Tipologia: CIA
Data firma: 14 settembre 1998
Validità: 01.01.1999 - 31.12.2002
Parti: Spati e Filcams-Cgil, Slc-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, Uilsic-Uil, RSA
Settori: Commercio, Spati
Fonte: filcams.cgil.it
Sommario:
Premessa Art. 1 Sistema dl relazioni sindacali Art. 2 Livello decentrato Art. 3 - Coordinamento nazionale delle RSU Art. 4 - Gruppo di lavoro per le pari opportunità Art. 5 - Funzionamento delle relazioni sindacali Art. 6 - Classificazione Art. 7 - Orario di lavoro Art. 8 - Organici e lavoratori parasubordinati |
Art. 9 - Organizzazione del lavoro Art. 10 - Gestione della organizzazione del lavoro-procedure Art. 11 - Mobilità su piazza o nell’hinterland Art. 12 - Sicurezza e maneggio denaro Art. 13 - Ferie Art. 14 - Mensa Art. 15 - Trattamento economico Art. 16 - Decorrenza e durata Allegati |
Contratto Integrativo Aziendale
Il giorno 14 settembre 1998 presso la sede della Società Spati srl in Roma, Viale di Porta Tiburtina 36, si sono incontrati: la Società Spati srl […], le OO.SS. Nazionali Filcams Cgil […], Slc Cgil […], Fisascat Cisl […], Uiltucs Uil […], Uilsic Uil […], assistite dai rappresentanti sindacali aziendali […], hanno stipulato la presente ipotesi di Accordo Aziendale Nazionale Spati srl, quale esercizio del diritto alla contrattazione di secondo livello che dopo la consultazione ed approvazione dei lavoratori e dei rispettivi organismi dirigenti, assumerà veste di stesura definitiva.
Premesso
• Che in data 20 maggio 1998 le OO.SS. Nazionali trasmettevano alla Spati srl la richiesta per il rinnovo dell’accordo nazionale aziendale.
• Che i punti specificati nella “Richiesta” rientrano sia nel quadro di quanto convenuto tra le parti sociali ed il Governo italiano di cui al “Protocollo 23/7/93” che di quanto in materia di secondo livello di contrattazione è previsto dal CCNL “Terziario della Distribuzione e dei Servizi” del 3/11/94.
• Che in tale quadro rientra con coerenza anche quanto contenuto nella Direttiva U.E. adottata dai Consiglio dei Ministri il 22/9/94 relativa ai Comitati Aziendali Europei.
• Che l’attivazione di quanto sopra fa assumere alle “Relazioni Sindacali” valore e riferimento essenziali ai tini di una pratica gestione volta a consolidare e migliorare quanto in materia è già previsto dai precedenti accordi (10/12/1993 -30/9/97), tesi a governare i processi di riorganizzazione del settore e di sviluppo della Spati srl.
• Che la Spati srl come annunciato prospetta di realizzare, nel quadriennio, un programma di sviluppo che potrebbe comportare un incremento della forza lavoro.
• Che tale sviluppo ed incremento occupazionale potrà essere realizzato anche attraverso un maggior utilizzo degli impianti e da una più ampia gamma di prodotti con i quali, dentro un arco temporale definito, offrire un miglior servizio alla clientela.
• Che gli impegni di cui sopra sono alla base della comune volontà di esercitare la garanzia del rispetto delle intese raggiunte e quindi a prevenire, favorendo la ricerca del consenso, l’eventuale conflittualità tra e parti.
• Che alfine di realizzare gli impegni/obiettivi sopra richiamati e fermo restando le rispettive autonomie e responsabilità, si è convenuto sull’attivazione di un sistema di “Relazioni Sindacali” finalizzato alla gestione mirata e dinamica dell’accordo raggiunto.
• Che tale accordo essendo anche il risultato della collazione dei testi contrattuali precedentemente sottoscritti con la Spati srl assume veste di “testo unico nazionale”.
