Consiglio di Stato, Sez. 5, 15 gennaio 2018, n. 177 - Omessa indicazione dei costi reali degli oneri di sicurezza aziendali


 

N. 00177/2018 REG.PROV.COLL.
N. 02466/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

 


sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 2466 del 2017, proposto da:
A.A.S. in proprio e quale capogruppo e mandataria dell'A.T.I. con Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro Cons. Coop. — Società cooperativa (Conscoop) e con Igeco Costruzioni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS;
contro
Faver s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS;
Acquedotto Pugliese s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avvocato OMISSIS;
nei confronti di
Co.Ge.T Soc. Coop., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI, Sez. III, n. 1444/2016, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Faver Spa e di Acquedotto Pugliese S.p.A.;
Visti gli appelli incidentale proposti da Faver s.p.a. e da Acquesotto Pugliese s.p.a.
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2017 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti gli avvocati OMISSIS.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

 

FattoDiritto

 


1. Con proposto innanzi al T.a.r. per la Puglia, sede di Bari, Faver s.p.a (di seguito, anche solo “Faver”) ha chiesto l’annullamento dell’aggiudicazione definitiva disposta in favore dell’A.T.I. A.A.S. — Cons. Coop. — Igeco Costruzioni s.p.a. (di seguito anche solo “Acciona”) e la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, manifestando la propria disponibilità al subentro.
2. L’originaria ricorrente si è classificata al secondo posto, all’esito della gara indetta dall’Acquedotto Pugliese con bando pubblicato sulla G.U.R.I. dell’1.12.2014, riguardante una procedura aperta per l’affidamento, in relazione al lotto Centro Sud del servizio di sorveglianza tecnica, pronto intervento lavori di manutenzione per gli acquedotti di adduzione primaria del Pertusillo; Sinni; Gioia del Colle; Bari; Casamassima — Canosa; Sele Calore; compresi opere ed acquedotti collegati.
Nel ricorso di primo grado la Faver ha articolato, in via principale, una serie di censure volte ad ottenere l’esclusione dell’ATI Acciona dalla gara e la conseguente aggiudicazione della commessa in suo favore quale seconda classificata, nonché, in via subordinata, altri motivi tendenti all’annullamento del bando e dunque alla rinnovazione delle operazioni di gara.
3. Più nel dettaglio, le censure formulate dalla originaria ricorrente possono essere sintetizzate nei termini che seguono.
3.1. Con il primo motivo di ricorso ha lamentato la violazione degli artt. 86 e 87 D. Lgs 12 aprile 2016, n. 163: l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara siccome ha omesso di considerare nell’offerta economica il costo reale degli oneri di sicurezza aziendali, non potendo essere considerata esaustiva la determinazione fattane dalla stazione appaltante.
3.1.1. In via subordinata, la ricorrente ha invocato l’illegittimità della lex specialis, ove intesa nel senso di predeterminare tutti i costi della sicurezza escludendoli dal ribasso, per contrasto con i predetti artt. 86 e 87, nonché con il principio di libera iniziativa economica.
3.2. Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 38 comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/2006, oltre che dell’art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241 ed il vizio di eccesso di potere sotto vari profili. E’ stato contestato, in particolare, la mancata esclusione della aggiudicataria, alla luce delle condanne riportate dal legale rappresentante della IGECO, con specifico riferimento a quella di lesioni personali gravi commesse in violazione di norme antinfortunistiche.
