Tipologia: CCNL
Data firma: 18 luglio 2016
Validità: 01.07.2016 - 30.04.2019
Parti: Unci e Cisal-Terziario, Cisal
Settori: Servizi, Cooperative Sociali
Fonte: http://www.unci.eu

Sommario:

  Premessa
Titolo I Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1
Titolo II Livelli di contrattazione nazionale, territoriale o aziendale
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Titolo IV Decorrenza - Durata
Art. 11
Titolo V Esclusività di stampa- Distribuzione contratti

Art. 12
Art. 13
Art. 14
Titolo VI Efficacia del Contratto
Art. 18
Titolo VII Classificazione del Personale
Art. 19
Titolo VIII Mansioni promiscue - Mutamento mansioni - Jolly
Art. 20
Art. 21
Titolo IX Assunzione - Documentazione - Visita Medica
Art. 22
Titolo X Periodo di prova
Art. 23
Titolo XI Orario di Lavoro
Art. 24
Art. 25 Lavoro Straordinario
Art. 26 Lavoro Notturno
Art. 27 Lavoro domenicale
Art. 28 Lavoro festivo
Art. 29 Lavoro fanciulli ed adolescenti
Titolo XII Lavoro a tempo determinato
Art. 30
Art. 31 Lavoro part-time, genitori di portatori di handicap e di tossico dipendenti
Titolo XIII Riposo settimanale - Festività- Permessi retribuiti Permessi straordinari retribuiti - Permessi non retribuiti
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Titolo XIV Flessibilità e Soste
Art. 37 Flessibilità
Titolo XV Congedo per matrimonio
Art. 38
Titolo XVI Servizio militare - Volontariato
Art. 39
Art. 40
 
  Titolo XVII Assicurazioni - Assegni per il nucleo familiare - Maternità
Art. 41
Art. 42 Assegno per il nucleo familiare
Art. 43 Gravidanza e puerperio
Titolo XVIII Ferie

Art. 44
Titolo XIX Aspettativa
Art. 45
Titolo XX Malattia - Infortuni
Art. 46
Titolo XXI Gratifica natalizia
Art. 47
Titolo XXII Trattamento economico
Art. 48
Titolo XXIII Aumenti periodici di anzianità
Art. 49
Titolo XXIV Indennità in caso di morte
Art. 50
Titolo XXV Corresponsione della retribuzione - reclami sulla busta paga
Art. 51
Titolo XXVI Risoluzione del rapporto di lavoro - Preavviso - Rientro
Art. 52 Risoluzione del rapporto di lavoro- Preavviso
Titolo XXVII Trattamento di fine rapporto
Art. 53
Titolo XXVIII Cessione - Trasformazione dell’Azienda - Liquidazione della Cooperativa
Art. 64
Titolo XXIX Indumenti - attrezzi di lavoro
Art. 65
Titolo XXX Tutela della salute e della integrità fisica del lavoratore- ambiente di lavoro
Art. 66
Titolo XXXI Divieti
Art. 67
Titolo XXXII Risarcimento danni
Art. 68
Titolo XXXIII Commissione Nazionale di Garanzia e Conciliazione
Art. 69
Titolo XXXIV Composizione delle controversie
Art. 70
Titolo XXXV Codice disciplinare
Art. 71 Doveri del socio e del lavoratore dipendente
Art. 72 Licenziamento per mancanze
Titolo XXXVI Patronati
Art. 73
Titolo XXXVII Assistenza sanitaria ed integrativa
Art. 74
Titolo XXXVIII Previdenza integrativa
Art. 75
Titolo XXXIX Ente Nazionale Bilaterale
Art. 76
Titolo XL Ente Nazionale di Mutualità
Art. 77
Titolo XLI Contratti di inserimento
Art. 78
Titolo XLII Contratti di riallineamento
Art. 79
Proprietà privata

