Categoria: 1991
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Tipologia: CIA
Data firma: 21 novembre 1991
Validità: 21.11.1991 - 31.12.1994
Parti: Gros Market Lombardini e Fisascat-Cisl, Filcams-Cgil, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, GDO, Gros Market Lombardini
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Premessa
Titolo primo
Art. 1 - Diritti di informazione
Art. 2 - Investimenti, sviluppo, occupazione
Art. 3 - Contratti di formazione
Art. 4 - Progetto qualità
Art. 5 - Commissione Tecnica
Titolo secondo
Art. 6 - Orari di lavoro
Art. 7 - Part-time
Art. 8 - Orario di entrata e inizio lavoro
Art. 9 - Riduzione orario di lavoro
Art. 10 - Controllo merci
Art. 11 - Organizzazione del lavoro
Art. 12 - Mobilità
Art. 13 - Festività natalizie
Titolo terzo
Art. 14 - Ferie
Art. 15 - Malattia
Art. 16 - Infortuni sul lavoro
Art. 17 - Permessi e aspettative non retribuite
Art. 18 - Visite oculistiche
  Art. 19 - Anticipi TFR
Art. 20 - Mensa
Titolo quarto

Art. 21 - Premio aziendale
Art. 22 - Una tantum
Art. 23 - Salario per obiettivi
Art. 24 - Indennità addetti al controllo
Art. 25 - Indennità turno serale per operatori al centro elettronico
Art. 26 - Indennità casse
Art. 27 - Livelli retributivi
Titolo quinto
Art. 28 - Festività del patrono
Art. 29 - Ambiente di lavoro
Art. 30 - Parcheggio auto dipendenti
Art. 31- Assemblee aziendali
Art. 32 - Coordinamento sindacale
Art. 33 - Permessi sindacali CDA
Art. 34 - Permessi gestione rinnovi aziendali
Art. 35- Decorrenza e durata
Allegato A

Contratto Integrativo Aziendale Gros Market Lombardini spa, Bergamo 21 novembre 1991

Il 21 Novembre 1991 presso gli uffici della Gros Market Lombardini spa di Dalmine, tra la Società Gros Market Lombardini spa […] e la Fisascat - Cisl […], la Filcams - Cgil […], la Uiltucs - Uil […], il coordinamento dei Consigli di Azienda dei Centri G.M.L. di Dalmine, Mandolossa, Cologno […], si è stipulato il presente Contratto Integrativo Aziendale

Premessa
Visto l’accordo aziendale del 14 giugno 1988, le parti hanno stipulato il presente “Contratto Integrativo Aziendale G.M.L.”, che sostituisce a tutti gli effetti l’accordo citato salvo che per le condizioni di retroattività delle singole norme e della “premessa” in esso previste. La Società Gros Market Lombardini fornirà alle attuali maestranze e a tutti i dipendenti all’atto dell’assunzione copia stampata autentica del presente testo con allegato un elaborato esplicativo dei criteri di gestione della busta paga in uso presso la G.M.L.

Titolo primo
Art. 1 - Diritti di informazione

Ferma restando l’autonomia e il rispettivo ruolo delle parti nel corso di incontri quadrimestrali, convocabili tuttavia con scadenze più ravvicinate in presenza di particolari ed improrogabili esigenze motivate, nell’ambito di quanto già previsto dal CCNL, l’azienda fornirà alle Organizzazioni Sindacali di categoria e al coordinamento Aziendale informazioni sulle situazioni determinatesi nel quadrimestre precedente e sulle previsioni a breve e a medio termine riguardanti l’azienda nel suo complesso e/o le singole unità, relativi agli obiettivi di politica commerciale, eventuali modifiche nelle merceologie e tecniche distributive, ai fattori economici e di mercato che condizionano e orientano i meccanismi aziendali.
Sempre nell’ambito ditali incontri saranno fornite inoltre informazioni riguardanti i processi organizzativi interni, all’organizzazione del lavoro, ai turni, alla distribuzione dell’orario, all’organico nelle sue articolazioni.
Le parti convengono che tali incontri, aventi carattere di preventivo confronto, dovranno permettere alle parti l’esposizione delle reciproche posizioni in merito alle informazioni oggetto dei singoli confronti al fine di pervenire al raggiungimento di accordi preventivi e/o di possibili e opportune convergenze sugli obiettivi nonché sulle fasi operative e gli strumenti utilizzati.
Resta inoltre inteso che il confronto sulle materie sopraindicate potrà avvenire anche a livello locale su richiesta della struttura sindacale territoriale e/o aziendale.

