Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 28 dicembre 2017, n. 57674 - Infortunio dagli esiti mortali con una macchina
trafilatrice per filo metallico. Responsabilità di un datore di lavoro


Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: PAVICH GIUSEPPE Data Udienza: 24/11/2017

 

 

 

Fatto

 


1. La Corte d'appello di Brescia, in data 16 maggio 2017, ha parzialmente riformato - limitatamente alla concessione del beneficio della non menzione della condanna sul certificato penale - la sentenza con la quale P.C. era stato condannato alla pena e alle statuizioni civili ritenute di giustizia dal Tribunale di Mantova in data 27 settembre 2013, in relazione al reato di omicidio colposo di cui al capo B (in esso assorbito il reato di lesioni colpose di cui al capo A) in danno dei lavoratore B.A., commesso in Moglia il 30 settembre 2005 e con decesso verificatosi in Gonzaga il 24 novembre 2008. Nel resto la sentenza di primo grado veniva confermata.
In base all'incarto processuale, risulta che l'infortunio per cui si procede (e del quale il P.C. risponde nella sua qualità di legale rappresentante della A.T.M. S.r.l. e di datore di lavoro della vittima) si verificò mentre il B.A. era intento ad operare su una macchina trafilatrice per filo metallico, dotata di sette stazioni di riduzione del diametro del filo, disposte su un fronte di circa 7 metri. Ciascuna stazione di riduzione era costituita da un aspo rotante e da una trafila. Le protezioni di cui era corredata la macchina erano costituite da una rete metallica fissa nella parte posteriore, da una rete metallica sollevabile nella parte anteriore (il sollevamento della rete consentiva di accedere alla zona operativa), da un microinterruttore che consentiva di arrestare la macchina nel momento in cui si sollevava la detta protezione anteriore, nonché da una barra longitudinale di sicurezza che, basculando verso l'interno, consentiva esclusivamente l'arresto della macchina utilizzando gli arti inferiori, ma non il suo avvio. Quest'ultimo era possibile solo mediante una pulsantiera che però consentiva di azionare la macchina solo quando la barra di sicurezza era estroflessa verso l'esterno; quindi, per arrestare il movimento, era sufficiente esercitare pressione con il piede o con la gamba sulla barra, per farla basculare verso l'interno.
Il mattino del 30 settembre 2005, in assenza di testimoni della dinamica del sinistro, il B.A. veniva trovato a terra e sanguinante, in posizione supina e in prossimità della macchina, con i vestiti totalmente strappati nella parte sinistra del corpo.
Seguivano gli accertamenti del caso e, parallelamente, un lungo periodo di terapie medico-chirurgiche sul lavoratore, che purtroppo si concludeva con il decesso del B.A. il 24 novembre 2008.
1.1. Alla decisione di conferma della condanna in primo grado la Corte di merito é pervenuta in considerazione della ricostruzione logico-deduttiva dei fatti operata dai funzionari dell'ASL e dai consulenti e periti, nonché attraverso le dichiarazioni testimoniali: in primo luogo la macchina, al momento dell'incidente, lavorava in condizioni di estrema pericolosità derivanti dalla disattivazione del principale sistema di sicurezza attraverso l'inserimento di uno spessore (un pezzo di legno) tra il microinterruttore e la struttura fissa, che consentiva agli addetti di tenere alzata la grata anteriore di protezione (a quanto pare, per consentire la lubrificazione della macchina); in secondo luogo, le lesioni riportate dalla vittima, che in sede peritale sono state individuate come un importante politraumatismo eziologicamente riconducibile alla dinamica dell'incidente, cui sono stati ricollegati anche le lacerazioni dei vestiti della vittima e gli ulteriori