Tipologia: CIA
Data firma: 17 gennaio 1997
Validità: 01.01.1997 - 31.12.2000
Parti: Renault Italia/Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, Coordinamento nazionale delegati
Settori: Commercio, Renault
Fonte: filcams.cgil.it
Sommario:
Premessa e politica commerciale 1) Diritto di informazione e relazioni sindacali 2) Ambiente e sicurezza 3) Formazione 4) Organizzazione del lavoro 5) Produttività e salario 6) Assistenza sanitaria |
7) Previdenza 8) Una tantum 9) Decorrenza e durata del contratto Allegati Allegato 1 Relazioni sindacali Allegati 2-4 |
Contratto Unico Integrativo Nazionale Renault Italia spa
Addì 17 gennaio 1997 presso la Confcommercio di Roma, fra la Renault Italia spa […], assistita dalla Confcommercio di Roma […] e la Filcams - Cgil […], la Fisascat - Cisl […], la Uiltucs - Uil […], unitamente al coordinamento nazionale dei delegati è stata raggiunta la seguente ipotesi di accordo per la stipula del Contratto Unico integrativo aziendale Nazionale della Renault Italia spa.
Le norme contenute net presente Accordo di rinnovo del vigente contratto integrativo aziendale del 6 aprile 1993, valide per tutte le unità produttive Renault Italia spa e per tutto il personale dipendente con contratto a tempo determinato con esclusione dei Dirigenti, in conformità di quanto disposto dall'art. 18 CCNL in vigore, rappresentano l'unica disciplina economico- normativa integrativa del vigente Contratto Collettivo nazionale di lavoro vali all’interno della Società Renault Italia spa.
1) Diritto di informazione e relazioni sindacali
Le parti nel sottolineare l’importanza di un corretto sistema di relazioni sindacali, convengono sulla necessità di dare impulso all' informazione ed alla partecipazione attiva dei lavoratori tramite le Rappresentanze Sindacali Unitarie.
In coerenza con il Protocollo sulla politica dei redditi del 23 Luglio 1993, le parti ribadiscono l'esigenza di un doppio livello di relazioni sindacali.
Il livello nazionale che avrà come soggetti sindacali riconosciuti le Federazioni Nazionali di Filcams/Cgil, Fisascat/Cisl e Uiltucs/Uil con le relative strutture territoriali, per quanto attiene alla contrattazione delle materie a loro attribuite dal Protocollo del 1993 e le informazioni di rilevanza generale per l’Azienda Renault Italia.
Il livello territoriale che avrà come soggetti sindacali riconosciuti le rappresentanze sindacali unitarie territorialmente costituite e Filcams/Cgil, Fisascat/Cisl e Uiltucs/Uil territoriali, per la gestione di materie delegate dal CCNL del Terziario vigente quali l'applicazione del contratto aziendale, l'organizzazione del lavoro, il mercato del lavoro, i regimi di orario e quant'altro rilevante a livello di singola unità produttiva e di reparto.
Le parti concordano sin da ora di incontrarsi almeno una volta all'anno per scambiarsi informazioni sulle materie e gli argomenti oggetto di informazione preventiva, individuando nella Commissione Tecnica Bilaterale, così come prevista nel precedente accordo del 1993, l'organo deputato all'informazione e al coinvolgimento delle strutture territoriali secondo le modalità di composizione e convocazione già definite nel predetto accordo (all. n° 1).
2) Ambiente e sicurezza
Le parti si danno atto dell'esigenza di regolamentare a livello aziendale la materia della sicurezza e igiene sul lavoro, in coerenza con il quadro legislativo e normativo generale, e quanto previsto dall'accordo interconfederale applicativo del D.Lg. 626/94 siglato il 18 novembre 1996.
L'azienda, a tale proposito, dichiara di aver posto in essere un programma organico di misure finalizzato a definire un sistema di sicurezza e prevenzione dei rischi sul luogo di lavoro, che rappresenta la più ampia applicazione del decr.lgls 626/94 e successive disposizioni integrative e correttive in materia.
2.1 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Le parti, nel rispetto dell'art. 18 del decreto legislativo 626/94, concordano sull'opportunità di provvedere tempestivamente al completamento delle nomine dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza a livello di ciascuna unità organizzativa.
Le parti, per la disciplina completa della materia relativa ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, sono concordi nel richiamare integralmente l'Accordo Interconfederale applicativo del decreto legislativo 626/94 siglato il 18 novembre 1996.
4) Organizzazione del lavoro
L'Azienda dichiara che al fine di perseguire un livello di competitività in linea con le dinamiche di mercato, proseguirà nel processo di ottimizzazione ed efficentizzazione delle strutture, individuando soluzioni per un migliore impiego delle risorse e del lavoro.
In tale ottica proseguirà l'analisi delle diverse unità produttive allo scopo di studiare e definire soluzioni ed interventi di organizzazione che, laddove esigenze di mercato lo rendano necessario, contribuiscano a modernizzare e razionalizzare i processi di lavoro, non escludendo nuovi modelli organizzativi.