Art. 2 - Investimenti, sviluppo, occupazione
L’azienda si impegna ad illustrare alle OO.SS. e al Coordinamento entro il 30 Novembre di ogni anno, i propri programmi di investimento e sviluppo per l’esercizio successivo.
Nella stessa occasione, o anche al di fuori delle scadenze previste, l’Azienda fornirà informazioni sui programmi che comportano processi rilevanti di ristrutturazione e di concentrazione, di internazionalizzazione e di innovazione tecnologica che investono l’intero assetto aziendale e nuovi insediamenti nel territorio.
Nel corso di tali incontri l’azienda esaminerà con le OO.SS. e il Coordinamento le prevedibili implicazioni degli investimenti predetti, i criteri della loro locazione, gli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all’occupazione sia nei suoi aspetti qualitativi che quantitativi, gli interventi di formazione e riqualificazione del personale connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri a livello nazionale e comunitario.
Si impegna inoltre, a fornire elementi di conoscenza sull’andamento dell’attività commerciale e sui programmi di addestramento professionale.
Si dichiara infine disponibile ad informare i Consigli di Azienda delle posizioni di lavoro che si rendessero vacanti a livello di filiale onde consentire agli interessati di poter concorrere.

Art. 3 - Contratti di formazione
Con riferimento all’art. 3 della legge 863 del 12/12/84 in tema di assunzioni con contratto di formazione lavoro, si conviene di individuare i seguenti criteri rispondenti al fine di maggiormente tutelare i lavoratori assunti con tale formula:
1) l’azienda fornirà preventivamente al CDA della Filiale interessata i progetti di utilizzo dei CFL;
2) l’azienda si impegna previa verifica, a confermare il maggior numero di lavoratori assunti con CFL e a formalizzare il passaggio a tempo indeterminato al compimento del 15° mese, fermo restando per la società i benefici previsti dalla legge;
3) l’azienda fornirà ai CDA le necessarie informazioni per una adeguata verifica dello stato di avanzamento della formazione;
4) la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, non rappresenta novazione di rapporto di lavoro e gli automatismi contrattuali decorreranno dalla originaria data di assunzione.

Art. 4 - Progetto qualità
Premesso che è arrivato il momento di mettere a profitto al meglio le sinergie aziendali con il “Progetto Qualità” l’azienda intende avviare una nuova filosofia tesa a: salvaguardare il! lavoro sino ad ora svolto da tutti ed a instaurare una nuova cultura aziendale e una strategia per migliorare la qualità dei servizi, obiettivo che consentirà all’azienda una maggiore stabilità del futuro.
Infatti tale impegno da parte di tutti porterà la società a raggiungere quel “vantaggio competitivo”, vantaggio che sicuramente siglerà il continuo successo della G.M.L., anche in eventuali momenti di trasformazione del mercato e ciò puntando anche allo sviluppo del personale.
Scopi e finalità di questo progetto sono il miglioramento della collaborazione, della motivazione, della responsabilità, della professionalità e maturità sino ad oggi dimostrata da parte di tutto il personale.
In tale ottica l’azienda ha già predisposto un “progetto formativo” per tutti i lavoratori e finalizzato agli obbiettivi di cui al punto precedente, i cui contenuti saranno illustrati alle OO.SS.
L’azienda inoltre si impegna ad un confronto preventivo con le OO.SS. e il Coordinamento sul possibile sviluppo ed evoluzione del “Progetto Qualità” nelle sue diversificate fasi al fine di chiarirne le finalità, le caratteristiche, la struttura e gli sviluppi progettuali anche in riferimento alle implicazioni riguardanti i lavoratori dipendenti.

