Categoria: Accordi interistituzionali, protocolli ed intese
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PROTOCOLLO D'INTESA
tra
 

Inail
Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro,

con sede legale in Roma, via IV novembre n. 144, *** rappresentato nella persona del Presidente prof. Massimo De Felice,
 

Cni
Consiglio Nazionale degli Ingegneri

con sede in Roma, via XX Settembre 5 - ***, agli effetti del presente atto rappresentato dal Presidente Ing. Armando Zambrano,
 

(di seguito: LE PARTI)
 

PREMESSO CHE

• il d.lgs. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell’Inail, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, estendendo la tutela anche ad interventi prevenzionali;
• il quadro normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008 e s.m.i.) colloca l'Inail nel sistema prevenzionale con compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione, rafforzandone e ampliandone le attribuzioni e le competenze;
il d.l. 78/2010, convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, al fine di integrare le funzioni connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed il coordinamento stabile delle attività previste dall'articolo 9 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. ha conferito all'Inail le funzioni di unico ente pubblico del sistema istituzionale con compiti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
• l'Inail persegue le finalità prevenzionali privilegiando le sinergie con i diversi soggetti del sistema prevenzionale nazionale, istituzioni pubbliche e con le principali Associazioni rappresentative del mondo del lavoro;
• per il miglior perseguimento delle finalità istituzionali, l'Inail esercita le proprie competenze in materia di prevenzione anche attraverso la stipula di convenzioni, contratti e accordi di collaborazione con partner di comprovata competenza e qualificazione;
• il Cni, Ente pubblico non economico sottoposto alla vigilanza del Ministero della giustizia, è l'organismo di rappresentanza istituzionale, a livello nazionale, degli interessi della categoria professionale degli ingegneri, ed ha come fine quello di promuovere, sviluppare e potenziare l'attività degli ingegneri al fine di accrescerne la presenza fattiva nella società in cui operano, nonché quello di collaborare con le Autorità pubbliche e le pubbliche amministrazioni in generale sulle tematiche riguardanti le molteplici attività e prerogative della professione di ingegnere, quali l'analisi della sicurezza degli edifici, l'information technology, il rispetto e la tutela dell'ambiente, il risparmio energetico, la cultura della prevenzione in materia di sicurezza e la tutela della pubblica incolumità, la ricerca di nuove fonti di energia e lo sviluppo sostenibile;
• i compiti istituzionali del Cni contemplano, tra l'altro: la tenuta dell'Albo unico nazionale degli iscritti; la disciplina regolamentare dell'obbligo di formazione professionale continua e la decisione sulle domande di autorizzazione dei corsi di formazione; l'espressione di pareri, su richiesta del Ministero della giustizia, in merito a proposte di legge e regolamenti riguardanti la professione; la funzione di referente del Governo in materia professionale; l'invio delle istanze di interpello in materia di salute e sicurezza del lavoro alla Commissione per gli interpelli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ex articolo 12 d.lgs. n. 81/2008;
• il Consiglio nazionale ingegneri rappresenta allo stato 236.000 ingegneri, iscritti nei 106 ordini provinciali, gestiti dai consigli territoriali ed è attualmente associato alla rete delle professioni tecniche, unitamente ad altri 8 Consigli nazionali rappresentativi di altrettante categorie professionali tecniche, all'Uni, con la qualifica di "grande socio", all'Uninfo - Tecnologie informatiche e loro applicazioni, alla Quacing (Agenzia per la certificazione della qualità e l'accreditamento Eur-Ace dei corsi di studio in ingegneria), al Cei (Comitato elettrotecnico italiano), al Cti (Comitato termotecnico italiano), alla FEANI (Federation of professional engineers), all'Ecec (European council of engineers chambers), all'Ecce (European coucil of civil engineers) e al Claiu (Council of association of long cycle engineers);
• il Consiglio nazionale ingegneri ha, inoltre, rappresentanza nel Cnel (Consiglio nazionale economia e lavoro) e collabora con la Presidenza del consiglio e numerosi ministeri sull'emanazione di provvedimenti normativi.
 

PRESO ATTO CHE

• Sono obiettivi comuni delle parti lo sviluppo della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro e la realizzazione di attività e progetti volti alla promozione della cultura della prevenzione e della sicurezza sul lavoro e alla riduzione sistematica degli eventi infortunistici e delle malattie professionali;
• è intenzione delle parti continuare la collaborazione instaurata nell'Accordo quadro 2014-2017.
 

