Tipologia: CIA
Data firma: 24 luglio 1985
Validità: 01.01.1985 - 31.12.1987
Parti: Gros Market Lombardini e Fisascat-Cisl, Filcams-Cgil, Uiltucs-Uil, Coordinamento Sindacale
Settori: Commercio, GDO, Gros Market Lombardini
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Premessa
Titolo primo
Art. 1 - Diritti dl informazione
Art. 2 - Investimenti, sviluppo, occupazione
Art. 3 - Commissione Tecnica
Art. 4 - Formazione educazione aziendale - Sviluppo risorse umane
Titolo secondo
Art. 5 - Orari dl lavoro
Art. 6 - Orari di attività - Turno di lavoro continuato
Art. 7 - Part-time
Art. 8 - Orario di entrata e inizio lavoro
Art. 9 - Riduzione orario di lavoro
Art. 10 - Controllo merci
Art. 11 - Organizzazione del lavoro
Art. 12 - Mobilità
Art. 13 - Sabati lavorativi
Titolo terzo
Art. 14 - Ferie
Art. 15 - Malattia
  Art. 16 - Infortuni sul lavoro
Art. 17 - Anticipi TFR
Art. 18 - Mensa
Titolo quarto

Art. 19 - Premio aziendale
Art. 20 - Una tantum
Art. 21 - Indennità addetti al controllo
Art. 22 - Indennità turno serale per operatori al centro elettronico
Art. 23 - Livelli retributivi
Titolo quinto
Art. 24 - Festività del patrono
Art. 25 - Ambiente dl lavoro
Art. 26 - Parcheggio auto dipendenti
Art. 27 - Assemblee aziendali
Art. 28 - Coordinamento sindacale
Art. 29 - Permessi sindacali C.D.A.
Art. 30 - Permessi gestione rinnovi aziendali
Art. 31 - Decorrenza e durata

Contratto Integrativo Aziendale Gros Market Lombardini spa

L’anno 1985, il giorno 24 del mese di luglio presso la sede del G.M.L. in Dalmine, tra la Società Gros Market Lombardini […] e la Fisascat-Cisl […], la Filcams-Cgil […], la Uiltucs-Uil […], il Coordinamento Sindacale […], si è stipulato il presente Contratto Aziendale composto da 5 Titoli e 31 Articoli.

Premessa
Ai fini di agevolare l’applicazione, la interpretazione e la consultazione delle norme aziendali definite fra le parti, siano esse
- azienda e OO.SS., oppure azienda e C. di A./Coordinamento
- le parti, il 14.3.85 decisero di armonizzare e riassumere organicamente le norme di cui sopra in un testo unico raggruppate per argomenti omogenei.
Le parti citate che si firmano in calce, dichiarano che il presente testo risulta essere un complesso inscindibile e riassuntivo delle norme contrattuali aziendali vigenti presso la Soc. Gros Market Lombardini e ne rappresenta efficace e completa sostituzione a tutti gli effetti, salvo la loro validità per quanto attiene le date e i periodi pregressi di attuazione.
Elencazione accordi vigenti:
31 luglio 70 - 6 ottobre 70
1 settembre 71 - 11 ottobre 72
5 giugno 73 - 10 maggio 74
3 giugno 74 - 11 giugno 74
15 dicembre 75 - 16 novembre 77
7 giugno 78 - 28 giugno 78
18 dicembre 78 - 4 novembre 80
29 giugno 81 - 31 agosto 81
28 ottobre 82 - 4 febbraio 83
14 marzo 85
La Società Gros Market Lombardini fornirà alle maestranze, copia stampata autentica del presente testo.

Titolo primo
Art. 1 - Diritti dl informazione

Ferma restando l’autonomia e il rispettivo ruolo delle parti, nel corso di incontri quadrimestrali, convocabili tuttavia con scadenze più ravvicinate in presenza di particolari. ed improrogabili esigenze motivate, nell’ambito di quanto già previsto dal CCNL, l’azienda tornirà alle Organizzazioni Sindacali di categoria e al coordinamento Aziendale, informazioni sulle situazioni determinatesi nel quadrimestre precedente e sulle previsioni a breve e a medio termine riguardanti l’azienda nel suo complesso e/o le singole unità, relativi agli obiettivi di politica commerciale, eventuali modifiche nelle merceologie e tecniche distributive, ai fattori economici e di mercato che condizionano e orientano i meccanismi aziendali.
Sempre nell’ambito ditali incontri, saranno fornite inoltre, informazioni riguardanti i processi organizzativi interni, alla organizzazione del lavoro e all’adeguatezza degli organici.
Le Parti convengono che tali incontri, abbiano carattere di preventivo confronto e dovranno quindi permettere alle parti l’esposizione delle reciproche posizioni in merito alle informazioni oggetto dei singoli incontri.