Art. 5 - Commissione Tecnica
Per rendere più partecipi alla vita dell’azienda il CDA e le OO.SS. la Società è d’accordo a coinvolgere le suddette strutture attraverso la costituzione di una commissione tecnica di verifica formata da 4 componenti del CDA (che possono chiedere l’eventuale assistenza delle OO.SS.) e della Direzione.
Compito della Commissione sarà di puro approfondimento di alcune tematiche, prescindendo dal ruolo contrattuale di competenza agli organismi naturali stabiliti dalle norme vigenti in materia.
La Commissione Tecnica dovrà pertanto esaminare a priori e posteriori i fenomeni, lo sviluppo degli stessi e i problemi connessi al personale riguardanti in particolare:
- l’esame e la verifica degli effetti della introduzione di nuove tecnologie, di nuovi progetti e/o piani di investimento e sviluppo, con riferimento anche all’organizzazione del lavoro (intesa come orari, professionalità, mobilità, ecc.) ed all’occupazione.
- l’esame dei dati occupazionali sia a livello di sintesi che di dettaglio con le relative dinamiche sia quantitative che qualitative (CFL, part-time, in relazione anche all’applicazione e alla corretta gestione di accordi intervenuti al riguardo, nonché alla verifica della formazione per i lavoratori assunti con CFL).
- l’esame degli eventuali processi di qualificazione di riqualificazione, di aggiornamento professionale al fine di garantire opportunità professionali, privilegiando il personale già dipendente, con particolare riferimento all’occupazione femminile.
- l’esame sotto il profilo tecnico degli eventuali progetti elaborati dagli strumenti di qualità.
In relazione al progetto qualità di cui all’art. 4 è compito di detta commissione seguire l’evolversi del progetto formativo nelle sue varie fasi e di controllarne le risultanze; inoltre formulerà alle parti eventuali proposte tese a migliorare la qualità aziendale individuando obiettivi utili a tale fine.
Le ore spese per le riunioni delle commissioni non saranno scalate dal monte ore del CDA.

Titolo secondo
Art. 6 - Orari di lavoro

- Visti i nuovi orari di apertura e chiusura del gruppo grossisti “Alimentari” Cash & Carry
- Vista la temporaneità dell’orario.
- Vista la disponibilità dell’azienda ad effettuare incontri per esaminare con CDA un’eventuale proroga o nuovi cambiamenti orari nello spirito degli accordi aziendali;
- Visti gli allegati orari del personale reparto per reparto;
- Constatato che e nei programmi dell’azienda arrivare ad una ottimizzazione del lavoro oltre quello normale contrattuale;
- Vista la necessità di un nuovo tipo di rapporti che tenga conto delle varie funzioni esistenti in azienda con riferimento ai rapporti interni.
Inoltre:
- constatata la necessità di un adeguamento del servizio offerto dalla G.M.L. ad un contesto ambientale in rapido mutamento e caratterizzato dalla massiccia presenza di grandi strutture commerciali con dilatate fasce d’apertura alla clientela;
- accertata la necessità di una strategia di salvaguardia della tradizionale utenza della G.M.L. e di una naturale ricerca di nuove fasce di clientela;
Premesso quanto sopra:
l’Azienda stabilisce i nuovi orari di lavoro, come risultati della tabella allegata che si intendono a titolo sperimentale per n. 6 mesi sino al mese di giugno 1992; entro tale scadenza sarà verificata fra le parti, a livello di singola filiale fra la Soc. G.M.L. e il CDA di filiale, l’impatto e le conseguenze della sperimentazione al fine di conseguire le necessarie decisioni anche in funzione degli aspetti più propriamente organizzativi in tema di organico, pause, agibilità spazi ristoro di cui la società si rende disponibile sin d’ora alla loro soluzione.
Orari apertura alla vendita
Dalle 8,30 alle 20,30 (orario non stop da lunedì a sabato)
Orari settore Gros Market
Direzione
: lunedì 9,00/12,00 – 13,30/18,30 * 10,00/13,30 -15,00/19,30
mar./sab. 9,00/12,00 – 13,30/18,00 * 10,00/13,30 -15,30/19,30
(turni alternati settimanalmente con riposo a rotazione)
Turnisti: (Turno A)=7,00/13,20 x n. 6 gg. sett.
(Turno B I)=13,10/19,30 x n. 6 gg. sett.
(Turno A)=7,00/13,20 x n. 6 gg. sett.
(Turno B II)=14,40/21,00 x n. 6 gg. sett.
(i turni si alternano settimanalmente con la progressione di cui sopra)
Ricev. merci: (Turno A) = 7,00/13,20 x n. 6 gg. sett.
(Turno B) = 8,30/14,50 x n. 6 gg. sett.
(i turni si alternano settimanalmente)
Servizi: (Casse – Ingresso Clienti): (Turno A) = 8,30/14,50
(Amministrativi):(Turno B) =14,40/21,00
Part-time G.M.: Le parti, a livello di singola filiale, si incontreranno per verificare gli orari del Part-Time alla luce delle normative vigenti.
Orari settore uffici
Dal lunedì al venerdì compreso:
8,15/12,15 – 14,00/17,30 da martedì a venerdì
8,15/12,15 – 14,00/18,00 lunedì
Gli orari del C.E.D. settore Uffici rimangono inalterati in attesa di ridefinizione come da impegno assunto dalle parti.

