Categoria: Giurisprudenza amministrativa (CdS, TAR)
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T.A.R. Molise, Sez. 1, 19 gennaio 2016, n. 23 - Mobbing militare 


N. 00023/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00390/2010 REG.RIC.

 

 



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

 


sul ricorso numero di registro -OMISSIS- 390 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti OMISSIS, con domicilio eletto presso OMISSIS;
contro
Ministero della Difesa in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Campobasso, Via Garibaldi, n. 124;
per l'accertamento
dei comportamenti mobbizzanti e comunque vessatori subiti dal ricorrente all'interno dell'ambiente lavorativo e per la conseguente condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'illecita condotta tenuta dall'Amministrazione, consistita in reiterati atti e fatti vessatori del dipendente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 52 d.lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2015 il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FattoDiritto

 


I - Con ricorso notificato in data 29 settembre 2010 al Ministero della Difesa e depositato il successivo 4 ottobre, il -OMISSIS- -OMISSIS- ha premesso di essere stato trasferito nell’ottobre del 2002 “per servizio” al comando della -OMISSIS- di -OMISSIS-, con il compito di “risanare un ambiente gravemente deteriorato da comportamenti disdicevoli, dall’acquiescenza colpevole del Comando e dal crescente discredito che ne deriva per l’Istituzione”.
Secondo quanto esposto dall’ufficiale, nelle fasi iniziali della propria attività di comando, egli riceveva numerosi encomi e riconoscimenti per l’efficace contrasto ai sodalizi criminali operanti nell’area di competenza, instaurando ottimi rapporti con i propri superiori, in particolarecon il -OMISSIS- -OMISSIS- e con il Procuratore della Repubblica di -OMISSIS-, dott. -OMISSIS- -OMISSIS-, che difesero ripetutamente l’operato dell’allora -OMISSIS- -OMISSIS-, allorché le sue indagini giudiziarie toccarono esponenti politici di rilievo e membri di primo piano delle istituzioni.
I numerosi encomi e riconoscimenti, accompagnati da positivi giudizi valutativi, venivano confermati in occasione delle temporanee missioni all’estero dell’ufficiale ricorrente, anche in zone di guerra. Il clima nell’ambiente di lavoro cambiò - prosegue il ricorrente - quando nel 2007 fu incaricato dal Procuratore Capo di -OMISSIS- di investigare sulle coperture istituzionali della criminalità negli ambienti delle forze di polizia; le indagini asseritamente mostrarono uno scenario in cui ampi settori anche delle forze dell’ordine e apparati delle istituzioni cooperavano con sodalizi criminali operanti sul territorio molisano. In particolare, emergevano responsabilità a carico del -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, diretto superiore del ricorrente il quale - prosegue il -OMISSIS- -OMISSIS- - dopo aver compreso che l’ufficiale stava svolgendo indagini nei propri confronti, iniziava a impartire ordini e direttive gravemente dannose per le indagini. In particolare, secondo quanto rilevato nel provvedimento restrittivo adottato nei confronti del predetto Comandante dal GIP del Tribunale di -OMISSIS-, l’atteggiamento dell’Ufficiale superiore nei confronti del ricorrente e dei suoi uomini, finiva per assumere i connotati di un tentativo di neutralizzazione dell’azione di indagine e di mortificazione della figura professionale del ricorrente. In questo contesto - prosegue il ricorrente - il -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, succeduto al precedente -OMISSIS- -OMISSIS- al -OMISSIS- nel corso del 2006, non prestava attenzione alle richieste di tutela provenienti dal -OMISSIS-, ma supportava le iniziative del -OMISSIS--OMISSIS- - poi destinatario di una misura giudiziaria restrittiva della libertà personale - e del suo successore, -OMISSIS--OMISSIS-.
Per ciò che rileva in questa sede, il ricorrente asserisce di aver subito reiterate condotte mobbizzanti di cui chiede la riparazione, in particolare:
1) l’annullamento da parte del -OMISSIS- -OMISSIS-, ritenuto dal ricorrente immotivato e illegittimo, di una sanzione disciplinare inflitta dal -OMISSIS- -OMISSIS- a un proprio subordinato;
2) frequenti e illegittimi rilievi ai danni del -OMISSIS-, tra i quali l’irrogazione di sanzioni disciplinari connotate da svariati elementi di illegittimità;
3) l’esclusione del ricorrente dalle riunioni operative da parte del comandante -OMISSIS-;
4) il ritardo di oltre un anno per la trasmissione, sempre da parte del -OMISSIS-, delle istanze di rimborso per le spese legali proposte dal -OMISSIS-;
5) l’avvio da parte di altri superiori di azioni d’impulso di procedimenti penali a carico del -OMISSIS- -OMISSIS-, ritenute di tipo ritorsivo rispetto all’attività di indagine svolta dal medesimo nei confronti del -OMISSIS- -OMISSIS-;
6) violazioni del segreto d’ufficio da parte di militari dell’Arma, su fatti oggetto dell’attività del -OMISSIS-.