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti e soci delle Cooperative Sociali, delle Cooperative ed Associazioni non lucrative esercenti attività nel settore socio-sanitario, assistenziale - educativo e di inserimento lavorativo e più in generale per tutti i servizi del terzo settore

Tra Unci […] e Cisal Terziario […], Cisal […]

Premessa
Le Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie ritengono di aver dato con il presente contratto, una importante risposta alle esigenze occupazionali in un settore così complesso come il Comparto Sociale.
L’esigenza della stipula del presente contratto è stata determinata anche dall’entrata in vigore della Legge 3 aprile 2001 n. 142 ed, in particolare, l’articolo 3 che disciplina il trattamento economico del socio lavoratore e l’art. 6 che prevede per le cooperative di cui alla circolare nr. 96/1965 del Ministero del Lavoro la definizione di un regolamento in cui siano contenuti il richiamo ai contratti collettivi applicabili e le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci e dalla legge 14 febbraio 2003 n. 30 e dal D.lsg 276/03 e dalle nuove normative dettate dal Dlgs 81/2015.
Il Contratto si muove nelle logiche dettate dalla Unione Europea finalizzate al miglioramento dei rapporti individuali e collettivi di lavoro, alla crescita dei livelli occupazionali, alla protezione e sicurezza sociale, per concorrere a formulare e rafforzare le regole di garanzia e di tutela dei processi lavorativi.
Le Parti concordano, altresì, sulla necessità di affermare la paritaria funzione delle Organizzazioni Sindacali e Datoriali, sul piano del diritto al lavoro ed all'esercizio dell'impresa privata in un contesto di riconosciute libertà associative.
Sulla base di tali principi le Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie affermano il loro ruolo di stimolo e di controllo sulle politiche sociali e del lavoro, nonché la loro essenziale funzione negoziale nell'ambito del confronto con gli organismi istituzionali, governativi e legislativi del nostro Paese e della Comunità Europea.
Con spirito improntato alla massima solidarietà tra lavoro e capitale, la stipula di questo contratto, tra le ulteriori ed originali soluzioni introdotte, ha opportunamente esplicitato innovazioni anche sulla metodologia contrattuale, prevedendo in modo consapevole un duplice livello di contrattazione:
• Il primo, di livello nazionale, mirato a realizzare un quadro normativo generale, ed uno standard retributivo di medio livello che dovendo necessariamente avere come riferimento l'intero territorio nazionale, nel farsi carico delle situazioni di particolare sofferenza e disagio riscontrabili nel Mezzogiorno e nelle aree a più bassa produttività e redditività del lavoro, garantisca comunque un trattamento economico dignitoso e proporzionato alla qualità e quantità del lavoro svolto.
trattativa in ragione del contesto socio economico, della produttività e delle diverse situazioni aziendali; una contrattazione locale, quindi, mirata ad adeguare e proporzionare le retribuzioni alle diverse situazioni in cui le aziende si trovano ad operare dove è possibile misurare effettivamente la produttività, la competitività, la dinamica del rapporto di lavoro, le esigenze di flessibilità ed interpretare al meglio le esigenze di sviluppo locale soprattutto in una realtà come quella italiana caratterizzata da un fortissimo squilibrio come quello territoriale tra nord e sud del paese.
Le parti stipulanti, oltre a dare valenza al duplice livello di contrattazione, hanno ritenuto opportuno inserire nel contratto istituti di garanzia contrattuale, a tutela dei lavoratori e di salvaguardia dei loro diritti, ferma restando la facoltà delle aziende di esercitare liberamente e con profitto il diritto di impresa e di associazione.
Le parti, infine si impegnano ad esercitare, con il massimo scrupolo, una azione di controllo e monitoraggio anche per denunciare eventuali posizioni e/o gestioni irregolari, specie in ordine al "lavoro nero", ed allo sfruttamento del lavoro minorile che degradano il rapporto di lavoro e disonorano la società civile.