Art. 7 - Part-time
L’azienda si atterrà alle norme previste dalla legge 19/12/84 n. 863 e dal vigente CCNL, impegnandosi ad assunzioni part-time con un minimo di 20 ore settimanali.
Inoltre privilegerà il proprio personale che da full-time desidera passare a pali-time in caso di assunzioni a tempo parziale con un minimo di 20 ore su base settimanale, 88 ore su base mensile, 960 ore su base annuale.
In applicazione pertanto all’art. 3-bis della citata legge, l’Azienda previlegerà i passaggi a part-time con prestazione settimanale o annuale superiore e da part-time a tempo pieno in caso di nuove assunzioni con diritto di precedenza per lavoratori già assunti e fermo restando comunque un livello di pari professionalità.
Il passaggio da tempo parziale a tempo pieno e viceversa, nonché la modifica dell’orario a tempo parziale, dovrà decorrere dall’inizio del mese e per una durata minima di mesi uno e massima per multipli di uno ma comunque mesi interi.
I lavoratori che richiedono di trasformare la propria prestazione da tempo parziale a tempo pieno e viceversa dovranno inoltrare specifica domanda scritta alla Direzione Aziendale; copia della domanda dovrà essere comunicata al CDA della Filiale.
I passaggi avverranno in ordine di anzianità stabilita dalla data di presentazione della domanda previo verifica del CDA interessato.
[…]
In applicazione alle norme previste in materia nell’ultimo rinnovo del CCNL e in fattispecie l’art. 39/1 s.p., il trattamento economico e normativo per i lavoratori della G.M.L. assunti a tempo parziale sarà riproporzionato sulla base dell’orario settimanale di riferimento a 38 ore così come conseguito nel successivo art. 9.
[…]

