Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 28 dicembre 2017, n. 57661 - Infortunio occorso ad armatore ferroviario investito da un caricatore in retromarcia privo di dispositivo acustico. Responsabilità di datore di lavoro, direttore tecnico e preposto


Presidente: IZZO FAUSTO Relatore: GIANNITI PASQUALE Data Udienza: 25/10/2017

 

 

 

Fatto

 

 

 

l. La Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata, in punto di affermazione di penale responsabilità, ha integralmente confermato la sentenza 12/6/2015 con la quale il Tribunale di quella città aveva ritenuto I.A., G.R. e Z.A. responsabili del reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica, agli stessi ascritto, commesso ai danni di S.DV.ed accertato il 20/6/2011.
In punto di trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale, in parziale riforma della sentenza di primo grado - dopo aver riconosciuto le già concesse attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante - ha rideterminato la pena in mesi 1 di reclusione (convertita nella pena pecuniaria di euro 7.500 di multa, secondo il criterio di ragguaglio tuttora vigente).
In sintesi i tre imputati sono stati ritenuti colpevoli di aver cagionato lesioni personali colpose gravissime (consistite nell'amputazione traumatica dell'arto superiore sinistro e nella incapacità di svolgere le ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 gg ed aggravate dalla violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro) ai danni del S.DV. (lavoratore dipendente della ditta Acmer, con qualifica di operaio di 5 livello e con mansioni di armatore ferroviario), mediante plurime condotte colpose, attive e passive, da ciascuno tenute in occasione dei lavori di manutenzione sulla rete ferroviaria italiana (che erano stati appaltati dalla società RFI S.p.a. alla GEFER S.p.a.) e, specificamente, durante le operazioni di revisione dei legnami in composizione ai binari della linea Milano-Varese effettuate dalla ditta Acmer.
A tutti e tre gli imputati - nelle rispettive qualifiche di legale rappresentante della ditta Acmer s.r.l. (l'I.A.), di direttore tecnico della medesima ditta (il G.R.) e di caposquadra preposto alla ditta Acmer s.r.l. (lo Z.A.) - è stata attribuita negligenza ed imperizia (in relazione all'art. 2087 c.c.). Agli imputati I.A. e G.R. stato anche attribuito di aver omesso di adottare le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro fossero oggetto di idonea manutenzione e di aver consentito l'utilizzo di un caricatore mal funzionante (in violazione dell'art. 71 comma 4 sub a) punto 2 del d.leg.vo n. 81 del 2008); mentre all'imputato Z.A. è stato anche attribuito di aver omesso di segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro (in violazione dell'art. 19 comma 1 lettera sub f) del citato d.lgs.).
Entrambi i giudici di merito hanno ritenuto che il S.DV. impegnato nelle operazioni di sostituzione di alcuni traversi in legno in cattivo stato di conservazione, per effetto delle suddette condotte (attive e passive), era stato investito dal caricatore condotto dallo Z.A., che stava procedendo in retromarcia per raggiungere il punto di carico delle traverse, così verificandosi l'evento lesivo contestato. Evento che sarebbe stato evitabile se il S.DV. fosse stato allertato del sopraggiungere del mezzo dal segnale acustico asservente la retromarcia.
2.Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano, tramite un unico difensore di fiducia, propongono ricorso tutti e tre gli imputati, articolando 5 motivi di doglianza (ed allegando verbale di interrogatorio dell'imputato I.A. e la fattura richiamata in ricorso, nonché estratto delle dichiarazioni dibattimentali rese dal teste Sc.).
2.1. Nel primo motivo si denuncia vizio di motivazione e violazione di legge in punto di omessa valutazione delle specifiche doglianze articolate nell'atto di appello.
I ricorrenti deducono che nell'atto di gravame erano state dedotte carenze investigative - quali il mancato sequestro dell'area e dei mezzi, il mancato svolgimento di rilievi sul posto, la mancata documentazione dei luoghi (con videofilmati e con fotografie) e la tardiva visione del mezzo investitore (avvenuta solo parecchi giorni dopo l'evento presso un deposito) - che non sarebbero state prese in considerazione dalla Corte di appello. Secondo i ricorrenti si sarebbe verificata una sostanziale estromissione del loro difensore dall'iter formativo della prova e l'omessa valutazione di dette doglianze (e in particolare di quella concernente il nesso di causalità) avrebbe integrato l'insorgere della nullità prevista dall'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
La Corte avrebbe errato laddove, nel ritenere che la circolazione dei treni fosse interdetta, non aveva tenuto presente che ciò avveniva proprio per consentire di muoversi ai mezzi che lavoravano (come per l'appunto il carro di legname).
2.2. Nel secondo motivo si denuncia difetto di motivazione o motivazione illogica ed apparente su punti decisivi, con travisamento della prova e del fatto.
I ricorrenti deducono che la Corte territoriale, su alcuni passaggi decisivi per la ricostruzione della loro responsabilità, da un lato, non avrebbe fornito risposta alle argomentazioni difensive; e, dall'altro, avrebbe fornito motivazioni apparenti.