3.3. Con il terzo motivo ha lamentato la violazione degli artt. 48 e 49 D.Lgs. n. 163/06, degli artt. 275 e ss del D.P.R. 207/2010, dell’art. 12.1.n. 1, lett. b) e lett. c) del disciplinare di gara, oltre all’eccesso di potere sotto vari profili. Ha contestato, in particolare, la mancata esclusione della controinteressata, alla luce della mendace dichiarazione resa dalla mandante e dall’ausiliaria con riferimento al possesso dei requisiti economico- finanziari e tecnico professionali per l’affidamento dell’appalto. In via subordinata poi, ha impugnato anche il disciplinare di gara nella parte in cui non richiede il possesso dei requisiti a tutti i componenti del RTI, sia pure nel limite della quota di esecuzione di ciascuno.
3.4. Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente ha contestato l’omessa esclusione dell’offerta della aggiudicataria alla luce del mancato rispetto delle condizioni relative all’esecuzione del servizio di sorveglianza e pronto intervento inderogabilmente previste dall’art. 31 (5 squadre composte da due operai, per 8 ore al giorno, per 365 gg. = 29.200 ore annue di manodopera). Illegittimamente, pertanto, sarebbe stata ritenuta valida l’offerta della ATI Acciona in cui è stato previsto un monte ore annuo pari a 18.890 (5 squadre composte da due operai, per 5 ore al giorno per 365 gg.), e, dunque, un servizio con prestazioni inferiori a quelle minime inderogabili previste nel c.s.a..
3.5. Con il quinto motivo ha stigmatizzato, invece, l’operato della commissione in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta per omessa motivazione in ordine alla congruità di un’offerta che, oltre a prevedere un monte ore inferiore a quello prescritto dal c.s.a., include anche 205 ore annue di straordinario. La ricorrente ha dedotto che, ove l’offerta del canone fosse stata computata considerando le otto ore lavorative giornaliere ex art. 31 c.s.a., si sarebbe ridotta la percentuale di ribasso valutabile in favore della controinteressata e la Faver si sarebbe classificata prima in graduatoria.
3.6. Con il sesto motivo la ricorrente ha dedotto l’assenza dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 D. Lgs. 163/2006 in capo all’impresa mandante — Igeco Costruzioni s.p.a. Tale carenza conseguirebbe al provvedimento del 9.7.2015 del Prefetto di Brindisi, che ha disposto l’applicazione delle misure straordinarie di cui all’art. 32 D.L 90/2014 nei confronti della suddetta mandante, in relazione ai fatti emersi nell’esecuzione dell’appalto per la gestione del servizio di igiene urbana nel Comune di Cellino San Marco.
4. Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe, il T.a.r. Puglia ha accolto in parte il ricorso, ritenendo fondata la censura dedotta in via subordinata contro la lex specialis, nella parte in cui ha predeterminato gli oneri di sicurezza aziendali, sottraendoli al ribasso d’asta.
Più precisamente, la sentenza di primo grado:
ha respinto il primo motivo di ricorso, ritenendo che, alla luce degli sviluppi giurisprudenziali rappresentati dalla decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 19 del 27 luglio 2016 e dell’ordinanza della Corte di giustizia del 10 novembre 2016, “l’omessa indicazione degli oneri aziendali da parte dell’Acciona non può in alcun modo determinare la sua esclusione dalla gara, in quanto il concorrente si è attenuto alle prescrizioni dettate dalla stazione appaltante”. Ciò, a maggior ragione in una situazione come quella oggetto del presente giudizio, nella quale, secondo la sentenza appellata, “oltre a mancare la previsione espressa di una clausola escludente relativa alla mancata indicazione degli oneri aziendali interni, risulta la predeterminazione degli stessi (con conseguente esclusione dal ribasso) da parte della stazione appaltante a mezzo di previsioni che ingenerano in capo ai concorrenti un significativo affidamento circa la sussistenza dell’obbligo di indicare nell’offerta economica gli oneri di sicurezza”; ha accolto la censura dedotta in via subordinata contro la lex specialis, ritenendola illegittima nella parte in cui essa ha predeterminato i costi di sicurezza aziendale, sottraendoli così al ribasso d’asta. Richiamando i principi espressi dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 3 del 2015, il T.a.r. ha infatti ritenuto che l’obbligo di indicazione specifica dei costi di sicurezza aziendali non può che essere assolto dal concorrente, unico in grado di valutare gli elementi necessari in base alle caratteristiche della realtà organizzativa operativa della singola impresa, venendo altrimenti addossato un onere di impossibile assolvimento alla stazione appaltante, stante la sua non conoscenza degli interna corporis dei concorrenti;