Art. 9 - Riduzione orario di lavoro
A fronte dell’obiettivo sindacale di ridurre gli orari di lavoro al fine di agevolare nuova occupazione, visti gli incrementi occupazionali già realizzati dall’azienda nel 1984 e le ulteriori previsioni per il 1985 la Direzione a fronte dei costi derivanti e che deriveranno da ciò, dichiara la propria disponibilità in futuro ad una riduzione dell’orario di lavoro da quantificare e legata al realizzarsi di condizioni tecniche organizzative che consentano un diverso utilizzo dei lavoratori finalizzato ad un aumento della produttività.
In tal senso dall’1/1/1989 tutti i lavoratori usufruiranno di ulteriori 8 ore/anno di permessi individuali retribuiti (P.I.R.) di cui all’art. 49 del CCNL 28/3/87 e di ulteriori 8 ore/anno a partire dall’1/1/90.
Analogamente la società conferma l’aumento dei permessi individuali retribuiti così come conseguito nell’art. 49 CCNL. 15/12/90 secondo le quantità e le scadenze stabilite; si rende inoltre disponibile ad un ulteriore incremento in aggiunta a quanto stabilito nell’art. 9) del CIA 14/6/88 e nell’art. 49 del CCNL 15/12/90 per un totale di 12 ore di Permessi individuali Retribuiti annui per ogni lavoratore dipendente della G.M.L. con le seguenti modalità:
- n. 4 ore di P.I.R. dal 1/1/1992
- n. 4 ore di P.I.R. dal 1/1/1993
- n. 4 ore di P.I.R. dal 1/1/1994
Tali permessi sono da considerarsi non assorbibili dall’attuale e da fu-ture riduzioni definite nell’ambito dei rinnovi contrattuali.
Tutto ciò premesso e richiamato l’accordo stipulato fra le parti il giorno 8/11/1986 e riguardante la riduzione del regime d’orario di lavoro settimanale da 40 a 38 ore, visti inoltre gli orari di lavoro della tabella di cui all’art. 6 del presente contratto:
- per i lavoratori della G.M.L. con regime d’orario di lavoro settimanale di 38 ore beneficeranno:
senza possibilità di recupero in con possibilità di recupero in
conto P.I.R. delle Ex Fest. Civili conto P.I.R. delle Ex Fest. civili
(2 giugno – 4 novembre) previo richiesta scritta.
Dal 1 marzo 1987 16 ore annue 32 ore annue
dal 1 genn. 1988 24 ore annue 40 ore annue
dal 1 genn. 1990 32 ore annue 48 ore annue
dal 1 genn. 1992 40 ore annue 56 ore annue
dal 1 genn. 1993 48 ore annue 64 ore annue
dal 1 genn. 1994 60 ore annue 76 ore annue
- i lavoratori ai livelli 1° e 1°S, nonché alle qualifiche dei Quadri, che mantengono a seguito dell’accordo 8/11/86 il regime d’orario di lavoro settimanale di 40 ore beneficeranno:
dal 1 gennaio1986 n. 88 ore annue
dal 1 gennaio1989 n. 96 ore annue
dal 1 gennaio1990 n. 104 ore annue
dal 1 gennaio1992 n. 112 ore annue
dal 1 gennaio1993 n. 120 ore annue
dal 1 gennaio1994 n. 132 ore annue
ferma restando la normativa relativa alle ex festività civili prevista dalla legge 54 del 1977. Rimane inteso che qualora ai lavoratori a regime 40 ore fosse applicato il regime 38 ore, agli stessi saranno estese automaticamente le condizioni previste a questo titolo per i lavoratori già a regime 38 ore.
- i lavoratori della G.M.L. con prestazione part-time 20 ore settimanali, in applicazione a quanto previsto dall’art. 38/1 SP del CCNL 15/12/90, beneficeranno:
senza possibilità di recupero in con possibilità di recupero
in conto P.I.R. delle Ex Fest. civili conto P.I.R. delle Ex Fest. civili
(2 giugno – 4 novembre) previo richiesta scritta.
dal 1 genn. 1992 21 ore annue 29 ore annue
dal 1 genn. 1993 25 ore annue 34 ore annue
dal 1 genn. 1994 32 ore annue 40 ore annue
- i lavoratori della G.M.L. con prestazione part-time 24 ore settimanali, in applicazione a quanto previsto dall’art. 38/1 SP del CCNL 15/12/90, beneficeranno:
senza possibilità di recupero in con possibilità di recupero
in conto P.I.R. delle Ex Fest. civili conto P.I.R. delle Ex Fest. civili
(2 giugno – 4 novembre) previo richiesta scritta.
dal 1 genn. 1992 25 ore annue 35 ore annue
dal 1 genn. 1993 30 ore annue 40 ore annue
dal 1 genn. 1994 38 ore annue 48 ore annue

