Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 17 gennaio 2018, n. 1045 - Infortunio durante l'esecuzione di lavori edili. L'inosservanza delle direttive concernenti l'uso della motopompa da parte del collega dell'infortunato non esonera da responsabilità il DL


 

 

Presidente: MAMMONE GIOVANNI Relatore: CAVALLARO LUIGI Data pubblicazione: 17/01/2018

 

Fatto

 


Con sentenza depositata il 29.6.2011, la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando in sede di rinvio, ha rigettato la domanda di regresso proposta dalI'INAIL nei confronti di A.V., C.C. e di San Marino Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. in l.c.a., avente ad oggetto l'importo della rendita corrisposta ai superstiti di Q.A., deceduto a seguito di un infortunio occorsogli durante l'esecuzione di lavori edili.
La Corte, per quanto qui ancora rileva, escludeva la responsabilità di C.C., già datore di lavoro del lavoratore deceduto, e conseguentemente la responsabilità della compagnia di assicurazioni chiamata in garanzia, sul rilievo che, nella specie, l'infortunio era da ascriversi alla trasgressione delle precise istruzioni concernenti l'utilizzo della motopompa per il getto di calcestruzzo da parte di un collega del lavoratore infortunato, A.V., il cui comportamento doveva perciò considerarsi causa esclusiva dell'evento dannoso, e riteneva che non vi fosse spazio nemmeno per predicare la responsabilità datoriale ex art. 2049 c.c., dal momento che, essendosi svolti i lavori del cantiere sotto il controllo di terzi (vale a dire gli imprenditori titolari delle ditte destinatarie della fornitura di calcestruzzo, nell'ambito della quale si era verificato l'infortunio mortale), doveva trovare applicazione il principio, già affermato in una risalente pronuncia di questa Corte, secondo cui ove taluno si avvalga, per compiere un determinato lavoro, di persone normalmente alle dipendenze di altri, assumendone in proprio la direzione e la vigilanza, committente ex art. 2049 c.c. deve essere considerato solo colui che ha fatto eseguire il lavoro.
Avverso tali statuizioni ricorre l'INAIL, deducendo due motivi di censura. La compagnia di assicurazioni resiste con controricorso. C.C. e A.V. sono rimasti intimati. Le parti costituite hanno depositato memoria.
 

 

Diritto

 


Con il primo motivo, l'Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 11, T.U. n. 1124/1965, e degli artt. 2087 e 2697 c.c., per avere la Corte di merito escluso la responsabilità di C.C., titolare della motopompa e datore di lavoro del lavoratore deceduto, sul rilievo che sul braccio della motopompa vi era una targhetta con l'indicazione della distanza da mantenere dai cavi elettrici, di talché il comportamento di A.V., collega del lavoratore deceduto e parimenti dipendente dell'azienda di cui C.C. era titolare, doveva considerarsi esorbitante dalle direttive ricevute e, dunque, causa esclusiva dell'evento dannoso.
Con il secondo motivo, l'Istituto ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 11, T.U. n. 1124/1965, e dell'art. 2049 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che, essendosi i lavori del cantiere svoltisi secondo le direttive di terzi (ossia gli imprenditori titolari delle ditte destinatarie della fornitura di calcestruzzo), dovessero se del caso costoro considerarsi committenti ex art. 2049 c.c., giusta il principio di diritto enunciato da questa Corte con sentenza n. 19553 del 2003.
Ciò posto, il primo motivo è fondato.
Premesso che questa Corte ha da tempo chiarito che la responsabilità conseguente alla violazione dell'art. 2087 c.c. ha natura contrattuale, di talché il lavoratore che agisca per il riconoscimento del danno da infortunio o l'Istituto assicuratore che agisca in via di regresso devono allegare e provare la esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno e del nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione lavorativa, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, ossia di aver adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno, e che gli esiti dannosi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (cfr. tra le tante Cass. nn. 10529 del 2008, 2736 del 2010, 26293 del 2013, 22827 del 2014, 12561 del 2017), va qui rimarcato come le disposizioni dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro siano dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili a sua imperizia, negligenza ed imprudenza, con la conseguenza che il datore di lavoro è responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo giovarsi, in caso contrario, di alcuna esimente rispetto all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare l'esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento, essendo necessaria, a tal fine, una rigorosa dimostrazione dell'indipendenza del comportamento del lavoratore dalla sfera di organizzazione e dalle finalità del lavoro e, con essa, dell'estraneità del rischio affrontato a quello connesso alle modalità ed esigenze del lavoro da svolgere (Cass. n. 4656 del 2011).
Detto altrimenti, il datore di lavoro, in caso di violazione della disciplina antinfortunistica, è esonerato da responsabilità soltanto quando la condotta del dipendente abbia assunto i caratteri dell'abnormità, dell'imprevedjbilità e dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, mentre, qualora nella condotta del lavoratore non ricorrano detti caratteri, l'imprenditore è integralmente responsabile dell'infortunio che sia conseguenza dell'inosservanza delle norme antinfortunistiche, poiché la violazione dell'obbligo di sicurezza integra l'unico fattore causale dell'evento, non rilevando in alcun grado il concorso di colpa del lavoratore (cfr. in tal senso, tra le più recenti, Cass. n. 27127 del 2013).
Considerato che tali principi appaiono logicamente estensibili all'ipotesi in cui il comportamento negligente, imprudente o imperito sia ascrivibile, come nella specie, ad un collega di lavoro del lavoratore infortunato (cfr. in tal senso Cass. n. 9817 del 2008), balza evidente l'errore di diritto in cui è incorsa l'impugnata sentenza nel ritenere che la mera inosservanza delle direttive concernenti l'uso della motopompa (e segnatamente la distanza che il braccio di essa doveva mantenere rispetto ai cavi elettrici) valesse ad escludere la responsabilità del datore di lavoro nella causazione dell'evento: non potendo seriamente sostenersi che l'errata manovra del braccio della motopompa costituisse un comportamento indipendente dalle finalità del lavoro da compiere e, conseguentemente, estraneo al rischio suo tipico, soccorre al riguardo l'art. 1228 c.c., che nell'accollare al debitore le conseguenze del fatto doloso o colposo dei suoi ausiliari configura una forma di responsabilità oggettiva che rende superfluo l'accertamento di una culpa in eligendo o in vigilando, dal momento che il comportamento dell'ausiliario è valutato secondo gli stessi criteri applicabili in caso di adempimento diretto dell'obbligazione da parte del debitore (Cass. n. 5329 del 2003).
Assorbito conseguentemente il secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d'appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3.10.2017.