Art. 2 - Investimenti, sviluppo, occupazione
L’azienda si impegni ad illustrare alle OO.SS. e al Coordinamento entro il 30 Novembre di ogni anno, i propri programmi di investimento e sviluppo per l’esercizio successivo.
Si impegna inoltre, a fornire elementi di conoscenza sull’andamento dell’attività commerciale e sui programmi di addestramento professionale.
Si dichiara infine disponibile ad informare i Consigli di Azienda delle posizioni di lavoro che si rendessero vacanti a livello di filiale onde consentire agli interessati di potervi concorrere.

Art. 3 - Commissione Tecnica
Per rendere più partecipi alla vita dell’azienda il CdA e le OO.SS. la Società è d’accordo a coinvolgere le suddette strutture attraverso la costituzione di una commissione tecnica di verifica formata da 4 componenti del CdA (che possono chiedere l’eventuale assistenza delle OOSS) e della Direzione. Compito di detta Commissione sarà quello di esaminare a priori e posteriori i problemi connessi al personale e in particolare per verificare gli effetti della introduzione di nuove tecnologie, di nuovi progetti e/o piani di investimento e sviluppo, con riferimento anche all’organizzazione del lavoro (intesa co-me orari, professionalità, mobilità, ecc.) ed all’occupazione.
Pertanto le richieste avanzate in ordine all’organizzazione del lavoro cosi come formulate saranno oggetto di analisi specifica della Commissione.
In ordine a ciò le Parti si impegnano a programmare gli incontri entro il mese di aprile 85, per tale data le OO.SS. dovranno comunicare alla Direzione i quattro componenti rappresentanti del CdA. Le ore spese per le suddette riunioni non saranno scalate del monte ore CdA.

Art. 4 - Formazione educazione aziendale - Sviluppo risorse umane
Alfine di migliorare la “cultura aziendale” la Direzione si impegna ad esaminare con le OO.SS. l’effettuazione di apposite riunioni con il personale e il C. di A. per fornire occasioni educative e di sviluppo connesse all’attività aziendale che renda-no possibile al dipendente una migliore conoscenza nell’ambito dell’Organizzazione e ciò anche per rafforzare il suo ruolo, le sue capacità, le sue abilità e gli atteggiamenti.

Titolo secondo
Art. 5 - Orari dl lavoro

-Visti i nuovi orari estivi di apertura e chiusura del gruppo grossisti “Alimentari” Cash & Carry;
-Vista la temporaneità dell’orario estivo (dal 1.7 al 30.9.1981);
-Vista la disponibilità dell’azienda ad effettuare incontri per esaminare con C.d.A. un’eventuale proroga o nuovi cambia-menti orari nello spirito degli accordi aziendali;
-Visti gli allegati orari del personale reparto per reparto;
-Constatato che è nei programmi dell’azienda arrivare ad una ottimizzazione del lavoro oltre quello normale contrattuale;
-Vista la necessità di un nuovo tipo di rapporti che tenga conto delle varie funzioni esistenti in azienda con riferimento ai rapporti interni;
premesso quanto sopra:
l’Azienda stabilisce i nuovi orari di lavoro, come risultanti dalle tabelle aziendali già esistenti.
Il C.d.A. prende atto delle necessità aziendali augurandosi il rispetto da parte dell’azienda di tutti i punti citati nella premessa.

Art. 6 - Orari di attività - Turno di lavoro continuato
A partire dal mese di novembre 1982, l’azienda, in un programma di riorganizzazione del lavoro, ha allargato l’apertura d’orario d’acquisto dei propri impianti, realizzando l’orario continuato (di vendita). Si precisa che nel mese di gennaio 1983 si è tenuta una riunione per verificare i primi risultati della suddetta sperimentazione, sia dal punto di vista commerciale che da quello dell’organizzazione del lavoro.
In tale riunione sono stati forniti i tempi di proseguimento della sperimentazione con l’impegno di una riduzione del nastro orario dei lavoratori.
Quanto sopra come fase propedeutica per una futura, graduale ed articolata attuazione dei turni continuati di lavoro.

