Tipologia: Ipotesi CIA
Data firma: 19 dicembre 2017
Validità: 01.01.2018 - 31.12.2020
Parti: IED e Filcams-Cgil, Uiltucs, Fisascat-Cisl, RSA
Settori: Commercio, IED
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  1 - Premessa e campo di applicazione
2 - Tutele di genere
3 - Congedo parentale
4 - Responsabilità sociale
5 - Il sistema di relazioni sindacali
6 - Organizzazione del lavoro
  7 - Livelli di inquadramento
8 - Ticket restaurant
9 - Sistema premiante
10 -Trasferte
11 - Agibilità sindacali

Ipotesi di contratto integrativo aziendale

Il giorno 19/12/2017, Parti firmatarie IED spa - Istituto Europeo di Design, Filcams - Cgil Uiltucs Fisascat - Cisl RSA in carica

1 - Premessa, campo di applicazione e decorrenza
A. Premessa
IED Istituto Europeo di Design spa, nonostante lo scenario di stagnazione economica in atto, da alcuni anni promuove una politica d’investimenti e interventi strutturali che si accompagna a processi di innovazione e sviluppo al fine di migliorare la capacità competitiva dell’azienda, ottimizzarne il posizionamento all’interno del mercato della formazione privata e rendere sempre più attrattivo il “brand" IED.
Allo scopo di supportare questo processo, le Parti riconoscono il presente Contratto Integrativo Aziendale come strumento guida per la gestione delle relazioni tra lavoratori/lavoratrici e Azienda.
In particolare le Parti concordano che il presente Contratto Integrativo Aziendale ha come obiettivo lo sviluppo qualitativo, professionale ed economico della vita personale e lavorativa delle risorse presenti in azienda, rendendole di fatto soggetti attivi, utili a fornire importanti contributi al consolidamento e al miglior posizionamento di IED nel comparto dell’alta educazione e dell’alta formazione.
IED spa è una struttura privata ed un network internazionale composto da 7 sedi presenti sul territorio nazionale e da 4 sedi situate in Spagna e in Brasile. Proprio per questo le Parti riconoscono la necessità di un ulteriore livello di contrattazione attraverso gli “Accordi di gestione territoriali”, la cui disciplina dovrà garantire la gestione e lo sviluppo delle specifiche necessità di ciascuna unità locale, tenuto conto delle caratteristiche e delle esigenze dei diversi contesti in cui IED opera, oltre al presente accordo che è da intendersi valevole su tutto il territorio nazionale.
B. Ambito di applicazione
Il presente Contratto Integrativo Aziendale trova applicazione nei confronti di tutti i/le lavoratori/lavoratrici delle Sedi IED attinenti al territorio nazionale italiano.
C. Decorrenza e Durata […]

2 - Tutele di genere
IED e le organizzazioni sindacali, come già avvenuto in passato, sostengono fermamente campagne contro la violenza sulle donne e contro la violenza sull’orientamento sessuale in genere. Con l'espressione violenza di genere si indicano tutte quelle forme di violenza da quella psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori del cosiddetto stalking, allo stupro, fino al femminicidio, che riguardano un vasto numero di persone discriminate in base al sesso e all'orientamento sessuale.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo 80/2015 ed eventuali future modifiche normative, le parli introducono le seguenti misure di miglior favore per le vittime di violenza di genere:
A. La Società aggiungerà, a proprio carico, un mese alla durata del congedo retribuito di 3 mesi, già previsto ad oggi dalla normativa vigente. I/Le lavoratori/lavoratrici per usufruire del periodo aggiuntivo, dovranno aver finito interamente delle proprie ferie e permessi maturati al momento della presentazione della richiesta scritta e dovranno documentare di essere inseriti in un percorso certificato dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai Centri anti violenza o dalle Case Rifugio;
B. Qualora un lavoratore/lavoratrice vittima di violenza di genere, per tutelare la propria sicurezza personale o quella dei figli, manifestasse la richiesta di essere trasferito (anche temporaneamente), questa sarà valutata dalla Direzione del Personale e della Società in modo prioritario;
C. La Società accoglierà, laddove possibile in base alle disponibilità organizzative, eventuali richieste pervenute dalle risorse vittime di violenza di genere, in merito alla modifica anche temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, da orizzontale a verticale;
D. Le parti riconoscendo il ruolo fondamentale svolto dall'informazione, si impegnano ad individuare entro il prossimo trimestre almeno un'Associazione rivolta all'assistenza delle vittime di Violenza di genere, e a far sì che la stessa sia a disposizione delle risorse eventualmente interessate.