ha dichiarato assorbita ogni altra questione, omettendo di esaminare gli ulteriori motivi escludenti dedotti da Faver.
5. Per ottenere la riforma di detta sentenza ha proposto appello principale l’ATI Acciona, criticando il capo della sentenza che ha annullato la lex specialis e, in via derivata, l’aggiudicazione definitiva.
In particolare, secondo l’appellante principale, il motivo avrebbe dovuto essere dichiarato irricevibile per tardività (trattandosi di clausola attinente alla formulazione dell’offerta e perciò di immediata impugnazione); inammissibile per difetto di interesse (perché la clausola non avrebbe inciso sulla formulazione della graduatoria); comunque, infondato nel merito, atteso che la clausola annullata (relativa alla predeterminazione degli oneri di sicurezza con non assoggettamento a ribasso) sarebbe una clausola favorevole per i candidati e comunque destinata a salvaguardare la sicurezza, evitando ribassi e mettendo a disposizione degli esecutori una somma fissa ed invariabile da destinare proprio alla sicurezza.
In ogni caso, secondo Acciona, pure nella ipotesi di ritenuta illegittimità del bando e del disciplinare, il T.a.r. non avrebbe potuto annullare l’aggiudicazione definitiva, ma esclusivamente rimettere l’affare alla stazione appaltante con attivazione di un sub procedimento teso alla verifica della congruità dei costi della sicurezza esposti.
6. Per ottenere la riforma della sentenza hanno proposto appello incidentale autonomo anche Acquedotto Pugliese, formulando censure analoghe a quelle contenute nell’appello principale dell’ATI Acciona e chiedendo, quindi, la riforma della sentenza appellata nella parte in cui ha annullato la lex specialis e conseguentemente l’aggiudicazione definitiva disposta a favore dell’ATI Acciona.
7. Ha, infine, proposto appello incidentale autonomo ex art. 96 c.p.a. anche l’originaria ricorrente Faver, che ha criticato la sentenza di primo grado sotto i seguenti profili:
a) nella parte in cui ha respinto il primo motivo di ricorso diretto all’esclusione dell’ATI Acciona per avere formulato un’offerta economica che (non solo non ha indicato ma) neppure ha contemplato gli oneri di sicurezza aziendale, con la conseguenza che tale carenza avrebbe assunto un rilievo sostanziale e non già meramente formale.
b) nella parte in cui ha violato in principio dispositivo e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, così come interpretato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 27 aprile 2015, n. 5, perché ha dichiarato assorbiti, senza esaminarli, i motivi di impugnazione formulati nel ricorso introduttivo secondo la gradazione espressamente indicata da Faver (che aveva formulata il motivo diretto all’annullamento dell’intera gara in via subordinata rispetto a tutti gli altri motivi diretti all’esclusione dell’ATI Acciona e al conseguente subentro nel contratto).
Faver ha, quindi, riformulato i motivi di ricorso assorbiti nel giudizio di primo grado.
8. In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie difensive e repliche.
9. Alla pubblica udienza del 23 novembre 2017 la causa è stata trattenuta per la decisione.
10. Seguendo l’ordine logico di esame delle questioni, va esaminato preliminarmente l’appello incidentale autonomo proposto da Faver contro il capo della sentenza che ha respinto il primo motivo del ricorso di primo grado, diretto ad ottenere l’esclusione dell’ATI Acciona per aver formulato l’offerta economica senza considerare i c.d. oneri di sicurezza aziendali.