Art. 7 - Part-time
L’Azienda si atterrà alle norme previste dalla Legge 19.12.84 n. 863 e dal vigente CCNL.
Inoltre privilegerà il proprio personale che da full-time desidera passare a part-time in caso di assunzioni a tempo parziale con un minimo di 20 ore su base settimanale, 88 ore su base mensile, 960 ore su base annuale.
[…]

Art. 9 - Riduzione orario di lavoro
A fronte dell’obiettivo sindacale di ridurre gli orari di lavoro al fine di agevolare nuova occupazione, visti gli incrementi occupazionali già realizzati dall’azienda nel 1984 e le ulteriori previsioni per il 1985 la Direzione a fronte dei costi derivati e che deriveranno da ciò, dichiara la propria disponibilità in futuro ad una riduzione dell’orario di lavoro da quantificare e legata al realizzarsi di condizioni tecniche organizzative che consentano un diverso utilizzo dei lavoratori finalizzato ad un aumento della produttività.
Dal 1° Luglio 1985 l’Azienda è d’accordo di anticipare 4 ore delle 8 previste 1/1/86 dal CCNL a titolo di riduzione orario di lavoro.

Art. 10 - Controllo merci
Premesso che Io spirito del presente accordo è quello di aumentare la collaborazione già esistente tra l’Azienda, le Maestranze e le OO.SS. e tenuto presente lo sforzo psicofisico cui sono sottoposti gli addetti al controllo soprattutto in particolari momenti, si conviene quanto segue:
A) Numero addetti al controllo
Viene stabilito che gli addetti al controllo per il momento sono nella seguente misura:
n.12 persone a Dalmine;
n. 8 persone a Roncadelle;
n. 8 persone a Cologno Monzese.
B) Rotazione
L’Azienda informa che vi sarà una effettiva rotazione programmata dalle direzioni periferiche con responsabilizzazione dell’applicazione.
La scelta delle persone che saranno adibite a tali mansioni, temporaneamente, in sostituzione dei controllori titolari assenti per cause motivate, con diritto alla conservazione del posto di lavoro, sarà effettuata dalla Direzione di unità, previa consultazione del C.d.A.

Art. 11 - Organizzazione del lavoro
Le parti convengono sul fatto che i programmi di organizzazione e di riorganizzazione devono ispirarsi a modelli che realizzino la professionalità e migliorino complessivamente le condizioni e la qualità del lavoro.

Art. 13 - Sabati lavorativi
Le OO.SS. ed il Coordinamento sindacale vista la gravità della situazione economica, la precarietà e la labilità del mercato in cui opera l’azienda dichiarano la loro disponibilità a verificare con l’azienda stessa, tutte le iniziative opportune, tese a consolidare e potenziare la presenza dell’azienda nel mercato perché si possa garantire sempre migliori condizioni di vita e di lavoro ai dipendenti e allargare, possibilmente, la base occupazionale.
Tutto ciò premesso, le Parti concordano di verificare di volta in volta l’opportunità di effettuare l’apertura del G.M.L. anche nella giornata di sabato per periodi da concordare con il Coordinamento.
L’Azienda si impegna a far recuperare ai lavoratori interessati le giornate lavorate di sabato e ciò entro il mese successivo

Titolo terzo
Art. 18 - Mensa

La parti concordano che attualmente non esistono le possibilità di istituire il servizio mensa nell’interno del punto di vendita salvo l’espansione già in atto.
[…]
Per i dipendenti che desiderassero consumare il proprio pasto all’interno dell’Azienda, verranno riviste e rese idonee le apposite site sale.

Titolo quarto
Art. 21 - Indennità addetti al controllo

Agli addetti al controllo di cui all’art. 10 l’Azienda riconosce un’indennità di mansione strettamente legata all’effettiva senza di L. 900 lorde al giorno di effettiva presenza. (Attuali L 1100 lire lorde).
[…]

Art. 22 - Indennità turno serale per operatori al centro elettronico
Con decorrenza 1.5.81 è stata istituita una indennità giornaliera di L 7.000 lorde a titolo di indennità presenza turno serale. Si precisa che detta indennità è strettamente ed unicamente legata alla presenza nel turno di lavoro dalle ore 15 alle ore 23 e dalla specifica mansione di operatore di centro elettronico. Resta inteso che in caso di abolizione o modifica di detto turno (15-23), l’indennità relativa verrà automaticamente soppressa.

Titolo quinto
Art. 25 - Ambiente dl lavoro

La Società si adopererà per continuare le opere di miglioramento dell’ambiente di lavoro nei singoli CASH con particolare riferimento agli impianti di riscaldamento.

Art. 27 - Assemblee aziendali
Le ore per le assemblee aziendali, in deroga a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e contrattuali, sono elevate a 13 ore annuali.