Tribunale di Ivrea, Sez. Pen., 3 novembre 2017, n. 822 - Ustioni per un addetto alla linea di tempra: scorretto posizionamento del coperchio e assoluzione di un datore di lavoro


 

 

... Nessun rimprovero può esser mosso all’odierno imputato: nel caso de quo, infatti, la Società di cui l’odierno imputato era Legale Rappresentante al momento dei fatti, era organizzata in quattro distinte unità produttive, aventi ciascuna a capo uno o più preposti, i quali erano tenuti a vigilare sul corretto adempimento delle prescrizioni lavorative assegnate ai lavoratori e, per quanto qui rileva, del corretto posizionamento dei coperchi sopra le vasche...


 

 

 

N. 1868/15

Notizie Reato

Sent n. 822 del 05.10.2017,

N. 516/16

R.G. TRIB.

Data deposito 03 nov 2017

N. 1828/15

R.G. GIP

Irrevocabile il

N.

R..R..C.

Redatta scheda il

N.

Repertorio

Estratto Esecutivo

N.

R.P.D.

P,M. -

N. C.U.I.

 P.G.

 

 

 

 

TRIBUNALE Di IVREA
SEZIONE PENALE - RITO MONOCRATICO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME PEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dott. ELENA STOPPINI all'udienza del 5 ottobre 2017 ha pronunciato la seguente
SENTENZA

 


nel procedimento penale nei confronti di
OMISSIS nato il , residente in via difeso di fiducia dall'avv.
- libero/presente-
IMPUTATO
del delitto di cui all'art. 590, commi 2 e 3 in relazione all'art. 583 comma 1, nn. 1) c.p. perché, nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato della
..., corrente in ..., via ..., avente a oggetto sociale, oltre al resto, attività di produzione e lavorazione di metalli, cagionava per colpa - consistita in imprudenza, negligenza, imperizia e violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro - a F., lavoratore dipendente di detta società con mansioni di operaio addetto alla linea di tempra, lesioni personali gravi, consistite in un'ustione di terzo grado alla gamba sinistra da cui derivava una malattia della durata complessiva di giorni 193.
In particolare, in violazione degli artt. 64, comma 1, e 63, comma 1, tabella IV, punto 3.9.1, del D.Lgs. n. 81/08, non provvedeva affinché il luogo di lavoro fosse idoneo ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, e segnatamente utilizzava delle vasche della linea di tempra (contenenti liquidi a temperatura di almeno 200 gradi) prive di idonea copertura e di sistemi tali da impedire che i lavoratori potessero venire a contatto con il liquido nelle stesse contenuto (in quanto provviste di coperture metalliche non vincolate da cerniere e comunque prive di sistemi atti ad evitare lo spostamento o il ribaltamento dei coperchi stessi) cosicché, mentre il F. era intento a effettuare lavori di pulizia delle vasche, concretamente eseguite salendo sopra le relative coperture, uno dei coperchi su cui si trovava il lavoratore si ribaltava e lo stesso scivolava con una gamba all'interno della vasca contenente liquido a 200 gradi, cosi procurandosi le lesioni sopra descritte.
Con l'aggravante di aver provocato al lavoratore lesioni personali gravi in quanto comportanti l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni.
In ... il 23.12.2014
Con l'intervento, del Pubblico Ministero, nella persona del VPO dr. OMISSIS e degli avv. OMISSIS per l'imputato.
All’udienza odierna le parti hanno concluso chiedendo:
Il Pubblico Ministero: “Condannarsi l’imputato alla pena di mesi tre di reclusione"
I Difensori dell'imputato: “In principalità, assolversi l’imputato perché il fatto non costituisce reato o per non averlo commesso; in subordine, minimo della pena pecuniaria
 

 

Diritto

 


Omissis è stato ritualmente tratto a giudizio avanti al Tribunale in composizione monocratica con decreto emesso in data 21 aprile 2016 per rispondere del reato compiutamente descritto nella superiore rubrica. L'istruttoria dibattimentale, svolta e completata alle udienze del 18 gennaio 2017 e 5 ottobre 2017, è consistita nell’assunzione delle prove dichiarative e documentali richieste dalle parti e nell'esame dell'imputato. All’esito, si è dato corso alla discussione ed è stata deliberata la sentenza, con motivazione riservata nei trenta giorni.
 

 

