Tipologia: Accordo rinnovo CCNL
Data firma: 24 gennaio 2018
Validità: 01.07.2017 - 30.06.2020
Parti: Federterme e Fisascat-Cisl, Uiltucs
Settori: Commercio-Turismo, Aziende termali
Fonte: uiltucs.it

Sommario:

  Premessa
Art. 4 - Interventi di sostegno per la formazione continua prevista dalle norme che regolano l’educazione continua in medicina (ECM)
Art. 10 - Trattamento in caso di maternità e congedi parentali
Art. 10-bis - Permessi per eventi e cause particolari, decessi e gravi infermità
Art. 13 - Disciplina dell’apprendistato professionalizzante
Art. 15 - Classificazione del personale.
Art. 19 - Lavoratori discontinui
  Art. 22 - Contratto a termine
Art. 23-ter - Lavoro extra e di surroga
Art. 25 - Riposo per i pasti
Art. 29 - Riposo settimanale
Art. 44 - Malattia ed infortunio non sul lavoro
Art. 69 - Rappresentanze sindacali unitarie
Art. 77 - Assistenza sanitaria integrativa
Parte economica
Minimi tabellari
Una tantum
Art. 84 - Decorrenza a durata

Accordo

Roma, 24 gennaio 2018, tra Federterme e Fisascat - Cisl […], Uiltucs […], assistiti da una delegazione di strutture territoriali ed RSU si è stipulato il seguente accordo per il rinnovo del CCNL 22 luglio 2008 per i lavoratori dipendenti delle aziende termali