Ulteriori elementi delle condotte - asseritamente mobbizzanti - subite dall’esponente consisterebbero nel tentativo di farlo trasferire per incompatibilità ambientale, con un provvedimento poi annullato da questo Tribunale amministrativo, con sentenza n. 838/2008, confermata dal Consiglio di Stato (con decisione n. 2655/2010).
Un ulteriore procedimento disciplinare per asserito carente controllo in una procedura di appalto veniva instaurato ai danni del -OMISSIS- -OMISSIS-, ma, a seguito delle contestazioni proposte dal ricorrente, veniva ritirato in autotutela, in quanto la stessa Amministrazione rilevava l’assenza di profili di antigiuridicità della condotta dell’Ufficiale.
Ulteriori manifestazioni dell’atteggiamento persecutorio dell’Amministrazione sarebbero poi rintracciabili nei seguenti fatti:
1) i reiterati dinieghi di accesso documentale;
2) l’archiviazione dell’istanza per l’anticipazione delle spese legali nell’ambito di un procedimento penale, da parte dello stesso -OMISSIS- che aveva promosso nei confronti dell’esponente il procedimento medesimo;
3) la propalazione di elementi riservati pertinenti l’attività di indagine;
4) le denunce proposte avverso il ricorrente innanzi all’Autorità giudiziaria da parte del -OMISSIS- -OMISSIS- che accusava, a sua volta, il -OMISSIS- di aver propalato notizie riservate utilizzate, poi, nel provvedimento restrittivo adottato nei confronti del -OMISSIS- -OMISSIS-.
Anche le informative inoltrate dallo stesso -OMISSIS- alle gerarchie dell’Arma per rappresentare l’atteggiamento persecutorio dei superiori nei propri confronti erano utilizzate per avviare un ulteriore procedimento disciplinare nei suoi confronti, poi abbandonato dalla stessa Amministrazione.
Così come oggetto di ritiro in autotutela era l’ulteriore sanzione del Rimprovero irrogata nei confronti dell’esponente.
Dopo l’arresto del -OMISSIS--OMISSIS-, le istanze di accesso documentale proposte dal ricorrente venivano declinate e rigettate, con eccezioni di ogni genere, mentre quelle proposte dal predetto ufficiale superiore venivano accolte – e la documentazione ostesa - anche quando riguardavano il ricorrente senza che gli venisse fornita informativa; lo stesso atteggiamento di sistematica opposizione veniva rilevato dal ricorrente con riguardo all’istanza di anticipo delle spese legali per i giudizi nei quali era stato coinvolto in relazione all’esercizio delle sue funzioni, che non veniva nemmeno evasa.
A tali fatti si aggiungano le c.d. “valutazioni caratteristiche” (giudizi annuali su operato e rendimento dell’ufficiale), che subivano un repentino peggioramento, rispetto a quelle riconosciute al ricorrente prima dell’arresto del -OMISSIS--OMISSIS- e nonostante le note del Procuratore Capo di -OMISSIS-, per il quale il ricorrente svolgeva le indagini giudiziarie, note recanti apprezzamenti che continuavano ad essere chiaramente lusinghieri per il ricorrente.
Tutto ciò premesso, il ricorrente concludeva chiedendo all’intestato Tribunale:
1) di accertare e dichiarare che il -OMISSIS- -OMISSIS- ha subito con continuità all’interno dell’ambiente di lavoro comportamenti mobbizzanti e, comunque, vessatori da parte dei suoi colleghi di lavorosuperiori gerarchici;
2) ritenere e dichiarare il Ministero della Difesa responsabile di tale comportamento illegittimo e del sue conseguenze, in quanto direttamente incidenti ex art. 2087 c.c. sull’integrità psico-fisica e quindi sulla salute del lavoratore;
3) di conseguenza, condannare il Ministero della Difesa al risarcimento di tutti i danni provocati da tali comportamenti mobbizzanti determinanti un danno biologico, morale, professionale, alla vita di relazione familiare e sociale, per perdita di chance ed esistenziale da liquidarsi anche in via equitativa, oltre alla liquidazione delle spese processuali.
Con atto depositato in data 14 gennaio 2014, si costituiva in giudizio il Ministero della Difesa chiedendo che il ricorso fosse respinto, in quanto i trasferimenti asseritamente punitivi, rientrerebbero in una normale vicenda amministrativa che, seppure connotati dai profili di illegittimità che hanno condotto all’annullamento in autotutela e giurisdizionale dei provvedimenti in questione, non rivelerebbero alcun intento persecutorio nei confronti del ricorrente, semmai semplici irregolarità amministrative.
Con ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 14 maggio 2014 e depositato il successivo 19 maggio, il ricorrente ribadiva tutte le doglianze e le domande proposte, aggiungendo che dalla data del deposito del ricorso introduttivo le condotte mobbizzanti nei propri confronti erano proseguite con la proposizione di esposti anonimi che davano luogo all’instaurazione di procedimenti penali a proprio carico, poi conclusisi con l’archiviazione.
