Categoria: Normativa regionale
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Regione Puglia
Deliberazione della Giunta Regionale 5 dicembre 2017, n. 2118
Protocollo d'Intesa Regione Puglia-INAIL Direzione Regionale per la promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro mediante lo sviluppo di interventi congiunti. Approvazione.
B.U.R. 16 gennaio 2018, n. 8
 

 

Assente il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro e confermata dalla Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, riferisce quanto segue il Vice Presidente:

PREMESSO CHE:
- il Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018 approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 13 novembre 2014, in attuazione delle indicazioni comunitarie, attribuisce una accresciuta valenza economica e sociale alla tematica del contrasto agli infortuni e alle patologie lavoro correlate, attraverso sia gli strumenti del controllo, sia della promozione e sostegno a tutte le figure previste dal D.Lgs. 81/2008;
- il Piano Regionale della Prevenzione 2014/2018, approvato con Delibera di G.R. n. 302 del 22/03/2017, prevede l'attuazione di progetti specifici che perseguono obiettivi strategici di prevenzione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la normativa vigente impegna altresì le Regioni e l'Inail a coordinare le proprie competenze in funzione di una efficace e piena tutela dei lavoratori sviluppando iniziative condivise volte alla semplificazione dei procedimenti e all'omogeneità delle politiche e degli interventi di prevenzione evitando sovrapposizioni e duplicazioni e privilegiando i profili sostanziali della sicurezza e salute;
- il "sistema" della prevenzione e vigilanza sui luoghi di lavoro delineato dal Titolo I del D.Lgs. 81/2008, fondato sulla compartecipazione di tutti i soggetti istituzionali e organismi sociali competenti, riconosce alle Regioni e alle Province autonome un ruolo primario in materia di programmazione degli obiettivi e degli interventi da realizzare in ambito regionale.

PRESO ATTO CHE:
- il 25/06/2017 è scaduto il termine di validità della Convenzione tra INAIL e Regione Puglia finalizzata allo sviluppo di tematiche ed attività di comune interesse nel campo degli infortuni sul lavoro e delle tecnopatie.

CONSIDERATO CHE:
- le Parti condividono la volontà di proseguire la collaborazione sia in seno al Comitato di coordinamento ex art. 7 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e sia attraverso la realizzazione di azioni sinergiche, con riferimento ai campi di intervento in materia di salute e sicurezza ritenuti prioritari nell'ambito del "sistema regionale della prevenzione sui luoghi di lavoro".
- tali azioni potranno coinvolgere anche altri soggetti istituzionali e intermedi, interessati al tema della prevenzione sul territorio regionale, al fine di dare vita a una "rete" integrata di rapporti e collaborazioni, sulla base degli indirizzi e della pianificazione delle attività emersi in seno al Comitato regionale di coordinamento di cui all'art. 7 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i;
- il coordinamento e l'integrazione delle azioni che si intendono realizzare, sia a livello di programmazione che a livello attuativo, troveranno, pertanto, nel Comitato regionale di coordinamento il luogo di confronto e sintesi;
- la Regione Puglia e l'Inail Direzione regionale per la Puglia riconoscono, anche alla luce dell'attuale quadro infortunistico regionale e delle dinamiche del sistema produttivo, la necessità di rafforzare il sistema regionale della prevenzione attraverso l'incremento e l'interscambio dei propri patrimoni conoscitivi, intensificando le azioni sinergiche dirette al contrasto degli infortuni e delle malattie professionali, con particolare attenzione alle esigenze di tutela delle fasce più deboli e superando le differenze di genere e di etnia;
Per quanto sopra, si rende necessario predisporre un nuovo Protocollo d'Intesa tra INAIL e Regione Puglia finalizzato alla realizzazione di un programma di azioni e interventi diretti a rafforzare il sistema regionale della prevenzione, con particolare riguardo alla promozione della cultura della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.
Pertanto, si ritiene di proporre alla Giunta Regionale l'approvazione del documento "Protocollo d'Intesa per la Promozione della Salute e Sicurezza negli ambienti di lavoro mediante lo sviluppo di interventi congiunti" tra INAIL - Direzione Regionale per la Puglia e REGIONE PUGLIA, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, autorizzando il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti della Regione Puglia alla sottoscrizione dello stesso.
Si ritiene opportuno, inoltre, dare al citato documento ampia diffusione per la sua valenza strategica ai fini della promozione della cultura della salute dei cittadini e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
 

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

La spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad € 50.000,00 (cinquantamila/00) per l'anno 2017, trova copertura con l'impegno n. 9415/2015 sul Capitolo 711071 del Bilancio Autonomo assunto con A.D. n. 75/168/2015. Per gli anni successivi, per la quota a carico della Regione Puglia pari ad € 150.000,00 per anno, si farà fronte con impegni da assumere mediante apposito atto dirigenziale.