• Che tale “testo unico nazionale” così come di seguito definito dovrà intendersi risolutivo all’esercizio del diritto di contrattazione decentrata di secondo livello da valersi per la sua vigenza per i lavoratori ed i collaboratori della Spati srl e delle Aziende da essa controllate.
Tutto ciò premesso si conviene:
Art. 1 Sistema dl relazioni sindacali
Al fine di consolidare e migliorare il modello di “Relazioni Sindacali” praticato in precedenza con Spati srl ed allo scopo di armonizzare l’attivazione ditale esercizio con quanto dichiarato in “Premessa” e con quanto in materia è prevista dal CCNL 3/11/94 le parti, hanno concordato di strutturare: un articolato sistema di relazioni sindacali che, senza duplicazione di competenze, prevede, oltre al livello nazionale, un livello di confronto decentrato. Ciò al fine di meglio rispondere alla esigenza delle varie strutture aziendali dislocate sul territorio, individuando le soluzioni più idonee e formulando soluzioni concordate che favoriscano, nel contempo, i diritti, il miglioramento delle condizioni dei lavoratori e dei collaboratori ed il raggiungimento degli imprescindibili obiettivi produttivi ed economici dell’Azienda.
Coerentemente si conviene che:
• il livello nazionale che avrà come soggetti sindacali riconosciuti le Federazioni Nazionali d categoria, il Coordinamento Nazionale delle strutture sindacali aziendali con le relative strutture territoriali per quanto attiene alla contrattazione di II livello e delle materie a loro attribuite dal Protocollo del 1993 e le informazioni di rilevanza generale per l’Azienda Spati srl.
• il livello decentrato che avrà come soggetti sindacali riconosciuti le Rappresentanze Sindacali Unitarie, congiuntamente alle OO.SS. dello specifico territorio, per quanto attiene la gestione di materie delegate dal CCNL del Terziario vigente e dall’accordo aziendale nazionale di II livello.
A) Livello nazionale
A1) Diritti informativi preventivi e materie negoziali
Di norma nel mese di Aprile di ogni anno, l’Azienda fornirà in sede nazionale, le informazioni concernenti:
• piani di sviluppo;
• investimenti e innovazioni tecnologiche-organizzative;
• parametri tendenziali legati all’occupazione, disaggregati per ricevitoria, tipologia di rapporti di lavoro, inquadramento professionale, sesso;
• politica di sviluppo delle risorse umane (formazione);
• interventi su modifica dell’organizzazione del lavoro;
• quadro interventi sicurezza ed ambiente di lavoro;
• obiettivi di budget;
• formazione.
Inoltre in occasione ditale incontro o in date diverse concordate le parti potranno affrontare e definire le seguenti problematiche/materie:
• I problemi relativi allo stato di applicazione delle principali leggi concernenti il settore derivanti dal processo di riordino e/o di riforma del settore stesso.
• Il ruolo e i compiti delle parti firmatarie del presente accordo ai fini della regolamentazione dei rapporti di prestazione dei collaboratori, nonché’ alle problematiche inerenti la ricerca di soluzioni per il superamento del contenzioso tra Spati srl, Inps e Enpals.
• L’esame della classificazione, compreso quanto previsto dalla Legge 190/85, al fine di ricercare coerenza tra le attuali declaratorie e le relative esemplificazioni, formulando eventuali proposte di aggiornamento.
• L’esame dell’applicazione, delle norme previste dai D.lgs. 626/94 L.[dlgs] 242
A2) Diritti informativi consuntivi
In tale contesto l’Azienda fornirà in sede nazionale, di norma nel mese dì Aprile di ogni anno, informazioni sugli andamenti consuntivi dell’anno precedente concernenti:
• sviluppo investimenti realizzati, sia legati a nuove ricevitorie che a ristrutturazioni;
• innovazioni tecnologiche-organizzative realizzate;
• fatturato consolidato e articolato per ricevitoria
• organici, articolati per tipologie;
• orari effettuati (ore retribuite ordinarie, ore supplementari, ore straordinarie);
A3) Modulistica
Le parti convengono di realizzare una apposita modulistica con l’obiettivo di sperimentare un sistema sintetico per fornire parte delle informazioni. Resta inteso che qualora tra le parti fossero definiti ulteriori diritti informativi strutturali si valuterà la possibilità di ampliare ulteriormente la modulistica di cui sopra.