Titolo I Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro sia a tempo indeterminato ed a tempo determinato e/o in qualsiasi altra tipologia prevista, dai regolamenti interni delle cooperative posti in essere per i dipendenti di tutte le Cooperative Sociali, anche disciplinate dalla legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modifiche ed integrazioni, esercenti attività’ nel settore socio sanitario, assistenziale- educativo e di inserimento lavorativo.
Il presente CCNL deve essere richiamato nel Regolamento delle Cooperative cosi come previsto dall’art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. Ss.mm.
Le disposizioni del presente contratto sono correlate ed inscindibili tra loro e pertanto non è ammessa la parziale applicazione.
Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro.
Le OO.SS. firmatarie del presente contratto ribadiscono la volontà di stipula di un unico CCNL per i lavoratori del settore socio-sanitario, assistenziale-educativo ed inserimento lavorativo.
A titolo indicativo le Cooperative sociali a cui si applica il presente CCNL sono quelle che:
a) Svolgono interventi, gestiscono servizi nel comparto socio-sanitario, assistenziale - educativo ed attività connesse;
b) Hanno come scopo il recupero, la riabilitazione professionale, rinserimento ed il reinserimento sociale e lavorativo, attraverso la concreta partecipazione ad attività lavorative di persone svantaggiate od in condizione di emarginazione e tendono ad elevare la capacità lavorativa e la professionalità di tali soggetti al fine di un loro successivo inserimento o reinserimento in ambiti lavorativi ordinari;
c) Svolgono attività lavorative di tipo artigianale, industriale, agricolo e commerciale, occupando lavoratori normodotati e lavoratori svantaggiati in proporzioni diverse in relazione al tipo di svantaggio di cui sono portatori i soggetti avviati al lavoro.
A titolo esemplificativo le attività sono le seguenti: comunità alloggio per minori; centro di formazione e/o di orientamento; centri di aggregazione giovanili; servizi di animazione territoriale; comunità terapeutiche per tossicodipendenti; comunità alloggio per portatori di handicap fisici e psichici; centri diurni e di accoglienza per soggetti portatori di handicap fisici e psichici; servizi di assistenza domiciliare; centri diurni per anziani; gestione di strutture protette;
attività di inserimento lavorativo con presenze di persone svantaggiate, realizzato attraverso la gestione di unità produttive di tipo artigianale, industriale, agricolo, commerciale;
attività di recupero di persone svantaggiate anche attraverso strutture comunitarie
residenziali o semiresidenziali;
servizi di assistenza domiciliare integrata - ADI;
asili nido;
baby parking;
prestazioni infermieristiche.
Le disposizioni del presente contratto sono correlate ed inscindibili tra loro e pertanto non è ammessa la parziale applicazione. 
Le parti convengono che tra i requisiti per accedere ai finanziamenti agevolati e/o agevolazioni fiscali e contributive, o ai fondi per la formazione professionale, erogati da Enti pubblici, nazionali, regionali, provinciali e/o della U.E, sia compreso l'impegno da parte delle Aziende e delle Cooperative all'applicazione del presente CCNL e di legge in materia di lavoro. Ferma restando l'inscindibilità di cui sopra, le Organizzazioni stipulanti dichiarano che con il presente CCNL non hanno inteso sostituire le eventuali condizioni più favorevoli praticate al lavoratore in forza prima della data di stipula del presente CCNL, che restano a lui assegnate "ad personam".
Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro.

Titolo II Livelli di contrattazione nazionale, territoriale o aziendale
Art. 2

Le parti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva nazionale di lavoro come appresso:
a) contrattazione Nazionale: contratto nazionale di settore;
b) contrattazione Territoriale: contratto integrativo regionale o provinciale od aziendale di settore equiparato a tutti gli effetti a quello nazionale.