Il provvedimento del quale si propone l'adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. a) e d) della legge regionale n. 7/1997.
Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente Atto finale.
 

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente della Giunta Regionale;
- Vista le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio e dalla Dirigente della Sezione;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge
 

DELIBERA

1. di approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'allegato documento, denominato: "Protocollo d'Intesa per la Promozione della Salute e Sicurezza negli ambienti di lavoro mediante lo sviluppo di interventi congiunti" tra INAIL - Direzione Regionale per la Puglia e REGIONE PUGLIA, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di coprire la quota pari ad € 50.000,00 prevista per l'anno 2017 con l'impegno n. 9415/2015 assunto con A.D. n. 75/168/2015 sul cap 711071;
4. di prevedere che per gli anni 2018, 2019 e 2020 la quota a carico della Regione Puglia, pari ad € 150.000,00 per anno, troverà copertura sui rispettivi capitoli di bilancio e sarà impegnata anno per anno con apposito provvedimento dirigenziale; 
5. di autorizzare il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti della Regione Puglia alla sottoscrizione del suddetto Protocollo;
6. Di autorizzare il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere al compimento degli atti consequenziali scaturenti dal presente provvedimento;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia sul sito www.regione.puglia.it.
8. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione PSB, a:
a) Direzione Regionale INAIL Puglia;
b) Direttori Generali AA.SS.LL.;
c) Direttori Spesal delle AA.SS.LL.;
 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI
  IL PRESIDENTE
ANTONIO NUNZIANTE

 

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PROTOCOLLO D'INTESA
per la promozione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro mediante lo sviluppo di interventi congiunti

tra

 

Inail - Direzione regionale ........................., con sede in ..................,  via ....................., rappresentata dal Direttore regionale pro-tempore ..........................................................., nato a ............................. i1 ..........,

E

Regione Puglia, con sede in ........................, via ................................, rappresentata dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti ..............................................., nato a ................................... il ..........................................,
di seguito dette anche "le Parti".
 

PREMESSO CHE

- il D.Lgs. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell'Inail, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, tutela comprensiva di Interventi prevenzionali, curativi, riabilitativi e di reinserimento del lavoratori disabili;
- l'Inail in attuazione del D.Lgs. 38/2000 e del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i ha tra i suoi obiettivi strategici la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- agli artt. 9 e 10 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. l'Inail vede assegnati compiti di Informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della salute e sicurezza del lavoro;
- la Legge 122/2010 ha previsto la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza del lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 ed ha Istituito un polo unico per la salute e la sicurezza sul lavoro attraverso l'accorpamento in Inali delle funzioni già attribuite all'Ipsema ed all'Ispesl, divenendo l'ente pubblico nazionale del sistema istituzionale avente compiti in materia di salute e sicurezza nel luoghi di lavoro e di supporto al Servizio Sanitario Nazionale come previsto dall'art. 9, comma 6, lettera h, del D.Lgs. 81/2008;
- Il Piano nazionale della prevenzione 2014-2018 approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 13 novembre 2014, in attuazione delle indicazioni comunitarie, attribuisce una accresciuta valenza economica e sociale alla tematica del contrasto agli infortuni e alle patologie lavoro correlate, attraverso sia gli strumenti del controllo, sia della promozione e sostegno a tutte le figure previste dal D.Lgs. 81/2008;
- il Piano regionale della prevenzione 2014/2018, approvato con Delibera di G.R. n. 302 del 22/03/2017, prevede l'attuazione di progetti specifici che perseguono obiettivi strategici di prevenzione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. che prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la normativa vigente impegna altresì le Regioni e l'Inail a coordinare le proprie competenze in funzione di una efficace e piena tutela dei lavoratori sviluppando iniziative condivise volte alla semplificazione dei procedimenti e all'omogeneità delle politiche e degli interventi di prevenzione evitando sovrapposizioni e duplicazioni e privilegiando i profili sostanziali della sicurezza e salute;
- il "sistema" della prevenzione e vigilanza sui luoghi di lavoro delineato dal Titolo I del D.Lgs. 81/2008, fondato sulla compartecipazione di tutti i soggetti istituzionali e organismi sociali competenti, riconosce alle Regioni e alle Province autonome un ruolo primario in materia di programmazione degli obiettivi e degli interventi da realizzare in ambito regionale.
 

PRESO ATTO CHE

- il 25/05/2017 è scaduto il termine di validità della Convenzione tra INAIL e Regione Puglia finalizzata allo sviluppo di tematiche ed attività di comune interesse nel campo degli infortuni sul lavoro e delle tecnopatie.
 