11. Va a tal proposito evidenziato che tale censura, a differenza di quanto sostenuto dall’ATI Acciona, risulta già puntualmente articolata nel ricorso di primo grado, con il quale la società Faver già lamentava non solo la mancata indicazione formale, ma, più radicalmente, la mancata considerazione sotto il profilo sostanziale, degli oneri di sicurezza. E dunque infondata l’eccezione di inammissibilità del motivo non risultando alcun ampliamento delle doglianze svolte in primo grado.
12. L’appello merita accoglimento.
13. Vanno, anzitutto, richiamati i principi affermati dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato con la sentenza 27 luglio 2016, n. 19. In detta sentenza, l’Adunanza plenaria, chiarendo ed esplicitando i principi già espressi dalle precedenti sentenze n. 3 del 2015 e n. 9 del 2015 ha precisato quanto segue.
Gli oneri di sicurezza rappresentano un elemento essenziale dell’offerta (la cui mancanza è in grado di ingenerare una situazione di insanabile incertezza assoluta sul suo contenuto) solo nel caso in cui si contesta al concorrente di avere formulato un’offerta economica senza considerare i costi derivanti dal doveroso adempimento dei obblighi di sicurezza a tutela dei lavoratori. In questa ipotesi, vi è certamente incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta e la sua successiva sanatoria richiederebbe una modifica sostanziale del “prezzo” (perché andrebbe aggiunto l’importo corrispondente agli oneri di sicurezza inizialmente non computati). Laddove, invece, non è in discussione l’adempimento da parte del concorrente degli obblighi di sicurezza, né il computo dei relativi oneri nella formulazione dell’offerta, ma si contesta soltanto che l’offerta non specifica la quota di prezzo corrispondente ai predetti oneri, la carenza, allora, non è sostanziale, ma solo formale.
In questo caso il soccorso istruttorio, almeno nei casi in cui la lex specialis non prevede una espressa comminatoria escludente, è doveroso, perché esso non si traduce in una modifica sostanziale del contenuto dell’offerta, ma solo nella specificazione formale di una voce che, pur considerata nel prezzo finale, non è stata indicata dettagliatamente.
14. Nel caso di specie, Faver deduce che il vizio che inficia l’offerta economica presentata da Acciona non è solo formale (l’omessa indicazione dettagliata nell’offerta economica dell’importo riconducibile agli oneri di sicurezza aziendali), ma è anche (e soprattutto) sostanziale (l’aver formulato un’offerta senza considerare, nell’indicazione del prezzo, gli oneri di sicurezza aziendale concretamente sostenuti).
15. La contestazione è fondata.
Emerge, infatti, chiaramente dagli atti di causa (in particolare dal dettaglio delle spese generali allegato alla relazione giustificativa dell’offerta economica e dalle giustificazioni prodotte nella fase di verifica dell’anomalia dell’offerta) ed è stato espressamente riconosciuto anche dalla sentenza appellata (cfr. in particolare par. 8.1. della motivazione) e dalla stessa aggiudicataria nelle sue difese, che l’ATI Acciona nel formulare la propria offerta non ha considerato i “reali” oneri di sicurezza aziendali. Non ha considerato, in particolare, la loro concreta incidenza “sostanziale” sui costi per l’esecuzione dell’appalto ed ha quindi formulato un’offerta economica senza computarli, limitandosi pedissequamente a fare propria la “quota minima” preventivamente stimata dalla stazione appaltante.
La valutazione compiuta ex ante dalla stazione appalta non può tuttavia essere acriticamente recepita. Essa rappresenta infatti soltanto una “stima” ipotetica, compiuta secondo criteri di ragionevolezza e di attendibilità, finalizzata a predeterminarne l’incidenza nella determinazione di quantità e valori su cui calcolare l’importo complessivo dell’appalto (in questi termini sostanzialmente cfr. la sentenza dell’Adunanza plenaria n. 3 del 2015). Tale “stima” non può valere ad esonerare i concorrenti dall’obbligo di considerare i reali oneri di sicurezza aziendale, che sono rimessi alla loro esclusiva sfera di valutazione e che, di conseguenza, non possono essere determinati rigidamente ed unitariamente dalla stazione appaltante, perché tale tipologia di oneri varia da un’impresa ad un’altra ed è influenzata dalla singola organizzazione produttiva e dal tipo di offerta formulata da ciascuna impresa.