Art. 3
La contrattazione collettiva nazionale vuole riconoscere alle Cooperative del Comparto sociosanitario-socio sanitario, socio educativo ed inserimento lavorativo il diritto di poter determinare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro, esso si basa su elementi predeterminati e validi per tutta la durata del presente CCNL.
Il presente CCNL è formato da una parte normativa la cui durata è quadriennale e da una parte economica la cui durata e biennale.
[…]
Alla contrattazione collettiva nazionale è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate:
a) Costituzione e funzionamento della Commissione di Garanzia e Conciliazione;
b) Regolamentazione e detenni nazione delle quote sindacali.

Art. 4
La contrattazione collettiva territoriale sarà svolta in sede Regionale o Aziendale.
Essa riguarda istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione nazionale.
L’accordo territoriale regionale e/ o aziendale ha durata quadriennale.
Dotazione vestiario da lavoro
Nella contrattazione di 2° livello verranno concordate tra le parti le quote di massa-vestiario da destinare ai dipendenti in base alla tipologia di lavoro svolto.
[…]

Art. 5
Le parti riconoscono che ciascun socio o lavoratore potrà usufruire nel corso dell'anno di permessi sindacali nei limiti di 10 (dieci) ore, a titolo di diritto d'assemblea, che saranno richiesti al datore di lavoro dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL.
I soci e i lavoratori dipendenti per le ore di permesso di cui sopra riceveranno un rimborso pari alla retribuzione delle ore di permesso usufruito. Rimborso che viene escluso dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 318, del 14 giugno 1996, convertito con modificazione in Legge n. 402, il 29 luglio 1996.
Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro.
L'assemblea si svolge di nonna fuori dei locali dell'azienda, visto anche la tipologia di nave/natante e/o motopesca azienda, ma in presenza di locali idonei su imbarcazioni di stazza superiore, può svolgersi anche all’interno della stessa nave, previo accordo tra Armatore/Comandante e marittimi imbarcati.

Art. 6
In applicazione della Legge 20 maggio 1970, n. 300, le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, possono, nelle aziende con più di 15 (quindici) e fino a 100 (cento) soci e lavoratori dipendenti, designare 1 (uno) rappresentante sindacale; nelle aziende da 101 (centouno) a 300 (trecento) soci e lavoratori dipendenti possono designare 3 (tre) rappresentanti sindacali ed oltre questa soglia ogni 300 (trecento) soci e lavoratori dipendenti possono designare 3 (tre) rappresentanti sindacali.
[…]