CONSIDERATO CHE

- le Parti condividono la volontà di proseguire la collaborazione sia in seno al Comitato di coordinamento ex art. 7 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e sia attraverso la realizzazione di azioni sinergiche, con riferimento ai campi di intervento in materia di salute e sicurezza ritenuti prioritari nell'ambito del "sistema regionale della prevenzione sul luoghi di lavoro".
- tali azioni potranno coinvolgere anche altri soggetti istituzionali e intermedi, interessati al tema della prevenzione sul territorio regionale, al fine di dare vita a una "rete" integrata di rapporti e collaborazioni, sulla base degli indirizzi e della pianificazione delle attività emersi in seno al Comitato regionale di coordinamento di cui all'art. 7 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i;
- il coordinamento e l'Integrazione delle azioni che si intendono realizzare, sia a livello di programmazione che a livello attuativo, troveranno, pertanto, nel Comitato regionale di coordinamento il luogo di confronto e sintesi;
- la Regione Puglia e l'Inail Direzione regionale per la Puglia riconoscono, anche alla luce dell'attuale quadro Infortunistico regionale e delle dinamiche del sistema produttivo, la necessità di rafforzare il sistema regionale della prevenzione attraverso l'incremento e l'interscambio dei propri patrimoni conoscitivi, intensificando le azioni sinergiche dirette al contrasto degli infortuni e delle malattie professionali, con particolare attenzione alle esigenze di tutela delle fasce più deboli e superando le differenze di genere e di etnia;
- la promozione, la diffusione ed il consolidamento della cultura della salute e della sicurezza in ogni ambiente di vita, studio e lavoro costituiscono obiettivi primari per Regione Puglia e Inail Direzione regionale per la Puglia, e che, pertanto, entrambi intendono proseguire la proficua collaborazione diretta all'adozione di misure condivise per migliorare la qualità e le condizioni di lavoro e per favorire la competitività e la sostenibilità dei sistemi di sicurezza sociale.
Tutto quanto sopra premesso e considerato, le Parti
 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:


Art. 1
Finalità

Le Parti intendono sviluppare una collaborazione finalizzata alla realizzazione dì un programma di azioni e interventi diretti a rafforzare il sistema regionale della prevenzione, con particolare riguardo alla promozione della cultura della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.

 

Art. 2
Oggetto della collaborazione

Le Parti concordano di individuare congiuntamente gli ambiti di intervento, in riferimento ai quali si impegnano ad attuare, sulla base delle specifiche competenze, delle professionalità possedute e dell'esperienza, una forma qualificata di collaborazione per la realizzazione di iniziative quali quelle sottoelencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- reciproca collaborazione in tutti i campi in cui si riconosca da entrambe le Parti un interesse per l'attuazione dei progetti e dei programmi in comune (formazione, assistenza e consulenza, promozione e informazione);
- collaborazione sinergica per la realizzazione di interventi innovativi tesi alla promozione, alla diffusione ed al consolidamento della cultura della salute e della sicurezza in ogni ambiente di vita, studio e lavoro;
- predisposizione e attuazione di progetti di individuazione e diffusione di buone pratiche e di soluzioni tecnologiche relative all'organizzazione del lavoro che possano migliorare il livello di tutela del lavoratore;
- scambio di informazioni, dati, flussi informativi su materie di reciproco interesse nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. per la realizzazione di studi ed analisi volti ad indirizzare politiche efficaci di prevenzione.

 

Art. 3
Modalità di attuazione

Le modalità e i tempi della collaborazione tra le Parti verranno successivamente stabiliti mediante la stipula di specifiche convenzioni (Accordi attuativi) nel rispetto del presente Protocollo d'Intesa e conterranno il regolamento dei reciproci rapporti per l'attuazione delle iniziative progettuali concordate, nonché ['indicazione delle specifiche fonti di finanziamento che comunque si dovranno basare sul principio della compartecipazione finanziaria delle risorse complessive: professionali, economiche e strumentali, così come indicato nei successivi art. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.
La collaborazione tra le Parti viene gestita, per l'intera durata del Protocollo, da un Comitato paritetico di coordinamento composto da n. 6 componenti (tre nominati dalla Regione Puglia e 3 dall'INAIL Dr Puglia), che sì avvarrà del supporto amministrativo e tecnico delle strutture dei soggetti firmatari per l'elaborazione dei progetti esecutivi per ogni ambito di intervento e curerà, tra l'altro, l'attività di monitoraggio e verifica dei risultati delle attività previste dall'Accordo attuativo.