elementi esterni accertati subito dopo il sinistro (il cappellino del B.A. veniva trovato all'interno della macchina, come pure il bottone dei pantaloni; la grata metallica di protezione posteriore si presentava divelta; il posizionamento del corpo ecc.). In definitiva, attraverso i suddetti elementi, valutati criticamente alla luce delle prove raccolte, é emerso che il B.A., avvicinatosi agli aspi in veloce rotazione e non protetti dalla grata metallica, fu arpionato da uno di essi e scagliato al di là della trafilatrice, andando infine ad urtare con le parti metalliche della macchina.
I profili di colpa ravvisati dalla Corte di merito in capo al P.C. attengono al fatto che egli consentiva l'uso della macchina in condizioni di sicurezza del tutto inidonee, essendogli ben noto che gli operai che vi lavoravano avevano l'abitudine di manometterne il sistema di sicurezza con il semplice accorgimento di cui si é detto; e che non fornì una specifica formazione per l'utilizzo in sicurezza del macchinario, con l'ulteriore precisazione che, quand'anche tale specifica formazione fosse stata curata, nondimeno essa sarebbe stata vanificata dalla prassi aziendale che consentiva l'agevole elusione dei dispositivi di sicurezza di cui il macchinario era dotato.
2. Avverso la prefata sentenza ricorre il P.C., tramite il suo difensore di fiducia.
Il ricorso é articolato in tre motivi.
2.1. Con il primo motivo l'esponente denuncia violazione di legge per essere il reato estinto per prescrizione: infatti, poiché nel giudizio di merito si é optato per l'assorbimento del reato meno grave (quello di lesioni) nel più grave reato di omicidio colposo di cui al capo B, deve constatarsi che é stata omessa ogni considerazione circa il fatto che il reato assorbito si é in realtà prescritto, di tal che si sarebbe dovuti quanto meno pervenire a una riduzione della pena, o a una diversa e più favorevole valutazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen..
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione in riferimento alle ragioni per le quali é stata accreditata la ricostruzione dei fatti eseguita dal perito ing. Ma., posta a base della decisione di condanna, in luogo di privilegiare il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Nell'esposizione dei motivi di lagnanza si evidenzia che la ricostruzione dei fatti accolta dai giudici di merito é diversa da quella oggetto di imputazione; che alla vittima non fu mai richiesto in fase di indagini di riferire la dinamica dell'incidente; che restano irrisolti alcuni quesiti, come quelli relativi al punto in cui l'infortunato sarebbe rimasto arpionato, all'assenza di ferite da arpionamento, alle ragioni della presenza di ferite sul braccio della vittima e dell'assenza di ferite da stampo sul corpo, all'assenza di vestiti all'interno della macchina, alla presenza delle scarpe ordinatamente posizionate presso la macchina, alle modalità in base alle quali il corpo del B.A. sarebbe stato sbalzato a un'altezza superiore ai 70 cm. della barriera d'emergenza, e al fatto che, a fronte di una ricostruzione così cruenta della dinamica dell'infortunio, non vi fossero tracce di sangue sulla macchina. Segue una serie di considerazioni nelle quali si contesta la ricostruzione peritale accolta dalla Corte di merito, basata su una motivazione illogica e contraddittoria.
2.3. Con il terzo e ultimo motivo di ricorso si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al fatto che, nella determinazione della pena, non é stato adeguatamente valorizzato l'intervenuto risarcimento del danno per l'importo di € 1.500.000,00, ciò che doveva avvenire con un giudizio di prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen. rispetto alle contestate aggravanti.
 