Sotto questo profilo, il ricorrente lamenta la lesione anche del proprio diritto all’immagine, leso per effetto di esposti e procedimenti disciplinari infondati, insistendo quindi per l’accoglimento della domanda proposta con il ricorso introduttivo, fissando i criteri ex art. 34 c.p.a. per la quantificazione dei danni.
Con memoria depositata in data 19 maggio 2014, l’Amministrazione resistente ha rilevato che solo il ricorso avverso la scheda valutativa impugnata dal ricorrente innanzi al TAR del Lazio era stato definito con una sentenza di accoglimento, mentre erano ancora pendenti i giudizi innanzi all’intestato Tribunale, con riguardo le ulteriori schede valutative pure impugnate dal ricorrente.
L’Amministrazione informava poi che, dal 2 ottobre 2010, il ricorrente era stato trasferito presso la -OMISSIS-.
Con ulteriore memoria depositata in data 23 maggio 2014, il ricorrente ribadiva le doglianze e le conclusioni proposte con ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti.
Anche con la memoria depositata in vista dell’udienza di merito il ricorrente insisteva nelle conclusioni proposte con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti.
All’udienza pubblica del 29 gennaio 2015 il ricorso veniva introitato per la decisione.
II – Il ricorso è fondato.
III - Premette il Collegio che il c.d. mobbing consiste “… in una serie di atti o comportamenti vessatori, protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito o da parte del suo capo, caratterizzati da un intento di persecuzione ed emarginazione finalizzato all’obiettivo primario di escludere la vittima dal gruppo” (cfr.: sentenza n. 359/2003 della Corte Costituzionale).
Come precisato anche dal Consiglio di Stato, “per mobbing deve intendersi una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico complessa, continuata e protratta nel tempo, tenuta nei confronti di un lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si manifesta con comportamenti intenzionalmente ostili, reiterati e sistematici, esorbitanti od incongrui rispetto all'ordinaria gestione del rapporto, espressivi di un disegno in realtà finalizzato alla persecuzione o alla vessazione del lavoratore, tale che ne consegua un effetto lesivo della sua salute psicofisica e con l'ulteriore conseguenza che, ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro, va accertata la presenza di una pluralità di elementi costitutivi, dati: a) dalla molteplicità e globalità di comportamenti a carattere persecutorio, illeciti o anche di per sé leciti, posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente secondo un disegno vessatorio; b) dall'evento lesivo della salute psicofisica del dipendente; c) dal nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e la lesione dell'integrità psicofisica del lavoratore; d) dalla prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio” (cfr.: Cons. Stato, III, 1 agosto 2014, n. 4105; IV, 6 agosto 2013, n.4135; VI, 12 marzo 2012, n.1388).
Sotto il profilo oggettivo è stato puntualizzato che nel lavoro pubblico, per configurarsi una condotta di mobbing sia necessario “un disegno persecutorio tale da rendere tutti gli atti dell'amministrazione, compiuti in esecuzione di tale sovrastante disegno, non funzionali all'interesse -OMISSIS- a cui sono normalmente diretti’ (cfr.: Cons. Stato, IV, 19 marzo 2013, n. 1609; VI, 15 giugno 2011, n. 3648).
Sotto il profilo soggettivo è stato chiarito che la “sussistenza di condotte mobbizzanti deve essere qualificata dall'accertamento di precipue finalità persecutorie o discriminatorie, poiché proprio l'elemento soggettivo finalistico consente di cogliere in uno o più provvedimenti e comportamenti, o anche in una sequenza frammista di provvedimenti e comportamenti, quel disegno unitario teso alla dequalificazione, svalutazione od emarginazione del lavoratore pubblico dal contesto organizzativo nel quale è inserito e che è imprescindibile ai fini dell'enucleazione del mobbing’ (Cons. Stato, IV, n. 4105 del 2014; 16 febbraio 2012, n.815). Sotto il profilo probatorio si è chiarito che il lavoratore ‘non può limitarsi davanti al giudice a genericamente dolersi di esser vittima di un illecito (ovvero ad allegare l'esistenza di specifici atti illegittimi), ma deve quanto meno evidenziare qualche concreto elemento in base al quale il giudice amministrativo possa verificare la sussistenza nei suoi confronti di un più complessivo disegno preordinato alla vessazione o alla prevaricazione’ (cfr.: Cons. Stato, IV, 6 agosto 2013, n. 4135; idem VI, 12 marzo 2012, n. 1388).
La giurisprudenza ha aggiunto che ‘la domanda di risarcimento dei danni discendenti da illecito demansionamento e mobbing non può essere accolta qualora il lavoratore non abbia tempestivamente impugnato i provvedimenti organizzativi, adottati dall'Amministrazione nell'ambito della sua attività gestionale, da cui è derivata l'asserita modifica peggiorativa del rapporto lavorativo’ (cfr.: Cons. Stato, VI, 4 novembre 2014, n. 5419; idem V, 27 maggio 2008, n. 2515)” (cfr.: Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 marzo 2015, n. 1282; nello stesso senso, idem Sez. III, 5 febbraio 2015, n. 576).