Art. 10 - Controllo merci
Premesso che lo spirito del presente accordo è quello di aumentare la collaborazione già esistente tra l’Azienda, le Maestranze e le OO.SS. e tenuto presente lo sforzo psico-fisico cui sono sottoposti gli addetti al controllo soprattutto in particolari momenti, si conviene quanto segue:
Rotazione
L’Azienda informa che vi sarà una effettiva rotazione programmata delle direzioni periferiche con responsabilizzazione dell’applicazione.
La scelta delle persone che saranno adibite a tali mansioni, temporaneamente, in sostituzione dei controllori titolari assenti per cause motivate, con diritto alla conservazione del posto di lavoro, sarà effettuata dal/a Direzione di unità, previa consultazione del CDA.
L’Azienda si impegna inoltre a garantire una equa rotazione delle figure professionali inquadrate al 4° livello e adibite nei Gros Market con mansioni promiscue sul controllo merci, rifornimento e movimentazione delle merci.

Art. 11 - Organizzazione del lavoro
Le parti convengono sul fatto che i programmi di organizzazione e di riorganizzazione devono ispirarsi a modelli che realizzino la professionalità e migliorino complessivamente le condizioni e la qualità de/lavoro.
Su tale base le parti, con accordo dell’8 novembre “86, decidono di modificare l’organizzazione del lavoro del G.M.L. introducendo una sperimentazione basata su doppi turni di lavoro, come si evince dall’allegato A, parte integrante del presente accordo.
In deroga a quanto previsto ai punti 4 e 11 del citato accordo 8/11/86, ed in applicazione del punto 5, in concomitanza con l’ampliamento delle fasce orarie d’apertura alla clientela ed all’applicazione degli orari di lavoro di cui all’art. 6 del presente accordo, l’organizzazione del lavoro basato su doppi turni verrà estesa anche ai settori e alle figure dei Gros Market attualmente esclusi, ed esattamente il reparto casse, il reparto ricevimento merci, il reparto Entrata Clienti ed Amministrazione Clienti, i capi settori e gli operatori con qualifica di “seconda linea”.

Art. 13 - Festività natalizie
In occasione della richiesta aziendale di prestazioni nel periodo prenatalizio e di prestazioni lavorative richieste ne/le giornate domenicali e/o festività infrasettimanali l’azienda, premesso che detta richiesta è motivata dalle esigenze di mercato legate al particolare periodo e fermo restando il concetto della non obbligatorietà e quindi il rispetto della volontarietà, riconoscerà il recupero in Permessi Individuali Retribuiti dell’equivalente del 50% delle ore effettivamente prestate in aggiunta a quanto già precisato dal CCNL in vigore.
In alternativa al recupero in conto Permessi Individuali Retribuiti, il lavoratore potrà richiedere il pagamento delle ore prestate retribuite con la retribuzione oraria di fatto maggiorata del 50% in aggiunta a quanto già previsto dal CCNL in vigore.
L’Azienda auspica che le richieste di prestazioni nelle giornate di cui sopra verranno soddisfatte da una presenza spontanea tale da coprire almeno il 50% del normale organico di reparto: a fronte di difficoltà in tal senso le parti, a livello di singola filiale, si incontreranno per analizzare la situazione.

Titolo terzo
Art. 18 - Visite oculistiche

In conformità alle “Direttive del Consiglio delle Comunità Europee del 29 maggio 1990 per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminale”, in fattispecie l’art. 9, l’Azienda si impegna a partire dal 1992 ad effettuare a proprio carico adeguati esami degli occhi e della vista a tutti i lavoratori della G.M.L. spa operanti su attrezzature videoterminali, sia all’atto dell’assunzione, sia periodicamente con frequenza annuale indicativamente entro la fine del mese di febbraio dell’anno in corso.