Titolo XI Orario di Lavoro
Art. 24

La durata normale del lavoro effettivo per la generalità delle i Cooperative sociali è fissato in 40 (quaranta) ore settimanali distribuito su cinque o sei giornate lavorative. Ad esso è commisurata la retribuzione.
Per lavoro effettivo si intende ogni attività che richiede un'applicazione assidua e continuativa, conseguentemente non sono comprese nella dizione di cui sopra quelle occupazioni che richiedono per loro natura o nella specificità del caso, un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia. Non sono altresì da considerarsi lavoro effettivo le soste durante il lavoro superiore a 15 (quindici) minuti, nonché quelle comprese tra l'inizio e la fine dell'orario giornaliero; il tempo per recarsi sul posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all'interno che all’esterno della Cooperativa; comunque tutto quanto previsto dall'art. 5 del R.D. n. 1955 del 1° settembre 1923.
La durata normale di lavoro per il lavoratore dipendente con mansioni discontinue o di semplice attesa di cui all’art. 25 è fissato nei limiti previsti dalle leggi vigenti.
La distribuzione dell'orario di lavoro non potrà essere suddiviso in più di tre frazioni.
In relazione alle particolari esigenze delle Cooperative sociali, al fine di migliorare il servizio ai consumatori, con particolare riguardo ai flussi di clientela e di utenza, l'orario complessivo annuale di lavoro, pari a 40 (quaranta) ore settimanali per 52 settimane annue, potrà essere distribuito nel corso dell'anno, con un aumento settimanale di 12 (dodici) ore e per un massimo di 16 (sedici) settimane all’anno. Il recupero dovrà essere effettuato nei periodi di minor lavoro o retribuito con una maggiorazione del 10% (dieci per cento).
La contrattazione regionale o provinciale o aziendale potrà disciplinare la possibilità, per il lavoratore, di scegliere il momento iniziale e terminale della prestazione entro una certa fascia, assicurando comunque una certa estensione temporanea (Flex-time).
La contrattazione regionale o provinciale aziendale potrà inoltre disciplinare la possibilità della condivisione, a due o più lavoratori, dello svolgimento del lavoro in un certo orario lasciando a loro la determinazione del rispettivo tempo di lavoro. (Job - sharing).
Diverse condizioni sono demandate alla contrattazione integrativa regionale o provinciale o aziendale, anche se la distribuzione dell'orario di lavoro viene determinata dal presente CCNL Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutto il personale interessato l'orario di lavoro con indicazione dell'ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché la durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.
Durante l'orario di lavoro il lavoratore dipendente non potrà lasciare il proprio posto senza motivo legittimo e non potrà uscire dalla Cooperativa senza esserne autorizzato.
Il trattenersi nell'ambiente di lavoro da parte del lavoratore per sue determinate esigenze, come il tempo dei riposi intermedi, la sistemazione della propria biancheria, la cura e l'igiene della propria persona, non è considerato "tempo" a disposizione del datore di lavoro.
Le Parti, in relazione all'orario di lavoro di cui al presente articolo, affermano la volontà di perseguire nel corso della validità contrattuale, una progressiva riduzione dell'orario di lavoro stesso, nell'ambito di una politica generale di riduzione dell'orario di lavoro per favorire l'occupazione con il maturarsi delle condizioni di rilancio del settore.
Le Parti, per quanto concerne la flessibilità di cui al presente articolo, attuano una fattispecie di orario multiperiodale ai sensi del DM del 30 agosto 1999.
Sempre in osservanza alle occupazioni che richiedono lavori discontinui o di semplice attesa o custodia alle quali non è applicabile la limitazione di orario sancita dall'art. 1 del DRL 15 marzo 1923 n. 692 approvata con RDL del 6 dicembre 1923 n. 2657 e pubblicato nella GU numero 299 del 21 dicembre 1923, sono considerate tali le figure professionali, quali ad esempio:
a) Custodi;
b) Guardiani diurni e notturni;
c) Portieri;
d) Uscieri ed inservienti;
e) Personale addetto ai lavori di carico e scarico;
f) Addetti ai centralini telefonici privati,
g) Personale addetto alla estinzione degli incendi,
h) Personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione ed inumidimento.

Art. 25 Lavoro Straordinario
Le prestazioni lavorative svolte oltre l'orario normale giornaliero sono considerate lavoro straordinario.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge è facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni lavorative supplementari e straordinarie a carattere (centosessanta) ore annue. Il socio e il lavoratore dipendente non possono compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci. […]
Il lavoro straordinario prestato in modo fisso e continuativo nei limiti previsti dal presente CCNL e dalla legge, non può in nessun caso considerarsi un prolungamento ordinario dell’orario di lavoro ne può trasformare la relativa retribuzione per straordinario in retribuzione ordinaria.
Per quanto non previsto dal presente CCNL, in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge.

Art. 26 Lavoro Notturno
[…]
Si considera lavoro notturno quello prestato dalle ore 22.00 (ventidue) alle ore 6.00 (sei) il personale addetto ai turni notturni, il cui orario di lavoro si protrae dalle ore 22.00 (ventidue) alle ore 6.00 (sei), dovrà osservare un riposo di almeno 12 (dodici) ore consecutive prima di riprendere il lavoro.