IV - Ciò premesso sul piano dei principi, il Collegio ravvisa nel caso di specie tutti gli elementi per ritenere sussistente la fattispecie del mobbing, atteso che la documentazione versata in atti fornisce un quadro fattuale – che l’Amministrazione resistente non ha saputo confutare – di una reiterazione non casuale di episodi, nei quali il -OMISSIS- -OMISSIS- è stato destinatario di comportamenti plausibilmente unificati dal vessatorio intento di mortificarne la persona e screditarne la figura, isolando l’ufficiale ricorrente nell’ambiente militare.
In tale ambiente, a causa dello stretto vincolo- gerarchico, che connota le relazioni tra superiori e inferiori, il pericolo di comportamenti vessatori risulta più elevato tenuto conto dell’ampio potere a cui i dipendenti sono sottoposti che, per altro verso, rende anche più sfuggente la distinzione tra il legittimo esercizio delle prerogative di sovraordinazione rispetto al patologico abuso di esse.
A questo scopo, al fine cioè di consentire una chiara demarcazione tra l’una e l’altra categoria di comportamenti e individuare le condotte effettivamente mobbizzanti, occorre una rigorosa prova della sussistenza di comportamenti vessatori unificabili dall’intento di perseguitare, isolare, screditare il soggetto passivo del comportamento.
Ritiene il Collegio che, nel caso di specie, tale prova sia stata ampiamente raggiunta, tenuto anche conto che l’Amministrazione convenuta si è limitata a contestare l’effettiva sussistenza di un intento persecutorio con riguardo alla vicenda dei trasferimenti d’ufficio cui il ricorrente è stato sottoposto, poi annullati sia in autotutela che in via giurisdizionale, mentre non ha contestato la sussistenza delle ulteriori, numerose, condotte poste in essere nei confronti del ricorrente dai suoi diretti superiori.
In primo luogo, è incontestato che il -OMISSIS- -OMISSIS- fino all’anno 2006 abbia beneficiato di valutazioni caratteristiche ampiamente positive e goduto della stima dei propri superiori, ricevendo riconoscimenti ed encomi per le missioni svolte all’estero e per le sue attività di polizia giudiziaria.
Risulta altresì incontestato che tale stato di cose sia mutato radicalmente e repentinamente nel corso dell’anno 2006, soprattutto a patire dall’anno 2007, quando il -OMISSIS- -OMISSIS- fu incaricato dal Procuratore Capo di -OMISSIS- di svolgere indagini nei confronti di politici e appartenenti alle istituzioni, tra cui anche alcuni ufficiali dell’Arma; indagini da cui scaturì, purtroppo, l’adozione di un provvedimento restrittivo nei confronti del -OMISSIS-, diretto superiore del ricorrente.
La natura pretestuosa e vessatoria delle iniziative assunte dall’Amministrazione convenuta nei confronti del ricorrente trova conferma nei provvedimenti giurisdizionali che ne hanno accertato l’illegittimità, si allude in particolarealla sentenza di questo Tribunale amministrativo datata 5 novembre 2008, n. 838 nella quale si legge che “L’incompatibilità ambientale dedotta dall’Amministrazione nel primo procedimento di trasferimento per il contrasto del ricorrente con il suo superiore gerarchico, a seguito della rimozione dalla carica del detto superiore e della archiviazione del procedimento, si è tramutata, nel successivo procedimento di trasferimento, in generiche ragioni di carattere organizzativo, nonché in nuove ragioni di incompatibilità ambientale, questa volta riconducibili alla condotta interlocutoria - condotta che, a dire dell’Amministrazione, sembrerebbe quasi emulativa e molesta - tenuta dall’ufficiale ricorrente nel presentare istanze e quesiti ai superiori gerarchici. Sennonché, è proprio la descritta sequenza procedimentale a rendere intrinsecamente deboli e persino surrettizie le ragioni poste a sostegno del nuovo atto di trasferimento dell’ufficiale”. Vero è che, come rilevato dalla difesa erariale, tale pronuncia è stata confermata dal Giudice di appello che ha ravvisato un vizio di motivazione del provvedimento, ma tale difetto non può essere considerato quale normale espressione di una carenza procedimentale, perché il Consiglio di Stato ha espressamente rilevato che “né la proposta né il provvedimento di trasferimento spiegano per quali ragioni i comportamenti del militare, pur strettamente attinenti a questioni d’ufficio, siano stati ritenuti lesivi dell’efficienza e del prestigio delle istituzioni e pertanto idonei a disporre il movimento dell’ufficiale”.
Il trasferimento d’ufficio non è l’unica manifestazione di atteggiamenti vessatori posti in essere dall’Amministrazione convenuta nei confronti del -OMISSIS- -OMISSIS-, il quale si è, ad un certo punto, trovato di fronte alla chiusura totale da parte dell’ambiente di lavoro e al reiterato diniego frapposto a qualunque sua richiesta, anche solo d’accesso ai documenti, sicché il -OMISSIS- era costretto a rivolgersi con frequenza agli organi di tutela, anche per ottenere il riconoscimento del proprio diritto di accedere agli atti di procedimenti, pur avendo rispetto ad essi,, come ritenuto dalla Commissione per l’Accesso ai documenti amministrativi, un interesse giuridicamente tutelato all’ostensione (cfr.: decisione Commissione Accesso 6 aprile 2011, sub doc. 20).
