Categoria: Accordi interistituzionali, protocolli ed intese
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PROTOCOLLO DI INTESA

 

Premessa
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovereto congiuntamente con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento ha regolamentato con la Circolare prot. n. 3652/05 del 28 ottobre 2005 la disciplina organizzativa in materia di indagini relative ad infortuni sul lavoro e malattie professionali, disponendo, con successiva Circolare prot. n. 212/09 - 7.2. del 3 marzo 2009, che l’obbligo di referto, imposto dagli articoli 365 C.P. e 334 C.P.P. ai sanitari degli ospedali e delle sedi INAIL, sia adempiuto in tutti i casi di competenza della Procura della Repubblica di Rovereto, trasmettendo il referto non più alla sede UOPSAL dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento ma, tempestivamente, all’Ufficio del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Rovereto.
L’INAIL per esercitare la speciale azione di rivalsa prevista dagli artt. 10 e 11 del D.P.R. 1124/65 nei confronti di coloro che hanno causato un infortunio in occasione di lavoro o una malattia professionale - sia attraverso la costituzione di parte civile nel processo penale che per l’esercizio della azione di regresso - ha necessità di conoscere il momento nel quale viene esercitata l’azione penale, come previsto anche espressamente dall’art. 61 del D.Lgs. N. 81/2008.
L’accertamento della responsabilità penale, come stabilito dalla Corte Costituzionale e per consolidata giurisprudenza, può avvenire incidenter tantum anche davanti al giudice civile. Per poter fondatamente agire innanzi a quest’ultima Magistratura, in pendenza di procedimento penale o prescindendo da questo, l’INAIL ha però l’ulteriore necessità, a fini probatori, di acquisire le risultanze degli atti d’indagine contenute nel fascicolo delle indagini preliminari del Pubblico Ministero.
L’art. 15 della Legge 241/90 e s.m.i. prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, in applicazione del principio di leale cooperazione tra Amministrazioni.
Per il raggiungimento sia dei comuni obiettivi di perseguimento della prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro e dell’accertamento delle responsabilità dei soggetti che hanno causato l’infortunio o malattia professionale, sia degli obiettivi specifici dell’INAIL in materia di azioni di rivalsa, nel rispetto dei propri ruoli istituzionali ed allo scopo di ottimizzare e rendere ancor più efficienti e rafforzati i rapporti in atto,

Si conviene quanto segue:
1. L’INAIL, attraverso i propri sanitari, si impegna ad adempiere con particolare diligenza e tempestività all'obbligo di referto, imposto dagli articoli 365 C.P. e 334 C.P.P., trasmettendo il referto medico presso l’Ufficio del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovereto. Oltre agli elementi tassativamente previsti, il referto dovrà essere accompagnato dalla documentazione in possesso dell’Istituto riguardante i fatti che hanno determinato l’evento, con specificazione delle tracce del fatto e delle prime notizie eventualmente fornite dall’infortunato medesimo (dichiarazioni dell’assicurato), ciò per potere consentire all’A.G. una ricostruzione dell’accaduto ed indirizzare al meglio le indagini di Polizia Giudiziaria, ovvero per una prima delineazione dell’ipotesi di reato.
Nel caso di evento infortunistico determinato da incidente stradale, il referto emesso dai sanitari INAIL dovrà specificare se ci si trova nella fattispecie di infortunio sul lavoro in itinere o di evento infortunistico occorso durante l’espletamento delle normali mansioni lavorative svolte (che sottendono l’uso di veicoli o comunque nell’ambito della circolazione stradale); al referto sarà allegata la documentazione contenente informazioni inerenti il luogo del sinistro e i dati identificativi delle persone/veicoli eventualmente coinvolti, l’indicazione dell’organo di polizia che è intervento per i rilievi del sinistro e ogni eventuale informazione/documentazione utile ai fini delle indagini.
Al fine di rispettare i termini di quarantotto ore previsti dall’art. 334 del C.P.P., qualora la documentazione suddetta non sia ancora disponibile negli archivi INAIL, si provvederà ad inoltrarla successivamente con premura di indicare con precisione nell’invio i riferimenti del referto precedentemente trasmesso specificando che trattasi di seguiti di procedimento già avviato.

2. L'Ufficio del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovereto darà immediata notizia all’INAIL Direzione Provinciale di Trento - Sede di Rovereto, dell’esercizio dell’azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose se il fatto è stato commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, in ossequio alle previsioni di cui all’art. 61 del D.Lgs. n. 81/2008.

3. Su richiesta formale di INAIL anche in forma cumulativa, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovereto comunicherà gli esiti dei procedimenti archiviati o per i quali siano in corso indagini preliminari, fornendo, nel primo caso copia del decreto o provvedimento di archiviazione, e nel secondo gli estremi del numero di registro del fascicolo.
In prima adozione, per evitare istanze reiterate o con riscontri necessariamente improduttivi, si concorda che la richiesta di INAIL sarà formulata alla Procura non prima di mesi nove dalla data dell’infortunio sul lavoro.
Su istanza formale di INAIL inerente la richiesta di acquisizione in copia degli atti istruttori contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari del P.M. di procedimenti archiviati, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovereto trasmetterà l’istanza al giudice delle indagini preliminari che disporrà in merito.

4. Tutte le comunicazioni indicate nei precedenti articoli dovranno transitare esclusivamente attraverso l’indirizzo PEC della Procura della Repubblica di Rovereto Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e gli indirizzi PEC dell’INAIL Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., a seconda della residenza dell’infortunato.

5. Il presente Protocollo di Intesa ha durata di tre anni dalla data di stipula e potrà essere rinnovato tramite scambio di volontà scritta da parte di entrambi i partner alla scadenza. Eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie, potranno essere adottate anche prima della scadenza previa intesa tra le parti.
L’atto non è soggetto ad imposta di bollo come precisato dal parere n. 954-25/2016 reso dall’Agenzia delle Entrate.

Il presente atto consta di n. 4 pagine, ognuna delle quali siglata dai sottoscrittori.

Rovereto, 24/1/2018
 

IL DIRETTORE
della Direzione Provinciale di Trento INAIL

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Rovereto

- dott. ssa Stefania Marconi -

- dott. Aldo Celentano -


Fonte: inail.it