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La vicenda sottoposta all'attenzione del giudicante attiene all'infortunio sul lavoro occorso a F. , dipendente della ... di ... il 23 dicembre 2014 presso lo stabilimento sito in via ... .
Secondo quanto da lui riferito, quel giorno il F. era addetto alla pulitura con appositi raschietti delle vasche della linea di tempra, in condizioni di fermo impiantò appositamente programmato in vista della chiusura natalizia dell’azienda. Per svolgere tale attività il predetto dipendente saliva su una delle vasche di forma rettangolare, dalla quale era già stato rimosso il cd. "sfangatore” con successivo posizionamento di un coperchio in lamiera per rendere l’area calpestabile, e nel posizionare il piede sul predetto coperchio, la lamiera si spostava, provocando l’immersione dell'alto in un bagno di sali alla temperatura di 230° C.
Subito soccorso, il F. veniva trasportato presso il Centro Grandi Ustionati dì Torino ove gli veniva riscontrata un’ustione di terzo grado alla gamba sinistra. Ivi ricoverato, vi rimaneva degente sino al 6 marzo 2015, con successivo trasferimento presso il presidio ospedaliero San Camino di Torino, da dove veniva dimesso il 15 maggio 2015.
A richiesta di chiarimenti, l’infortunato ha precisato che gli sfangatori della linea 10 erano stati da lui rimossi unitamente ad altri due colleghi ad inizio turno (ore 06.00) con successivo posizionamento sopra le relative aperture dì coperchi in lamiera semplicemente appoggiati e non incernierati, come da istruzioni operative ricevute e usualmente osservate. A specifiche domande, il F. ha poi affermato che la pulizia delle vasche rientrava fra le sue ordinarie mansioni, per le quali era stato appositamente formato; che si trattava di attività manutentiva che veniva effettuata tutti i fine settimana e che lui stesso l’aveva eseguita, da quando era stato assunto (2011), in media oltre venti volte l’anno, sempre con le medesime modalità; che già in precedenza gli era capitato di posizionare il piede sul coperchio posto a copertura della forimetria dello sfangatore e che in nessuna occasione aveva avvertito movimenti della lamiera.
Secondo quanto riferito dall'isp. S., in servizio presso lo Spresal di Ciriè, in base agli accertamenti da loro compiuti l'infortunio era ascrivibile allo scivolamento del coperchio, semplicemente appoggiato sopra il foro dello sfangatore, con conseguente immersione della gamba dell’operatore nel liquido sottostante a temperatura di 230° C. La prescrizione impartita alla società, e puntualmente osservata, era stata quella di dotare i coperchi di cerniere, così da assicurare che il riparo fosse stabilmente posizionato e non si creasse più il pericolo di scivolamento.
La ricostruzione della dinamica dell’infortunio proposta dal ... e dallo Spresal è stata oggetto di analisi critica da parte del consulente della Difesa con specifico riguardo al presunto scivolamento dei coperchio in fase di salita e/o discesa dei lavoratore (relazione ing. FE., pagg. 37 e ss.).
In dettaglio, dopo aver quantificato la forza orizzontale di spinta esercitata sulla superficie di appoggio da una persona che cammina, utilizzando una serie di ricerche pubblicate dall’Università di Padova, ed aver comparato i risultati ottenuti con i valori dell’attrito tra il coperchio e la struttura di sostegno del medesimo, il consulente ha evidenziato come la forza di attrito risultasse sempre maggiore della spinta orizzontale generata durante il cammino, anche trascurando l’effetto del peso del coperchio, pervenendo così alla conclusione che il coperchio non poteva essere stato spinto via camminandoci sopra, atteso che ad ogni istante l’effetto dell’attrìto è sempre superiore alla spinta orizzontale generata da un passo”.
Quale alternativa plausibile spiegazione dell'infortunio si è dunque ipotizzato che lo stesso lavoratore o un suo collega non avesse posizionato correttamente il coperchio nell’area di pertinenza e che, non essendosi reso conto della presenza di uno spazio lasciato libero, vi abbia inavvertitamente inserito il piede, venendo a contatto con il liquido ad alta temperatura presente nella vasca.
L’indicata alternativa ricostruzione della dinamica dell'Infortunio, adeguatamente supportata da dati e spiegazioni tecniche non contestati dalla Pubblica Accusa, impone di verificare se tale negligente condotta dell'infortunato e/o di un collega valga ad esonerare da responsabilità l'odierno imputato Omissis, amministratore delegato della ... .
A tal proposito occorre richiamare l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte a tenore dei quale “ai fini dell'individuazione del garante nelle strutture aziendali compiesse occorre fare riferimento al soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio essendo, comunque, generalmente riconducibile alla sfera di responsabilità del preposto l'infortunio occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa, a quella dei dirigente il sinistro riconducibile al dettaglio dell'organizzazione dell'attività lavorativa e a quella del datore di lavoro, invece, l'incidente derivante da scelte gestionali di fondo” (Cassazione, Sez. 4, sentenza n. 22606 del 04/04/2017).
Orbene, indiscusso che la spa fosse una struttura aziendale complessa, annoverando nella sola sede italiana 140 dipendenti dislocati in quattro distinte unità produttive, con a capo ciascuna uno o più preposti, ritiene il giudicante che competesse a tale ultima figura il controllo dell’osservanza da parte dei dipendenti delle modalità esecutive delle operazioni di manutenzione dell'impianto di tempra, sotto lo specifico profilo del corretto posizionamento dei coperchi dopo la rimozione degli sfangatori e prima dell’inizio delle operazioni di raschiettatura.
Secondo quanto documentato dalla Difesa, all’epoca dell'Infortunio tale incarico era stato conferito formalmente al G.G., come da lettera di incarico del 13 gennaio 2012 debitamente da questi sottoscritta. Né risulta che il preposto avesse in precedenti occasioni rilevato anomalie nell’esecuzione di tali mansioni da parte dei dipendenti addetti ai reparto di tempra e le avesse segnalate all’amministratore delegato.
Alla luce delle complessive considerazioni svolte si impone, conclusivamente, l’assoluzione di dal reato ascritto per non aver commesso il fatto.

 

 

 

P.Q.M.

 

Visto l'art. 530, co.2, c.p.p.

 

assolve

 

dal reato ascritto per non aver commesso il fatto
visto l'art. 544 cpv cpp

 

indica

 

in giorni 30 il termine per il deposito della motivazione

 

Ivrea 5 ottobre 2017

 

Depositato il 3 novembre 2017