Tipologia: Accordo per CIA
Data firma: 25 luglio 1995
Validità: 01.07.1995 - 30.06.1999
Parti: Adivar e Fisascat-Cisl, Filcams-Cgil, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Adivar
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Premessa
1. Relazioni Sindacali
2. Salario aziendale
3. Riduzione dell'orario di lavoro
4. Premio di Partecipazione
5. Decadenza "Premio di Produzione Mobile”
6. Concorso spese di trasporto
  7. Riconoscimento RSU e costituzione coordinamento nazionale
8. Estensione contrattuale
9. Assorbimento accordi di sedi periferiche preesistenti
10. Decorrenza e durata
11. Inscindibilità del Contratto
Allegati

Accordo sindacale per la stipula del contratto aziendale Adivar 1995

In data 25 luglio 1995 si sono incontrati: […] l’Adivar spa […], le OO.SS. […] Fisascat/Cisl Nazionale, […] Filcams/Cgil Nazionale e […] Uiltucs/Uil Nazionale; […] Filcams/Cgil Bari, […] Filcams/Cgil Cosenza, […] Filcams/Cgil Roma, […] Fisascat/Cisl Roma, […] Fisascat/Cisl Ancona

Premessa
Con il presente accordo le Parti hanno inteso instaurare un sistema di relazioni sindacali coerente con le previsioni del Protocollo sulla politica dei redditi del 23 luglio 1993.
Pertanto, sulla base di tale Protocollo le Parti individuano il livello decentrato di contrattazione come nazionale aziendale.
In particolare, si individuano due livelli di confronto sindacale:
il livello nazionale, per quanto attiene alle materie economica e normativa definite di secondo livello dal suddetto Protocollo del 23 luglio 1993 ed al momento informativo di rilevanza generale per l'azienda Adivar;
il livello territoriale, per quanto attiene alle materie di applicazione del contratto aziendale, dell'organizzazione del lavoro e dei regimi di orario, del mercato del lavoro e di quant’altro rilevante a livello locale.
Obiettivi dichiarati di tale nuovo sistema di relazioni sindacali sono:
- gestione in modo omogeneo dei rapporti sindacali;
- diffondere ad ogni livello il concetto di "unicità della Azienda", pur nel rispetto delle specificità locali;
- sviluppare la partecipazione dei lavoratori attraverso
il monitoraggio dell'andamento generale aziendale, mediante l'uso regolare del momento informativo ad ogni livello.
Tutto quanto sopra premesso, a seguito della presentazione della Piattaforma per la stipula del Contratto Aziendale e dell’Ipotesi di Accordo stipulata il 20 giugno 1995, le Parti come sopra specificate hanno concordato quanto segue.

1. Relazioni Sindacali
Sono di competenza del livello nazionale le informazioni relative all’andamento generale dell'Azienda, agli investimenti, alle innovazioni tecnologiche, alle politiche commerciali, alla pari opportunità, ai livelli occupazionali, ambiente, sicurezza, attuazione Legge [dlgs] 626/94 e quant’altro di interesse generale. A tale scopo le Parti si incontreranno almeno una volta l’anno.

3. Riduzione dell'orario di lavoro
Ferma restando nelle diverse Sedi l'attuale articolazione settimanale dell'orario di lavoro, e prendendo atto della esistenza in alcune Sedi di meccanismi di assorbimento del monte ore contrattuale di riduzione oraria più favorevoli di quello previsto dal CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi, le Parti convengono di conservare "ad personam" tali condizioni dì miglior favore laddove esistenti e, con decorrenza 1° luglio 1995, dì ricondurre i criteri di assorbimento in essere a quanto disposto dal citato CCNL.
Di conseguenza le maggiori quantità di riduzione oraria vengono conservate "ad personam" mediante la trasformazione in giorni di ferie e/o di permesso retribuito e/o corrispettivo economico, a richiesta del lavoratore.
[…]
Con decorrenza 1° luglio 1995, a tutti i dipendenti si applicherà quanto previsto dal vigente CCNL in materia di riduzione di orario e relativi assorbimenti.
Si concorda che, potendo comportare quanto sopra un'innovazione rispetto alla situazione esistente, i lavoratori confermeranno la scelta attraverso la sottoscrizione dì appositi verbali sindacali locali.
Per quanto riguarda l'istituto della "pausa", laddove previsto, rimane in essere all'interno dei turni di lavoro attualmente vigenti.

7. Riconoscimento RSU e costituzione coordinamento nazionale
L'Azienda riconosce le RSU e la costituzione del loro coordinamento nazionale.
Entro la fine del mese di settembre del vigente anno le Parti definiranno le quantità delle RSU, le modalità per la loro costituzione, il monte ore dì permessi sindacali necessario per la loro attività.

8. Estensione contrattuale
Il presente Contratto Aziendale avrà validità per la Società Adi Services e per gli eventuali nuovi insediamenti che 1'Adivar costituirà sul territorio nazionale.
[…]

9. Assorbimento accordi di sedi periferiche preesistenti
Il presente Contratto Aziendale assorbe, solo per le materie ivi trattate, tutti gli Accordi Sindacali, sia scritti che non scritti, in essere nelle diverse sedi periferiche dell’Adivar.
Quindi, per quanto non regolamentato dal presente Accordo, rimangono in essere le condizioni esistenti.