Cassazione Civile, Sez. 6, 12 gennaio 2018, n. 694 - Riconoscimento del diritto alla rivalutazione della contribuzione previdenziale ex art. 13, co. 8°, L. n. 257/1992


Presidente: DORONZO ADRIANA Relatore: DORONZO ADRIANA Data pubblicazione: 12/01/2018

 

 

Rilevato che:
1. Il Tribunale di Genova respingeva il ricorso proposto da R.E. nei confronti dell'INPS, volto a ottenere il riconoscimento del diritto alla rivalutazione della contribuzione previdenziale ex art. 13, co. 8°, L. n. 257/1992, per il periodo 20/12/1976-31/12/1992, fino al 31/3/1990 già oggetto di certificazione INAIL revocata con provvedimento del 9/2/2011 dallo stesso istituto assicuratore;
2. con sentenza depositata il 6/8/2014, la Corte d’appello di Genova rigettava l’impugnazione proposta dal R.E.;
la Corte riteneva infondata l’eccezione di illegittimità della revoca della certificazione, rientrando l’atto nell’ambito dell’esercizio dei poteri di autotutela riconosciuti all’amministrazione in seguito ad una nuova rivalutazione dei motivi di fatto che avevano condotto all’adozione del provvedimento; rinnovava la consulenza tecnica d’ufficio, all’esito della quale riteneva non provata l'esposizione al rischio del lavoratore il quale, secondo quanto emerso dai documenti prodotti, dalle deposizioni acquisite e dall’analisi delle caratteristiche tecniche della produzione della datrice di lavoro (Ilva s.p.a.), aveva sempre svolto le mansioni di “addetto alla strumentazione e regolazione nel reparto AUS” presso lo stabilimento Ilva S.p.A. ed era stato esposto all’amianto in misura inferiore alla soglia di legge;
3. contro la sentenza propone ricorso per cassazione il R.E., articolando tre motivi, ai quali resiste l'INPS con controricorso; 
la proposta del relatore ex art. 380 bis cod.proc.civ. è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata;
il collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata;
 

 

Considerato che:
1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione della L. 27/3/1992 , n. 257 (spec. art. 13), dell'art. 18, c. 8, L. 31/7/2002, n. 179, dell'art. 1 L. 24/12/2007, n. 247, dell'art. 47 L. 24/11/2003, n. 326, della L. 31/7/2002, n. 179 art. 18, dell'art. 2697 c.c., nonché del decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale 12/3/2008, del D.M. 27/10/2004 e della circolare INAIL direzione generale-direzione centrale prestazioni n. 90 del 29/12/2004: omesso rilievo dell'illegittimità della revoca INAIL per carenza dei presupposti ed insufficienza della motivazione dell'atto del 23/1/2009;
2. con il secondo motivo (erroneamente contrassegnato con il numero 4), il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli art. 3 e 21 nonies L. n. 241/1990, nonché degli artt. 24 e 113 Cost. in relazione al D.M. n. 27 ottobre 2004, lamentando che il provvedimento di revoca non rispondeva alle norme citate e la sentenza non aveva adeguatamente motivato sul punto;
3. con il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione delle norme già elencate nel primo motivo, in riferimento alla normativa sopravvenuta contenuta nell’art. 1, comma 112, L. n. 190/2014, con cui è stata ripristinata la certificazione Inail di esposizione all’amianto rilasciata il 6/6/2001 e chiede la cassazione della sentenza con rinvio al giudice di merito per la verifica dei requisiti per l’applicabilità dello ius superveniew, 
4. motivi di priorità logica inducono ad esaminare preliminarmente il terzo motivo di ricorso, il quale è fondato nei sensi di cui appresso;
4.1. l’art. 1, comma 112, L. n. 190/2014, così dispone: «Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche da parte dei lavoratori attualmente in servizio, con effetto dal 1° gennaio 2015, senza corresponsione dei rati arretrati, non si tiene conto dei provvedimenti di annullamento delle certificazioni rilasciate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inali) per il conseguimento dei benefici di cui all'art. 13, comma 8, della L 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitive»;
4.2. come è stato già affermato da questa Corte (Cass. 16/10/2015, n. 20988, seguita da Cass., ord. 22/12/2016, n. 26817), lo ius superveniens deve ritenersi rilevante ai fini della decisione alla luce del principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, in forza del quale «Nel giudizio di legittimità, lo "ius superveniens", che introduca una nuova disciplina dei rapporto controverso, può trovare applicazione alla condizione, necessaria, che la normativa sopraggiunta sia pertinente aspetto alle questioni agitate nel ricorso, posto che i principi generali ddfordtnamento m materia di processo per cassazione e soprattutto quello che impone che la funzione di legittimità sia esercitata attraverso l'individuazione delle censure espresse nei motivi di ricorso e sulla base di esse - richiedono che il motivo del ricorso, con cui è investito, anche indirettamente, il tema coinvolto nella disciplina sopravvenuta, oltre che sussistente sia ammissibile secondo la disciplina sua propria» (Cass. n. 16642 del 01/10/2012; con specifico riferimento alla norma in esame, v. Cass. 26817 del 22/12/2016, cit.);
4.3. dalla esposizione della censura si evince, infatti, con chiarezza che la doglianza investe direttamente il provvedimento caducatorio della certificazione rilasciata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) per il conseguimento dei benefici di cui all'art. 13, comma 8, della l. 27 marzo 1992, n. 257;
4.4. la questione investita dal novum normativo deve pertanto reputarsi rientrare nell'ambito della materia devoluta all'esame di questa Corte con l'impugnazione, secondo i dettami della citata giurisprudenza;
4.5. né si ravvisano ragioni per ritenere il suddetto motivo inammissibile per difetto di autosufficienza, come prospettato in controricorso, risultando nel ricorso l'esatta indicazione dei documenti richiamati e della fase processuale - giudizio di primo grado - in cui i medesimi, rilevanti ai fini dello sviluppo della tesi difensiva in relazione alla qualifica rivestita e alle mansioni svolte, risultano prodotti;
5. si impone, pertanto, la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice del merito che provvederà alla verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della nuova disciplina nel caso in esame e regolerà le spese del presente giudizio.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 19/12/2017