Tipologia: CIA
Data firma: 19 dicembre 1980
Parti: Standa e OO.SS.
Settori: Commercio, GDO, Standa
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Premessa
Diritti di informazione
Sviluppo, investimenti, occupazione
Approvvigionamenti, politiche commerciali e prezzi
Organizzazione del lavoro di filiale
Organici
Norma transitoria
Lavoro a tempo parziale
Orari di lavoro
Contratto a termine e per sostituzione
Formazione professionale
  Ambiente e salute
Infortuni
Handicappati
Provvidenze aziendali
Diritto allo studio
Anzianità ex qualifiche operaie
Salario
Prospetto di accordo tra Fine Trading e Standa
Diritti sindacali
Passaggi di livello e indennità macellai

Contratto Integrativo Aziendale 19 dicembre 1980

Premessa
Il presente accordo, che integra l’accordo 21 gennaio 1977, perfeziona l’intenzione delle parti di favorire, con la soluzione dei problemi affrontati e fatti oggetto di intesa, un più efficace concorso di tutte le componenti aziendali, al risanamento gestionale della società ed allo sviluppo della sua presenza e ruolo nella realtà commerciale del paese.
A questo fine il miglioramento del rapporto fatturato per addetto, quale indice dell’evoluzione desiderata (nel rispetto dai livelli di occupazione, costituirà obiettivo comune del comportamento delle parti.

Diritti di informazione
Le parti, ai sensi dell’art. 137 del vigente CCNL 17-12-1979, riconfermano la validità dei confronti sviluppatisi in questi anni ai vari livelli in materia di diritto di informazione, riorganizzazione e sviluppo, alle politiche commerciali, agli approvvigionamenti e alle strategie di mercato, di cui all’accordo 21-1-1977 e convengono che le informazioni, salve le normali esigenze di riservatezza su temi aziendali, quali ad esempio i problemi societari, acquisizione immobiliari, o problemi di concorrenza, abbiano carattere preventivo e si sviluppino ai seguenti livelli:
Livello Nazionale: le informazioni di rilevanza generale che attengono all’azienda nel suo complesso e/o a ciascuna delle Società e Divisioni che la compongono.
Questo livello di informazione sarà relativo ai temi degli investimenti, della riorganizzazione e ristrutturazione e sviluppo, dell’andamento economico, delle strategie commerciali, della politica degli approvvigionamenti, dei programmi di formazione, delle innovazioni tecnologiche, dell’occupazione nelle sue varie espressioni.
Livello Territoriale: le informazioni di rilievo e specificità territoriale che non siano state oggetto di informazioni a livello nazionale e/o che necessitino di un confronto e verifica a livello territoriale.
Salvi i motivi di riservatezza già richiamati, a questo livello l’azienda nel suo complesso e/o nelle sue articolazioni strutturali, procederà ad informare le OO.SS. regionali su temi e/o programmi che coinvolgono le competenze dei sindacati a quel livello, anche in relazione alla partecipazione dei sindacati nelle sedi di programmazione territoriale.
Livello delle singole Unità: le informazioni che abbiano riguardo a situazioni specifiche delle singole unità interessate (sedi centrali e unità periferiche) in cui si articolano le singole Società e Divisioni del complesso aziendale. Saranno, in particolare, fornite informazioni utili alla valutazione dell’adeguatezza della forza lavoro, dei processi organizzativi e dell’organizzazione del lavoro che interessano l’unità stessa e in generale i suoi obiettivi e suo andamento economico.

Sviluppo, investimenti, occupazione
Le parti confermano la piena validità delle intese contenute nell’accordo del gennaio 1977.
In armonia con quanto sopra, l’azienda si impegna a fornire periodiche e dettagliate informazioni sui propri programmi di sviluppo e di investimento, per società e territorio, con particolare riferimento all’incremento della presenza e del ruolo della Standa nel settore della distribuzione commerciale, specie nell’area meridionale.
In questo contesto l’azienda conferma l’impegno alla programmazione del proprio sviluppo e a perseguire maggiori livelli di efficienza e di produttività anche attraverso adeguati piani di finanziamento.
Su questi temi verranno fornite periodiche e dettagliate informazioni alle OO.SS. sulle questioni afferenti ai vari livelli di competenza.
In particolare l’azienda fornirà informazioni sulla composizione, sull’andamento e sulle prospettive dell’occupazione, con specifici dettagli concernenti l’occupazione femminile. L’azienda, inoltre, attraverso comunicazioni interne segnalerà posizioni di lavoro che si renderanno vacanti a livello di piazza, onde consentire agli interessati di potervi concorrere.