16. Ne consegue che l’offerta formulata dall’ATI Acciona risulta priva di un elemento sostanziale (non meramente formale): nel proporre l’offerta economica, il concorrente non ha considerato il “peso reale” degli oneri di sicurezza aziendali concretamente sostenuti, attenendosi alla valutazione compiuta dalla stazione appaltante.
L’offerta economica di Acciona presenta quindi profili di incertezza, perché al prezzo offerto (tramite l’indicazione del ribasso percentuale) dovrebbe essere aggiunta la quota (incerta e non considerata dal concorrente) pari alla differenza tra i “reali” costi di sicurezza aziendali (che solo l’impresa può valutare) e la quota” stimata” dalla stazione appaltante e acriticamente recepita da Acciona.
I costi della sicurezza indicati nella lex specialis non potevano, quindi, essere sovrapporti tout court ai costi della sicurezza aziendali propri della specifica realtà delle imprese concorrenti, che, come si è detto, solo queste posso conoscere e stimare.
17. Ciò vale a maggior ragione in considerazione del fatto che nel caso di specie gli oneri di sicurezza indicati nel bando si riferivano al progetto posto a base di gara, predisposto dalla stazione appaltante, rispetto al quale i concorrenti hanno apporto variazioni migliorative sulla base di nuove e specifiche lavorazioni, che comportavano inevitabilmente una modifica dei costi di sicurezza aziendale predeterminati dalla stazione appaltante.
18. E ancora significativo evidenziare che invece l’offerta economica presentata dalla Faver, nonostante la predeterminazione dei costi di sicurezza aziendale da parte della stazione appaltante, ha avuto cura di precisare l’importo effettivo dei costi aziendali interni (come quota parte dell’impegno aziendale assegnabile all’appalto), specificando che si trattava di oneri previsti dall’impresa e non ricompresi nell’importo per la sicurezza riconosciuto nell’appalto.
19. Dalle considerazioni che precedono emerge, quindi, che l’offerta dell’ATI Acciona è inficiata dalla carenza non di un mero elemento formale, ma di un elemento essenziale, come tale non suscettibile di sanatoria mediante il soccorso istruttorio.
20. La sentenza appellata — che, come si è detto, dà per pacifica la circostanza che i costi di sicurezza aziendale non sono stati oggetto di apposito computo ed inserimento nell’offerta economica — ha ritenuto che tale carenza (sostanziale) fosse giustificabile proprio alla luce della già evidenziata circostanza che la stazione appaltante aveva predeterminato ex ante tutti i costi per la sicurezza (non solo quelli da interferenza), così inducendo in errore l’ATI Acciona, che, proprio facendo “affidamento” su tale predeterminazione, si sarebbe limitata a riportare tali costi, senza modificarne l’importo, nella propria offerta.
21. Il ragionamento del giudice di primo grado non risulta condivisibile.
La clausola della lex specialis attraverso la quale la stazione appaltante ha stimato gli oneri di sicurezza aziendale non può, infatti, essere ritenuta di per sé atto idoneo a generare un affidamento incolpevole, tale da superare i riscontrati profili di incertezza assoluta (conseguente alla mancanza di un elemento essenziale) dell’offerta economica presentata dall’ATI Acciona.
Va infatti evidenziato che non è preclusa alla stazione appaltante la stima di tutti gli oneri di sicurezza, non solo da interferenza, ma anche aziendali. Non è, quindi, di per sé illegittima la clausola della lex specialis che stimi l’incidenza sull’importo complessivo dell’appalto degli ipotetici dei costi di sicurezza aziendale, fermo restando, come già chiarito, l’inderogabile obbligo per i concorrenti di computarne la concreta incidenza in sede di formulazione dell’offerta economica.