4 - Responsabilità sociale
In materia di responsabilità sociale, IED garantisce:
A. Ai/alle lavoratori/lavoratrici, applicando logiche eque e non discriminatorie:
un ambiente di lavoro motivante in grado di favorire la crescita individuale grazie allo sviluppo di opportunità di formazione, mobilità e promozione interna;
un contesto rispettoso dei diritti umani, delle leggi e dei regolamenti in materia di Lavoro, Ambiente, Igiene, Salute e Sicurezza, nel quale sia incoraggiato il dialogo e sia rispettato l’esercizio delle libertà sindacali.
B. Agli studenti: il potenziamento e l’implementazione dei servizi in ogni ambito delle diverse attività, la valorizzazione delle eccellenze, e la promozione di un contesto rispettoso delle diverse culture, della dignità individuale e delle normative vigenti in materia di sicurezza e igiene.
C. Alla Comunità Sociale: favorire e incentivare l’educazione al rispetto dell’ambiente ispirando a questa coerenza gli imperativi di sviluppo sostenibile della propria attività.

5 - Il sistema di relazioni sindacali
Le Parti concordano che un corretto sistema di Relazioni Sindacali costituisce un importante elemento di consolidamento e miglioramento del clima aziendale, utile alla crescita di motivazione e senso di appartenenza, al rafforzamento dell’Azienda, al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo dei livelli occupazionali.
A tale fine si riconosce quindi che, nell’ambito delle Relazioni Sindacali, assumono un’importanza sempre crescente le occasioni di informazione e confronto a tutti i livelli, vissute come prassi costante, improntate a principi di correttezza e al pieno riconoscimento delle reciproche autonomie e responsabilità al fine di realizzare intese su obiettivi condivisi, con l’intento di prevenire l’insorgere di conflitti e ricercare possibili soluzioni ai problemi che possono emergere tra le Parti.
L’Azienda e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del vigente contratto Integrativo si incontreranno con cadenza annuale per poter discutere di tematiche nazionali o territoriali, che a titolo esemplificativo potranno comprendere:
Tematiche Nazionali
• Progetti e investimenti in tema di Lavoro, occupazione e formazione;
• Effetti delle dinamiche del mercato del lavoro;
• Andamento economico dell’azienda;
• Analisi dell’organico nel complesso e la sua evoluzione nel corso del tempo:
• Utilizzo delle diverse tipologie contrattuali di lavoro (contratti a termine, apprendistato, interinale, contratti di inserimento, ecc.).
Tematiche territoriali
• Convenzioni occupazionali in tema di categorie protette;
• Analisi dei risultati delle iniziative formative;
• Andamento della flessibilità e dello straordinario supplementare;
• Pianificazione e smaltimento ferie;
• Tutela della salute, della sicurezza dei/delle dipendenti e delle condizioni ambientali, anche in relazione a eventuali effetti delle innovazioni tecnologiche.
Su istanza di entrambe le parti potranno essere individuati ulteriori momenti di confronto durante l’anno.
Le Parti individuano due strumenti di contrattazione e condivisione delle politiche del lavoro:
A - Livello di contrattazione Nazionale
Viene redatto il CIA che regolamenta i seguenti istituti contrattuali:
1. Sistema di relazioni sindacali;
2. Ticket restaurant;
3. Sistema premiante;
4. Livelli di inquadramento
5. Organizzazione del lavoro;
6. Trasferta;
7. Agibilità sindacali;
B - Livello di contrattazione territoriale/sede
Gli Accordi di Gestione Territoriale, parte integrante del CIA, sono lo strumento di contrattazione per regolamentare i seguenti istituti:
• Orario di lavoro - Flessibilità