Organizzazione del lavoro di filiale
Gli obiettivi dell’organizzazione del lavoro, in licenza con quelli enunciati nell’accordo del 21-1-1977, sono riconfermati in termini di:
-più equa ripartizione dei ritmi e carichi di lavoro all’interno delle singole aree merceologiche;
-arricchimento della professionalità del personale;
-miglioramento del servizio alla clientela;
-utilizzo più razionale degli impianti;
-aumento della produttività individuale e complessiva.
Per la realizzazione di tali obiettivi l’organizzazione per gruppi di lavoro costituisce una soluzione che le parti concordano di estendere.
L’articolazione dei gruppi deve essere coerente con l’articolazione della filiale in aree merceologiche (vendita personalizzata, libero servizio, e alimentari), a ciascuna delle quali corrisponde di norma, un gruppo di lavoro. Nelle filiali di più ampie dimensioni possono essere previsti più gruppi di lavoro nell’ambito della stessa area merceologia. I gruppi di lavoro devono assicurare in modo programmato nella propria area merceologica, tutte le attività necessari! per il raggiungimento degli obiettivi quali:
-richieste merci comunque svolte;
-confezionamento, prezzatura, rifornimento e movimentazione delle merci;
-incasso e relative registrazioni;
-collaudo delle merci;
-resi, smistamenti, rientri ai CEDI;
-assistenza alla clientela;
-inventari periodici (conte);
-variazioni prezzo;
-attività amministrative conseguenti al flusso delle merci.
L’intercambiabilità degli addetti all’interno del gruppo e la mobilità tra i gruppi della medesima area, nonché tra le aree sono condizioni necessarie per l’arricchimento della professionalità ed il raggiungimento di più elevati livelli di partecipazione e di produttività.
Peraltro, per conseguire tale crescita, l’appartenenza dei lavoratori ai rispettivi gruppi deve avere carattere di sufficiente stabilità. La mobilità tra i gruppi di lavoro va programmata anche tenendo conto delle esigenze prevedibili. Fuori da tali schemi programmati la mobilità tra i ruppi di lavoro sarà realizzata in occasione di situazioni eccezionali e non prevedibili, quali ad esempio:
- punte eccezionali di assenteismo;
- punte eccezionali di attività.
I capi settore, oltre ad apportare ai gruppi delle rispettive aree le proprie conoscenze e capacità professionali, con finalità di formazione sul lavoro e di partecipazione consapevole ed attiva dei lavoratori al migliore funzionamento dell’unità, coordinano e controllano tali gruppi, provvedendo in particolare a:
- programmare le attività lavorative;
- supportare ed integrare le proposte ed i suggerimenti avanzati dagli appartenenti al gruppo;
- comunicare ed illustrare le procedure, gli strumenti di gestione e gli obiettivi sindacali;
- verificare l’attuazione dei programmi e dei metodi di lavoro. Relativamente a gruppo di lavoro degli alimentari, le funzioni sopraindicate sono svolte dal gerente del supermercato.

Organici
Le parti convengono che la verifica degli organici per la loro definizione (full-time, part-time, provvisori) delle singole Unità sarà realizzata con le strutture sindacali competenti, sulla base dei seguenti criteri di valutazione, impiegati in concorso tra loro:
-tipologia dell’unità e composizione dell’assortimento;
-struttura fisica dell’unità e delle superfici;
-numero delle transazioni;
-situazioni di mercato;
-livello e qualità di servizio alla clientela;
-consistenza e distribuzione delle presenze effettive;
-organizzazione del lavoro;
-volume delle merci lavorate e/o vendute, loro composizione e quantità di lavoro necessario;
-tecnologia.
Ai fini di una definizione degli organici delle singole unità, le parti stipulanti concorderanno la traduzione di questi criteri in parametri/obiettivo quantificati, la cui variazione comporterà successivi adeguamenti agli organici.

Lavoro a tempo parziale
Fermo restando quanto previsto dagli accordi vigenti, considerato che il part-time ha la funzione di fornire all’organico di vendita la necessaria elasticità avuto riguardo ai flussi di vendita, al fine di evitare disservizi e/o aumenti eccessivi dei ritmi e carichi di lavoro e di andare incontro alle specifiche esigenze dei lavoratori, ai conviene che esso venga utilizzato nell’ambito dell’organizzazione del lavoro e del lavoro di gruppo anche in funzione del restringimento del nastro orario.
Pertanto i criteri del suo utilizzo saranno concordati tra le parti nelle varie unità produttive. La sua entità verrà verificata rispetto agli occupati a full-time anche in rapporto ai criteri predeterminati e convenuti per la definizione degli organici.
L’utilizzo del part-time deve tendere ad una progressiva riduzione del ricorso al lavoro straordinario.
Tenendo conto dell’importanza di questi obiettivi, le parti convengono che le sperimentazioni che saranno concordate in materia di organizzazione ed orario di lavoro, possano anche prevedere con efficacia limitata al periodo delle sperimentazioni stesse e salvo successiva conferma concordata a seguito degli esiti sperimentali, forme di lavoro a tempo parziale che vadano oltre le previsioni degli accordi vigenti in materia.
Le situazioni individuali in atto non potranno subire modifiche se non con il consenso dei lavoratori interessati.

