Cassazione Civile, Sez. Lav., 24 gennaio 2018, n. 1770 - Leucemia del fumatore incallito esposto a radiazioni ionizzanti per lavoro: si al risarcimento delle eredi da parte dell'ente di ricerca


 

Presidente Napoletano – Relatore Tricomi

 

 

Fatto
 

 


1. Pi. Ca., Pi. Ma. e Za. Li., quale eredi di Pi. Gi., agivano nei confronti dell'ENEA, Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, per sentir dichiarare che la malattia che portava al decesso (in data 11 maggio 1998) di Pi. Gi. aveva trovato esclusiva origine nell'attività lavorativa dal medesimo svolta alle dipendenze dell'ENEA e per sentir dichiarare l'ENEA responsabile di tutti i danni subiti.
2. Il Tribunale con sentenza del 1. luglio 2004, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda di risarcimento del danno biologico e morale patito dal Pi. e rigettava le altre domande.
3. Con sentenza non definitiva n. 7407/2006, la Corte d'Appello rigettava l'appello di Pi. Ca. e Ma. e Za. Li., nella qualità di eredi, limitatamente al parzialmente dichiarato difetto di giurisdizione, dichiarava inammissibile la eccezione reiterata circa la ritenuta parzialmente carenza di giurisdizione, poiché riguardando la stessa le domande rigettate, doveva essere interposto appello incidentale.
4. La Corte d'Appello di Roma, con la sentenza definitiva n. 9246 del 2011, accoglieva l'appello proposto da Pi. Ca., Pi. Ma. e Za. Li., quali eredi di Pi. Gi. nei confronti dell'ENEA, Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Roma, e in ulteriore riforma della sentenza impugnata, dichiarava che il prof. Gi. Pi. era deceduto in ragione dell'attività lavorativa svolta e condannava l'ENEA al risarcimento del danno nella seguente misura, attribuendo:
ai tre appellanti complessivamente l'importo di Euro 84.000,00 da ripartire pro quota, con gli interessi dalla data della decisione;
a Za. Li. la somma di Euro 129.114,22 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, nonché Euro 50.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale con la rivalutazione fino alla data della sentenza e gli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data della sentenza medesima;
a Pi. Ca., Euro 103.291,38 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
a Pi. Ma. Euro 87.797,67 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale: per entrambe con la rivalutazione fino alla data della sentenza e gli interessi sulla somma rivalutata a partire dalla data della sentenza medesima come specificato.
5. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre l'ENEA prospettando sei motivi di ricorso.
6. Resistono con controricorso Pi. Ca., Pi. Ma. e Za. Li., che in prossimità dell'udienza pubblica hanno depositato memoria.

 

 

Diritto

 