Art. 29 Lavoro fanciulli ed adolescenti
L'orario di lavoro dei minori di età, tra i quindici anni compiuti ed i diciotto anni compiuti, non può superare le 7 (sette) ore giornaliere e le 35 (trentacinque) settimanali.
L'orario di lavoro dei predetti minori, non può durare senza interruzione più di 4,30 ore (quattro ore e mezza). Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 4,30 ore (quattro ore e mezza), deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di almeno 30 (trenta) minuti ai sensi della legge n. 977/1967 e successive modificazioni ed integrazioni.
L'interruzione dell'orario giornaliero di lavoro per il consumo dei pasti non è cumulabile con le interruzioni sopra previste. L'interruzione di maggior durata assorbe quella di minor durata. L'orario e la durata delle interruzioni suddette dovranno essere esposte, insieme agli altri orari.

Titolo XII Lavoro a tempo determinato
Art. 30

Possono essere stipulati contratti a tempo determinato nelle seguenti ipotesi:
1- periodi di più intensa attività derivante da convenzioni o commesse eccezionali cui non sia possibile sopperire con il normale organico;
2- per garantire le indispensabili necessità dei servizi assistenziali e la funzionalità della struttura durante il periodo programmato di ferie;
3- esecuzione di progetti di ricerca nell'ambito dei fini istituzionali delle cooperative;
4- effettuazione di attività socio-sanitaria, riabilitativo-psico-pedagogica, assistenziale, nonché promozionale, anche in collaborazione con ASL, provincie, regioni, comuni, Ministeri od altri Enti ed inoltre per l'espletamento di corsi di formazione o di specializzazione in collaborazione con gli Enti di cui sopra;
5- sostituzione di lavoratori assenti per permesso straordinario non retribuito;
6- in caso di assenza prolungata dal servizio per ragioni di carattere giuridico nonché in caso di impugnativa di licenziamento fino alla definizione del giudizio;
7- sostituzione del lavoratore assente anche soltanto per una parte dell'orario con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità, aspettativa non retribuita, infortunio, permessi, servizio militare, servizio civile);
8- assunzione di lavoratori svantaggiati delle cooperative di tipo B) di cui all'art. 1 della legge n. 381/1991 [2] il cui progetto personalizzato preveda la necessità di un termine al rapporto di lavoro.
Limiti percentuali
Il numero massimo di lavoratori che possono essere assunti a tenni ne nelle predette ipotesi non può superare il 30% del personale a tempo indeterminato, con esclusione dei casi di sostituzione per ferie, progetti di ricerca, assenze con diritto alla conservazione del posto e lavoratori svantaggiati. È comunque consentita la stipulazione di almeno 3 contratti di lavoro a termine.
I limiti indicati possono essere superati previo accordo aziendale.

Art. 31 Lavoro part-time, genitori di portatori di handicap e di tossico dipendenti
L'instaurazione del rapporto deve risultare da atto scritto, con indicazione dell'eventuale periodo di prova, della durata della prestazione e della qualifica assegnata.
Il trattamento economico e normativo viene stabilito secondo criteri di proporzionalità rispetto all'entità della prestazione […]
I lavoratori dipendenti, genitori di portatori di handicap e di tossico dipendenti, riconosciuti dal servizio sanità- rio competente per territorio, che chiedono il passaggio a tempo parziale, hanno il diritto di precedenza rispetto agli altri lavoratori dipendenti.

Titolo XIII Riposo settimanale - Festività- Permessi retribuiti Permessi straordinari retribuiti - Permessi non retribuiti
Art. 32

Il socio o il lavoratore dipendente ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalla legge, alla quale il presente contratto fa esplicito riferimento.

Art. 33
[…]
Durante la navigazione, i turni di servizi continuano anche nei giorni festivi secondo l’orario normale di lavoro. Ai marittimi saranno riconosciuti tanti giorni di riposo compensativo pari al numero delle domeniche e ai giorni di festività infrasettimanali trascorsi in navigazione. Nei giorni semifestivi, vigilia di Natale e vigilia di Pasqua sarà riconosciuta ai marittimi in navigazione mezza giornata di riposo compensativo.