 

Art. 4
Accordi attuativi

Gli Accordi attuativi dovranno prevedere:
- gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, la suddivisione dei compiti tra le Parti, gli impegni da assumere e la relativa tempificazione;
- i profili professionali e amministrativi dei componenti dei gruppi di lavoro costituiti secondo quanto stabilito dal Comitato paritetico di coordinamento di cui al precedente art. 3;
- gli oneri diretti e indiretti necessari per la realizzazione delle specifiche attività oggetto dell'Accordo attuativo, ripartiti in una logica di compartecipazione tendenzialmente paritaria, secondo quanto verrà illustrato nel "prospetto di analisi preventiva" che formerà parte integrante dell'Accordo stesso;
- le azioni di monitoraggio delle attività svolte e predisposizione di corrispondenti report;
- la durata, che non può eccedere la durata del presente Protocollo d'intesa;
- gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e all'utilizzazione dei risultati secondo le linee guida dettate negli articoli successivi;
- gli aspetti relativi alla tutela dell'immagine e al trattamento dei dati.

 

Art. 5
Impegni delle Parti

Ai fini del pieno raggiungimento degli obiettivi e delle finalità poste nel presente atto le Parti si impegnano a valutare congiuntamente e a mettere in campo le componenti di infrastruttura, le professionalità possedute e le esperienze necessarie in sede di sviluppo del progetto di cui agli Accordi attuativi di cui all'art. 4.
Con lo scopo di garantire una corretta programmazione economico finanziaria della collaborazione, le Parti stabiliscono che la compartecipazione finanziaria massima a carico di ciascuna Parte per ciascuna annualità è la seguente:
 

Anno

Quota massima di compartecipazione finanziaria a carico di ciascun firmatario

2017

€ 50.000

2018

€ 150.000

2019

€ 150.000

2020

€ 150.000


La ripartizione tra le parti delle spese sostenute per la realizzazione delle attività progettuali, sarà determinata nei singoli Accordi attuativi di cui all'art. 4 del presente atto.


 

Art. 6
Proprietà intellettuali

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune. ’
Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, di cui sia titolare una Parte, potrà essere utilizzato dall'altra Parte per le specifiche attività di cui al presente Protocollo, solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità con le regole indicate da tale Parte e/o contenute negli specifici Accordi attuativi di cui all'art. 4 del presente Protocollo.
I risultati delle attività svolte in comune nell'ambito del presente Protocollo e/o degli Accordi attuativi da esso derivati saranno di proprietà delle Parti, le quali potranno utilizzarli nell'ambito dei propri compiti istituzionali. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Protocollo.
In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli Accordi attuativi di cui all'art. 4, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti elaborati, frutto dei progetti collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno degli accordi attuativi.

 

Art. 7
Tutela dell'immagine

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.
In particolare il logo di Inail e di Regione saranno utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Protocollo e dei conseguenti Accordi attuativi. 
L'utilizzazione del logo delle due Parti, straordinaria e/o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto della collaborazione di cui all'art. 2 del presente Protocollo, richiederà il consenso della Parte Interessata.
Ciascuna delle Parti autorizza l'altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.

 

Art. 8
Trattamento dei dati

I dati personali raccolti In conseguenza e nel corso di esecuzione del presente atto vengono trattati e custoditi dalle Parti in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., esclusivamente per le attività realizzate In attuazione della presente convenzione. Sono fatti salvi i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
Le Parti si impegnano altresì ad assicurare la riservatezza in relazione a dati, notizie ed informazioni di cui possano venire a conoscenza nell'attuazione dei progetti di collaborazione.

 

Art. 9
Recesso unilaterale

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo d'intesa, previa comunicazione scritta e motivata, da Inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) o con raccomandata con ricevuta di ritorno.
In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso ed I singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione del presente Protocollo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

 

Art. 10
Durata

Il presente Protocollo d'intesa avrà durata triennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, e fatta salva la possibilità di modifica In qualsiasi momento, sarà rinnovabile con espressa volontà dei firmatari.

 

Art. 11
Foro competente

Le Parti accettano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall'attuazione della presente convenzione.
Nel caso In cui non sia possibile dirimere la controversia In tal modo sì conviene che competente sia il Foro di Bari.
Al presente atto viene apposta firma digitale da parte dei sottoscrittori ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990.
La data di sottoscrizione s'intenderà quella in cui sarà effettuata l'ultima operazione informatica di apposizione di firma digitale.
 

Per l'Inail
Il Direttore regionale

__________________
Dott.ssa Fabiola Ficola

 

Per la Regione Puglia
Il Direttore del Dipartimento

_____________________
Dott. Giancarlo Ruscitti