Tipologia: CIA
Data firma: 14 giugno 1988
Validità: 01.01.1988 - 31.12.1990
Parti: Gros Market Lombardini e Fisascat-Cisl, Filcams-Cgil, Uiltucs-Uil, Coordinamento Sindacale
Settori: Commercio, GDO, Gros Market Lombardini
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Premessa
Titolo primo
Art. 1 - Diritti di informazione
Art. 2 - Investimenti, Sviluppo, Occupazione
Art. 3 - Contratti di formazione lavoro
Art. 4 - Progetto qualità
Art. 5 - Commissione Tecnica
Titolo secondo
Art. 6 - Orari di lavoro
Art. 7 - Part-time
Art. 8 - Orario di entrata e inizio lavoro
Art. 9 - Riduzione orario di lavoro
Art. 10 - Controllo merci
Art. 11 - Organizzazione del lavoro
Art. 12 - Mobilità
Art. 13 - Festività natalizie
Titolo terzo
Art. 14 - Ferie
Art. 15 - Malattia
Art. 16 - Infortuni sul lavoro
Art. 17 - Anticipi TFR
  Art. 18 - Mensa
Titolo quarto

Art. 19 - Premio aziendale
Art. 20 - Una tantum
Art. 21 - Salario per obiettivi
Art. 22 - Indennità addetti al controllo
Art. 23 - Indennità turno serale per operatori al centro elettronico
Art. 24 - Livelli retributivi
Titolo quinto
Art. 25 - Festività del patrono
Art. 26 - Ambiente di lavoro
Art. 27 - Parcheggio auto dipendenti
Art. 28 - Assemblee aziendali
Art. 29 - Coordinamento sindacale
Art. 30 - Permessi sindacali C.D.A.
Art. 31 - Permessi gestione rinnovi aziendali
Art. 32 - Decorrenza e durata
Allegato
Organizzazione del lavoro: Gros Market
Organizzazione del lavoro: Settore uffici amministrativi
Sperimentazione e verifica

Contratto Integrativo Aziendale Gros Market Lombardini spa 14 giugno 1988

Il 14 giugno 1988 presso la sede del G.M.L. in Dalmine, tra la Società Gros Market Lombardini […] e la Fisascat-Cisl […], la Filcams-Cgil […], la Uiltucs-Uil […], il Coordinamento Sindacale […], si è stipulato il presente Contratto Integrativo Aziendale.

Premessa
Visto l’accordo aziendale del 24 Luglio 1985, le parti hanno stipulato il presente “Contratto Integrativo Aziendale G.M.L.” che sostituisce a tutti gli effetti l’accordo citato salvo che per le condizioni di retroattività delle singole norme e della “premessa” in esso previste.
La Società Gros Market Lombardini fornirà alle maestranze copia stampata autentica del presente testo.

Titolo primo
Art. 1 - Diritti di informazione

Ferma restando l’autonomia e il rispettivo ruolo delle parti, nel corso di incontri quadrimestrali, convocabili tuttavia con scadenze più ravvicinate in presenza di particolari ed improrogabili esigenze motivate, nell’ambito di quanto già previsto dal CCNL, l’azienda fornirà alle Organizzazioni Sindacali di categoria e al coordinamento Aziendale, informazioni sulle situazioni determinatesi nel quadrimestre precedente e sulle previsioni a breve e a medio termine riguardanti l’azienda nel suo complesso e/o le singole unità, relativi agli obiettivi di politica commerciale, eventuali modifiche nelle merceologie e tecniche distributive, ai fattori economici e di mercato che condizionano e orientano i meccanismi aziendali.
Sempre nell’ambito ditali incontri, saranno fornite inoltre, informazioni riguardanti i processi organizzativi interni, alla organizzazione del lavoro e all’adeguatezza degli organici.
Le Parti convengono che tali incontri, abbiano carattere di preventivo confronto e dovranno quindi permettere alle parti l’esposizione delle reciproche posizioni in merito alle informazioni oggetto dei singoli incontri.
“Resta inoltre inteso che il confronto sulle materie sopraindicate potrà avvenire anche a livello locale su richiesta della struttura sindacale territoriale e/o aziendale”.

Art. 2 - Investimenti, Sviluppo, Occupazione
L’azienda si impegna ad illustrare alle OO.SS. e al Coordinamento entro il 30 Novembre di ogni anno, i propri programmi di investimento e sviluppo per l’esercizio successivo.
Si impegna inoltre, a fornire elementi di conoscenza sull’andamento dell’attività commerciale e sui programmi di addestramento professionale.
Si dichiara infine disponibile ad informare i Consigli di Azienda delle posizioni di lavoro che si rendessero vacanti a livello di filiale onde consentire agli interessati di potervi concorrere.