Un’ulteriore istanza di accesso relativa allo smarrimento della propria documentazione caratteristica, veniva rigettata dall’Amministrazione, costringendo ancora una volta il ricorrente a rivolgersi alla Commissione per l’Accesso che, anche in questa occasione, stabiliva l’obbligo di ostensione dei documenti in favore del ricorrente, trattandosi di documenti riferiti alla sua persona.
Rilevano altresì i provvedimenti sanzionatori adottati dall’Amministrazione nei confronti del ricorrente e annullati in via giurisdizionale (cfr.: TAR Lazio, sentenze 16 dicembre 2013, sez. I-bis, n. 10842 e 10 febbraio 2014, n. 1568; nonché TAR Molise, sentenza 24 ottobre 2014, n. 575), nonché i rapporti valutativi relativi agli anni 2007, 2008 e 2010 contenenti giudizi non favorevoli al ricorrente annullati anch’essi da questo Tribunale, rilevando, tra l’altro, che “in un contesto obiettivamente connotato da accesa conflittualità che superava la fisiologica dialettica tra differenti gradi gerarchici e le eventuali diversità caratteriali delle persone, costituendo, semmai, espressione di una logica di contrapposizione in cui emergeva un atteggiamento, da parte degli ufficiali valutatori, pregiudizialmente negativo nei confronti del ricorrente e che verosimilmente era presente anche al momento in cui sono stati elaborati gli impugnati giudizi valutativi” (cfr.: TAR Molise 10 ottobre 2014, n. 522 e 24 ottobre 2014, n. 575 cit.).
Da tutto quanto sopra emerge con evidenza il dato di un clima ostile, nel quale l’operato del -OMISSIS- -OMISSIS- era fatto oggetto di continui rilievi da parte dei propri superiori, i quali ne sollecitavano a più riprese anche il trasferimento d’ufficio e ne limitavano le possibilità di difesa, negandogli l’accesso agli atti, penalizzandolo nella progressione in carriera e attribuendogli valutazioni caratteristiche non favorevoli.
Non rientrano in questo quadro di condotte illecite le denunce penali, oltre quelle anonime, anche quelle proposte dai propri superiori, le quali non costituiscono esercizio di un potere di sovraordinazione, ma rappresentano un illecito autonomo che deve essere ricondotto nell’alveo delle ordinarie condotte lesive che non costituiscono espressione del rapporto di servizio.
Alla luce degli elementi documentali forniti e in applicazione dell'articolo 64, comma 2°, del c.p.a. tenuto conto della dettagliata indicazione dei fatti puntualmente descritti in ricorso e non contestati, è da ritenere superflua l'attività di acquisizione istruttoria su cui insiste la difesa della ricorrente, potendosi ritenere provata, alla luce della copiosa documentazione prodotta e delle deduzioni delle parti in causa, la sussistenza di un comportamento illecito dell’Amministrazione, lesivo della personalità morale del ricorrente.
V - Ulteriore questione da affrontare è quella concernente la sussistenza del nesso di causalità tra i comportamenti posti in essere dall’Amministrazione (mediante i provvedimenti sanzionatori, di trasferimento, di diniego di accesso e le note caratteristiche) e i danni lamentati dal ricorrente.
Nel sistema della responsabilità civile, la causalità assolve alla duplice funzione di criterio di imputazione del fatto illecito e di regola operativa per il successivo accertamento dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli del fatto che si traducono in danno risarcibile. Essa va pertanto scomposta (secondo l'opinione largamente prevalente) nelle due fasi corrispondenti al giudizio sull'illecito (nesso condotta/evento) e al giudizio sul danno da risarcire (nesso evento/danno) (cfr.: Cassazione civile, sez. III, 16 ottobre 2007, n. 21619). Ed è opinione altrettanto prevalente, in dottrina come in giurisprudenza, quella secondo la quale, nel macrosistema della responsabilità, l'unico profilo dedicato espressamente dal codice civile al nesso eziologico sia quello ricavabile dall'art. 2043 c.c., che costituisce la norma sulla struttura dell'illecito anche nei casi dei danni risarcibili ai sensi dell'articolo 2059 c. c., dove l'imputazione del "fatto doloso o -colposo" è addebitata a chi "cagiona" ad altri un danno ingiusto.
Il quadro normativo del sistema di valutazione e determinazione dei danni (anche extracontrattuali, in virtù del rinvio operato dall'art. 2056 c.c.) appare, nel suo complesso, composto, quindi, dagli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c..
Sul piano della operatività concreta la disposizione dell'art. 1223 c.c. si pone, rispetto alle altre, in termini di vero e proprio ius singulare, poiché con essa l'ordinamento limita il risarcimento alla perdita subita e al mancato guadagno, in quanto conseguenze immediata e diretta di un fatto dannoso, così allocando presso il danneggiante non una qualsiasi ripercussione patrimoniale, ma ciò che costituisce il danno vero e proprio (ossia il "danno ingiusto") in riferimento al quale è determinante il giudizio ipotetico/differenziale tra condizione (dannosa) attuale e condizione del danneggiato quale sarebbe risultata in assenza del fatto dannoso.
