Categoria: 1995
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Tipologia: Accordo Aziendale Nazionale
Data firma: 15 dicembre 1995
Validità: 31.12.1999
Parti: Ikea Italia e OO.SS., RSU/RSA/CDA
Settori: Commercio, GDO, Ikea
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Premessa
Relazioni sindacali
Malattia
Libretto sanitario
Coordinamento Europeo
Anticipo TFR
Orario
Professionalità
  Ambiente/Lavoro/Sicurezza
Pari opportunità
Previdenza integrativa
Salario
La terza componente (TTC)
Allegato
Nota a verbale dell’azienda

Accordo Aziendale Nazionale Ikea Italia spa

Cinisello Balsamo, 15 dicembre 1995, presenti: […] la società Ikea Italia spa[…], le OO.SS. […], le RSU/RSA/CDA […]

Premesso che in data 9 maggio 1995 le OOSS RSA/RSU/CdA presentavano alla Ikea Italia spa la piattaforma rivendicativa per la contrattazione Aziendale Nazionale scaduta il 31/12/94 e i punti richiesti in piattaforma rientrano nel quadro sia di quanto convenuto tra le Parti Sociali ed il Governo di cui al “Protocollo del 23/07/93 nonché di quanto previsto al punto 17 della Carta Comunitaria Dei Diritti Sociali Fondamentali dei lavoratori richiamata nella proposta di Direttiva del Consiglio Europeo presentato dalla Commissione ai sensi dell’art. 149 paragrafo 3 del trattato. CEE 20/09/91, premesso che l’attivazione di quanto sopra richiamato fa assumere alle Relazioni Sindacali valore e riferimento essenziali ai fini di una pratica gestione volta a garantire il rispetto delle intese, raggiunte e quindi a prevenire l’eventuale conflittualità tra le parti anche in coerenza con quanto contenuto nella direttiva U.E. adottata dal Consiglio dei Ministri il 22/09/94 relativa ai Comitati d’impresa Europei” e che su tale valore di riferimento le parti hanno concretamente operato durante tutte le fasi del negoziato.
Si conviene quanto segue:

Relazioni sindacali
Fatto salvo quanto previsto dal CIA del 9/07/93, nella riconfermata e condivisa convinzione circa il valore strategico del perseguimento di costanti relazioni industriali improntate a corretti rapporti dialettici ed a trasparenti confronti e negoziazioni, sì ribadisce l’impegno per la realizzazione, alle scadenze previste dall’accordo aziendale del 9/07/93, di incontri finalizzati all’esame congiunto sulle materie previste dal CCNL;
A) Livello di Coordinamento
L’Azienda fornirà informazioni preventive circa:
- investimenti per nuovi insediamenti, acquisizioni ed eventuali diversificazioni sul mercato;
- investimenti per innovazioni tecnologiche
- livelli occupazionali, con dati disaggregati in ordine a tipologie di impiego, professionalità, sesso, età
- obiettivi di natura economica
- progetti ed investimenti in tema a formazione.
A consuntivo, l’Azienda informerà le OO.SS., RSA/RSU/CdA anche circa:
- livelli di fatturato;
- risultati gestionali e dì bilancio in rapporto ai trend ipotizzati,
- risultati delle iniziative formative;
- andamento del lavoro straordinario e supplementare.
Particolare riguardo sarà destinato ai profili occupazionali, relativi a consistenze tipologie ed evoluzione, implicati dagli elementi di cui sopra.
B) Livello di singolo negozio
le parti si incontreranno per un confronto su:
- organizzazione sul lavoro, distribuzione dell’orario, turni e nastri orari, utilizzo degli impianti.
- Verifiche e confronto in terna di formazione, inquadramento professionale, tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, orari concordati.
- Risultati gestionali e di bilancio in rapporto ai trend ipotizzati. Andamento relativo a: produttività, differenze inventariali:
L’azienda conferma la pratica relativa alle modalità dì riscossione/trasferimento delle quote sindacali, nonché le quantità di ore utilizzate da parte del coordinamento Ikea Italia come convenuto nell’accordo del 9/07/93.

Coordinamento Europeo
Fermo restando l’ambito di competenza sindacale di Ikea Europa e Eurofiet Ikea Italia si impegna al rispetto delle disposizioni comunitarie nei tempi utili al recepimento nazionale delle stesse. Al riguardo manifesta la propria disponibilità di fatto riconoscendo l’agibilità operativa al coordinamento Ikea Italia, sia in termini di permessi (riunioni, seminari ecc….), da quantificare separatamente, che di spese nella misura di 1 delegato/a per singolo magazzino, limitatamente alle spese occorrenti per n. 1 viaggio annuo.

Libretto sanitario
L’azienda si farà carico di rimborsare, previa esibizione della correlativa documentazione di spesa, i costi necessari al rinnovo del libretto sanitario per i lavoratori che fossero tenuti in ragione dell’attività loro assegnata.

Orario
L’azienda si impegna all’applicazione del CCNL di categoria relativamente all’art. 31 entro il 1° marzo del 1996.
A tale scopo viene istituita la commissione paritetica per individuare le modalità di applicazione delle 38 ore settimanali entro e non oltre il 15/02/96.
Le parti si incontreranno per valutare il lavoro effettuato dalla commissione ed adottare le determinazioni conseguenti.

Ambiente/Lavoro/Sicurezza
Le parti effettueranno le verifiche del caso sui luoghi di lavoro al fine di verificare l’applicazione di quanto disposto sulla materia dal D.L[gs]. 626/94.
Fermo restando l’agibilità di cui alla legge [dlgs] 626/94 del Delegato/a alla sicurezza e l’eventuale ulteriore monte ore da stabilire d’accordo tra le parti, a livello di contrattazione nazionale, le parti si riservano di verificare successivamente la congruità del suddetto monte ore di permessi in relazione alla realtà aziendale.

Pari opportunità
L’azienda di impegna a fornire annualmente al coordinamento i dati di cui alla legge 125 rendendosi disponibile all’esame congiunto.

Nota a verbale dell’azienda
L’Azienda, constatata la mancanza delle RSU dell’unità di Corsico, sottoscrive con riserva il presente Accordo Integrativo, riservandosi proprie ed autonome decisioni qualora alla stessa venga fatta richiesta, da parte della delegazione oggi assente, di alterare in qualsiasi parte i contenuti dell’Accordo medesimo.