1.Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell'art. 2099 cod. civ., in combinato disposto con l'art. 2087 cod. civ., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.
La Corte d'Appello avrebbe pronunciato su una questione già passata in giudicato.
Ed infatti, il Tribunale aveva dichiarato il difetto di giurisdizione dell'ENEA con riguardo alla domanda risarcitoria promossa iure hereditatis per i danni non patrimoniali subiti dal de cuius, in quanto basata sulla responsabilità contrattuale dell'ENEA.
Tale statuizione veniva appellata dagli odierni controricorrenti e rigettata dalla Corte d'Appello con la sentenza non definitiva n. 7407 del 2006 con statuizione rispetto alla quale non veniva effettuata riserva di impugnazione dinanzi al giudice di secondo grado, né veniva proposto ricorso per cassazione.
2. Il motivo è fondato e va accolto.
2.1. Va rilevato, in via preliminare, che la Corte d'Appello nel pronunciare la sentenza parziale n. 7407 del 2006, aveva esaurito, quanto alla questione di giurisdizione ivi definita, la propria potestas iudicandi, e dunque anche il potere officioso di riqualificazione "in iure" della domanda, che avrebbe potuto riverberarsi sulla determinazione del riparto di giurisdizione.
Quindi, in sede di decisione definitiva la Corte d'Appello era tenuta al giudicato interno formatosi sulla questione di giurisdizione, questione che, onde impedire la formazione del giudicato, avrebbe potuto essere devoluta al Giudice di legittimità secondo le previsioni delle norme di rito (riserva di ricorso per cassazione della sentenza parziale o impugnazione immediata della stessa, che non sono intervenute).
Ancora, va osservato che, come riportato dagli stessi controricorrenti (pag. 9 del controricorso), il Tribunale di Roma dichiarava il difetto di giurisdizione con riguardo alla sola richiesta risarcitoria basata sulla responsabilità contrattabile dell'ENEA.
La pretesa azionata dai ricorrenti in relazione alla domanda di risarcimento del danno biologico e morale patito dal de cuius, il cui decesso avveniva l'11 maggio 1998, ai sensi degli artt. 2097 e 2059 cod. civ., si fondava sulla responsabilità contrattuale e in particolare sulla sussistenza del nesso causale tra l'esposizione del de cuius alle radiazioni ionizzanti ed il decesso del medesimo, mancando l'adozione delle opportune cautele da parte dell'ENEA (pag. 9 del controricorso).
Il Tribunale riconosceva la giurisdizione del giudice ordinario per le altre domande risarcitorie proposte a titolo di responsabilità extracontrattuale.
2.3. Il giudicato interno invocato dal ricorrente, dunque ha ad oggetto la dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario rispetto alla domanda proposta iure hereditatis da Pi. Ca., Pi. Ma. e Za. Li., di risarcimento del danno non patrimoniale subito, a titolo di responsabilità contrattuale, dal de cuius ex art. 2087 e 2059 cod. civ.
2.4. La Corte d'Appello con la sentenza definitiva accertava la natura professionale della patologia che cagionava il decesso del Pi., leucemia mieloide acuta.
Quindi ritenuto assolto dai congiunti del Pi. l'onere della prova, accoglieva le «domande di risarcimento formulate dagli appellanti, i quali agiscono per il risarcimento del danno non patrimoniale in favore del dante causa, richiesto nella misura di Euro 125.000,00, per danni biologici, morali ed esistenziali, da ripartire iure successionis, nonché per il risarcimento del danno subito in proprio da ciascuno di loro nella misura appresso indicata: quanto alla sig.ra Li. Za., coniuge superstite Euro 295.952,32, di cui 129.114,22 per danni morali, Euro 151.838,00 per danni patrimoniali ed Euro 15.000,00 per danni esistenziali iure proprio; alla sig.ra Ca. Pi., figlia maggiorenne convivente, Euro 103.291,38, a titolo di danni morali iure proprio; alla sig.ra Ma. Pi., figlia maggiorenne non convivente, Euro 87.797,67, a titolo di danni morali iure proprio».
2.5. Come si è accennato, la qualificazione della domanda per il risarcimento del danno subito dal de cuius come contrattuale è parte della statuizione del Tribunale di difetto di giurisdizione, e anche su di essa, non avendo la Corte d'Appello con la sentenza parziale operato alcuna riqualificazione, si è formato giudicato interno, che impedisce al giudice di secondo grado, in sede di decisione definitiva l'esercizio di una riqualificazione de iure in quanto la potestas decidendi sulla domanda per il danno non patrimoniale del de cuis si è esaurita con la sentenza non definitiva, che qualificandola contrattuale ne ha escluso, ratione temporis, la giurisdizione del giudice ordinario.
2.6. La Corte d'Appello nell' accogliere la domanda contrattuale proposta iure hereditatis da Pi. Ca., Pi. Ma. e Za. Li. per il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti iure proprio da Pi. Gi., ha pertanto violato il giudicato interno formatosi sul dichiarato difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda di risarcimento del danno biologico e morale patito, a titolo contrattuale, ai sensi dell'art. 2087 e 2059 cod. civ., dal de cuius, ed azionata iure hereditatis dai congiunti del lavoratore.
2.7. Peraltro, come le Sezioni Unite hanno affermato (Cass., n. 12103 del 2013), ai fini del riparto di giurisdizione relativamente ad una domanda di risarcimento danni di un dipendente nei confronti della P.A., attinente al periodo di rapporto di lavoro antecedente la data del 1 luglio 1998 (a norma dell'art. 69, comma settimo, del d.lgs. n. 165 del 2001) – come anche a quella di un dipendente comunque in regime di diritto pubblico – la giurisdizione è devoluta al giudice amministrativo, se si fa valere la responsabilità contrattuale dell'ente datore di lavoro, mentre appartiene al giudice ordinario nel caso in cui si tratti di azione che trova titolo in un illecito. L'accertamento circa la natura del titolo di responsabilità azionato prescinde dalle qualificazioni operate dall'attore, anche attraverso il richiamo strumentale a disposizioni di legge, quali l'art. 2087 cod. civ. o l'art. 2043 cod. civ., mentre assume valore decisivo la verifica dei tratti propri dell'elemento materiale dell'illecito, e quindi l'accertamento se il fatto denunciato violi il generale divieto di "neminem laedere" e riguardi, quindi, condotte la cui idoneità lesiva possa esplicarsi indifferentemente nei confronti della generalità dei cittadini come nei confronti dei propri dipendenti, ovvero consegua alla violazione di obblighi specifici che trovino la ragion d'essere nel rapporto di lavoro.