Art. 3 - Contratti di formazione lavoro
Con riferimento all’art. 3 della legge 863 del 12/12/84 in tema di assunzioni con contratto di formazione lavoro, si conviene di individuare i seguenti criteri rispondenti al fine di maggiormente tutelare i lavoratori assunti con tale formula:
1) l’azienda fornirà preventivamente al CDA della Filiale interessata i progetti di utilizzo dei CFL;
2) l’azienda si impegna previa verifica, a confermare il maggior numero possibile di lavoratori assunti con CFL e a formalizzare il passaggio a tempo indeterminato al compimento del 15° mese, fermo restando per la società i benefici previsti dalla legge;
3) l’azienda fornirà ai CDA le necessarie in formazioni per una adeguata verifica dello stato di avanzamento della formazione;
4) la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, non rappresenta novazione di rapporto di lavoro e gli automatismi contrattuali decorreranno dalla originaria data di assunzione.

Art. 4 - Progetto qualità
Premesso che è arrivato il momento di mettere a profitto al meglio le sinergie aziendali con il “Progetto Qualità l’azienda intende avviare una nuova filosofia tesa a: salvaguardare il lavoro sino ad ora svolto da tutti ed a instaurare una nuova cultura aziendale e una strategia per migliorare la qualità dei servizi, obiettivo che consentirà all’azienda una maggiore stabilità del futuro.
In fatti tale impegno da parte di tutti porterà la società a raggiungere quel “vantaggio competitivo”, vantaggio che sicuramente siglerà il continuo successo della G.M.L., anche in eventuali momenti di trasformazione del mercato e ciò puntando anche allo sviluppo del personale.
Scopi e finalità di questo progetto sono il miglioramento della collaborazione, della motivazione, della responsabilità, della professionalità e maturità sino ad oggi dimostrata da parte di tutto il personale.
In tale ottica l’azienda ha già predisposto un “progetto formativo” per tutti i lavoratori e finalizzato agli obiettivi di cui al punto precedente, i cui contenuti saranno illustrati alle OO.SS.

Art. 5 - Commissione Tecnica
Per rendere più partecipi alla vita dell’azienda il CdA e le OO.SS. la Società è d’accordo a coinvolgere le suddette strutture attraverso la costituzione di una commissione tecnica di verifica formata da 4 componenti del CdA (che possono chiedere l’eventuale assistenza delle OOSS) e della Direzione.
Compito di detta Commissione sarà quello di esaminare a priori e posteriori i problemi connessi al personale e in particolare per verificare gli effetti della introduzione di nuove tecnologie, di nuovi progetti e/o piani di investimento e sviluppo, con riferimento anche all’organizzazione del lavoro (intesa come orari, professionalità, mobilità, ecc.) ed all’occupazione.
In relazione al progetto qualità di cui all’art. è compito di detta commissione seguire l’evolversi del progetto formativo nelle sue varie fasi e di controllarne le risultanze; in oltre formulerà alle parti eventuali proposte tese a migliorare la qualità aziendale individuando obiettivi utili a tale fine.
Le ore spese per le riunioni delle commissioni non saranno scalate dal monte ore del CDA.

Titolo secondo
Art. 6 - Orari di lavoro

- Visti i nuovi orari di apertura e chiusura del gruppo grossisti “Alimentari” Cash & Carry;
- Vista la temporaneità dell’orario;
- Vista la disponibilità dell’azienda ad effettuare incontri per esaminare con C.d.A. un’eventuale proroga o nuovi cambiamenti orari nello spirito degli accordi aziendali;
- Visti gli allegati orari del personale reparto per reparto;
- Constatato che è nei programmi dell’azienda arrivare ad una ottimizzazione del lavoro oltre quello normale contrattuale;
- Vista la necessità di un nuovo tipo di rapporti che tenga conto delle varie funzioni esistenti in azienda con riferimento ai rapporti interni.
premesso quanto sopra l’Azienda stabilisce i nuovi orari di lavoro, come risultanti dalla tabella allegata
Orari Settore Gros Market
Direzione: lunedì 09,00/12.00 - 13.30/18.30 * 10.00/13.30- 15.00/19,30
mar./sab. 09.00/12.00 - 13.30/18.00 * 10.00/13.30 - 15.30/19.30
(turni alternati settimana/mente con riposo a rotazione)
Turnisti: turno A) 07.00/13.20turno B) 13.10/19.30
(i turni A e B si alternano rispettivamente…)
Ricev. Merci: lunedì 07.30/12.30 - 14.00/1 7.00
mart. -ven. 07.30/12.30 - 14.00/16.30
(gli orari sono fissi dal lunedì al venerdì)
Part-time:09.15/13.15 (cassa-ingresso clienti dal lunedì al venerdì)
15.00/19.00 (terminalisti dal lunedì al sabato)
C.E.D.:19.00/24.00 (lunedì)
19.30/23.30 (dal lunedì al sabato)
Orari settore uffici
dal lunedì al venerdì compreso 08.15/12.15 - 14.00/17.36
Gli orari del C.E.D. settore Uffici rimangono inalterati in attesa di ridefinizione come da impegno assunto dalle parti.