CONSIDERATO CHE

• Inail e il Cni, nel rispetto dei reciproci ruoli istituzionali e statutari, hanno manifestato la volontà di avviare una collaborazione strutturata e permanente in merito agli aspetti tecnici della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
• nei processi di evoluzione e di sviluppo tecnologico in atto, lo scambio di conoscenze tecnico-scientifiche tra l'Inail e il Consiglio nazionale ingegneri rappresenta una modalità funzionale a fornire risposte integrate e di qualità ai bisogni di salute e sicurezza sul lavoro;
• è obiettivo condiviso dalle parti la trasferibilità dei prodotti/progetti realizzati nell'ambito del presente Protocollo al fine di renderli applicabili e disponibili nei settori a cui gli stessi fanno riferimento. A tal fine, può rendersi necessario il coinvolgimento dei competenti soggetti istituzionali che insieme ad Inail fanno parte del "sistema di promozione della salute e sicurezza".
 

TUTTO CIÒ PREMESSO SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1
OGGETTO E FINALITÀ DELLA COLLABORAZIONE

Con il presente Protocollo d'intesa sono definiti gli ambiti e le modalità di attuazione delle attività finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e alla diffusione della cultura della sicurezza che le arti intendono realizzare congiuntamente, quali, in particolare, quelle di seguito elencate:
• organizzazione di eventi e campagne finalizzate a promuovere la cultura della salute e sicurezza sul lavoro;
• realizzazione di documenti di carattere tecnico scientifico volti a introdurre miglioramenti nella salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed inerenti alle materie di comune interesse, da diffondere alla comunità degli ingegneri;
• studi finalizzati a promuovere e sviluppare metodologie, strumenti con particolare riguardo all'evoluzione tecnologica, finalizzati alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro;
• sviluppo e sperimentazione di protocolli di sicurezza e buone prassi;
• iniziative formative nel campo della salute e sicurezza;
• promozione di progetti ed iniziative, sia a livello centrale che territoriale, finalizzati allo sviluppo di una rete di diffusione e condivisione delle conoscenze tecnico-scientifiche collegate al sistema di prevenzione infortuni;
• studi e analisi di problematiche tecnico-normative concernenti i campi dell'ingegneria della sicurezza.
Tali ambiti di collaborazione saranno regolati attraverso la stipula di specifici accordi attuativi, adottati sulla base del presente Protocollo d'intesa, ai quali si applicano le previsioni contenute nei successivi articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, salvo il caso in cui le attività da realizzare comportino esclusivamente apporti di natura professionale delle parti, che troveranno apposita evidenza nell'ambito di specifici report, a cura del Comitato paritetico di coordinamento di cui al successivo articolo 2.

 

ARTICOLO 2
COMITATO PARITETICO DI COORDINAMENTO

Il Comitato paritetico di coordinamento, composto da sei referenti, di cui tre individuati dall'Inail e tre individuati dal Consiglio nazionale ingegneri, svolge le funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio in relazione agli obiettivi e risultati per le attività oggetto della collaborazione, di cui all'articolo 1.
Altresì, tale Comitato individua e propone specifiche attività progettuali che, ove ricorrano le condizioni di cui al precedente articolo 1, saranno oggetto di successivi Accordi attuativi.

 

ARTICOLO 3
OBBLIGHI DELLE PARTI

Le parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, in ossequio alle rispettive norme di funzionamento e dei vincoli di bilancio, si impegnano a mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali ed a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per la realizzazione delle iniziative progettuali e dei piani operativi derivanti dal presente Protocollo d'intesa, in una logica di compartecipazione paritaria, di replicabilità delle iniziative sviluppate e di ampia ricaduta dei risultati perseguiti in termini di numero di destinatari raggiunti direttamente o indirettamente.
Il presente Protocollo d'intesa non comporta oneri finanziari per le parti, fatte salve le attività di interesse comune (convegni, seminari, ecc.) realizzate nell'ambito degli Accordi attuativi, approvate formalmente dagli organi istituzionali di Cni e Inali, i cui oneri - comunque rientranti nella programmazione economica delle Strutture dei due Enti pubblici coinvolti - saranno ripartiti secondo una logica di paritaria partecipazione.

 

ARTICOLO 4
ACCORDI ATTUATIVI

Ciascun Accordo attuativo di cui all'articolo 1 dovrà indicare:
• gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, gli impegni da assumere e la relativa tempificazione;
• la composizione dello specifico tavolo di gestione per quella iniziativa, costituito nell'ambito dell'Accordo attuativo, con indicazione dei referenti per Inail e Cni;
• i profili professionali/amministrativi dei componenti del suddetto tavolo di gestione;
• gli oneri previsti e programmati in termini di risorse economiche, finanziarie e strumentali necessari per la realizzazione delle specifiche attività oggetto dell'Accordo attuativo, ripartiti in logica di paritaria partecipazione, nonché i tempi e modalità di rendicontazione;
• i locali e le strutture destinate allo svolgimento delle iniziative, nel rispetto dei fini istituzionali e dei regolamenti interni dei soggetti sottoscrittori;
• la durata, che non può superare quella del presente Protocollo d'intesa.