Art. 20 - Mensa
Le parti concordano che attualmente non esistono le possibilità di istituire il servizio mensa nell’interno del punto di vendita salvo l’espansione già in atto.
Con riferimento alle situazioni in atto alla filiale di Cologno Monzese, in cui tramite una convenzione esterna con la “Ristor Coop s.r.l. “, i dipendenti di detta filiale concorrono al pagamento del 50% del costo previsto, tale iniziativa viene estesa alle unità di Bergamo e Brescia.
[…]
Per i dipendenti che desiderassero consumare il proprio pasto all’interno dell’azienda, verranno riviste e rese idonee le apposite sale.

Titolo quarto
Art. 25 - Indennità turno serale per operatori al centro elettronico

Con decorrenza 1/5/81 è stata istituita una indennità giornaliera di L. 7.000 lorde a titolo di indennità presenza turno serale. Si precisa che detta indennità è strettamente ed unicamente legata alla presenza nel turno di lavoro dalle ore 15 alle ore 23 e dalla specifica mansione di operatore di centro elettronico.
[…]

Titolo quinto
Art. 29 - Ambiente di lavoro

L’Azienda si impegna a verificare con il CDA l’utilizzo delle Strutture Sanitarie Locali per la tutela dell’ambiente di lavoro, individuando i campi di intervento rispetto al microclima, all’uso degli scanner e all’utilizzo dei video normali.

Art. 31- Assemblee aziendali
Le ore per le assemblee aziendali, in deroga a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e contrattuali, sono elevate a 13 ore annuali.

Art. 32 - Coordinamento sindacale
La società, nel riconoscere l’organismo del coordinamento sindacale, assegna ai componenti il medesimo, uno specifico monte ore di permessi sindacali retribuiti per l’espletamento delle ore funzioni, pari a 140 ore all’anno.