In tale direzione si è già chiaramente espressa la già citata sentenza dell’Adunanza plenaria n. 3 del 2015, in cui si legge testualmente che “le stazioni appaltanti, nella predisposizione degli atti di gara per lavori e al fine della valutazione dell’anomalia delle offerte, devono determinare il valore economico degli appalti includendovi l’idonea stima di tutti i costi per la sicurezza con l’indicazione specifica di quelli da interferenze; i concorrenti, a loro volta, devono indicare nell’offerta economica sia i costi di sicurezza per le interferenze (quali predeterminati dalla stazione appaltante) che i costi di sicurezza interni che essi determinano in relazione alla propria organizzazione produttiva e al tipo di offerta formulata".
Ed ancora, sempre la richiamata sentenza n. 3 del 2015, chiarisce che “per ciò che concerne la stazione appaltante, gli artt. 86, comma 3-bis, e 87, comma 4, del Codice si riferiscono necessariamente agli oneri di sicurezza aziendali, poiché considerano eventuali anomalie delle offerte e giudizi di congruità incompatibili con i costi di sicurezza da interferenze, fissi e non soggetti a ribasso. Ne deriva che per tali oneri la valutazione che si impone all’amministrazione non è la relativa predeterminazione rigida ma il dovere di stimarne l’incidenza, secondo criteri di ragionevolezza e di attendibilità generale, nella determinazione di quantità e valori su cui calcolare l’importo complessivo dell’appalto"".
In base a tale passaggio motivazionale, la valutazione dei costi di sicurezza aziendale (nel senso non di rigida predeterminazione ma di stima della loro incidenza) non solo è possibile, ma è persino doveroso da parte della stazione appaltante.
22. La clausola della lex specialis di cui si discute non risulta quindi “extra ordinem"", ma è espressione di una consentita valutazione estimativa rimessa alla stazione appaltante: tale clausola, pertanto, non può essere invocata come causa di un errore scusabile, tale da giustificare il superamento dei richiamati profili di inammissibilità dell’offerta presentata dal concorrente Acciona.
Del resto la circostanza, già evidenziata, che l’offerta dell’altro concorrente Faver abbia specificamente computato gli oneri di sicurezza aziendali (distinguendoli da quelli stimati dalla stazione appaltante) rappresenta un ulteriore elemento significativo per escludere la portata oggettivamente decettiva della clausola in questione e, quindi, l’esistenza in capo all’ATI Acciona di un affidamento incolpevole.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere accolto l’appello incidentale autonomo proposto da Faver e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, deve accogliersi il primo motivo del ricorso di primo grado, con conseguente esclusione dell’ATI Acciona e annullamento della relativa aggiudicazione.
23. L’accoglimento dell’appello incidentale di Faver, determinando l’esclusione dalla gara dell’ATI Acciona e (allo stato) la conseguente aggiudicazione a favore di Faver, determina, oltre che dei motivi del ricorso di primo grado riproposti da Faver, l’improcedibilità, per sopravvenuto difetto di interesse, degli appelli (rispettivamente principale ed incidentale autonomo) proposto dall’ATI Acciona e da Acquedotto Pugliese s.p.a.
Tali appelli, infatti, si indirizzano avverso un capo della sentenza che, pronunciandosi su una domanda (tesa all’annullamento dell’intera gara) proposta in via subordinata rispetto alla domanda principale (tesa solo all’annullamento dell’aggiudicazione a favore dell’ATI Acciona), deve ritenersi automaticamente caducato per effetto dell’accoglimento della domanda principale proposta dall’originaria ricorrente.
24. La complessità tecnica delle questioni esaminate giustifica l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
 

 

P.Q.M.

 


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie l’appello incidentale autonomo proposto da Faver s.p.a. e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie la domanda principale proposta in primo grado, di annullamento dell’aggiudicazione a favore dell’ATI A.A.S..
Dichiara improcedibile l’appello principale proposto da A.A.S. e l’appello incidentale autonomo proposto da Acquedotto Pugliese s.p.a. Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:
OMISSIS