Al riguardo rileva anche il comportamento del danneggiato secondo la regola di cui all’art. 1227, co. 2, c.c., per cui l’osservanza, da parte di quest’ultimo, di una condotta, attiva od omissiva, contraria al parametro della diligenza, che consenta la produzione di danni che altrimenti sarebbero stati evitati secondo il canone della causalità civile imperniato sulla probabilità relativa, limita, in tutto o in parte, il nesso casuale che, ai sensi dell'art. 1223 c.c., che deve legare la condotta antigiuridica alle conseguenze dannose.
In ordine al tipo di comportamento che il danneggiato deve adottare, il massimo Consesso della giustizia amministrativa ha stabilito che costituiscono espressione del canone di diligenza richiamato dal predetto articolo 1227, co. 2, c.c., anche le iniziative giudiziali intraprese dal danneggiato per limitare la portata lesiva dei provvedimenti e comportamenti adottati dall’Amministrazione (cfr.: Cons. Stato, Ad. Plen. 23 marzo 2011, n. 3).
Nel caso di specie non può dubitarsi che il ricorrente abbia effettivamente esercitato tutte le azioni necessarie a limitare la produzione del danno conseguente ai comportamenti sopra menzionati, contestando puntualmente ciascuno degli atti vessatori posti in essere nel tempo dall’Amministrazione, proponendo ricorsi giustiziali interni e azioni innanzi al Giudice ordinario e amministrativo, senza quindi subire supinamente la condotta vessatoria e operandosi, come di più non poteva, per limitare i danni subiti, esperendo tempestivamente i rimedi necessari.
Parimenti, la ravvisata sussistenza dei predetti comportamenti vessatori unitamente all’univoca direzione di essi contro il ricorrente, costituisce chiaro indice del doloso intento soggettivo che unifica i comportamenti stessi, dando luogo alla fattispecie del mobbing caratterizzato da un intento persecutorio nei confronti del soggetto passivo della condotta.
L’Amministrazione, poi, come correttamente rilevato dal ricorrente, è chiamata a rispondere dei danni prodotti per effetto delle descritte condotte mobbizzanti, per non aver adottato ai sensi dell’art. 2087 c.c. tutte le cautele necessarie a impedire l’illecito, ma anzi per avervi dato causa.
Nella fattispecie non vi è dubbio che le plurime vessazioni poste in essere da numerosi superiori gerarchici nei confronti del ricorrente siano riconducibili all’Amministrazione nel suo complesso, atteso che gli ufficiali superiori che hanno posto in essere tali comportamenti hanno esercitato le prerogative connesse alla posizione gerarchica da essi rivestita all’interno dell’Arma, di modo che le loro condotte sono perfettamente riferibili all’ente presso il quale gli stessi erano incardinati.
Peraltro, l’imputabilità dell’illecito in questione all’Amministrazione risulta viepiù inevitabile per la circostanza che parte ricorrente ha più volte richiesto, anche attraverso ricorsi gerarchici, l’intervento in funzione protettiva dei propri superiori, ma l’Amministrazione non è intervenuta, almeno per accertare la reale consistenza delle situazioni ripetutamente denunciate, con ciò consentendo ai superiori del ricorrente di proseguire nella propria azione vessatoria, anche avviando procedimenti disciplinari per l’insubordinazione artificiosamente ravvisata nelle richieste di spiegazioni e di accesso proposte dal ricorrente.
VI - In definitiva, devono ritenersi sussistenti tutti gli elementi oggettivi e soggettivi per la configurabilità dell’illecito civile, rimanendo da chiarire se e quali pregiudizi siano stati prodotti ed, eventualmente, entro che limiti essi possano essere ammessi a riparazione.
Al riguardo, va in primis chiarito che la domanda risarcitoria è stata formulata, invocando il danno biologico, nonché il danno morale ed esistenziale, (figure queste ultime non configurabili come categorie autonome di danno, secondo quanto affermato da Cass. civ., SS.UU., n. 26973 dell’11.11.2008), da intendersi pertanto nel loro complesso come pregiudizio non patrimoniale tout court inteso, mentre il danno patrimoniale è riferito alla perdita delle prospettive di carriera (intese quali chances di progressione), pure invocato da parte ricorrente.
Ora, con riferimento al profilo di danno c.d. biologico (definibile quale “lesione alla integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale… risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato”, alla luce del disposto di cui agli artt. 138 e 139 d.lgs. 209/2005, nonché di quelli di cui all’art. 5 D.P.R. 3.3.2009 n. 37 e di cui agli artt. 1, 3 e 4 D.P.R. 30.10.2009 n. 181, trattandosi di disposizioni costituenti espressione di principi generali), parte ricorrente non ha fornito in giudizio alcuna prova del pregiudizio lamentato nella forma di certificazioni mediche che attestassero la ricorrenza di una qualsiasi infermità ricollegabile alla condotta vessatoria subita dai propri superiori.