Art. 7 - Part-time
L’Azienda si atterrà alle norme previste dalla Legge 19.12.84 n. 863 e dal vigente CCNL.
Inoltre privilegerà il proprio personale che da full-time desidera passare a part-time in caso di assunzioni a tempo parziale con un minimo di 20 ore su base settimanale, 88 ore su base mensile, 960 ore su base annuale.
[…]

Art. 10 - Controllo merci
Premesso che lo spirito del presente accordo è quello di aumentare la collaborazione già esistente tra l’Azienda, le Maestranze e le OO.SS. e tenuto presente lo sforzo psico-fisico cui sono sottoposti gli addetti al controllo soprattutto in particolari momenti, si conviene quanto segue:
Rotazione
L’Azienda informa che vi sarà una effettiva rotazione programmata dalle direzioni periferiche con responsabilizzazione dell’applicazione.
La scelta delle persone che saranno adibite a tali mansioni, temporaneamente, in sostituzione dei controllori titolari assenti per cause motivate, con diritto alla conservazione del posto di lavoro, sarà effettuata dalla Direzione di unità, previa consultazione del C.d.A.

Art. 11 - Organizzazione del lavoro
Le parti convengono sul fatto che i programmi di organizzazione e di riorganizzazione devono ispirarsi a modelli che realizzino la professionalità e migliorino complessivamente le condizioni e la qualità del lavoro.
Su tale base le parti, con accordo dell’8 novembre 86, decidono di modificare l’organizzazione de/lavoro del G.M.L. introducendo una sperimentazione basata su doppi turni di lavoro, come si evince dall’allegato A, parte integrante del presente accordo.

Titolo terzo
Art. 18 - Mensa

Le parti concordano che attualmente non esistono le possibilità di istituire il servizio mensa nell’interno del punto di vendita salvo l’espansione già in atto.
[…]
Per i dipendenti che desiderassero consumare il proprio pasto all’interno dell’Azienda, verranno riviste e rese idonee le apposite sale.

Titolo quinto
Art. 26 - Ambiente di lavoro

L’Azienda si impegna a verificare con il CDA l’utilizzo delle Strutture Sanitarie Locali perla tutela dell’ambiente di lavoro, individuando campi di intervento rispetto al microclima, all’uso degli scanner e all’utilizzo dei video terminali.

Art. 28 - Assemblee aziendali
Le ore per le assemblee aziendali, in deroga a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e contrattuali, sono elevate a 13 ore annuali.

Art. 29 - Coordinamento sindacale
La Società, nel riconoscere l’organismo del coordinamento sindacale, assegna ai componenti il medesimo, uno specifico monteore di permessi sindacali retribuiti per l’espletamento delle loro funzioni, pari a 140 ore all’anno.