Orari di lavoro
Fermo restando quanto contenuto nella dichiarazione a verbale annessa all’art. 137 del CCNL 17-12-1979 in materia di disciplina legislativa degli orari di apertura e chiusura dei negozi, le parti, circa l’obiettivo di riduzione del nastro orario attraverso i doppi turni, turni unici e fasce orarie differenziate convengono su alcune condizioni essenziali per la pratica attuazione:
-rispetto dei risultati ottenuti in sede di definizione degli organici;
-proficua utilizzazione della forza lavoro al di fuori degli orari di vendita secondo moduli programmati che prevedano anche l’attuazione di nuove tecniche, modalità e procedure di lavoro finalizzate al miglior utilizzo degli impianti;
- copertura delle esigenze di presidio e specialistiche;
-salvaguardia di un adeguato livello di servizio alla clientela;
-efficiente gestione interna delle merci;
-riduzione dell’orario di lavoro.
Per verificare la possibilità di realizzazione di tali condizioni, le parti convengono di estendere e perfezionare le sperimentazioni già avviate nel settore degli “alimentari” e di estenderle gradualmente agli altri settori di attività aziendali. Per quanto riguarda i supermercati, le parti convengono di estendere, nelle realtà che lo consentono e nei tempi tecnici necessari, da concordare a livello regionale, la pratica realizzazione della riduzione del nastro orario procedendo anche alla razionalizzazione delle riduzioni già adottate.
Per quanto riguarda l’area merceologica della vendita persona-lizzata, le parti convengono di avviare, sulla base di analisi e progetti preventivi, una sperimentazione, diversamente artico-lata nei tempi, modalità ed estensione tra le due aree merceologiche che compongono il settore (libero servizio e vendita personalizzata).
Tale sperimentazione sarà conclusa per entrambe le aree entro il 31-3-1982 e decorrerà per il l.s. dal mese di marzo e per la v.p. dal mese di maggio 1981.
Il campione delle filiali sulle quali sarà avviata la sperimentazione nei settori del l.s. e della v.p. sarà concordato tra le parti entro il 28-2- 1981. Resta fin da ora stabilito che tale campione sarà rappresentativo delle diverse realtà aziendali in termini ubicazionali e strutturali.
Le parti convengono, infine, che il passaggio dalla fase sperimentale e quella dell’attuazione definitiva è subordinato alla verifica dei risultati delle sperimentazioni effettuate.
Le parti concordano che le specifiche richieste contenute nella piattaforma, relative ai quadri, sede centrale, S.T.S. e “Ingross’ saranno affrontate in appositi incontri e che i risultati conseguiti costituiranno parte integrante del presente accordo.
Incontri
[…]

Ambiente e salute
Fermo restando quanto già previsto nei precedenti accordi, l’azienda riconferma il proprio impero ad intervenire per migliorare le condizioni ambientali anche con l’intervento delle competenti strutture pubbliche sulla base delle indicazioni provenienti dalle strutture sindacali aziendali
L’azienda riconoscerà permessi retribuiti per visite specialistiche, ad eccezione di quelle odontoiatriche, limitatamente al tempo strettamente necessario, ove non sia obiettivamente possibile effettuarle fuori dell’orario di lavoro. Il riconoscimento è subordinato alla presentazione di idonea documentazione.

Infortuni
Le parti convengono che l’eventuale estensione dell’assicurazione degli infortuni sul lavoro è subordinata alla formale identificazione da parte dell’Inail ed alla relativa approvazione del Ministero del Lavoro, di apposite voci di rischio, specifiche alla concreta realtà tecnico-organizzativa della distribuzione organizzata nei suoi comparti alimentari e non alimentari, avuto riguardo all’andamento infortunistico che le parti stesse riconoscono come positivo in ordine agli indici di frequenza e di gravità.
Pertanto le parti ai impegnano a promuovere i necessari interventi per una sollecita definizione del problema.

Handicappati
L’azienda per un biennio stanzierà la somma annuale di L. 20 milioni da destinare, d’intesa con le strutture sindacali aziendali, a favore dei lavoratori dell’azienda che abbiano a carico figli o familiari handicappati. Tale somma sarà trasformata in corrispondenti permessi retribuiti connessi con la necessità dell’assistenza medesima.

Diritti sindacali
1/2 ora per dipendente a disposizione della struttura sindacale nazionale regionale.