 

Diritto

 


1. Il primo motivo di ricorso é manifestamente infondato.
L'assorbimento del delitto di lesioni colpose di cui al capo A in quello di omicidio colposo (ai danni della stessa vittima e in conseguenza dello stesso fatto) di cui al capo B fa sì che resti esclusa l'applicabilità delle previsioni in tema di concorso di reati, che il reato assorbito perda la sua ontologica ed autonoma esistenza, e che l'unico reato superstite sia quello assorbente (di omicidio colposo). E', dunque, esclusivamente a quest'ultimo che occorre avere riguardo, anche ai fini della determinazione della pena, con l'avvertenza che a nulla rileva il fatto che ad oggi il delitto di lesioni colpose si sarebbe prescritto, e che l'arco temporale intercorso fra l'episodio genetico (l'infortunio ai danni del B.A.) e Vexitus può rilevare solo ai fini della valutazione del disvalore della condotta, che (come osservato dalla Corte distrettuale) non cagionò solo la morte della vittima, ma provocò ai suoi danni anche una lunga e protratta sofferenza costellata di cure medico-chirurgiche. 
E' poi appena il caso di osservare che, essendosi verificata la consumazione del reato di omicidio colposo sotto il vigore della legge 251/2005 (c.d. ex Cirielli), é a tale quadro normativo che occorre ricondursi per individuare la disciplina della prescrizione nella specie applicabile; al riguardo, viene in considerazione unicamente il reato assorbente (quello, appunto, di omicidio colposo, aggravato dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro), per il quale il comma 5 dell'art. 157 cod.pen. stabilisce il raddoppio del relativo termine prescrizionale, ad oggi pertanto non decorso.
2. E' infondato, ponendosi anzi ai limiti della manifesta infondatezza, il secondo motivo di ricorso.
Con esso il ricorrente si propone, in sostanza, di sottoporre a questa Corte di legittimità una rivalutazione alternativa del materiale probatorio raccolto nel giudizio di merito, basata eminentemente su dati fattuali e affatto incompatibile con il sindacato proprio del giudizio di cassazione. Ciò a fronte di una ricostruzione puntuale ed analitica delle emergenze probatorie, operata dalla Corte di merito nella sentenza impugnata, corredata da un ampio tessuto argomentativo nel quale si apprezza un accurato vaglio critico delle prove raccolte e del loro significato sul piano logico-deduttivo, in termini complessivamente esenti da vizi logici o incongruenze censurabili in questa sede.
In proposito giova ricordare il pacifico e costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità anche in composizione apicale, in base al quale l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si é avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; si vedano anche in terminis Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260, e Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003 -, Petrella, Rv. 226074). 
Più di recente, nel solco del medesimo indirizzo, si é affermato che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). Ancora, in perfetta coerenza con gli arresti finora richiamati, si é osservato che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, O., Rv. 262965).
Larga parte delle considerazioni contenute nel secondo motivo di ricorso é tesa a contestare, sotto il profilo di una supposta carenza di univocità, le conclusioni tratte dal perito ing. Ma., opponendo quelle tratte dal consulente tecnico della difesa, ing. M. e, più in generale, proponendo ex adverso considerazioni tese a porre in risalto la natura meramente ipotetica della valutazione della Corte territoriale.
In proposito, mette conto richiamare la pacifica giurisprudenza di legittimità in ordine all'adesione dei giudici di merito ai pareri di alcuni dei consulenti anziché di altri, oggetto anch'essa delle doglianze del ricorrente: secondo l'orientamento della Corte regolatrice in tema di valutazione della prova, atteso il principio della libertà di convincimento del giudice e della insussistenza di un regime di prova legale, il presupposto della decisione é costituito dalla motivazione che la giustifica. Ne consegue che il giudice può scegliere, tra le varie tesi prospettate dai periti e dai consulenti di parte, quella che maggiormente ritiene condivisibile, purché illustri le ragioni della scelta operata (anche per rapporto alle altre prospettazioni che ha ritenuto di disattendere) in modo accurato attraverso un percorso logico congruo che il giudice di legittimità non può sindacare nel merito (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 46359 del 24/10/2007, Antignani, Rv. 239021). 
Ed ancora, a fronte dell'evocazione difensiva del principio dell' "oltre ogni ragionevole dubbio" (principio che, secondo il ricorrente, sarebbe stato violato dalla Corte bresciana), deve obiettarsi che tale principio non può essere utilizzato, nel giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto emerse in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale duplicità sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello (ex multis vds. Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600; Sez. 5, Sentenza n. 10411 del 28/01/2013, Viola, Rv. 254579).
Per le ragioni che precedono, e a fronte del congruo e adeguato percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale (nel quale sono state esaminate criticamente tutte le prove raccolte e le possibili interpretazioni delle stesse, per poi addivenire a una ricostruzione dei fatti priva di alternative logicamente sostenibili), le doglianze espresse dal ricorrente nel motivo in esame non hanno pregio, oltre a palesarsi eccentriche rispetto al sindacato demandato alla Corte di legittimità.
3. E' infine manifestamente infondato il terzo e ultimo motivo di ricorso.
Si premette che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, nonché alle statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che é inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (cfr. Sez. U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 5, Sentenza n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrarlo, Rv. 259142). Ciò vale, tra l'altro, anche con riferimento al rilievo da attribuirsi - ai fini della comparazione globale di cui all'art. 69 cod.pen. - all'avvenuto risarcimento del danno (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 26908 del 22/04/2004, Ronzoni, Rv. 229298).
Nella specie, la Corte territoriale, pur dando atto dell'avvenuto risarcimento del danno - da parte della compagnia assicuratrice dell'imputato - ha nondimeno conferito rilievo (in termini ostativi all'invocato giudizio di prevalenza dell'attenuante ex art. 62 n. 6 cod.pen.) allo specifico disvalore del fatto, caratterizzato da una grave incuria nel consentire consapevolmente l'impiego della trafilatrice in condizioni di elevata pericolosità e dall'avere in tal modo cagionato, in danno del B.A., lesioni di estrema gravità che lo costrinsero a un lungo ed estenuante calvario, protrattosi per anni e conclusosi con la morte.
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili per questo giudizio di legittimità: spese che si liquidano nei termini di cui in dispositivo.
 

 

P.Q.M.

 


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili in questo giudizio di legittimità così liquidate:
euro 3.000,00, oltre accessori come per legge, in favore di B.A. A. e B.A. F.;
euro 3.000,00, oltre accessori come per legge in favore di F.M. e B.J.;
euro 3.500,00, in favore di EF.M., in proprio e nella qualità di esercente la potestà sulla figlia minore B.S., e di B.M..
Così deciso in Roma il 24 novembre 2017.