Nella specie, l'elemento materiale dell'illecito, nocività dell'ambiente di lavoro ove erano comunque presenti sorgenti ionizzanti, esposizione per lunghi anni a radiazioni ionizzanti, in mancanza della prova da parte del datore di lavoro di aver adottato tutte le possibili misure sulla base delle conoscenze scientifiche disponibili, come accertato dalla Corte d'Appello, evidenzia rispetto a Pi. Gi. la natura contrattuale dell'illecito e rispetto ai familiari dello stesso la diversa natura extracontrattuale, e ciò priva di rilievo le eccezioni dei controricorrenti secondo cui l'accoglimento della domanda iure hereditatis sarebbe intervenuta a titolo extracontrattuale.
2.8. Peraltro, anche il danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., può derivare da un inadempimento contrattuale che pregiudichi un diritto inviolabile della persona (Cass., n 4542 del 2012).
2.9. Pertanto in accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza di appello va cassata senza rinvio limitatamente alla condanna definitiva di cui al capo 1) del dispositivo della sentenza di appello concernente la condanna dell'ENEA in favore dei tre appellanti complessivamente dell'importo di Euro 84.000,00 da ripartire pro quota con gli interessi dalla data della decisione.
3. Il secondo motivo (violazione degli artt. 20143 e 2059 cod. civ., in relazione all'art. 360, c.3, cod. proc. civ.) ed il terzo motivo di ricorso (violazione dell'art. 2697 cod. civ., in combinato disposto agli artt. 2043 e 2059 cod. civ., in relazione all'art. 360, n.3, cod. proc. civ.) sono proposti in via subordinata e dunque gli stessi vanno rigettati in ragione dall'accoglimento del primo motivo di ricorso.
4. Con il quarto motivo di ricorso è prospettata la violazione dell'art. 41 cod. pen, ex art. 360, n. 3 cod. proc. civ.
La Corte d'Appello avrebbe erroneamente applicato il principio dell'equivalenza causale, prescindendo dal grado di probabilità tra fatto e danno, ritenendo sufficiente anche una semplice possibilità o minima probabilità nella catena eziologica.
5. Con il quinto motivo di ricorso è dedotta insufficiente motivazione ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ.
Il giudice di secondo grado non ha adeguatamente motivato l'iter logico che l'ha condotto a negare efficienza causale al fumo per l'insorgenza del tumore.
6. Con il sesto motivo è dedotto il vizio di insufficiente motivazione in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. La sentenza sarebbe viziata da insufficiente motivazione nella parte in cui apoditticamnete afferma che risulta provata la nocività dell'ambiente di lavoro ove erano comunque presenti sorgenti ionizzanti. Il giudice del merito avrebbe dovuto verificare se in concreto sulla base delle effettive modalità di gestione controllo e utilizzazione vi fosse o meno pericolo per la salute umana.
7. I suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi non sono fondati.
Attesa la natura civilistica della responsabilità per cui è causa, questa Corte in sede civile ha affermato, con giurisprudenza consolidata (cfr., fra le altre, Cass. n. 5174 del 2015, n. 23990 del 2014, n. 23207 del 2014) che in materia di nesso causale tra attività lavorativa e malattia professionale, trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge (Cass., n. 17978 del 2015).
Nella specie, la Corte d'Appello ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi accertando l'efficacia quantomeno concausale dell'esposizione, che risultava provata, del Pi. per un lunghissimo periodo alle radiazioni ionizzanti, come emergeva dalle argomentazioni scientifiche ampiamente esposte dal collegio peritale, che peraltro non si ponevano in netto contrasto con le valutazioni del primo CTU che aveva riconosciuto la possibilità dell'eziologia professionale pur se in termini di scarsa probabilità.
La Corte d'Appello ha, quindi, escluso in presenza di tale esposizione la riconducibilità della patologia, leucemia mieloide acuta, unicamente a cause estranee all'attività lavorativa, quali il fumo.
8. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta gli altri. Cassa in relazione al motivo accolto senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna definitiva di cui al capo 1) del dispositivo della sentenza di appello concernente la condanna dell'ENEA in favore dei tre appellanti complessivamente dell'importo di Euro 84.000,00 da ripartire pro quota con gli interessi dalla data della decisione.
9. Sussistono giusti motivi (in ragione della disciplina applicabile ratione temporis, atteso che il ricorso introduttivo del giudizio veniva incardinato nel 2003), in ragione delle complesse questioni sottoposte al vaglio della Corte, per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

 

 

P.Q.M.
 

 


La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta gli altri. Cassa in relazione al motivo accolto senza rinvio la sentenza impugnata limitamente alla condanna definitiva di cui al capo 1) del dispositivo della sentenza di appello concernente alla condanna dell'ENEA in favore dei tre appellanti complessivamente dell'importo di Euro 84.000,00 da ripartire pro quota con gli interessi dalla data della decisione. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.