Le parti, concordano sin da ora di procedere a confronti preventivi sia a livello locale che nazionale volti ad individuare gli interventi organizzativi più idonei per conciliare le esigenze della Azienda e del mercato, con le esigenze delle singole realtà produttive.
4.1 Flessibilità
Le parti, in coerenza con quanto già previsto nel precedente contratto integrativo del 1993 e prendendo atto che le attuali condizioni di mercato richiedono organizzazioni in grado di soddisfare le aspettative del cliente, concordano sull’importanza di un nuovo sistema di flessibilità dell'orario di lavoro per il C.N.R. di San Colombano e per le Filiali di vendita. L'Azienda a tale proposito dichiara che diverse articolazioni di flessibilità vengono già^ effettuate dai diretti concorrenti e da gran parte della rete distributiva Renault.
Le modifiche dell'organizzazione del lavoro, per le Filiali, dovranno, in una logica di programmazione, consentire un rapporto equilibrato con i flussi di clientela nell'ottica di migliorare l'efficenza del servizio erogato al cliente; per il C.N.R. di San Colombano si dovrà ottimizzare la distribuzione dei ricambi al Concessionario in termini di qualità e tempestività del servizio.
Gli accordi da definire a livello locale dovranno salvaguardare sia il livello qualitativo della vita dei lavoratori che l'aspetto volontaristico della loro adesione alia nuova organizzazione del lavoro, oltreché la maggiore efficenza del servizio erogato al cliente finale.
Dovrà comunque essere garantita l’efficenza degli impianti e la funzionalità organizzativa al fine di assicurare la completezza del servizio alla clientela.
Le parti, per attuare fa flessibilità, sono concordi nel definire un dispositivo di riferimento che costituisca il criterio guida all'interno del quale individuare le Soluzioni più idonee e rispondenti alle peculiarità ed alle esigenze delle singole realtà produttive.
Le parti sono concordi nel considerare tra queste l'equilibrio organizzativo, la riduzione dell'orario di lavoro, l'ottimizzazione delle risorse interne ed un'equa compensazione economica.
Le parti convengono sin da ora di darsi tre mesi di tempo dalla firma del presente contratto per realizzare con le RSU, assistite dalle strutture territoriali, accordi volti ad introdurre la flessibilità degli orari di lavoro in, coerenza con le esigenze tecnico-organizzative e dei lavoratori.
Nel caso di mancato accordo in sede di confronto a livello locale entro il termine fissato di tre mesi, le parti formalizzeranno le rispettive posizioni e la trattativa verrà riportata a livello Nazionale che rappresenta la sede ultima di definizione della stessa.
In tale sede verrà ricercata la soluzione di merito conclusiva in un apposito specifico incontro.
9) Decorrenza e durata del contratto
Il presente contratto Integrativo Aziendale è valido per tutte le unità produttive Renault Italia spa e rappresenta l'unica disciplina economico-normativa integrativa del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente all'interno della Società Renault Italia spa.
Ha decorrenza dal 1 gennaio 1997 e scadrà il 31 dicembre 2000.
Allegati
Allegato 1 Relazioni sindacali
Le parti, nel rispetto delle singole autonomie e responsabilità, convengono di dare impulso al diritto di informazione.
L'Azienda rinnova l'impegno ad incontrarsi periodicamente con le OO.SS. nazionali e le strutture territoriali per fornire le informazioni di rilevanza, generale riguardante l'Azienda nel suo complesso.
Commissione Tecnica Nazionale Bilaterale
A tale proposito le parti, nello spirito di affermazione del diritto di informazione preventiva, concordano sulla costituzione di una Commissione Tecnica Bilaterale Nazionale composta da rappresentanti dell'Azienda e delle OO.SS. a cui sarà demandato il momento formale di1 informazione preventiva e di esame tecnico in tema di:
- innovazioni tecnologiche
- ristrutturazioni e riorganizzazioni sia generali che relative a specifiche aree produttive dell'Azienda - interventi che modificano l'organizzazione del lavoro e conseguenti effetti
- modifiche della composizione della forza lavoro e dell'assetto occupazionale.
La Commissione sarà composta da 3 Componenti delle Segreterie Nazionali e da 3 Rappresentanti dell'Azienda.
Le strutture nazionali potranno di volta in volta farsi assistere da ulteriori 3 membri designati tra i delegati delle strutture periferiche dell'Azienda o dalle strutture sindacali territoriali.
La Commissione sarà convocata, qualora se ne ravvisino gli estremi, a richiesta di una delle due parti con comunicazione scritta indicante l'ordine del giorno della riunione.
Gli argomenti e le materie oggetto di informazione preventiva dopo l'esame in Commissione Tecnica Nazionale, verranno portate a livello di singola unità organizzativa interessata con il coinvolgimento delle strutture territoriali allo scopo di:
- valutare gli. effetti che le iniziative proposte determinano sulla unità organizzativa specifica
- individuare soluzioni e formalizzare eventuali intese fra le parti.
Durante tale momento negoziale e sino a che i confronti territoriali non vengano a conclusione, le parti si impegnano a non attuare o dare inizio ad iniziative unilaterali.
Restano fatti salvi i normali livelli di negoziazione sindacale e le distinte e reciproche prerogative e responsabilità.