In particolare, per quanto concerne l'accertamento dell'esistenza o meno del cicalino di retromarcia sul mezzo investitore - costituente, in entrambe le sentenze di merito, la violazione della regola cautelare sulla base della quale era stato formulato il giudizio di penale responsabilità - rilevano che l'imputato I.A. aveva soltanto affermato che il mezzo (investitore), al momento dell'acquisto, era sprovvisto di cicalino acustico e che la successiva manutenzione era stata affidata ai dipendenti dell'azienda. Tale affermazione sarebbe stata travisata dalla Corte territoriale, la quale, accumunando la frase "al momento dell'acquisto" con quella "al momento del sinistro", avrebbe dedotto dalla suddetta affermazione che anche al momento del sinistro il mezzo fosse sprovvisto di cicalino. La Corte territoriale, dunque, secondo i ricorrenti, avrebbe travisato il significato della dichiarazione dell'imputato e avrebbe reso decisivo tale dato travisato al fine dell'accertamento dell'omissione del dispositivo di sicurezza.
Altro travisamento della prova, nel quale la Corte sarebbe incorsa, sarebbe legato all'interpretazione della fattura datata 30/6/2011.
2.3. Nel terzo motivo si denuncia la mancanza di motivazione in relazione all'impugnazione dell'ordinanza del 12/06/2015 con la quale il Tribunale di primo grado non aveva accolto la sollecitazione difensiva, diretta all'esame del teste L.F. ai sensi dell'art. 507 c.p.p.
I ricorrenti evidenziano che, sul punto, la Corte territoriale si è limitata a riportarsi all'ordinanza dibattimentale - ai sensi della quale non era assolutamente indispensabile l'audizione del teste - senza indicare le ragioni poste alla base del mancato accoglimento della sollecitazione rivolta al giudice dal loro difensore.
2.4. Nel quarto motivo si denuncia violazione di legge e difetto di motivazione in punto di accertamento del nesso di causalità ed in tema della rilevanza dell'esistenza o meno del dispositivo acustico sul mezzo Investitore.
I ricorrenti deducono che, nell'atto di appello, era stato dedotto, sulla base della testimonianza del teste Sc. (teste oculare, se non del sinistro, almeno dei movimenti del caricatore), che la persona offesa era vicina (circa un metro) al mezzo investitore e che quest'ultimo, a passo d'uomo, aveva percorso circa un metro prima dell'investimento. Tale circostanza era stata evidenziata per "dimostrare" che - se anche vi fosse stata la presenza del cicalino e se anche il S.DV. avesse udito tale cicalino - lo stesso S.DV. non avrebbe avuto né il tempo né lo spazio per sottrarsi all'investimento.
Secondo i ricorrenti, la Corte territoriale - nell'affermare che il S.DV. avrebbe potuto lanciarsi dalla parte del carro legnami, in quanto era fermo, perché la circolazione dei treni era interdetta - avrebbe commesso due errores in procedendo-, da un lato, avrebbe omesso di valutare il citato teste (che era alla guida proprio del carro ed aveva affermato che quest'ultimo era in movimento); e, dall'altro, avrebbe introdotto nel processo una informazione inesistente (affermando che il mezzo fosse fermo). Ma soprattutto la Corte territoriale sarebbe incorsa in vizio di motivazione laddove ha affermato che il cicalino avrebbe sicuramente messo in allarme il S.DV. che avrebbe gridato forte e si sarebbe buttato sul carro legnami.
I ricorrenti criticano, altresì, sotto il profilo motivazionale e giuridico, l'analisi compiuta dalla Corte territoriale in merito al comportamento del lavoratore S.DV. laddove questa ha affermato in sentenza che la situazione anomala in cui il lavoratore si era venuto a trovare - in una ridottissima intervia tra due binari con due mezzi in movimento - non era stata causata dal S.DV. ma dallo stesso subita. Secondo i ricorrenti, al contrario, era stato il S.DV. che, andando a mettersi in una sorta di vicolo cieco, dal quale non aveva possibilità di fuga, aveva creato tale situazione anomala. La Corte di merito avrebbe dovuto chiedersi se il posizionarsi in un posto vietato, conoscendone il divieto, con i mezzi in movimento, integra o meno comportamento abnorme; avrebbe dovuto chiedersi, in altri termini, se era prevedibile che il lavoratore (poi investito) si collocasse in quella posizione ovvero se quest'ultima sia stata eccentrica (anche rispetto ad un negligente comportamento del lavoratore). Al riguardo sottolineano che nel caso di specie sia il DVR che il POS impartivano le disposizioni evidenziate nell'atto di appello e, in particolare, esisteva la regola cautelare per la quale i lavoratori dovevano rimanere ad una distanza dal caricatore pari alla lunghezza del braccio ed era agli stessi vietato porsi alle spalle dei mezzi, anche fermi. Dunque, il comportamento del S.DV. se non abnorme, era stato comunque esorbitante e, pertanto, aveva interrotto il rapporto di causalità.
2.5. Nel quinto motivo, articolato nel solo interesse dell'imputato I.A., si denuncia violazione di legge e difetto di motivazione in punto di ritenuta responsabilità del suddetto imputato, nonostante lo stesso avesse rilasciata delega scritta al Sig. G.R..
Il ricorrente I.A. precisa che l'autonomia di spesa del G.R. era desumibile dalle fatture agli atti, nelle quali era il G.R. ad apparire come soggetto che aveva ordinato il materiale. Il G.R., dunque, aveva una propria autonomia nella gestione del cantiere.
 