 

ARTICOLO 5
TRATTAMENTO DEI DATI

Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo d'intesa nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Protocollo d'intesa, in conformità al disposto del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

 

ARTICOLO 6
PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Inail e Cni, in considerazione del taglio scientifico dei prodotti, elaborati nell'ambito della collaborazione de quo del presente Protocollo d'intesa e dell'interesse pubblico che i prodotti stessi rivestono, acquisiscono ogni diritto, riconosciuto dalla normativa vigente, inerente le opere realizzate e sviluppate, coordinandone la realizzazione e mettendo in campo, attraverso le proprie professionalità, le peculiari competenze specialistiche.
La divulgazione dei prodotti sviluppati potrà essere realizzata senza scopo di lucro, neanche indiretto, da entrambe le parti, per finalità di studio, di ricerca e di promozione della conoscenza del patrimonio culturale e scientifico anche attraverso la pubblicazione in internet, previo rilascio della liberatoria degli autori coinvolti nell'elaborazione.

 

ARTICOLO 7
COPERTURA ASSICURATIVA

Le parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi dei propri dipendenti e collaboratori impegnati nelle attività oggetto del presente Protocollo d'intesa.

 

ARTICOLO 8
DURATA

Il presente Protocollo d'intesa, salvo interruzioni delle attività dovute a causa di forza maggiore, avrà durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione e non è a titolo oneroso per le parti, fatte salve le attività realizzate nell'ambito degli Accordi attuativi i cui oneri - comunque rientranti nella programmazione economica delle Strutture dei due Enti competenti per materia - saranno ripartiti in logica di paritaria partecipazione.

 

ARTICOLO 9
RECESSO UNILATERALE

Ciascuna delle parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo d'intesa previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo posta elettronica certificata o con raccomandata con ricevuta di ritorno.

 

ARTICOLO 10
TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Le parti reciprocamente si impegnano a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto del presente Protocollo (Informazioni Confidenziali), a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente atto, per tutta la sua durata.
La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell'apposita dicitura "riservato", "confidenziale" o con simile legenda; le informazioni trasmesse verbalmente saranno considerate Informazioni Confidenziali qualora le stesse vengano qualificate come tali dalla parte divulgante, in una comunicazione scritta inviata alla parte che le ha ricevute, entro 15 giorni dalla data di divulgazione. L'assenza di tali legende, tuttavia, non precluderà la qualificazione dell'informazione come "riservata", se il divulgante è in grado di provare la sua natura confidenziale e/o se il ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sua natura confidenziale, proprietaria o segreta per il divulgante.
Resta inteso tra le parti che in nessun caso possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che siano già di pubblico dominio al momento della loro divulgazione alla Parte ricevente. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata "confidenziale" secondo le previsioni del presente atto può cessare di essere tale dal momento in cui l'informazione:
- diventa pubblica per cause indipendenti dalla volontà e dal contegno della parte che l'ha ricevuta nell'ambito del presente atto;
- viene acquisita dal ricevente per il tramite di terzi non vincolati alla riservatezza, sempreché tale acquisizione non sia stata illecitamente conseguita e la parte ricevente possa fornire la prova di essere venuta in possesso di tali informazioni per mezzo di terze parti;
- viene sviluppata dal ricevente in modo indipendente, sempreché la parte ricevente possa fornire la prova di aver autonomamente sviluppato detta informazione.
Le parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza sulle Informazioni Confidenziali, nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
La parte che riceve le Informazioni Confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestogli per proteggere le proprie Informazioni Confidenziali a propria disposizione e di eguale natura, in ogni caso non inferiore comunque ad un livello di diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.

 

ARTICOLO 11
CONTROVERSIE

Per eventuali controversie, in ordine al presente Protocollo d'intesa, il Foro competente è quello di Roma.

 

ARTICOLO 12
REGISTRAZIONE

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'articolo 4 della parte II della Tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni a cura e spese della parte richiedente.
Le spese di bollo e registrazione sono a carico del richiedente.

Roma, lì 26 gennaio 2018
 

Per il Cni
Il Presidente
Armando Zambrano

 

Per l'Inail
Il Presidente
Massimo De Felice


Fonte: inail.it