Art. 2 Livello decentrato
Tenuto conto dell’attuale struttura organizzativa della Spati srl suddivisa nel territorio nazionale in sei aree, le stesse, ai finì di quanto previsto al successivo punto 2.1) sono state raggruppate come segue:
• Area 1 comprendente le 11 ricevitorie operanti nelle regioni:
Lombardia - Piemonte
• Area 2 comprendente le 10 ricevitorie operanti nelle regioni:
Emilia Romagna - Toscana Veneto
• Area 3 comprendente le 10 ricevitorie operanti nelle regioni:
Lazio - Campania
2.1.) Diritti di in formazione a livello di Area e materie negoziali.
Di norma, a livello di Area, successivamente agli incontri nazionali, si terranno con cadenza annuale, incontri preventivi e consuntivi tra l’Azienda, RSU di area e le Organizzazioni Sindacali territoriali interessate, per una informativa sui risultati sulla formazione svolta, sull’andamento delle politiche di sviluppo aziendali e le relative implicazioni occupazionali a livello di area.
Specifici incontri di approfondimento potranno riguardare singoli aspetti delle informazioni fornite o le problematiche relative a particolari significative ricevitorie.
Qualora nel corso dell’anno intervenissero sostanziali modifiche, riferite ai temi di cui all’art. 1, l’Azienda promuoverà una riunione straordinaria per poter informare, con sufficiente anticipo i rappresentanti dei lavoratori per il livello di competenza.
A tale livello inoltre saranno definiti gli obiettivi di ricevitoria così come previsto al successivo art. 15 leggera B) punto 2 e potranno essere definite intese relative alle materie così come riportate al successivo punto 2.2.) con le modalità e le procedure previste ai successivi artt. 9 e 10.
2.2.) Livello Territoriale e/o singola unità commerciale
Per questo livello su richiesta di una delle due parti la Spati srl e le rispettive strutture sindacali aziendali unitamente alle Organizzazioni Sindacali competenti per territorio, si incontreranno, nell’ambito del sistema informativo aziendale, per affrontare e definire, a partire dagli accordi in vigore, materie e problematiche gestionali ed applicative di norme contrattuali e legislative relative a:
1.organizzazione del lavoro;
2.contrattazione flessibilità, e mobilità della manodopera;
3.mercato del lavoro tipologia contratti e loro utilizzo (full-time, part-time, contratti di formazione lavoro, contratti a termine, ecc.);
4.programmazione delle ferie;
5.verifica e controllo degli orari concordati;
6.trasferimenti;
7.verifica dell’andamento dei risultati relativi al salario variabile derivante dai parametri e dagli obiettivi annualmente definiti;
8.contrattazione degli strumenti e/o iniziative da realizzare per raggiungere gli obiettivi concordati;
9.ambiente, salute e sicurezza: tali materie saranno trattate a livello di singola ricevitoria con i rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza purché eletti tra le RSU a livello di area;
10.verifica e confronto per l’applicazione dell’inquadramento professionale.
Resta ovviamente inteso che il confronto di ciascun livello non potrà avere per oggetto materie già demandate e definite in altri livelli di contrattazione.
Le parti confermano che il sopracitato impianto di relazioni sindacali è orientato a privilegiare il confronto, lo scambio di informazioni, e quindi, la ricerca di soluzioni concordate atte a risolvere i problemi. Pertanto, in caso di comportamenti non coerenti con tale metodo di confronto e/o mancate e inidonee soluzioni, le parti, sulla base della reciproca tutela degli affidamenti si impegnano congiuntamente ad incontrarsi al livello immediatamente superiore a quello in cui è avvenuto il confronto per affrontare le problematiche e concordare le soluzioni più idonee.
Art. 3 - Coordinamento nazionale delle RSU
In coerenza agli impegni/obiettivi richiamati in premessa e previsti dal modello di relazioni sindacali così come definito dai precedenti articoli, viene costituito un coordinamento nazionale delle RSU composto da 7 delegati (2 per ogni area più uno della Direzione Generale) designati dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo.