 

Diritto

 

1. I ricorsi non sono fondati.
2. Non fondati sono il primo, il secondo ed il quarto motivo di ricorso (concernenti sostanzialmente la trama motivazionale in punto di ricostruzione dell'infortunio, e, in particolare, della esistenza o meno del "cicalino" e, comunque, della rilevanza causale della presenza del cicalino rispetto all'evento lesivo verificatosi), motivi che qui si trattano congiuntamente per la loro stretta connessione.
2.1. Al riguardo, il Giudice di primo grado ha rilevato (p. 3 e ss.) che dalle acquisizioni dibattimentale era emerso che:
-nella notte tra il 20 e il 21 giugno 2011, in un cantiere lungo la rete ferroviaria della linea Milano Varese, all'altezza della stazione di Milano Certosa, si era verificato un infortunio sul lavoro ai danni di S.DV. operaio in servizio presso la società Acmer s.p.a. al tempo dei fatti (che, in conseguenza del sinistro, aveva subito la perdita dell'arto superiore sinistro). All'interno del suddetto cantiere, la ditta Acmer (della quale l'imputato I.A. era amministratore unico) era impegnata in un intervento di ristrutturazione dei binari, in forza di un contratto di appalto stipulato tra la società RFI (Rete ferroviaria italiana s.p.a.) e un consorzio di imprese di cui Acmer faceva parte. Il lavoro si svolgeva in orario notturno per evitare l'interruzione della circolazione ferroviaria nelle ore diurne, e RFI aveva il compito di garantire la c.d. scorta dei mezzi delle ditte appaltatrici, assicurandosi cioè che i lavoratori delle medesime non uscissero dalla zona in cui era stata sospeso il passaggio dei treni;
- il S.DV. al momento del sinistro, era dipendente di Acmer da circa due anni, ed era impegnato presso quel cantiere da una decina di giorni. In qualità di operaio armatore, egli faceva parte di una squadra di 6 elementi impegnata nella sostituzione dei legnami nei deviatori della ferrovia: in questa attività i lavoratori erano supportati da un mezzo (e precisamente da un caricatore ferroviario marca Vaiacar, modello V704F) dotato di un braccio meccanico attraverso cui venivano effettuati gli scavi e gli spostamenti di merce necessari per provvedere alla rimozione delle traverse danneggiate o usurate e alla sostituzione con quelle nuove. Il mezzo poteva spostarsi su rotaia e su strada, grazie alla presenza di ruote con pneumatici: quando si trovava sui binari, comunque, i suoi spostamenti potevano essere unicamente bidirezionali;
-la sera dell'incidente: il caricatore era condotto da Z.A. ed era utilizzato su un binario interrotto; su un binario parallelo a quest'ultimo si trovavano i vagoni contenenti il materiale da impiegare per la sostituzione dei pezzi usurati (il Vaiacar doveva recuperare da questi vagoni le travi da cambiare, e collocarle al posto di quelle precedentemente rimossi dal piano delle rotaie); ad un certo punto, il S.DV. che si trovava a terra, era stato chiamato dallo Z.A., che era a bordo del Vaiacar; lo Z.A. voleva sapere le misure dei legnami da sostituire e rivolgeva tale domanda al S.DV. rimanendo sul mezzo e aprendo la portiera; il S.DV.- dopo aver fornito al caposquadra i dati richiesti (mentre si trovava in piedi nello spazio compreso tra due binari paralleli; e precisamente tra il binario in cui era situato il caricatore ed il binario in cui erano collocati i vagoni trainati da un locomotore) - si era mosso per attraversare il binario occupato dal Vaiacar, cercando di transitare dietro alla macchina. Infatti, da quella posizione l'unico modo per allontanarsi dal raggio di azione del Vaiacar era quello di attraversare il binario su cui il macchinario si trovava, passandone dietro. Fu così che il S.DV. proprio mentre si stava accingendo a compiere questo gesto, era stato investito dal Vaiacar, che si stava spostando in retromarcia. Per effetto dell'impatto, l'operaio aveva subito, come sopra già rilevato, il distacco completo del braccio sinistro.
Quindi, il Giudice di primo grado (p. 10 e ss.) - dopo aver sottoposto a disamina i caratteri delle posizioni di garanzia assunte da ciascuno dei tre imputati in relazione all'evento delittuoso subito dalla persona offesa (così rilevando che tutti gli imputati rivestivano uno specifico incarico all'interno della Acmer s.r.l., come era possibile desumere daH'organigramma dell'azienda acquisito agli atti, nonché dalla visura ordinaria estratta dal registro delle imprese. In particolare, l'imputato I.A. era amministratore unico della società, e, in quanto tale, poteva essere considerato come il datore di lavoro all'interno dell'impresa, nonché destinatario degli obblighi antinfortunistici. L'imputato G.R. figurava nell'organigramma come direttore tecnico "cantiere RFI", mentre lo Z.A. era preposto ai lavori) - è pervenuto a giudizio di penale responsabilità di tutti e tre gli imputati sulla base delle seguenti argomentazioni: -l'espletata istruzione dibattimentale aveva evidenziato come il caricatore Vaiacar non fosse dotato di idonei dispositivi acustici di movimento: nessuno dei testimoni, sentiti in dibattimento, era stato in grado di ricordare se l'apposito apparecchio - chiamato "cicalino" dagli addetti ai lavori - fosse installato sul Vaiacar e non funzionasse, oppure mancasse del tutto, ma tutti i presenti nel cantiere avevano confermato di non averne udito il tipico suono; d'altronde il tenore della fattura n. 349/11 (nel quale i lavori di manutenzione, effettuati sul caricatore, venivano così descritti: "installato cicalino retromarcia ... Controllo falaniera") induceva a propendere per la tesi della totale mancanza del dispositivo, in quanto si riferiva espressamente ad una "installazione" del cicalino di movimento; l'installazione era avvenuta soltanto alcuni giorni dopo il sinistro, come confermato dalla data della fattura (recante data 30/6/2011) e dalle deposizioni dell'agente B.T. della Polizia Ferroviaria e del teste S.G.B., tecnico alla prevenzione in servizio presso la Asl di Milano, i quali, nel corso dei rispettivi accertamenti, avevano visto e fotografato alcuni resti metallici collocati proprio al di sotto del dispositivo acustico presente sul Vaiacar, come se fosse appena stato allacciato; d'altronde lo stesso I.A. in sede di interrogatorio aveva riconosciuto che sul caricatore ferroviario coinvolto nell'infortunio non era montato alcun cicalino;
-la mancanza del dispositivo acustico di movimento rappresentava "un'assoluta carenza dal punto di vista dei requisiti di sicurezza" (in quanto l'Allegato V al d.lgs. 81/2008, tra i requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro, stabilisce espressamente, all'art. 2.1, che «qualsiasi messa in moto dell'attrezzatura di lavoro deve essere preceduta automaticamente da un segnale d'avvertimento sonoro e/o visivo»), nonché rappresentava indubbiamente un grave difetto di manutenzione dei mezzi, "qualificabile come aperta violazione delle previsioni dell'art. 70 e 71 d.lgs. 81/2008, ma prima ancora come inosservanza del generale obbligo di adozione delle misure di protezione previste dall'art. 2087 c.c.";
-al riguardo, non era meritevole di accoglimento l'argomento difensivo, speso dall'imputato I.A. nel corso dell'interrogatorio e poi richiamato dal relativo difensore in sede di discussione, secondo cui l'assenza del cicalino di movimento doveva ritenersi giustificabile, in quanto il Vaiacar era stato immatricolato nel 1999, e a quel tempo non era prevista l'adozione di un simile accessorio. Ciò in quanto, in via generale, per consolidata giurisprudenza di legittimità, peraltro puntualmente richiamata, costituisce obbligo dell'imprenditore l'adeguamento dei propri macchinari alle innovazioni tecniche nel frattempo intervenute, nell'ottica di una salvaguardia costante della sicurezza dei lavoratori; e, d'altra parte, lo stesso art. 71, comma 4, lett. a), punto 2 d.lgs. 81/2008 stabilisce che la manutenzione dei macchinari ha lo scopo di «garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70»;
- l'inadeguatezza del livello di manutenzione dei macchinari impiegati dalla ditta Acmer (specificamente del Vaiacar modello V704FC, matricola 0399AA03) aveva indubbiamente rivestito un'efficacia causale nel sinistro verificatosi in danno della persona offesa. Secondo le risultanze emerse nell'attività di assunzione delle prove, infatti, il S.DV. era stato investito in seguito ad un movimento del macchinario che l'operaio non era stato in grado di percepire, mentre si trovava in cantiere nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative. La presenza di un segnale acustico di movimento avrebbe impedito che l'operaio venisse colto di sorpresa, e ciò ancorché l'area fosse caratterizzata da una rumorosità elevata;
-non era possibile ravvisare nella specie i tratti del caso fortuito, pur invocato dalla difesa degli imputati, poiché, da un lato, il rischio che un avvenimento del genere potesse verificarsi era assolutamente ravvisabile nella normativa sopra richiamata, nonché all'interno dello stesso Pos dell'azienda; e, dall'altro, le misure adottate per far fronte al suddetto pericolo erano risultate completamente inidonee, di talché il sinistro si era verificato proprio a causa dell'assenza dei più elementari sistemi di protezione individuale;
- la mancanza del dispositivo acustico di movimento (e dunque la totale carenza dell'attività di manutenzione dei mezzi dell'impresa) andavano addebitate: sia al datore di lavoro I.A. (soggetto su cui gravavano gli obblighi di protezione e di vigilanza, previsti dalla legge, e che era dotato dei necessari poteri di spesa per far fronte all'adeguamento dei macchinari alle problematiche di sicurezza emergenti); sia al direttore tecnico G.R. (il quale era risultato specificamente delegato alla direzione tecnica del cantiere e, pur non essendo dotato di potere di spesa, aveva le necessarie competenze per segnalare all'imprenditore gli interventi da eseguire); sia, infine, al Z.A., che, quale preposto, non aveva assolto gli obblighi di segnalazione dei difetti di manutenzione dei mezzi e delle attrezzature di lavoro, che su di lui incombevano ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. f) d.lgs. 81/2008 (ciò in quanto gli elementi emersi dalla fase istruttoria avevano messo in luce come l'assenza del cicalino fosse pienamente riscontrabile sul cantiere, già dall'inizio delle operazioni in cui era stata impegnata la ditta Acmer) e, quale conducente del mezzo Vaiacar, aveva posto in essere una manovra che avrebbe dovuto valutare come assolutamente pericolosa per l'integrità fisica dei componenti della sua squadra;
