Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 7, 15 gennaio 2018, n. 1297 - Violazioni in materia di sicurezza. Ricorso inammissibile


 

 

 

Presidente: CAVALLO ALDO Relatore: ANDREAZZA GASTONE Data Udienza: 27/10/2017

 

 

 

Ritenuto:
- che il Tribunale di Taranto, con sentenza del 27/09/2016, ha condannato P.G. alla pena di euro 800,00 di ammenda per i reati di cui agli artt. 64 comma 1 lett. a) e 68 comma 1 lett. b), 43 comma 1 lett. b) e 55 comma 5 lett. a) D. Lgs. n.81 del 2008 perché, in qualità di amministratore del caseificio Paradiso s.n.c., contravveniva alla disciplina in materia di sicurezza del lavoro in relazione a contenuto di verbale di ispezione eseguito dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Taranto;
- che avverso detta sentenza ha proposto appello l'imputato tramite il proprio difensore, qualificato come ricorso dalla Corte d'Appello di Lecce, con ordinanza del 03/05/2017 e poi trasmesso a questa Corte, chiedendo l'assoluzione dal reato contestato;
- che successivamente sono stati presentati motivi aggiunti;
- che, preliminarmente, l'appello deve essere convertito in ricorso per cassazione ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen., stante l'inappellabilità della sentenza impugnata;
- che, ciò posto, va in limine preso atto che il Difensore firmatario del gravame, ovvero l'Avv. Omissis del foro di Taranto, non risultava, all'atto della proposizione del ricorso, tra i difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione;
- che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile;
- che, a norma dell'alt. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità
. non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 2.000,00;
 

 

P.Q.M.
 

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 27 ottobre 2017