Né una tale lacuna probatoria può essere colmata mediante la richiesta Consulenza Tecnica d’Ufficio, alla quale il Giudice può ricorrere per ricevere un ausilio nella risoluzione di questioni emerse nel corso del giudizio che implicano conoscenze tecnico-specialistiche di cui il Collegio non dispone, ma che non può costituire un espediente per sollevare la parte dall’onere probatorio su di essa incombente ai sensi dell’art. 2697 c.c..
VII - Ne consegue che nessun risarcimento può essere riconosciuto al ricorrente per ciò che attiene la voce relativa al danno biologico.
VIII - Ad analoga conclusione deve pervenirsi per quanto riguarda il lamentato pregiudizio alle chances di sviluppo di carriera, che sarebbero state lese per effetto dei comportamenti descritti; infatti, anche con riferimento a tale voce di danno, parte ricorrente si limita ad addurne la sussistenza, ma non indica in concreto in che modo i comportamenti mobbizzanti subiti abbiano inciso sulla sua carriera e quali progressi gli siano stati impediti, quali incarichi gli siano rimasti preclusi per effetto delle condotte suddette.
Al riguardo secondo l’orientamento della giurisprudenza, a cui il Collegio aderisce, la perdita di chance, diversamente dal danno futuro, costituisce un danno attuale che non si identifica con la perdita di un risultato utile ma con la perdita della possibilità di conseguirlo (cfr.: da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 21 settembre 2015, n. 4375).
Tale possibilità, per configurare la risarcibilità del pregiudizio, deve essere statisticamente rilevante e, dunque, atteggiarsi in termini di rilevante probabilità di raggiungimento del risultato sperato.
Occorre, infatti, distinguere fra probabilità di riuscita (chance risarcibile) e mera possibilità di conseguire l’utilità sperata (chance irrisarcibile).
Nella concreta individuazione del grado di probabilità configurante chance risarcibile, il Collegio aderisce all’orientamento giurisprudenziale secondo cui la concretezza delle probabilità deve essere statisticamente valutabile con un giudizio sintetico, che ammetta, ex ante e sulla base dell’id quod plerumque accidit, che sussistessero al momento dell’illecito apprezzabili probabilità di conseguimento del bene della vita anelato.
A questo scopo, dunque, è necessario che la parte asseritamente danneggiata fornisca la prova della sussistenza di tali probabilità, anche mediante il ricorso a presunzioni ed al calcolo delle probabilità (cfr.: Cass.civ., sez.lav., 18 gennaio 2006, n.852).
Ciò posto, ritiene il Collegio che il ricorrente non abbia fornito sufficiente dimostrazione del fatto che i comportamenti mobbizzanti subiti gli abbiano effettivamente precluso la possibilità di conseguire un più rapido progresso in carriera ovvero il conseguimento di prestigiosi incarichi, non apparendo sufficiente al Collegio il richiamo al proprio lusinghiero stato di servizio, agli encomi ricevuti prima dell’inizio della vicenda oggetto del presente giudizio e al notevole curriculum dell’ufficiale.
Anzi, sotto questo aspetto, la copiosa serie di azioni volte a contestare le valutazioni non favorevoli ricevute, le sanzioni disciplinari subite e i trasferimenti d’ufficio disposti, lascia, al contrario, ritenere che grazie alla sua tenacia il ricorrente sia riuscito ad arginare gli effetti pregiudizievoli sulla propria carriera delle condotte mobbizzanti subite.
IX - Quanto alle ulteriori componenti del pregiudizio non patrimoniale lamentato, esistenziale e morale, il Collegio rammenta che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte rilevato come la predetta tipologia di danno “costituisce una categoria unitaria non suscettiva di divisione in sottocategorie” (cfr.: Corte Cass., Sez. Unite, 11 novembre 2008, n. 26972), ai fini del quale l’elencazione delle singole sottovoci è volta “al solo fine di indicare in modo sintetico quali pregiudizi il giudice abbia preso in esame ai fini della liquidazione” complessiva dello stesso (cfr.: Cass. civ., 19 febbraio 2013, n. 4043).
In questa ottica, la componente “esistenziale” del danno non patrimoniale subito dal ricorrente per effetto del mobbing, consiste in “ogni pregiudizio provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno” (cfr.: Cons. Stato, Sez. IV, 6 luglio 2009, n. 4332); tale danno, nella forma dei patimenti e dell’ansia conseguente alle numerose vessazioni subite, deve ritenersi sussistente e dimostrato in via presuntiva, tenuto conto della durata della condotta illecita dell’Amministrazione, della gravità dei fatti commessi, per come accertati anche da numerose decisioni assunte da organi giurisdizionali e da terzi anche interni all’Amministrazione (cfr.: TAR Campania, sez. II, 4602/2009).