-il difetto di manutenzione dei mezzi, nonché l'omessa segnalazione delle loro condizioni di inidoneità da parte del preposto, comunque, non rappresentavano gli unici profili di criticità riscontrabili in relazione alla vicenda in esame. L'attività di assunzione delle prove, infatti, aveva messo in evidenza più in generale la presenza di significative lacune organizzative in merito all'adozione di cautele volte a salvaguardare la salute dei lavoratori. A questo proposito, il Giudice di primo grado sottolineava come nel pos di Acmer, a p. 42, fosse previsto: «prima dell'impiego quotidiano dei mezzi, l'addetto operatore macchina provvederà ad accertarsi che i dispositivi di sicurezza della macchina siano efficienti. Le manovre di sollevamento devono essere effettuate previo allontanamento delle persone che si trovano esposte al rischio di eventuale caduta del carico, pertanto dovrà attuare fedelmente quanto segue: ... verificare l'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi; ... richiedere l'aiuto di personale a terra; le suddette prescrizioni del pos di Acmer, oltre ad evidenziare ancora una volta come la verifica del funzionamento dei dispositivi acustici di movimento fosse imprescindibile, si palesavano generiche in relazione all'organizzazione del lavoro di squadra (ad esempio, non era previsto quali disposizioni dovesse seguire il personale a terra, né con quali modalità dovessero intercorrere eventuali comunicazioni con il conducente del mezzo) ed una simile carenza andava "senz'altro addebitata" a coloro che avevano poteri di organizzazione nell'impresa, e cioè al datore di lavoro e al direttore tecnico, i quali erano anche tenuti ad assicurare un' adeguata opera di vigilanza sull'operato dei sottoposti;
- il generale livello di approssimazione e di disorganizzazione nello svolgimento di mansioni pericolose era emerso dalle deposizioni degli operai impegnati nella sostituzione delle traverse dei binari per conto di Acmer (oltre a S.DV. anche O., V. e Sc.), secondo i quali il rispetto dei minimi standard di cautela nello svolgimento delle mansioni era sostanzialmente demandato a ciascuno di loro, senza che vi fosse un coordinamento organico delle loro attività;
- la stessa dinamica del sinistro era "particolarmente evocativa" di "totale superficialità": allo scopo di comunicare con il caposquadra Z.A., e cioè con colui che aveva la funzione di preposto, il S.DV.si era trovato in un punto in cui nessuno avrebbe dovuto stazionare; inoltre, secondo quanto riferito dal teste M., avrebbe dovuto essere S.DV. a guidare le manovre di Z.A. (mentre questi si trovava sul caricatore ferroviario) e, secondo quanto riferito dal teste V., in spregio del disposto di cui all'art. 2.1. Allegato V del d. Lgs. N. 81, oltre che di elementari regole di prudenza e perizia, non vi era una persona specifica che diceva "che deve fare da guida all'operatore".
In definitiva, secondo il Giudice di primo grado, alla luce dei sopra esposti elementi, le violazioni ascritte avevano assunto efficacia causale nella realizzazione dell'evento lesivo verificatosi, il quale, se fossero state adottate le cautele necessarie, avrebbe potuto essere previsto ed evitato.
2.2. E la Corte territoriale - nell'esaminare la doglianza difensiva articolata negli atti di appello (dove era stato tra l'altro sostenuto che non era stata provata la sussistenza del cicalino) - ha ribadito che il caricatore Viacar modello "V704FC" matricola 0399AA03 (quello che investì il dipendente), in dotazione alla Acmer s.r.l., che stava effettuando le operazioni di revisione dei legnami in composizione ai binari della linea Milano-Varese, era sprovvisto dell'avvistatore acustico di retromarcia (il cd. "cicalino" per l'appunto), in quanto:
- lo stesso I.A., sentito in data 26 luglio del 2012 dalla polizia ferroviaria di Milano Porta Garibaldi, all’uopo delegata dal Pubblico Ministero, a fronte di una domanda sulle ragioni che giustificassero l'assenza del "cicalino" della retromarcia per il caricatore, aveva testualmente riferito: "Perché al momento dell'acquisto, essendo un modello del 1999, non era dotato di cicalino esterno poiché non previsto e comunque per l'efficienza dei mezzi ho incaricato i vari preposti dei singoli cantieri". Tale affermazione, secondo la Corte territoriale, lungi da essere "neutra" ai fini probatori, costituiva una vera e propria "confessione" da parte del datore di lavoro (non attenuata, in alcun modo, dalle successive parole: "e comunque per l'efficienza dei mezzi ho incaricato i vari preposti dei singoli cantieri", in quanto detta ulteriore affermazione costituiva soltanto la prova del fatto che l'I.A. si era disinteressato completamente del problema del "cicalino", ritenendo erroneamente che fosse un compito esclusivo dei vari preposti);