Titolo XIV Flessibilità e Soste
Art. 37 Flessibilità

A causa della tipologia produttiva le cooperative possono trovarsi di fronte all’esigenza di praticare prestazioni lavorative in regime di flessibilità in occasione di eventi di natura eccezionale.
La flessibilità può essere negativa:
in caso di mancata richiesta di mercato; di previsioni non programmate; interventi urgenti a seguito di guasti;
- produzione che richiede un numero inferiore di mano d’opera; esaurimento di semi lavorati.
La flessibilità può essere positiva: operazioni promozionali; assenze eccezionali di personale;
- massima domanda di prodotti sul mercato;
- produzione che richiede un numero superiore di mano d’opera.
In caso di flessibilità negativa verranno corrisposte sempre le quaranta ore di retribuzione ma verrà addebitato il numero di ore prestate in meno.
In caso di flessibilità positiva verranno corrisposte sempre le quaranta ore di retribuzione ma verrà accreditato il numero di ore prestate in più.
Il limite massimo delle ore utilizzabili in regime di flessibilità è di 152 ore per tredici settimane.

Titolo XVII Assicurazioni - Assegni per il nucleo familiare - Maternità
Art. 41

Tutti i soci e d i lavoratori dipendenti sono assicurati a norma di legge per l’invalidità, la vecchiaia, la disoccupazione, gli infortuni sul lavoro e le malattie.
[…]

Art. 43 Gravidanza e puerperio
I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti ed i regolamenti sulla tutela fisica ed economica delle dipendenti.
[…]
I permessi per l’allattamento devono essere riconosciuti come per legge.

Titolo XVIII Ferie
Art. 44

Il socio e il lavoratore dipendente di cui al presente contratto hanno diritto ad un periodo di ferie annuali, non rinunciabili e non monetizzabili, nella misura di 4 (quattro) settimane.
[…]

Titolo XXIX Indumenti - attrezzi di lavoro
Art. 65

[…]
È parimenti a carico del datore del lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori dipendenti sono tenuti ad usare per ragioni di sicurezza e per motivi igienico-sanitari.
Il datore di lavoro è inoltre, tenuto a fornire gli attrezzi e gli strumenti necessari per l'esecuzione dei lavori.
Il lavoratore dipendente deve conservare in buono stato tutto quanto viene messo a sua disposizione senza apportarvi nessuna modificazione se non, dopo averne chiesta ed ottenuta l'autorizzazione dal superiore diretto. Qualunque modificazione da lui fatta arbitrariamente a quanto messo a sua disposizione darà diritto alla Cooperativa di rivalersi sulle sue competenze per il danno subito, previa contestazione formale dell'addebito.
[…]

Titolo XXX Tutela della salute e della integrità fisica del lavoratore- ambiente di lavoro
Art. 66

Le parti firmatarie del presente CCNL, al fine di migliorare le condizioni di lavoro nelle cooperative, convengono di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica del lavoratore dipendente sulla base di quanto in materia previsto dalle norme di legge vigenti, nonché dalle direttive comunitarie in tema di prevenzione.
Nei casi previsti dalla legge, e dagli accordi contrattuali ai vari livelli, la Cooperativa sociale fornirà gratuitamente ido- nei mezzi protettivi (esempio guanti, stivali, maschere, grembiuli etc) osservando tutte le precauzioni igieniche.
Il lavoratore dipendente dovrà utilizzare secondo le disposizioni aziendali, curando altresì la conservazione, i mezzi protettivi avuti in consegna.
Ciascun lavoratore dipendente, deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella degli altri lavoratori dipendenti presenti sul luogo di lavoro, sui quali possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni.
In particolare i lavoratori:
osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai superiori, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
segnalano immediatamente al datore di lavoro o al responsabile della sicurezza, deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizie al datore di lavoro o al responsabile della sicurezza;
non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori dipendenti;
si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
contribuiscano, insieme al datore di lavoro o al responsabile della sicurezza, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori dipendenti durante il lavoro.
Per tutto ciò non espressamente indicato nel contratto, trova applicazione quanto disposto dal D.Lgs 81/08 (Ex 626).