La flessibilità è intesa su base mensile e introdotta al fine di conciliare i tempi di vita e di lavoro dei/delle lavoratori/lavoratrici nonché ottimizzare i processi che derivano dalle nuove esigenze tecnico - organizzative dell’azienda, capaci di incidere positivamente sull’Organizzazione del lavoro e sulla qualità di vita del personale coinvolto;
• Smart working
Le parti si impegnano a lanciare e sperimentare progetti pilota come innovazione organizzativa al fine di inserire il presente istituto con l’obiettivo di ottimizzare il rendimento dei/delle dipendenti, dando loro maggiore autonomia esecutiva e flessibilità oraria con conseguente miglioramento anche dell’efficienza e dei costi aziendali di struttura. Benefìcio a favore di tutte le parti in causa e ciò anche in base all’art. 18 della legge 22.05.2017 n. 81 regolatrice dei sistemi di lavoro agile.
• Formazione
L’azienda si impegna a redigere piani di formazione condivisi negli accordi territoriali sulla base di due direttrici nazionali a cui fare riferimento.
I due filoni previsti sono:
1. Sviluppo e crescita costante delle competenze per le diverse funzioni previste dal modello organizzativo;
2. Rinnovamento continuo e costante di piani di sviluppo di competenze trasversali. In tale direttrice son previsti interventi considerati trasversali come ad esempio: corsi di lingua, corsi di formazione office, ecc ecc.
Tutte le parti coinvolte e firmatarie del presente CIA, si impegnano, con cadenza annuale, a verificare gli andamenti dei presenti istituti e ad uniformarli, tenendo conto, il più possibile, delle effettive esigenze dell’azienda e dei contesti territoriali, proseguendo attivamente e con grande determinazione il cammino legato al processo di costruzione di un Network nazionale ed internazionale espressione di eccellenza nella formazione delle professioni creative.
Si specifica che gli Accordi di Gestione Territoriale vengono redatti in modo autonomo nelle sedi IED con più di 15 lavoratori, dove siano perciò presenti RSA/RSU.
Nelle sedi più piccole, che non avessero le caratteristiche di cui sopra, verrà adattato l’Accordo di Gestione Territoriale attivo nella sede più vicina per dimensioni, tenendo conto delle specifiche esigenze della sede e della volontà espressa dall’assemblea dei lavoratori/lavoratrici o eventualmente condividendo in video conferenza con il coordinamento Nazionale.

6 - Organizzazione del lavoro
Le Parti concordano che l’Organizzazione del Lavoro in IED deve essere finalizzata a favorire l’armonizzazione tra la crescita professionale e il miglioramento complessivo delle condizioni e della qualità del lavoro in tutti i suoi aspetti; una più equa ripartizione dei ritmi e carichi di lavoro, il miglioramento dell’efficienza, della produttività aziendale e della qualità del servizio offerto agli Studenti.

11 - Agibilità sindacali
Le parti concordano nello stabilire indicativamente 2 giornate annue di confronto per le tematiche di carattere nazionale, ad esclusione dei periodi di rinnovo del presente CIA.
IED si impegna ad agevolare la presenza delle RSA agli incontri di carattere nazionale sostenendo le spese di viaggio per la sede individuata come sede di preposta agli incontri in questione.
Infine, si ritengono escluse dal conteggio, del massimale usufruibile previsto dalla normativa di riferimento, le ore di permesso sindacale utilizzate dalle RSA per le attività di supporto alle sedi che non possono esprimere un rappresentante. L’RSA, dovranno, qualora si verifichino le condizioni per il supporto, nominare un rappresentante delegato a supporto delle sedi sprovviste di RSA per la redazione dell’eventuale accordo di gestione di riferimento.