Organizzazione del lavoro: Gros Market
- All’interno dei Gros Market di Mandolossa, Dalmine e Cologno Monzese si concorda di introdurre una sperimentazione di una organizzazione del lavoro basata sul doppio turno.
- La fase di sperimentazione avrà corso nell’arco del primo semestre 1987 a seguito della predisposizione di tutte le condizioni tecniche e organizzative atte a garantire il normale andamento produttivo.
- In questa fase sperimentale l’insieme dei lavoratori a tempo pieno che svolgono mansioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci, di addetti ai carrelli elevatori, di sistemazione carrelli, verrà adibito in tutte le attività sopracitate ed in tutte le fasi di lavorazione, secondo un programma settimanale di massima che potrà subire eventuali aggiustamenti e/o modifiche alla luce di comprovate necessità operative e del quale si allega copia nel presente accordo, con una intercambiabilità di mansioni tale da consentire a tutti i lavoratori la completa conoscenza del ciclo produttivo ed una più equa ripartizione dei carichi e ritmi di lavoro e seguendo programmi giornalieri individuali di lavoro.
- Il personale a tempo pieno dei Gros Market, ad esclusione degli addetti al ricevimento merci, del capo piastra, del personale amministrativo, del servizio entrata clienti e del servizio cassa, verrà suddiviso in due turni di lavoro numericamente in parti uguali; esso verrà avvicendato .nei due turni con cadenza settimanale.
- Le Parti si impegnano, nel corso della fase sperimentale, a valutare l’inserimento nei turni anche delle figure professionali escluse.
- I due turni giornalieri avranno la durata di 6 ore e 20 primi ciascuno; l’orario settimanale risulterà così articolato in 6 giorni lavorativi ciascuno di 6 ore e 20 minuti; il primo turno avrà inizio alle ore 7,00 e terminerà alle ore 13.20; il secondo turno (pomeridiano) avrà inizio alle ore 13,10 e cesserà alle ore 19,30.
- Data la nuova distribuzione dell’orario tutti i risvolti amministrativi e contrattuali verranno riferiti al nuovo orario giornaliero di 6 ore e 20 minuti per le persone interessate al nuovo orario. Per il personale occupato nella turnazione, l’istituto delle ferie verrà ridefinito in conformità all’art. 42 del CCNL a partire dall’inizio della sperimentazione.
- I problemi organizzativi, produttivi ed operativi derivanti da situa-zioni di assenze di personale e/o concentrazione di lavoro che incidono su uno dei due turni dovranno essere risolti mediante un riequilibrio fra i due turni della forza lavoro a disposizione, che potrà essere effettuato con modifiche organizzative, con variazioni d’orario, con spostamenti di turno individuati in primo luogo sulla base della volontarietà, ecc.
- Tale riequilibrio verrà effettuato previo confronto con il CdA interessato sulle problematiche e sulle soluzioni da adottare.
- L’azienda, in considerazione della distribuzione dell’orario settimanale basato su sei giorni lavorativi per il personale part-time, si riserva, in fase di preparazione ed in fase di verifica della sperimentazione, di rivedere le problematiche relative al personale part-time sul piano organizzativo studiando l’ipotesi di un eventuale ampliamento delle prestazioni individuali nell’arco settimanale.
- L’orario di lavoro settimanale del personale del reparto ricevimento merci, escluso nella sperimentazione dei due turni, si articolerà nell’arco delle cinque giornate da lunedì a venerdì compreso; l’orario di lavoro si realizzerà così come evidenziato dall’allegato orario relativo all’unità di Mandolossa.
- L’orario settimanale di lavoro del Gros Market escluso dalla turnazione si articolerà nell’arco della settimana con l’utilizzo di due mezze giornate di riposo secondo quanto definito dall’art. 22 del CCNL 18.3.1983; l’orario di lavoro si realizzerà nell’arco della giornata secondo il programma evidenziato dall’allegato orario relativo all’unità di Mandolossa.

Organizzazione del lavoro: Settore uffici amministrativi
- Contemporaneamente all’introduzione della nuova organizzazione del lavoro nel Gros Market di Dalmine, il personale dei settori amministrativi e commerciali ridurrà il regime di orario di lavoro settimanale da 40 a 38 ore, in riferimento alla prima parte del presente accordo.
- La riduzione d’orario della prestazione settimanale avverrà riducendo l’orario di lavoro delle attuali 8 ore giornaliere distribuite da lunedì a venerdì compreso.
- L’orario di lavoro del personale degli Uffici Amministrativi e Commerciali, in occasione della riorganizzazione del lavoro su 38 ore, verrà quindi riprogrammato ricercando formule che perseguano il re-stringimento dei nastri orari giornalieri, il recupero di tempo libero sull’uscita serale, l’unificazione dell’orario di lavoro ed il periodo di intervallo.
- l’orario di lavoro del personale addetto al CED, attualmente legato a turni di lavoro che coprono l’intero arco della giornata, verrà programmato su 38 ore.

Sperimentazione e verifica
- L’introduzione della organizzazione del lavoro impostata sulla riduzione dell’orario di lavoro e/o sull’introduzione dei due turni si intende come sperimentazione rispondente a quanto individuato nell’art. 9 del Contratto Integrativo Aziendale e alle risultanze della Commissione Tecnica Paritetica nel corso del 1985; resta inteso pertanto che, qualora se ne verificassero le necessità e le condizioni, le Parti si reincontreranno per analizzare eventuali proposte di modifica al progetto sperimentale.
- La fase di sperimentazione avrà una durata sino al Gennaio 1988; prima della scadenza ditale fase le Parti si reicontreranno per valutare l’esito e per assumere le conseguenti decisioni.
A fronte dei problemi emergenti durante la sperimentazione come eventi a carattere straordinario o problemi contingenti che non incidono sull’assetto generale del progetto, la verifica e la ricerca di soluzioni immediate conseguenti avverrà tramite il confronto con i CCIA interessati; il confronto con il CdA o i delegati interessati verrà perseguito per affrontare eventuali problemi legati all’intercambiabilità di mansioni ed alla mobilità alfine di evitare forme di discriminazione e per conseguire una equa ripartizione dei carichi e dei ritmi di lavoro.