CONVENZIONE QUADRO

Tra
 

Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, con sede in Milano, via Francesco Sforza, 28 - ***, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Simona Giroldi, (di seguito denominata “Fondazione IRCCS”),

E

Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza, con sede in Milano, Via Pantano, 9 - ***, in persona del suo Direttore Generale Dr. Alessandro Scarabelli (di seguito “Assolombarda”),
Fondazione IRCCS e Assolombarda verranno congiuntamente denominate le “Parti”.

 

PREMESSO CHE

a) Assolombarda è fortemente radicata nel territorio, rappresentando circa 6.000 imprese del tessuto produttivo nelle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza ed è impegnata - per quanto qui interessa - sulle tematiche connesse alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e nella diffusione della cultura della prevenzione.
b) Assolombarda si propone di tutelare gli interessi degli associati e di favorirne il progresso e lo sviluppo nell'ambito del proprio territorio. Nell’affermazione dei suoi valori, si pone al contempo come parte costruttiva e dinamica nella promozione del benessere comune, in rapporto proattivo e dialettico con gli altri attori sociali.
c) Assolombarda fornisce agli associati un servizio di informazione e assistenza su tutti gli aspetti inerenti la salute e sicurezza sul lavoro, promuovendo una visione sistematica ed integrata del tema e organizzando iniziative specifiche in risposta alle varie esigenze manifestate dalle imprese.
d) La Fondazione IRCCS tramite la UOC Medicina del Lavoro, che storicamente si occupa di promozione, prevenzione (primaria, secondaria e terziaria) e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, fornisce: (i) prestazioni di assistenza a soggetti istituzionali (ATS) e non (lavoratori e Imprese), (ii) consulenza nei seguenti campi: 1) clinica di secondo livello nell’ambito della Medicina del lavoro, Allergologia, Tossicologia, Ergonomia fisica e cognitiva, 2) promozione della salute e di stili di vita salutari e dell’adattamento al lavoro per persone con malattie croniche, 3) epidemiologia ambientale e occupazionale, 4) valutazione dei rischi, inquinamento ambientale, valutazione di impatto ambientale (VIA) e sanitario (VIS), 5) formazione rivolta a diversi soggetti (Imprese, Lavoratori, RLS. Sindacati. ATS, Associazioni di Categoria ecc.); (iii) studi e ricerche su diversi aspetti concernenti possibili ricadute sulla salute e la sicurezza nel lavoro e negli ambienti di vita, e promuove linee di indirizzo, buone prassi, documenti di consenso nell'ambito dell'organizzazione della Regione Lombardia.
e) Il tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e negli ambienti di vita e la prevenzione delle malattie professionali e correlate al lavoro o all’inquinamento ambientale è in continua evoluzione, anche grazie a ricerche ed approfondimenti svolti a livello internazionale.
f) A livello nazionale il fenomeno delle malattie professionali e correlate al lavoro o all'inquinamento degli ambienti di vita è oggetto di studi ed approfondimenti che riguardano in modo particolare le patologie stress lavoro-correlate, i disturbi muscolo-scheletrici, le malattie cardiorespiratorie, i tumori.
g) L’approfondimento dell’andamento, evoluzione e gestione delle patologie legate all'attività lavorativa e più in generale all’inquinamento ambientale e un’azione sistematica di promozione della salute e di stili di vita salutari nell’ambito delle popolazioni lavorative permetterebbe di perseguire una sempre più efficace politica di prevenzione e di tutela della salute nei luoghi di lavoro e più in generale nella comunità civile.
h) Assolombarda e Fondazione IRCCS condividono le finalità relative al miglioramento e alla diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro ed è pertanto interesse reciproco, in ragione delle rispettive finalità istituzionali, avviare un rapporto di collaborazione.
Tutto ciò premesso,
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 PREMESSE

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

 

ART. 2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

2.1 La convenzione ha ad oggetto un rapporto di reciproca collaborazione tra Assolombarda e la Fondazione IRCCS, finalizzato in particolare:
• All'approfondimento dell'evoluzione della normativa in materia, attraverso riunioni e workshop periodici;
• All'organizzazione di incontri informativi o convegni su temi di interesse presso le proprie sedi e attraverso l’utilizzo di proprie professionalità, in conformità con l’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016;
• All'attivazione di percorsi formativi e servizi di consulenza ad hoc, gestiti in collaborazione con Assolombarda Servizi S.p.A, società di servizi espressione diretta di Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza;
• Alla definizione di modalità di lavoro e procedure (buone pratiche) dedicate alle aziende per una migliore gestione delle malattie professionali e dei diversi aspetti legati alla sorveglianza sanitaria e alla promozione della salute in azienda;
• All'attivazione di percorsi di collaborazione, ivi compresi progetti di ricerca, sulle tematiche di interesse comune, in particolare per la progettazione di dispositivi per l’interazione uomo-macchina sulla base di un approccio ergonomico e per garantire la sicurezza dei posti di lavoro anche in logica "'Industry 4.0";
• Alla collaborazione per favorire la più ampia diffusione degli eventi organizzati e delle attività promosse in tema di salute e sicurezza del lavoro e alla definizione dei criteri necessari per individuare i così detti “Lavori Usuranti”.
2.2. Le attività di cui sopra, laddove necessario, saranno di volta in volta definite mediante la stipula di appositi accordi fra le parti, che in ogni caso richiameranno e rispetteranno il presente accordo quadro.

 

ART. 3 ONERI

3.1 Ciascuna delle parti sosterrà in proprio gli oneri derivanti dalle attività oggetto della convenzione.

 

ART. 4 DURATA

4.1. La durata della presente convenzione è di cinque anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

 

ART. 5 RISERVATEZZA E CODICE ETICO

5.1. Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico fornite da una Parte all'altra, dovranno essere considerate di carattere confidenziale. Esse non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite senza una preventiva autorizzazione scritta da parte del soggetto che le ha fornite.
5.2. Ciascuno dei soggetti avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere circoscritte le informazioni e le documentazioni ottenute.
5.3. Le parti dichiarano di conoscere il contenuto dei rispettivi Codici Etici adottati, di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle attività connesse al presente atto, comportamenti conformi alle prescrizioni in esso contenute.
5.4. La violazione dei Codici Etici da parte dei contraenti comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere nonché il diritto al risarcimento del danno alla parte lesa della propria immagine ed onorabilità.

 

ART. 6 RECESSO E RISOLUZIONE

6.1. Le Parti possono recedere in qualunque momento dalla, presente convenzione al verificarsi della violazione degli obblighi previsti dall'art. 5 della stessa.
6.2. Le parti possono risolvere consensualmente il presente il presente contratto, con preavviso di 60 giorni da comunicarsi alle controparti via raccomandata A/R, fatte salve le attività rese e le obbligazioni dalle stesse scaturenti.

 

ART. 7 CONTROVERSIE

7.1. Per tutte le controversie che dovessero sorgere nell’applicazione della presente convenzione, si cercherà tra le Parti la soluzione in via amichevole. Fallito il tentativo di risoluzione in via amichevole, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

 

ART. 8 REGISTRAZIONE

8.1. La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, con oneri a carico solidale delle parti. La Fondazione corrisponderà l'imposta di bollo in modo virtuale, con autorizzazione n. 59666/2005 del 07/10/2005.

 

ART. 9 NEGOZIAZIONE DIRETTA

9.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è il risultato della negoziazione intervenuta su ogni clausola ed è frutto della libera determinazione negoziale di ciascuna parte, esclusa qualsiasi imposizione dell'ima sull’altra.

Milano, 12 ottobre 2017


Fonte: assolombarda.it