Allegato A
Organizzazione del lavoro: Gros Market
- All’interno dei Gros Market di Mandolossa, Dalmine e Cologno Monzese si concorda di introdurre una sperimentazione di una organizzazione del lavoro basata sul doppio turno.
- La fase di sperimentazione avrà corso nell’arco del primo semestre 1987 a seguito della predisposizione di tutte le condizioni tecniche e organizzative atte a garantire il normale andamento produttivo.
- In questa fase sperimentale l’insieme dei lavoratori a tempo pieno che svolgono mansioni di incasso e relativa registrazione, di prepara-zione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci, di addetti ai carrelli elevatori, di sistemazione carrelli, verrà adibito in tutte le attività sopracitate ed in tutte le fasi di lavorazione, secondo un programma settimanale di massima che potrà subire eventuali aggiustamenti e/o modifiche alla luce di comprovate necessità operative e del quale si allega copia nel presente accordo, con una intercambiabilità di mansioni tale da consentire a tutti i lavoratori la completa conoscenza del ciclo produttivo ed una più equa ripartizione dei carichi e ritmi di lavoro e seguendo programmi giornalieri individuali di lavoro.
- Il personale a tempo pieno dei Gros Market, ad esclusione degli addetti al ricevimento merci, del capo piastra, del personale amministrativo, del servizio entrata clienti e del servizio cassa, verrà suddiviso in due turni di lavoro numericamente in parti uguali; esso verrà avvicendato nei due turni con cadenza settimanale.
- Le Parti si impegnano, nel corso della fase sperimentale, a valutare l’inserimento nei turni anche delle figure professionali escluse.
- I due turni giornalieri avranno la durata di 6 ore e 20 primi ciascuno; l’orario settimanale risulterà così articolato in 6 giorni lavorativi ciascuno di 6 ore e 20 minuti; il primo turno avrà inizio alle ore 7,00 e terminerà alle ore 13,20; il secondo turno (pomeridiano) avrà inizio alle ore 13,10 e cesserà alle ore 19,30.
- Data la nuova distribuzione dell’orario tutti i risvolti amministrativi e contrattuali verranno riferiti al nuovo orario giornaliere di 6 ore e 20 minuti per le persone interessate al nuovo orario.
Per il personale occupato nella turnazione, l’istituto delle ferie verrà ridefinito in conformità all’art. 42 del CCNL a partire dall’inizio della sperimentazione.
- I problemi organizzativi, produttivi ed operativi derivanti da situazioni di assenze di personale e/o concentrazione di lavoro che incidono su uno dei due turni dovranno essere risolti mediante un riequilibrio fra i due turni de/la forza lavoro a disposizione, che potrà essere effettuato con modifiche organizzative, con variazioni d’orario, con spostamento di turno individuati in primo luogo sulla base della volontarietà, ecc.
- Tale riequilibrio verrà effettuato previo confronto con il CDA interessato sulle problematiche e sulle soluzioni da adottare.
- L’Azienda, in considerazione della distribuzione dell’orario settimanale basato su sei giorni lavorativi per il personale part-time, si riserva, in fase di preparazione ed in fase di verifica della sperimentazione, di rivedere le problematiche relative al personale part-time sul piano organizzativo studiando l’ipotesi di un eventuale ampliamento del/e prestazioni individuali nell’arco settimanale.
- L’orario di lavoro settimanale del personale del reparto ricevimento merci, escluso nella sperimentazione dei due turni, si articolerà nell’arco delle cinque giornate da lunedì a venerdì compreso; l’orario di lavoro si realizzerà così come evidenziato dall’allegato orario relativo all’unità di Mandolossa.
- L’orario settimanale di lavoro del Gros Market escluso dalla turnazione si articolerà nell’arco della settimana con l’utilizzo di due mezze giornate di riposo secondo quanto definito dall’art. 22 del CCNL 18/3/1983; l’orario di lavoro si realizzerà nell’arco della giornata secondo il programma evidenziato dall’allegato orario relativo all’unità di Mandolossa.
Organizzazione del lavoro: Settore uffici amministrativi
- Contemporaneamente all’introduzione della nuova organizzazione de/lavoro nel Gros Market di Dalmine, il personale dei settori amministrativi e commerciali ridurrà il regime d’orario di lavoro da 40 a 38 ore, in riferimento alla prima parte del presente accordo.
- La riduzione d’orario della prestazione settimanale avverrà riducendo l’orario di lavoro dalle attuali 8 ore giornaliere distribuite da lunedì a venerdì compreso.
- L’orario di lavoro del personale degli Uffici Amministrativi e Commerciali, in occasione della riorganizzazione del lavoro su 38 ore, verrà quindi riprogrammato ricercando formule che perseguano il restringi-mento dei nastri orari giornalieri, il recupero di tempo libero sull’uscita serale, l’unificazione dell’orario di lavoro ed il periodo di intervallo.
- L’orario di lavoro del personale addetto al CED, attualmente legato a turni di lavoro che coprono l’intero arco della giornata, verrà programmato su 38 ore.
Sperimentazione e verifica
- L “introduzione della organizzazione del lavoro impostata sulla riduzione dell’orario di lavoro e/o sull’introduzione dei due turni si intende come sperimentazione rispondente a quanto individuato nell’art. 9 del Contratto Integrativo Aziendale e alle risultanze della Commissione Tecnica Paritetica nel corso del 1985; resta inteso pertanto che, qualora se ne verificassero le necessità e le condizioni le Parti si reincontreranno per analizzare eventuali proposte di modifica al progetto sperimentale.
- La fase di sperimentazione avrà una durata sino al Gennaio 1988, prima della scadenza ditale fase le Parti si reincontreranno per valutare l’esito e per assumere le conseguenti decisioni.
- A fronte dei problemi emergenti durante la sperimentazione come eventi a carattere straordinario o problemi contingenti che non incidono sull’assetto generale del progetto, la verifica e la ricerca di soluzioni immediate conseguenti avverrà tramite il confronto con i CDA interessati; il confronto con il CDA o i delegati interessati verrà perseguito per affrontare eventuali problemi legati all’intercambiabilità di mansioni e alla mobilità al fine di evitare forme di discriminazione e per conseguire una equa ripartizione dei carichi e dei ritmi di lavoro.