Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 02 gennaio 2018, n. 13 - Infortunio e responsabilità del DL: attrezzatura inadeguata per lo spostamento dei carichi e inadeguata formazione del capocantiere


 

 

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: PICARDI FRANCESCA Data Udienza: 30/11/2017

 

Fatto

 

 

 

1. La Corte di Appello di Trieste, con sentenza n. 366 emessa all'udienza del 3 aprile 2017 e depositata in data 20 aprile 2017, nel termine di cui all'art. 544, terzo comma, cod.proc.pen., pur modificando la pena (e, cioè, eliminando la multa), ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Gorizia nei confronti di L.M. per il reato di cui all'art. 590, secondo e terzo comma, cod.pen., per avere, nella sua qualità di amministratore unico della LM Impianti s.r.l., cagionato ad H.J., operaio montatore dipendente di tale società, all'interno del cantiere navale di Fincantieri di Monfalcone, lesioni personali colpose guaribili in non meno di quattro mesi e con indebolimento dell'apparato locomotorio - con colpa consistita nella violazione delle norme poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ed in particolare nella violazione dell'art. 71, primo comma, del d.lgs. n. 81 del 2008, per non avere messo a disposizione dei lavoratori idonea attrezzatura ai fini della sicurezza, adeguata al lavoro di movimentazione dei carichi, e più in generale dell'art. 2087 cod.civ., non essendo state adottate le misure necessarie alla tutela dell'integrità fisica del lavoratore (più precisamente H.J., nello spostare a mano - invece che con l'adeguata attrezzatura - una condotta dell'aria condizionata, in Monfalcone, sul ponte 16 della costruzione 6223, in data 7 agosto 2012, non ne riusciva a reggere il peso e ne restava schiacciato, procurandosi le lesioni in esame).
Ad avviso della Corte di Appello, nel cantiere in esame sono risultati carenti 1) le attrezzature a disposizione dei lavoratori, 2) l'organizzazione del lavoro affidata ad un capocantiere non adeguatamente formato sui metodi di movimentazione dei carichi pesanti e sull'utilizzo del transpallet, avendo scelto di spostare a mano il fain coil non solo per il fattore tempo, ma anche per il dato dell'altezza insufficiente, rivelatosi errato, 3) i controlli predisposti al fine di imporre ai lavoratori il rispetto delle misure di sicurezza. Il giudice di secondo grado ha, inoltre, precisato che la presenza di altro eventuale soggetto titolare di obblighi di garanzia (nel caso di specie, il capocantiere, il cui incarico formale non è stato, tuttavia, dimostrato) non esclude la responsabilità del datore di lavoro.
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del proprio difensore di fiducia in data 14 giugno 2017.
2. Con i tre motivi formulati ex art. 606 lett e cod.proc.pen. si è dedotta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: in particolare il travisamento della prova in relazione alla disponibilità dei transpallet ("la sentenza appellata ..addossa la colpa specifica a L.M. di avere fornito ai propri lavoratori un numero insufficiente di transpallet basandola su un presupposto, quello della presenza di soli due traspallet su tutta la nave, che non è veritiero"); il travisamento della prova basata sulla testimonianza di S.J., capocantiere ("la motivazione...non è fondata sul confronto delle diverse testimonianze ma semplicemente sull'interpretazione di una sola delle testimonianze, quella del capocantiere S.J., assolutamente interessato nel dare un'interpretazione dei fatti che coprisse la sua scelta di movimentare i fan coil senza transpallet"); la mancata motivazione in ordine alla documentazione depositata dal P.m. all'udienza del 14 ottobre 2014, da cui risultano la nomina di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la partecipazione ai corsi di formazione da parte dei tre operai che hanno spostato il fan coil.
 

 

Diritto

 


Il ricorso non merita accoglimento, atteso che la motivazione del provvedimento impugnato non risulta né carente, né contraddittoria, né manifestamente illogica.
1. Relativamente ai primi due vizi denunciati, deve osservarsi che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo purché specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale /probatorio, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014 Ud., dep. 03/02/2014 , rv. 258774).
Al contrario, nel caso di specie, la presenza di altri transpallet nel cantiere, costituito da una nave, che non erano nella diretta disponibilità della LM Impianti, non intacca il ragionamento svolto dal giudice dell'appello relativamente all'insufficienza delle attrezzature e soprattutto alla carente organizzazione del lavoro affidata a soggetto non adeguatamente formato. A ciò si aggiunga che la possibilità di usare il transpallet nella zona ove si è verificato il sinistro, desunta da testimonianze diverse da quella di S.J., è un dato che risulta accertato e presupposto nella sentenza impugnata, in cui la responsabilità del datore di lavoro viene fondata soprattutto sull'inadeguata formazione del capocantiere e sull'adozione, da parte sua, di una scelta imprudente ed imperita di spostamento dei carichi.
2. Per quanto concerne il terzo motivo, va evidenziato che, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, gli obblighi di vigilanza e di controllo gravanti sul datore di lavoro non vengono meno con la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il quale ha una funzione di ausilio diretta a supportare e non a sostituire il datore di lavoro nell’individuazione dei fattori di rischio nella lavorazione, nella scelta delle procedure di sicurezza e nelle pratiche di informazione e di formazione dei dipendenti (Sez. 4, n. 50605 del 05/04/2013 ud., dep. 16/12/2013, rv. 258125). 
Infine, l'esaustiva formazione, risultante dalle prove indicate nel ricorso per cassazione, non esclude, comunque, l'assenza di un controllo continuo e pressante per imporre ai lavoratori il rispetto delle norme di sicurezza, che pure risulta addebitato all'imputato dalle sentenze di merito (Sez. 4, n. 34747 del 17/05/2012 ud., dep. 11/09/2012, rv. 253513, in tema di prevenzione di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro deve non solo predisporre le idonee misure di sicurezza ed impartire le direttive da seguire a tale scopo ma anche e soprattutto controllarne costantemente il rispetto da parte dei lavoratori, di guisa che sia evitata la superficiale tentazione di trascurarle).
3. In conclusione, il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
 

 

P.Q.M.

 


rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso 30 novembre 2017.