Categoria: 1995
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Tipologia: CIA
Data firma: 23 maggio 1995
Validità: 29.07.1994 - 30.07.1998
Parti: Canon Italia e OO.SS.
Settori: Commercio, Canon Italia
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Prefazione all’accordo
Accordo Aziendale Nazionale Canon Italia spa
Art. 1 Relazioni sindacali
Art. 2 Formazione Professionale
Art. 3 Tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori - sicurezza - ambiente di lavoro
Art. 4 Diritti sindacali
A) Permessi sindacali CdA e/o RSU
B) Permessi sindacali Coordinamento Nazionale
  C) Assemblee
Art. 5 Orario di lavoro - straordinario
Art. 6 Permessi
Art. 7 Mensa
Art. 8 Trattamento malattia
Art. 9 Trasferte - manifestazioni commerciali e fieristiche - rimborsi chilometrici
Art. 10 Trattamento economico
Art. 11 Ferie
Art. 12 Decorrenza e durata

Contratto Integrativo Aziendale Canon Italia 29/07/1994 - 30/07/1998

Prefazione all’accordo
Comunicazione congiunta ai dipendenti della Canon Italia spa
Le OO.SS. nazionali dei lavoratori e la direzione della azienda, con la stampa del presente Testo Unico, hanno inteso offrire ai dipendenti della Canon Italia spa uno strumento di informazione e di consultazione utile ai fini della conoscenza dei propri Diritti/Doveri derivanti dai risultati del lungo negoziato avvenuto tra le parti e che è stato ultimato e definito con la stipula del 1° contratto integrativo nazionale aziendale sottoscritto in data 10.5.“95 nella sede della Direzione Nazionale della Società.
L’idea di addivenire alla stipula di un Testo Unico nasce dal dall’esigenza/obiettivo che le Parti hanno perseguito per realizzare la omogeneizzazione dei trattamenti economici /normativi convenuti e contenuti in diversi accordi precedentemente sottoscritti a livello territoriale.
L’elaborazione del testo unico è stata effettuata mediante la collazione dei vari testi contrattuali preesistenti integrando le sole parti e/o capitoli e/o titoli, dove l’evoluzione contrattuale e giuridica/legislativa ne ha permesso l’aggiornamento.
I testi sopra richiamati vengono riportati come allegati al Testo Unico con l’intento di permettere sia la conoscenza di tutte le fasi del processo delle Relazioni Sindacali che come atti negoziali validi ed efficaci ai fini interpretativi ed applicativi delle norme in essi contenute.
L’iniziativa editoriale si completa con la stampa della “Guida a Canon Italia 1996” che distribuita gratuitamente a tutti i dipendenti, unitamente al Testo Unico consente ad essi di conoscere l’intero processo delle Relazioni Sindacali ed il complesso dei regolamenti e procedure di natura aziendale ad oggi esistenti.
Infine, non va sottaciuto, le parti con questa iniziativa hanno voluto dare avvio alla produzione di un flusso di informazioni coerente, sia alla pratica attuazione di quanto contenuto dalla premessa all’accordo sindacale che al suo spirito ed alla sua sostanza, ovvero l’incontro ed il confronto tra culture diverse che non si esaurisce con la sola difesa dei rispettivi interessi, ma opera, utilizzando storia ed esperienze diverse, il tentativo di ricercare soluzioni confacenti e possibili per il progredire dell’azienda e dei lavoratori