- la fattura n. 349/11 del 20 giugno del 2011 (che riguardava i lavori di manutenzione effettuati sul caricatore Vaiacar modello "V704FC" matricola 0399AA03, proprio quello che aveva investito il dipendente S.DV.), nella parte ove compariva la dicitura già sottolineata dal giudice di prime cure; al riguardo la Corte territoriale ha sottolineato che i lavori, indicati nella suddetta fattura, erano stati effettuati da Vaia Car S.p.a. dietro l'ordinativo del 23/06/11, (quindi tre giorni dopo l'incidente), su richiesta del G.R., vale a dire di quello tra i tre Imputati che svolgeva la funzione di "direttore tecnico" della Acmer S.r.l.; l'obiezione difensiva (secondo la quale, nella stessa fattura, nel materiale sostituito, era ricompreso anche il "cical. back-up alarm 31.024.000.02") non poteva essere condivisa, perché la menzionata dicitura "Istallato cicalino di retromarcia" non poteva che significare che il cicalino (vale a dire il dispositivo di avvistamento "acustico" "che emette il "Bip", come precisato dal teste M., responsabile servizio di prevenzione e protezione della Acmer) prima non c'era, perché, altrimenti, avrebbe dovuto essere scritto nella predetta fattura: "Riparato cicalino retromarcia".
La Corte territoriale, in punto di nesso causale, da un lato, ha preso in esame l'assunto difensivo, svolto in sede di atto di appello, secondo il quale, in considerazione delle distanze ridotte e del movimento minimo, il suono di un cicalino non avrebbe consentito alla persona offesa di evitare il mezzo, in quanto non ce ne sarebbe stato lo spazio. Ma ha ritenuto non fondato detto assunto argomentando sul rilievo che il funzionamento del dispositivo acustico (del "cicalino" per l'appunto) avrebbe messo in guardia il dipendente "che avrebbe subito gridato forte e si sarebbe buttato dall'altra parte, addosso al locomotore che conteneva i legnami, fermo perché ferma era la circolazione dei treni, ed il conducente del caricatore in manovra, vale a dire lo stesso Z.A., avrebbe allora azionato il freno"; in definitiva, anche secondo i giudici di secondo grado, l'incidente si era verificato proprio perché mancava il "cicalino".
D'altra parte, la Corte di merito - dopo aver nuovamente ripercorso in sintesi la lunga deposizione dibattimentale del S.DV.- ha escluso che nel comportamento di quest'ultimo fosse ravvisabile un comportamento anomalo interruttivo del rapporto di causalità, rilevando che la circostanza che il S.DV.non avesse avvisato il conducente del caricatore del fatto che lui, trovandosi in mezzo ai due binari, stava girando dietro al caricatore, poteva anche integrare un concorso di colpa, ma non costituiva comunque un comportamento anomalo del S.DV. in quanto quest'ultimo, al momento dell'incidente, non poteva andare avanti (perché c'era lo Z.A., con la macchina), ragion per cui doveva necessariamente andare indietro. Detta situazione "anomala" non era stata causata dal S.DV. ma era stata da quest'ultimo subita; era il preposto Z.A., che guidava il caricatore, ad accorgersi di tale situazione anomala e che avrebbe dovuto segnalare alla dirigenza che quel mezzo meccanico era privo di segnalatore acustico ("cicalino"). In sintesi, il S.DV.non aveva posto in essere un comportamento "abnorme", non riferendo allo Z.A. che stava per mettersi dietro il caricatore, proprio perché non poteva fare altrimenti.
La Corte territoriale ha quindi confermato il giudizio di penale responsabilità degli imputati, formulato in primo grado, osservando che:
-il fatto che il caricatore Viacar, che era in dotazione alla Acmer s.r.l. e che investì il dipendente, fosse sprovvisto dell'avvistatore acustico di retromarcia (cd. "cicalino") rappresentava una "mancanza" da parte degli organi della Acmer, preposti alla tutela della sicurezza dei dipendenti Acmer. Tale mancanza risultava ancora più grave, in quanto, in quel momento, il caricatore in manovra era sprovvisto di una telecamera posteriore con un monitor, che non era nemmeno obbligatoria (cfr. teste Vincenzo M., pag. 62);
- indubbia era la responsabilità del capo squadra, che conduceva il caricatore quella notte, lo Z.A. per l'appunto, che era anche il preposto nel cantiere; questi si era certamente accorto della mancanza del cicalino, doveva informare subito la dirigenza, a maggior ragione per il fatto che il piano operativo di sicurezza prevedeva di "verificare l'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosi";
- parimenti indubbia era la responsabilità del G.R., che aveva assunto la funzione di Direttore tecnico dell'Acmer, che si occupava del cantiere, dove si trovava quasi sempre e che aveva provveduto ad ordinare il "cicalino" alla Vaia Car S.p.a. dopo il sinistro, mentre avrebbe dovuto farlo "prima", convincendo l'amministratore Unico I.A. della necessità di tale acquisto; anche per lui valeva il fatto che il piano operativo di sicurezza prevedeva di "verificare l'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosi";
