Documento: Circolare n. 26 del 21 maggio 2009
Oggetto: Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: comunicazione nominativi.
Chiarimenti e nuove istruzioni.

 

INAIL - Circolare n. 26 del 21 maggio 2009

Quadro Normativo

•  Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 :”Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Art. 18,
:”Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”: comma 1 lett. aa)
Art. 47 :”Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”
Art. 48
:” Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale”
Art. 51
:”Organismi paritetici”
Art. 52
:”Sostegno alla piccola e media impresa,ai rappresentanti per la sicurezza territoriali e alla pariteticità”

•  Circolare Inail n. 11 del 12 marzo 2009 “Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: comunicazione nominativi.”

Con Circolare Inail n.11/2009, d'intesa con le competenti Direzioni generali del Ministero del Lavoro, sono state diffuse le modalità per l'attuazione della segnalazione in oggetto1.

L'obbligo posto dalla normativa riguarda la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza , eletto o designato dai lavoratori al loro interno oppure individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo.

La procedura attivata ha previsto la segnalazione in prima battuta degli RLS aziendali e non anche dei Territoriali in quanto non si erano ancora concretizzate le condizioni operative per l'attivazione in modo omogeneo sul territorio nazionale delle previsioni di altri articoli del medesimo TU2.

Con il comunicato congiunto INAIL Direzione Centrale Prevenzione e Associazioni dell'Artigianato in data 2 aprile u.s. veniva esplicitata la parzialità della rilevazione, facendo riserva di ulteriori comunicazioni riguardanti altre fattispecie.

La procedura realizzata consente in tempi brevi l'avvio del censimento anche per gli RLST: si comunicherà quanto prima l'avvio della segnalazione di tali figure da parte dei datori di lavoro che sono già in grado di fornire i dati richiesti.

Stante la disomogeneità a livello nazionale sopra evidenziata ed in considerazione delle attività in corso di revisione dell'attuale normativa nelle sedi legislative, l'Istituto ha proposto agli Uffici del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di definire, contestualmente con l'attivazione della comunicazione riguardante gli RLST, la specifica fattispecie dei datori di lavoro che non siano in grado di indicare il nominativo (o i nominativi) per carenza di disponibilità della specifica figura nel territorio interessato in relazione al quadro complessivo di applicazione delle sanzioni.

Sulla scorta dell'esperienza maturata con questa prima fase di censimento, la Direzione Centrale Prevenzione a livello nazionale e le strutture territoriali per la loro competenza, d'intesa con le Parti sociali, per favorire la diffusione delle informazioni, potranno programmare e realizzare congiuntamente iniziative nei confronti delle aziende.

Infine, una volta creatasi a livello centrale i presupposti di coordinamento, la sezione del sito INAIL Sicurezza sul lavoro Area Supporto per la bilateralità potrà essere implementata con una pagina informativa condivisa con le Parti sociali finalizzata a favorire il consolidamento della bilateralità; l'attuazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte dei datori di lavoro sullo specifico aspetto; la crescita del ruolo della rappresentanza dei lavoratori in azienda in chiave con le disposizioni vigenti.

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

 

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1.D.Lgs. n. 81/2008, art. 18 comma 1 lett. aa).
2. Artt. 48-51-52).