Accordo Aziendale Nazionale Canon Italia spa
Premesso che in data 20.12.’93 le OO.SS. rimettevano alla Canon Italia spa la piattaforma rivendicativa per la stipula del 1° Accordo Aziendale Nazionale Canon Italia e che analoga piattaforma veniva rimessa in data 19.1.94 alla Canon Milano.
Premesso che i punti richiesti e specificati in piattaforma rientrano nel quadro sia di quanto convenuto tra le parti sociali ed il Governo italiano di cui al “Protocollo” del 23.7.’93 che di quanto previsto al punto 17 della Carta Comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori richiamata nella proposta di Direttiva del Consiglio Europeo presentata dalla Commissione ai sensi dell’art. 149 paragrafo 3 del trattato CEE il 20.9.’91.
Premesso che l’attivazione di quanto sopra richiamato fa assumere alle “Relazioni Sindacali” valore e riferimento essenziali ai fini di una pratica gestione volta a garantire il rispetto delle intese raggiunte e quindi a prevenire l’eventuale conflittualità tra le parti.
Premesso che tale valore e riferimento sono coerenti anche con quanto contenuto nella direttiva U E. adottata dal Consiglio dei Ministri il 22/9/94 relativa ai “Comitati di Impresa Europei”
Premesso che su tale valore e riferimento le parti hanno concretamente convenuto acquisendo nel Verbale di riunione sottoscritto a Verona in data 9.2.’94, sia la “Premessa” che il 1° punto “Relazioni Sindacali di cui alla piattaforma sopra richiamata. Premesso che tale acquisizione sta anche a prova della dichiarata volontà dell’azienda di praticare, attraverso norme e procedure definite, confronti con le OO.SS. ai vari livelli tesi a governare i processi di riorganizzazione aziendale favorendo la ricerca del consenso. Premesso inoltre che le parti hanno convenuto di procedere alla omogeneizzazione dei trattamenti economici/normativi derivanti dagli accordi precedentemente sottoscritti a livello territoriale che così come integrati e riportati negli articoli del presente accordo assumono definitiva veste nazionale
Tutto ciò premesso si è convenuto:

Art. 1 Relazioni sindacali
A) Livello nazionale
La Canon Italia e le OO.SS. firmatarie dell’accordo annualmente, di norma entro il primo quadrimestre. si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto sulle materie e le problematiche previste dal vigente CCNL.
Nel corso di tale incontro o anche al di fuori della scadenza prevista, l’azienda fornirà ulteriori informazioni preventive su:
-Nuove presenze e diversificazione sul mercato
-Situazione sulla rete commerciale e sulla assistenza tecnica per settore
-Interventi su modifica della organizzazione del lavoro
-Politiche retributive aziendali ed informazioni consuntive su:
-Livelli di fatturato
-Indici di mercato
-Bilanci annuali e/o situazioni parziali aggiornate
-Risultati sulla formazione svolta
B) A livello territoriale
Su richiesta di una delle due parti la Canon Italia e le OO.SS. territoriali si incontreranno per affrontare e definire materie e problemi relativi a:
-confronto e gestione della organizzazione del lavoro
-distribuzione dell’orario di lavoro – Turni e nastri orari
-verifica e controllo degli orari concordati
- determinazione dei turni feriali
- tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza dei luoghi di lavoro
- quanto delegato dall’accordo nazionale.