Art. 4 - Gruppo di lavoro per le pari opportunità
Il gruppo di lavoro per le pari opportunità costituisce lo strumento che ha il compito di formulare e seguire i progetti di azioni positive volti a garantire la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono il raggiungimento delle pari opportunità uomo/donna sul lavoro.
In questo senso il gruppo, utilizzando gli strumenti previsti dalla legge 125/91, si attiva per seguire anche l’iter dei progetti stessi sia nella fase di ammissione ai finanziamenti previsti dalla legge sopra richiamata sia nell’attuazione degli stessi.
Art. 5 - Funzionamento delle relazioni sindacali
Per la realizzazione degli impegni/obiettivi dichiarati in “Premessa” nonché per l’attivazione e la pratica gestione di quanto derivante dal modello di “Relazioni sindacali” così come definito ai precedenti articoli del presente accordo, le parti concordano di istituire idonei strumenti e nuove modalità di utilizzo del monte ore dei permessi sindacali, che permettano, a tutti i livelli, un più razionale ed efficace funzionamento delle relazioni sindacali.
Al riguardo in coerenza con gli impegni/obiettivi sopra richiamati e non in antitesi con quanto in materia è regolato dalle specifiche norme di legge nonché dalle disposizioni contrattuali nazionali ed aziendali vigenti, le parti con il presente accordo hanno convenuto di disciplinare tali “strumenti” e “modalità” così come appresso definito:
a) Strumenti
a1) Coordinamento nazionale delle RSU di cui all’articolo 4 composto da 7 delegati
a2) Gruppo pari opportunità di cui all’articolo 5 composto da 4 rappresentanti
I 7 delegati di cui alla lettera al) saranno designati dalle OO.SS. Nazionali e comunicati alla direzione Spati srl entro 30 giorni dalla ratifica del presente accordo.
I 4 rappresentanti di cui alle lettere a2) saranno designati: 2 dalla Spati srl e 2 dalle OO.SS. nazionali. Per ogni rappresentante effettivo può essere nominato un supplente. Entro 30 giorni dalla ratifica del presente accordo le parti firmatarie comunicheranno i rispettivi rappresentanti designati per la costituzione dello strumento di cui alla lettera a2) i quali annualmente, di norma nel secondo semestre, riporteranno alle parti stipulanti, in uno specifico incontro, i risultati del lavoro svolto, Inoltre tre mesi prima della scadenza del presente accordo presenteranno alle parti un rapporto conclusivo.
b) Modalità di costituzione delle RSU e di utilizzo dei permessi sindacali retribuiti
Valutato quanto in materia è disciplinato dalle norme di legge, dal CCNL e dal presente accordo aziendale in tema di funzionamento delle relazioni sindacali.
Visto quanto in materia di rappresentanza e rappresentatività sindacale è allo stato all’esame del Parlamento italiano. Presa visione del montante delle ore di permesso disponibili per l’esercizio dell’attività sindacale ed usufruibili sia dai lavoratori che dai loro rappresentanti eletti e/o nominati in forza delle norme di legge e con le procedure contrattuali vigenti.
Considerato quanto convenuto tra le OO.SS. firmatarie del presente accordo in tema di regole per l’elezione delle RSU nonché per il funzionamento delle attività sindacali di cui al “Protocollo di accordo” 17/12/93 e successive modifiche del maggio “94.
Preso atto di quanto stabilito in materia di permessi o congedi retribuiti per i “Dirigenti sindacali” di cui alla lettera a) dell’articolo 26 del CCNL 3/11/94 che se ne conferma validità ed efficacia.
Le parti hanno convenuto:
b1) Le rappresentanze sindacali unitarie (RSU) potranno essere costituite a livello di area.
Il diritto a promuovere la costituzione delle RSU è di spettanza delle OO.SS. competenti per territorio e firmatarie del presente accordo.