- infine indubbia era la responsabilità di I.A., il quale era l'amministratore Unico di Acmer S.r.l., vero e proprio "datore di lavoro" del S.DV.; anche se era stato il G.R. a richiedere a Vaia Car S.p.a. i lavori di installazione del cicalino retromarcia, nonché i lavori di collegamento acustico su di un'altra macchina, nulla provava che il datore di lavoro avesse concesso al suddetto G.R. o ad altri l'"autonomia di spesa"; era preciso dovere dell'I.A., proprio perché "datore di lavoro", accertare che il caricatore fosse dotato di "cicalino" per la integrità dei dipendenti, ma lo stesso in cantiere non andava quasi mai;
- non v'era alcuna contraddizione tra le contestazioni mosse ai tre imputati: Z.A. , quale preposto della Acmer doveva certamente segnalare tempestivamente al datore di lavoro ed al direttore tecnico dell'assenza di un dispositivo acustico di avvistamento, senza, tuttavia, che questa omissione fosse idonea ad esonerare gli altri due dai loro precisi doveri in materia.
2.3. La congiunta lettura di entrambe le sentenze di merito - che, concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, valgono a saldarsi in un unico complesso corpo argomentativo (cfr. Cass., Sez. 1, n. 8868/2000, Sangiorgi, Rv. 216906) - evidenzia che i giudici di merito hanno sviluppato un conferente percorso argomentativo, relativo all'apprezzamento del compendio probatorio, che risulta immune da censure rilevabili dalla Corte regolatrice.
I ricorrenti denunciano il travisamento della prova (peraltro non deducibile nel caso di cosiddetta "doppia conforme": cfr. tra le tante, Sez. 4, n. 19710/2009, Rv. 243636; Sez. 2, n. 5223/2007, Rv. 236130), ma in realtà ripropongono una rilettura degli elementi di prova, che, come è noto, è preclusa a questa Corte regolatrice.
Sotto altro profilo, occorre precisare che la mancata risposta del Giudice di secondo grado alle argomentazioni difensive, svolte in appello, può essere utilmente dedotta in Cassazione quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività, nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo interventi di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una decisione più favorevole di quella adottata. Al contrario la denunzia di incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che i ricorrenti ritengano tali da determinare una diversa decisione, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto.
Al riguardo, si deve ribadire, per condivise ragioni, l'insegnamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in base al quale nessuna prova, in realtà, ha un significato isolato, slegato dal contesto in cui è inserita; occorre necessariamente procedere ad una valutazione complessiva di tutto il materiale probatorio disponibile; tale valutazione complessiva spetta al giudice del merito, al quale il giudice di legittimità non può sostituirsi (Sez. 5, Sent. n. 16959 del 12/04/2006, Rv. 233464). 
3. Infondato è il terzo motivo di ricorso, concernente la dedotta mancata motivazione dell'ordinanza dibattimentale emessa dal Giudice di primo grado in data 12/06/2015.
Invero, contrariamente a quanto deducono i ricorrenti, il Giudice di primo grado, dopo aver analiticamente ripercorso l'articolata istruzione dibattimentale (pp.3-10), ha dato atto di essere stato sollecitato dalla difesa a disporre la citazione, ex art. 507 c.p.c., di tale G.F. (soggetto citato dal teste F. come responsabile dell'impianto di RFI e come addetto al controllo dei mezzi delle imprese appaltataci; ma con motivazione congrua ha spiegato (p.10) di aver ritenuto di non dover disporre detta citazione, ritenendo che l'esame di tale soggetto non fosse assolutamente indispensabile ai fini della decisione, in quanto le circostanze inerenti alle condizioni dei mezzi della ditta Acmer erano state già ampiamente delineate dagli altri testimoni.
Tenendo conto di tale motivazione, la Corte d'appello non soltanto ha integralmente confermato la suddetta ordinanza del giudice di primo grado, ma ha anche respinto la richiesta di riapertura del dibattimento, non ritenendo a sua volta in alcun modo necessaria l’audizione del teste L.F..
Così motivando, la Corte territoriale ha tenuto presente il principio di diritto, affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sent. n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, rv. 266820), secondo il quale la rinnovazione dell’istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell’istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti.
4. Non fondato, infine, è il quinto motivo di ricorso, concernente la delega scritta, che era stata rilasciata dall'imputato I.A. all'imputato G.R..
4.1. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere delegati, con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al datore di lavoro, a condizione che l'atto di delega sia espresso, inequivoco e certo, investa persona tecnicamente capace, dotata cioè delle necessarie cognizioni tecniche, nonché dei relativi poteri decisionali e di intervento (anche di spesa), sia specificamente accettato.