Sostituire la Premessa con la seguente:
“Le parti hanno preso atto del permanere della crisi che sta attraversando il settore termale, sia in termini di volumi di fatturato che di remunerazione delle prestazioni fornite; l’esigenza primaria che le parti riconoscono è quella di salvaguardare la continuità delle Aziende e, di conseguenza, creare le condizioni per il consolidamento ed il rilancio dell’occupazione nel settore.
A questi fini - nel rispetto delle rispettive autonomie e delle diverse responsabilità e funzioni - s’impegnano ad avviare iniziative nei confronti della Pubblica Amministrazione e del Governo al fine di favorire la salvaguardia ed il rilancio del settore, attraverso un’adeguata politica nei confronti del termalismo, da considerare come un’importante componente del sistema sanitario e da valutare per il consistente indotto che produce in settori limitrofi, assumendo rilevanza cruciale per le realtà locali in cui le imprese termali operano, rappresentandone spesso la principale risorsa economico-occupazionale.
Le iniziative di cui sopra dovranno essere volte alla ricerca di impegni indirizzati a riaffermare le politiche settoriali e di sistema e a consolidare il ruolo del termalismo quale risorsa primaria del sistema produttivo nazionale, al quale destinare, in una visione globale di strategia economica e programmatoria, mezzi e risorse congrui rispetto all’incidenza del termalismo nella formazione della ricchezza e dell’occupazione del Paese, nonché nella tutela e valorizzazione del patrimonio termale, artistico, culturale e naturale.
Ritenendo che tali iniziative siano possibili solo con un’accresciuta capacità di governance al più alto livello, pur nel rispetto delle prerogative che la Costituzione attribuisce alle Regioni in materia di Sanità e Turismo, con particolare riferimento al turismo termale, e pur considerando le specifiche attribuzioni dei competenti Ministeri, le parti, si impegnano a promuovere con il Governo e con le altre istituzioni pubbliche competenti di dedicare prioritaria attenzione ai temi seguenti.
Le parti concordano nel riconoscere che il concetto di attività stagionale - da sempre presente nel settore termale - si è nel tempo modificato in relazione alle peculiarità dei singoli territori termali, fattori che rendono il concetto di stagionalità differenziato anche per aree territoriali omogenee.
Alla luce di tali peculiarità, si rende quindi necessario attuare adeguate politiche legislative atte a incrementare progressivamente il periodo di attività delle imprese termali e quindi a migliorare i livelli di reddito dei lavoratori, mirando a salvaguardarne anche l’occupabilità e incentivandone la permanenza nel settore e richiedendo la modificazione delle normative in contrasto con tali obiettivi, con particolare riguardo al d.lgs. 59/10, di recepì mento della c.d. “Direttiva Bolkenstein” e anche attraverso interventi di formazione continua.
Per il raggiungimento di tali finalità le Parti richiedono al Governo di estendere il beneficio del cuneo fiscale e contributivo in caso di:
- proroga dei contratti a tempo determinato stipulati per ragioni di stagionalità, per una durata superiore a cinque mesi;
- assunzione di lavoratori ai quali la contrattazione attribuisce il diritto di precedenza nelle riassunzioni;
- incremento pluriennale dell’occupazione realizzato mediante assunzioni a tempo determinato, anche a tempo parziale;
- modifica dell’attuale regime degli ammortizzatori sociali (NASPI) che penalizza fortemente i lavoratori stagionali
In considerazione dell’importanza che gli enti bilaterali rivestono per la strategia di creazione e di consolidamento dell’occupazione di settore, le Parti congiuntamente richiedono l’adozione di una norma di interpretazione autentica che chiarisca che ai versamenti effettuati dalle aziende e dai lavoratori in favore dell’Ente Bilaterale di settore - Ebiterme - si applica un regime tributario agevolato che tenga conto della finalità sociale di tali versamenti.
Per le stesse considerazioni sopra esposte, le Parti richiedono una modifica della vigente normativa che escluda dalla retribuzione imponibile ai fini fiscali e contributivi la contribuzione versata agli enti bilaterali da lavoratori e datori di lavoro.
Nel complessivo contesto sin qui tracciato, le Parti confermano la validità degli strumenti di relazioni industriali elaborati, che si articolano nell’Osservatorio nazionale e, nel suo ambito, nella Commissione pari opportunità, nell’Ente Bilaterale Nazionale Terme (Ebiterme), nonché negli istituti previsti dal sistema di informazione, e ritengono che questi vadano valorizzati, utilizzando le risultanze dell’attività dell’Osservatorio per valutare l’opportunità di iniziative, autonome o congiunte, tese al rilancio del settore ed al superamento dei suoi problemi.
Ad opinione delle Parti occorre prendere atto che, nella situazione attuale, i concorrenti del sistema termale nazionale sono rappresentati dai quei Paesi che hanno correttamente inquadrato le potenzialità che il termalismo può esprimere, sia sul versante sanitario, della prevenzione che del benessere psico-fisico, e che attuano convinte politiche di sostegno a favore delle loro aziende termali, a cui si accompagnano iniziative promozionali mirate e sempre più efficaci.
Il termalismo in Italia, invece, soffre della carenza di un’adeguata politica promozionale e, nonostante l’impegno, pluridecennale ed in prima linea delle Parti medesime, non si è mai riusciti a favorire la realizzazione di iniziative organiche e coordinate, sia in Italia che all’estero.
Le Parti chiedono, pertanto, nell’ottica di un’accresciuta attenzione per il settore, che l’Enit, facendo proprie le ripetute sollecitazioni intese a dare attuazione a quanto previsto dall’art. 12 della legge di riordino del settore termale, preveda obbligatoriamente nei propri programmi annuali, anche idonee iniziative per la promozione del termalismo nazionale.
Tale valutazione potrà essere effettuata nell’ambito degli incontri previsti per l’informativa a livello nazionale. Analogamente, gli incontri informativi previsti per gli altri livelli potranno dar luogo a specifici esami su problematiche critiche per il settore con riferimento al livello di competenza, da cui potranno discendere le opportune iniziative.”

Art. 10 - Trattamento in caso di maternità e congedi parentali
Sostituire l’articolo 10 con il seguente:
7. La maternità e i congedi parentali sono regolati dalle norme di legge attualmente in vigore.
II. Trascorso il periodo di congedo di maternità, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino con un limite complessivo massimo di 10 mesi retribuiti ai sensi di legge, salvo quanto previsto dall’art. 12, 2° comma, D.Lgs. n. 151/2001.
[...]