Titolo XXXIII Commissione Nazionale di Garanzia e Conciliazione
Art. 69

È costituita una Commissione Nazionale di Garanzia e Conciliazione, composta da membri di cui nominati dalle Organizzazioni datoriali e dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.
La Commissione ha i seguenti compiti:
a) Esaminare e risolvere le controversie inerenti all'interpretazione ed applicazione nella cooperativa del presente CCNL e della contrattazione integrativa territoriale.
[…]
d) Verificare e valutare l’effettiva applicazione nelle singole cooperative di tutti gli istituti previsti dal presente CCNL e dalle sue modificazioni ed integrazioni, anche in ordine all’attuazione della parte retributiva e contributiva; il controllo è effettuato anche su richiesta di un solo socio o lavoratore dipendente della Cooperativa: queste ultime sono tenute a fornire tutte le notizie necessarie alla Commissione;
e) Esame ed interpretazione autentica della normativa contrattuale in caso di dubbio o incertezza, su segnalazione di una delle parti stipulanti;
f) Esame e soluzione di ogni eventuale problema che dovesse presentarsi in ordine alle esigenze rappresentate dalle parti contrattuali;
g) Definire la classificazione del personale, come previsto dal presente CCNL;
h) Definire tutte le problematiche rinviate alla Commissione stessa dal presente CCNL.

Titolo XXXIV Composizione delle controversie
Art. 70

Per tutte le controversie individuali o collettive relative all’applicazione del presente CCNL, è prescritto il tentativo di conciliazione in sede sindacale, secondo le nonne e le modalità stabilite dal presente articolo.
[...]

Titolo XXXV Codice disciplinare
Art. 71 Doveri del socio e del lavoratore dipendente

Il socio o il lavoratore dipendente deve esplicare l’attività per la quale è stato assunto con il massimo impegno e la massima diligenza.
Disposizioni disciplinari. - I soci e i lavoratori dipendenti, che si renderanno inadempienti dei doveri inerenti all’attività da svolgere in riferimento al rapporto di lavoro instaurato, saranno sanzionati, in base alla gravità dell’infrazione commessa, con:
1) rimprovero verbale,
2) rimprovero scritto;
3) multa non superiore all’importo di 4 (quattro) ore della retribuzione base;
4) sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a 10 (dieci) giorni.
[…]
I provvedimenti disciplinari saranno presi nei confronti dei soci e dei lavoratori dipendenti che:
[…]
b) abbiano abbandonato il posto di lavoro senza giustificato motivo;
c) abbiano ritardato senza giustificato motivo l’inizio del lavoro e/o lo sospendano e/o ne anticipino la cessazione;
d) procurino guasti, anche non gravi, a cose, attrezzature, impianti e quanto altro esistente presso la Cooperativa;
f) non rispettino le norme e le regole stabilite nel presente CCNL in Cooperativa, commettano atti che portino pregiudizio alla sicurezza, alla disciplina, all’igiene ed alla morale della Cooperativa.
È evidente che il rimprovero verbale ed il rimprovero scritto saranno adottate per le mancanze di minor rilievo, la multa e la sospensione saranno adottate per le mancanze di maggior rilievo.
[…]

Art. 72 Licenziamento per mancanze
Il licenziamento, fermo restando la procedura di cui all’art. 7, L. 300/1970, con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell’indennità di preavviso, al socio o al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina od alla diligenza nel lavoro o che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) Diverbio litigioso seguito da vie di fatto nell'interno della cooperativa anche fra i soci o i lavoratori dipendenti;
b) Furto o danneggiamento volontario al materiale dell’azienda.
[…]
d) Gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell’azienda.
e) Abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone ed alla sicurezza degli impianti, comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi.

Titolo XXXIX Ente Nazionale Bilaterale
Art. 76

Le Parti convengono di istituire la costituzione di un Ente Nazionale Bilaterale.