E di recente le Sezioni Unite (cfr. sent. n. 38343 del 24704/2014, Espenhahn e altri, Rv. 261108) hanno statuito che, in materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro, possono essere trasferiti con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, a condizione che il relativo atto di delega ex art. 16 del D.Lgs. n. 81 del 2008 riguardi un ambito ben definito e non l'intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa.
Nell'occasione le Sezioni Unite hanno precisato che la delega, nei limiti in cui è consentita dalla legge, opera la traslazione dal delegante al delegato di poteri e responsabilità che sono proprie del delegante medesimo. Questi, per così dire, si libera di poteri e responsabilità che vengono assunti a titolo derivativo dal delegato. La delega, quindi, determina la riscrittura della mappa dei poteri e delle responsabilità.
Residua, in ogni caso, tra l’altro, come l'art. 16 del T.U. ha chiarito, un obbligo di vigilanza "alta", che riguarda il corretto svolgimento delle proprie funzioni da parte del soggetto delegato.
Ma ciò che qui maggiormente rileva è che non vi è effetto liberatorio senza attribuzione reale di poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa pertinenti all'ambito delegato.
In sintesi, la delega ha senso se il delegante (perché non sa, perché non può, perché non vuole agire personalmente) trasferisce incombenze proprie ad altri, cui attribuisce effettivamente i pertinenti poteri.
4.2. Orbene, il Tribunale di Milano - dopo aver osservato che l'organigramma attribuiva al G.R. il ruolo di direttore tecnico Cantiere RFI, mentre i testi avevano indicato lo Z.A. quale preposto - ha rilevato che, a conferma di detti due ruoli, vi erano le comunicazioni di nomina (acquisite agli atti), rispettivamente datate 27/5/2011 e 30/5/2011, firmate da I.A. e da ciascun interessato per l'accettazione, e concernenti appunto l'attribuzione della veste di direttore tecnico in favore di G.R., nonché di quella di preposto allo Z.A..
Sennonché, con riferimento al contenuto di queste nomine, secondo il giudice di primo grado, che peraltro ha puntualmente richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite sopra menzionata, non era condivisibile l'assunto (svolto dall'Imputato I.A. in sede di interrogatorio, e ripreso dal suo difensore nel corso della discussione finale) circa l'efficacia scriminante delle deleghe asseritamente conferite dallo stesso I.A. ai coimputati G.R. e Z.A. per la gestione operativa del cantiere ferroviario in cui si è verificato l'infortunio.
Invero, per espressa previsione del citato art. 16 d.lgs. 81/2008, l'efficacia scriminante della delega di funzioni è legata alla sussistenza di un autonomo potere di spesa in capo al delegato, mentre nel caso di specie detto potere non era stato conferito da I.A. ai due coimputati. E, analizzando la documentazione prodotta dalla difesa dell'imputato I.A. all'udienza dei 13.5.2015 (ed in particolare le due comunicazioni di nomina in precedenza ricordate) non era riscontrabile alcun riferimento all'attribuzione di un simile potere di spesa.
Pertanto, nel caso di specie, secondo il Tribunale, non vi era stato il subentro dei delegati nella posizione di garanzia del delegante (cioè dell'I.A.), il quale era stato correttamente individuato come soggetto responsabile all'interno del capo di imputazione in quanto datore di lavoro. Come titolare di questo ruolo, dunque, l'I.A. era obbligato a provvedere alla corretta manutenzione dei mezzi utilizzati all'interno dell'impresa, nonché in generale ad adottare tutte le misure idonee a salvaguardare l'integrità fisica dei lavoratori, vigilando sulla loro attuazione. Questi sono gli obblighi che discendono in particolare dall'art. 71, comma 4, lett. a, pt. 2 d. Lgs. 81/2008, richiamato nel capo di imputazione, il quale attribuisce al datore di lavoro l'obbligo di assicurare la manutenzione dei mezzi, allo scopo di mantenere nel tempo i requisiti di sicurezza richiamati dall'art. 70 del medesimo decreto. Secondo quest'ultima disposizione, in particolare, tali requisiti di sicurezza sono quelli previsti da fonti normative, o comunque devono rispondere ai criteri indicati nell'allegato V al predetto Testo unico.
4.3. E la Corte territoriale, come sopra rilevato, ha osservato che, pur essendo stato il G.R. a richiedere a Vaia Car S.p.a. i lavori di installazione del cicalino retromarcia, nonché i lavori di collegamento acustico su di un'altra macchina, "nulla provava che il datore di lavoro avesse concesso al suddetto G.R. o ad altri l'autonomia di spesa", invocata nell'atto di appello, tanto è vero che nella predetta fattura compare anche un altro ordinativo, partito questa volta da "Omissis"".
4.4. In definitiva, entrambi i giudici di merito, con motivazione ancora una volta esente da aporie logiche e giuridiche, hanno dato coerente attuazione ai principi affermati da questa Corte in materia di obblighi gravanti sul garante della sicurezza nonché in punto di delega di funzioni.
5. Per le ragioni che precedono, i ricorsi devono essere rigettati ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
 

 

P.Q.M.

 


Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 25/10/2017.