Art. 3 Tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori - sicurezza - ambiente di lavoro
A Per quanto concerne l’ambiente di lavoro la Canon garantisce ai delegati aziendali il diritto allo svolgimento dell’attività necessaria a rendere più efficace l’azione per l’applicazione delle leggi sociali, previdenziali, di prevenzione degli infortuni e malattie professionali, nonché il controllo sulle condizioni ambientali di lavoro. Si garantisce la possibilità dei delegati aziendali di accedere in ogni reparto per svolgere la loro attività. Al fine del controllo sull’ambiente di lavoro la Canon consentirà, previo preavviso, l’intervento di Enti Specializzati, legalmente costituiti dai competenti enti locali. I risultati di tali rilevazioni dovranno essere consegnati all’azienda, alle RSU ed alle strutture dell’apposito Ente locale.
B. La Canon, in conformità dell’art. 12 della Legge 300 (Statuto dei Diritti dei Lavoratori) riconosce i patronati Inca, Inas, Ital come strutture sindacali Cgil-Cisl-Uil. Pertanto l’attività del patronato sarà svolta all’interno della Canon dai delegati designati dalle OO.SS di categoria in occasione delle elezioni delle RSU. Il delegato per la sicurezza avrà a sua disposizione, un monte ore annue pari a 44 ore per l’espletamento della specifica attività.
I compiti specifici dei delegati comprendono: il controllo e l’intervento sulle prestazioni integrative degli Enti previdenziali, assicuratori e assistenziali, il controllo del registro degli infortuni. Per questi specifici compiti la Canon garantisce ai delegati l’agibilità durante l’orario di lavoro
Ulteriori e diversi compiti dovranno fare riferimento al recepimento della direttiva CEE 89/391, avvenuto con decreto legislativo il 19/9/94 n° 626 a quanto stabilito dalla Commissione Paritetica prevista in materia dal vigente CCNL.
Al riguardo ed allo scopo di individuare le tematiche prioritarie sulle quali attivare il confronto nelle unità produttive, le parti convengono di fissare un primo incontro nazionale entro il mese di Giugno 1995.
C. Considerato che, la totalità dei dipendenti utilizza dei Personal Computer o dei videoterminali si conviene, nel rispetto delle normative in materia di sicurezza e prevenzione, di effettuare un intervallo di un quarto d’ora ogni due ore di lavoro consecutivo al terminale ed un tempo massimo di 4 ore totale di lavoro per le gestanti. Si concorda inoltre l’applicazione sui monitor degli appositi filtri antiriflesso. Si concorda, infine, di posizionare opportunamente i posti di lavoro tenendo conto della collocazione delle finestre e dall’impianto di illuminazione esistente.
D. La Canon si impegna a far revisionare, lavare, ingrassare ogni mese le proprie autovetture jolly, al fine di garantire ai lavoratori il massimo di sicurezza nell’utilizzo delle autovetture.
E. La Canon si impegna a rimborsare tutti gli eventuali danni avuti dai dipendenti che utilizzano la propria auto per l’espletamento dell’attività lavorativa come già attuato in precedenza

Art. 4 Diritti sindacali
C) Assemblee

Le parti concordano di elevare a 15 le ore annue di assemblea retribuite per i lavoratori.
Tale diritto potrà essere esercitato anche su richiesta espressa dalle OO.SS. territoriali firmatarie del presente accordo.

Art. 5 Orario di lavoro - straordinario
A. Fermo restando gli orari attualmente in vigore si concorda di verificare e di convenire in sede locale con il CdA e/o RSU l’introduzione dell’orario flessibile.
Si ribadisce anche in linea generale che, qualora, per diverse necessità debbano essere fatte delle variazioni di orario, queste dovranno essere effettuate previo accordo con il Consiglio di Azienda e/o RSU.
B. In deroga al vigente CCNL viene stabilito un limite di 150 ore annue pro capite per il lavoro straordinario.

Art. 6 Permessi
[…]
C. Per quanto riguarda le visite e le terapie mediche esse dovranno essere precedute da una richiesta di permesso retribuito approvato dal responsabile dell’Ufficio/settore e convalidate tramite un certificato rilasciato dal medico o Ente presso i quali è stata effettuata la visita o terapia. Si considera altresì, permesso retribuito il tempo di andata e ritorno per effettuare le suddette visite mediche e prestazioni fissate in un massimo di un’ora e trenta minuti.
D. Si concorda che nei casi di malessere o indisposizione che comportino l’assenza del dipendente per un periodo massimo di un giorno non è necessaria la presentazione del certificato medico.

Art. 7 Mensa
A. La Canon riconosce il valore sociale del servizio mensa e si impegna a valutare assieme al Consiglio di Azienda e/o RSU per ogni singola sede, l’opportunità di istituire un servizio interno o di stipulare una convenzione con uno più punti di ristoro o aziende che gestiscono i servizi sostitutivi (Buoni pasto). Il costo del pasto che comprenderà un primo piatto, un secondo con contorno e una bevanda o frutta o caffè verrà suddiviso tra azienda e dipendente rispettivamente nella misura di 4/5 e 1/5. […]
B. L’Azienda dichiara la disponibilità ad attrezzare locali di adeguate dimensioni per coloro che intendono trascorrere l’intervallo meridiano consumando il pasto all’interno dell’azienda.