Dopo l’articolo 10, inserire il seguente:
“10-bis - Permessi per eventi e cause particolari, decessi e gravi infermità
I. I permessi per eventi e cause particolari sono regolati dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 e successive disposizioni di attuazione.
II. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, 1 ° comma, della legge 8 marzo 2000, n. 53 e degli artt. 1 e 3 del regolamento d’attuazione di cui al decreto interministeriale 21 luglio 2000, n. 278, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a tre giorni complessivi lavorativi, di permesso retribuito all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o del convivente purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi nonché delle persone disabili, queste ultime se parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi.
III. Per le modalità di fruizione del permesso da parte del lavoratore si richiamano le norme di legge in materia.
IV. Ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 119 del 2011, i lavoratori mutilati ed invalidi civili assunti con contratto a tempo indeterminato, ai quali sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% possono fruire di un periodo di congedo per cure non superiore a 30 giorni l’anno, anche frazionato, per comprovate e documentate esigenze di cura.
V. Il periodo di congedo di cui al comma precedente verrà accordato dal datore di lavoro previa domanda del dipendente interessato, corredata della richiesta del medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale o facente parte di una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione alla riconosciuta infermità invalidante.
VI. Il lavoratore interessato dovrà, comunque, documentare in modo idoneo, le cure effettuate ed in caso si sottoponga a trattamenti terapeutici continuativi, potrà produrre attestazioni cumulative.
VII. Il periodo di congedo non si cumula con il periodo di comporto.
VIII. Durante il periodo di congedo il lavoratore invalido percepirà lo stesso trattamento economico corrisposto in caso di assenze per malattia.”
Dichiarazione a verbale.
La Federterme dichiara la propria disponibilità a fornire indicazioni alle aziende associate al fine di favorire la soluzione di problematiche specifiche in materia, riguardanti i lavoratori stagionali.”

Art. 13 - Disciplina dell’apprendistato professionalizzante

L’art. 13 del CCNL del 22 luglio 2008 è sostituito dal seguente:
I. Il contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (cd. contratto di apprendistato di primo livello) e il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca (cd. contratto di apprendistato di terzo livello) sono disciplinati dalle norme di legge in vigore.
II. Il contratto di apprendistato professionalizzante (cd. contratto di apprendistato di secondo livello) è disciplinato dalle norme di legge in vigore salvo quanto previsto ai punti che seguono:
1. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni e fino al giorno antecedente il compimento del trentesimo anno d’età ed il contratto è finalizzato al conseguimento di una qualificazione tecnico-professionale dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali specificate e modulate nel piano formativo e nel contratto individuale. Il contratto di apprendistato professionalizzante potrà essere stipulato con i giovani che abbiano compiuto diciassette anni di età e siano in possesso di una qualifica conseguita ai sensi della L. 28 marzo 2003, n. 53.
2. La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione al titolo di studio, alle competenze dell’apprendista nonché alle qualifiche professionali da conseguire con le seguenti modalità:

livello di inquadramento

Durata in mesi

3

36

4 e 4 super

24

5

18

3. In relazione alla possibilità di svolgere l’apprendistato per il conseguimento di qualifiche professionali inquadrate al 3° livello, si precisa che gli apprendisti interessati non potranno essere destinati a svolgere funzioni di coordinamento tecnico funzionale di altri lavoratori;
4. L’impegno formativo dell’apprendista è graduato in relazione all’eventuale possesso di un titolo di studio corrispondente alle mansioni da svolgere, con le seguenti modalità, da riproporzionare, per gli apprendisti stagionali, in base ai mesi effettivamente lavorati:

titolo di studio

ore annue di formazione

- scuola dell’obbligo

120

- attestato di qualifica e diploma di scuola media superiore

100

- diploma universitario e diploma di laurea

80


5. Viene costituita una Commissione Paritetica Nazionale con il compito di definire, entro il 31 dicembre 2018, le modalità di svolgimento della formazione. La contrattazione integrativa può stabilire un impegno formativo differente da quello di cui sopra e specifiche modalità di svolgimento della formazione;
6. Le attività formative svolte per la stessa qualifica da più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli istituti di formazione, si cumulano ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi e per il raggiungimento della qualifica;
7. All’apprendista che al termine della formazione verrà inquadrato al 5° livello spetta un inquadramento al 6° livello e il relativo trattamento economico, che verrà erogato per la prima metà del periodo di formazione prevista; mentre per il restante periodo il trattamento economico sarà maggiorato di un importo pari al 50% del differenziale previsto tra il 5° e il 6° livello;
8. All’apprendista che al termine della formazione verrà inquadrato nei restanti livelli spetta un inquadramento di due livelli inferiori rispetto a quello finale per la prima metà del periodo di formazione prevista e di un livello inferiore per la restante metà;
9. Il datore di lavoro predisporrà uno specifico Piano Formativo Individuale che fissi i parametri cui l’apprendista dovrà far riferimento nel corso del rapporto di formazione ed evidenzi le competenze da acquisire, in relazione a quelle già possedute e finalizzate alla sua qualificazione professionale. L’apprendista, inoltre, dovrà essere seguito da un tutore o referente aziendale, che ne curerà formazione e progressi, e che dovrà occuparsi di redigere, al termine dei vari periodi formativi, una nota relativa ai risultati del percorso formativo stesso. Le funzioni di tutore o di referente possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall’azienda o, nel caso di azienda con meno di 15 dipendenti, dal datore di lavoro stesso; il tutore o referente aziendale potrà affiancare non più di 5 apprendisti;
10. Il datore di lavoro informa per iscritto l’apprendista sui risultati del percorso formativo, con periodicità non superiore ai 6 mesi;
11. È consentito articolare lo svolgimento dell’apprendistato in più stagioni, nell’ambito di una distribuzione dei diversi periodi di lavoro, ma non oltre quarantotto mesi.
12. Per quanto non previsto dal presente articolo, si fa riferimento alla disciplina contenuta nel presente contratto per i lavoratori con qualifica, in quanto applicabile, in ragione della normativa di carattere speciale che disciplina il rapporto di apprendistato.
Dichiarazione a verbale.
Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 30 giugno 2018 per la necessaria definizione dei profili formativi inerenti alle figure professionalizzanti relative all’assunzione dei dipendenti con contratto di lavoro di apprendistato professionalizzante.”

Art. 19 - Lavoratori discontinui
All’art. 19, comma III, dopo il numero 5), inserire il seguente:
“6) conduttori di caldaie per le quali è richiesta la patente di 1°, 2° e 3° grado;”

Art. 23-ter - Lavoro extra e di surroga
“I. Per ciascuno dei servizi termali e di benessere termale, nonché per quelli di banquetting e meeting e per quelli relativi a convegni scientifici, eventi di promozione aziendale, fiere, congressi, manifestazioni, presenze di gruppi è ammessa l’assunzione diretta di manodopera per una durata non superiore a tre giorni, ed in aggiunta ai dipendenti già in forza.
II. Fermo restando quanto previsto all’art. 20, comma XII, è altresì ammesso il lavoro extra e di surroga nei fine settimana e nelle festività. Ulteriori casi ed ipotesi potranno essere individuati dalla contrattazione aziendale.
III. La prestazione lavorativa giornaliera non potrà essere di durata inferiore a quattro ore, non frazionabili.
[…]
VI. Al termine del primo anno di vigenza del presente contratto le parti, attraverso l’Osservatorio di cui all’art. 1 svolgeranno un monitoraggio sull’andamento dell’applicazione del presente istituto.”

Art. 25 - Riposo per i pasti
Sostituire il primo comma con il seguente:
“I. Nelle aziende in cui l’orario normale di lavoro di cui all’art. 18, viene effettuato in due riprese, dovrà essere concessa non meno di un’ora di interruzione del lavoro per la consumazione dei pasti, salva diversa intesa intervenuta con i singoli lavoratori nel corso del rapporto di lavoro. Ai lavoratori che effettuano l’orario continuativo, è concesso di consumare i pasti sul luogo di lavoro.”

Art. 29 - Riposo settimanale
Sostituire l’articolo 29 con il seguente:
“Il riposo settimanale è regolato dalle norme di legge tempo per tempo vigenti.”

Art. 69 - Rappresentanze sindacali unitarie
I comma I e II dell’art. 69 sono sostituiti dai seguenti:
“I. Per quanto concerne le modalità di costituzione e funzionamento delle rappresentanze sindacali in azienda, le parti fanno riferimento al “Testo Unico sulla rappresentanza”, sottoscritto da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil il 10 gennaio 2014, così come modificato dal successivo accordo interconfederale del 4 luglio 2017.”
II. Ferma restando l’eleggibilità di operai, impiegati e quadri non in prova in forza all’unità produttiva alla data delle elezioni, candidati nelle liste di cui al punto 4 del citato Testo Unico del 10 gennaio 2014, possono essere eletti anche i lavoratori non a tempo indeterminato il cui contratto di assunzione consenta, alla data delle elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a 3 mesi.”
III. Per effetto di quanto previsto al Testo Unico della Rappresentanza del 10 gennaio 2014 e s.m.i. le Aziende termali sono tenute a trasmettere all’Inps il dato relativo agli iscritti alle organizzazioni sindacali tramite il flusso Uniemens.
[…]