessi è riconosciuto il diritto alla disconnessione oltre il normale orario di lavoro.
Ai Quadri Direttivi, ferme restando le previsioni del CCNL in merito a tempi e modalità di svolgimento della prestazione, è garantito il diritto alla disconnessione.
Nei confronti dei lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in smart working non troveranno applicazione, esclusivamente per le giornate di lavoro agile, gli istituti relativi a trasferta, pendolarismo, rimborsi chilometrici e reperibilità.
Ciascun dipendente, nell'ambito del proprio orario di lavoro, dovrà essere contattabile al fine di garantire un'ottimale organizzazione delle attività e permettere eventuali momenti di contatto e coordinamento con il responsabile o gli altri addetti alla medesima unità operativa.
Buono pasto
In attesa di una specifica trattazione del tema, esclusivamente a favore dei lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in modalità di lavoro agile presso locali del Gruppo viene riconosciuto il buono pasto o il servizio mensa secondo le pregresse normative dei due ex Gruppi Banco Popolare e Banca Popolare di Milano.
Non è invece prevista l'erogazione del buono pasto a favore dei lavoratori che effettuano la propria attività di lavoro agile da casa.

Articolo 3.5.6 Formazione e Dotazione tecnologica
L'azienda garantirà un'adeguata formazione sia al lavoratore interessato che al relativo responsabile sulle principali tematiche inerenti lo smart working e fornirà tutte le apparecchiature tecnologiche utili e idonee allo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità di lavoro agile.

Articolo 3.3.7 Rinvii
Per tutto quanto non disciplinato nella presente intesa si rinvia al disposto della legge 81/2017.
Dichiarazione aziendale:
Da parte aziendale è espresso l'impegno a verificare con le OO.SS. il contenuto dell'accordo individuale di cui al paragrafo "Adesione e revoca".