Secondo quanto risulta, le condotte integranti illecite vessazioni si sono protratte per un triennio a partire dal gennaio 2007, fino al momento del trasferimento nell’ottobre 2010, determinando pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie e danni all’immagine ben oltre la “soglia minima” di tollerabilità, quindi, lesivi del diritto al lavoro, che costituisce un diritto costituzionalmente rilevante (cfr.: per tutte Cass. Sez Un., 26972/2008 cit.). Sotto questo profilo, può ritenersi sussistente nel caso in esame, l’an della responsabilità in applicazione del principio giurisprudenziale del “più probabile che non” (cfr.: Cass., sezioni unite,11 gennaio 2008, n. 577; sez. III, 12 marzo 2010, n. 6045; Cons Stato, Ad. Plen. n. 3/2011), mentre non risulta determinabile con precisione il danno, certamente subito, nel suo preciso ammontare, tenuto conto della natura del pregiudizio e del contesto lavorativo in cui si è determinato. Pertanto, ai fini della quantificazione, soccorre il principio di cui all’articolo 1226 c.c. secondo cui “se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa” principio applicabile alla presente fattispecie, in virtù del rinvio a detta norma ad opera dell’articolo 2056 del codice civile (cfr.: TAR Bologna 23 ottobre 2013, n. 643).
X - Sul piano equitativo, pertanto, questo Collegio ritiene equo ristorare il danno subito con una somma monetaria, da rapportarsi a una percentuale dello stipendio percepito.
Tenuto conto di tutti i profili sopra evidenziati il Collegio considera equo determinare il quantum del danno risarcibile, comprensivo di tutte le componenti di danno ammesse a riparazione in una somma compresa tra la metà e e i due terzi di un’annualità di trattamento economico netto, fatta la media dei trattamenti annuali dal medesimo percepiti nel periodo che va dal 1° gennaio 2007 al 2 ottobre 2010 (data in cui il ricorrente è stato trasferito presso il -OMISSIS--OMISSIS-).
XI - Tale somma verrà determinata, ai sensi dell’art. 34, comma quarto, c.p.a., nel contraddittorio tra le parti, sulla base di un’offerta dell’Amministrazione, tenendo conto dell’effettivo pregiudizio sofferto da parte ricorrente con riguardo a tutte le componenti di danno non patrimoniale ammesse a riparazione (esistenziale, morale e all’immagine), dovendosi escludere ogni duplicazione. In particolare, nella determinazione della somma dovuta per la riparazione del pregiudizio non patrimoniale sofferto si dovrà prendere in considerazione:
1) per la lesione all’immagine, il grado di diffusione, anche all’interno dell’Arma, delle notizie relative alle iniziative punitive assunte dall’Amministrazione nei confronti del ricorrente (procedimenti sanzionatori, trasferimenti e valutazioni caratteristiche);
2) per gli altri profili all’entità della sofferenza soggettiva patita per stress, ansia e patemi conseguenti alle vessazioni subite, tenendo conto anche dell’entità dell’attività difensiva dispiegata dal ricorrente per resistere anche giudizialmente alle iniziative punitive dell’Amministrazione sopra richiamate;
3) l'obbligazione di risarcimento del danno configura un debito di valore, in quanto intesa a reintegrare completamente il patrimonio del danneggiato, onde resta sottratta al principio nominalistico e deve, pertanto, essere quantificata tenendo conto della svalutazione monetaria sopravvenuta, calcoloto sulla base degli indici ISTAT, fino alla data della liquidazione (cfr.: Cassazione civile , sez. un., 04 febbraio 2009 , n. 2630; Cassazione civile , sez. II, 11 maggio 2011 , n. 10349; Cass. 10/3/2010 n. 5843; Cass. 14 novembre 2000 n. 14743, 4 agosto 2000 n. 10263, 16 ottobre 1995 in 10772, 2 febbraio 1995, n. 1256, 7 dicembre 1994 n. 10493), cui dovranno aggiungersi gli interessi legali, sulla somma via via rivalutata per compensare il tardivo risarcimento, fino al saldo effettivo.
Qualora l’Amministrazione non adempia l’obbligo risarcitorio sulla base del criterio così determinato, ovvero non formuli la predetta offerta risarcitoria nel termine di 90 giorni dalla comunicazione/notificazione della presente sentenza, il ricorrente potrà chiedere l’intervento di questo giudice nelle forme nei modi indicati dall’articolo 34, quarto comma, del c.p.a..
XII - Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
 

 

P.Q.M.

 


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna l’Amministrazione a risarcire i danni, da quantificare secondo i criteri di cui alla stessa motivazione.
Condanna l’Amministrazione soccombente a rifondere al ricorrente le spese del giudizio, che liquida complessivamente in euro 2.500 (duemilacinquecento) al lordo, oltre Iva, c.p.a. e accessori di legge.
Manda alla Segreteria del Ta.r. di dare comunicazione della presente sentenza alle Procure Generali delle Sezioni regionali della Corte dei Conti del Lazio e del Molise.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità degli altri dati identificativi di tutte le persone fisiche menzionate nella suestesa sentenza, manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
Così deciso in Campobasso nelle camere di consiglio dei giorni 29 gennaio 2015 e 3 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Luca Monteferrante, Consigliere
Domenico De Falco, Referendario, Estensore



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/01/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)