Le modalità di elezioni delle RSU saranno quelle previste al “Protocollo di Accordo 17/12/1993” e successive modifiche del maggio 1994.
La RSU di area è composta da 4 componenti nelle aree fino a 50 addetti e da 6 componenti da 51 a 200 addetti. Per l’espletamento dell’attività sindacale delle RSU elette a livello di area vengono rese disponibili 3 ore annue retribuita per ciascun dipendente e/o collaboratore per ogni area.
Al riguardo, ad esclusione delle ore retribuite di cui alla lettera a) dell’articolo 26 del CCNL 3/11/94 nonché delle ore spese per incontri richiesti dalla direzione aziendale, le parti si danno comunque atto che il monte ore così come sopra definito non potrà essere superato anche se il diritto viene esercitato contemporaneamente da tutti i componenti la RSU. Ai fini della titolarità della richiesta delle ore di cui sopra, questa è di spettanza della RSU e/o delle OO.SS. competenti per territorio.
b2) Per l’espletamento delle assemblee sindacali a livello di area vengono rese disponibili 15 ore retribuite annue per ciascun dipendente.
Ai fini della titolarità di richiesta delle ore di cui sopra, questa è di spettanza della RSU di area e/o delle OO.SS. competenti per territorio.
L’espletamento delle assemblee a livello di area, a cui potranno partecipare i collaboratori, di norma avverrà fuori l’orario di lavoro e le ore richieste ed utilizzate dai lavoratori dipendenti verranno corrisposte con la retribuzione di fatto di cui al CCNL.
b3) Per l’espletamento del ruolo e dei compiti assegnati al coordinamento nazionale delle RSU così come previsti all’articolo 3 vengono rese disponibili 560 ore annue pari e rispettive ad 80 ore annue per ognuno dei delegati costituenti il coordinamento nazionale.
Al riguardo le parti si danno comunque atto che il monte ore complessivo annuo, così come sopra definito, non potrà superare le 2.240 ore nell’arco di durata del presente accordo aziendale.
Ai tini della titolarità di richiesta delle ore di cui sopra questa è di spettanza delle OO.SS. nazionali.
b4) Per l’espletamento del ruolo e dei compiti assegnati al gruppo di lavoro per le pari opportunità così come previsti all’articolo 4 vengono rese disponibili 64 ore annua pari e rispettive ad 32 ore annue per ognuno dei rappresentanti delle OO.SS. costituenti il gruppo di lavoro per le pari opportunità.
Al riguardo le parti si danno comunque atto che monte ore complessivo annuo, così come sopra definito, non potrà superare le 256 ore nell’arco di durata del presente accordo aziendale.
Ai fini della titolarità di richiesta delle ore di cui sopra questa è di spettanza delle OO.SS. nazionali.
Dichiarazione congiunta
Fermo restando quanto previsto alle lettere a1 e a2 e alle lettere b3 e b4 del precedente articolo 5 allo scopo di facilitare l’attività dei componenti degli strumenti di cui ai precedenti articoli 3 e 4 le parti hanno convenuto sull’opportunità di:
La Spati srl, in occasione delle riunioni formalmente convocate per le rispettive attività sopra richiamate, sosterrà a suo completo carico, previa presentazione di ricevute di spesa e comunque fino ad un massimo di Lire 700.000 per ogni giornata di attività, le spese di vitto e viaggio sostenute complessivamente dai delegati componenti lo “strumento” di cui alle lettera al dell’art. 5 e di Lire 200.000 sostenute complessivamente dai rappresentanti lo “strumento” di cui alla lettera a2 dell’art. 5
La Spati srl, inoltre, per favorire la comunicazione delle informazioni alle e tra le strutture sindacali ai vari livelli coinvolte nella pratica gestione del presente accordo, metterà a disposizione l’utilizzo delle caselle di posta elettronica aziendale e dei fax aziendali.
Gli indirizzi delle caselle di posta elettronica aziendale, l’elenco dei fax Spati srl utilizzabili, l’elenco dei fax delle OO.SS. Nazionali e decentrate, saranno definiti in apposito allegato che farà parte integrante del presente accordo.
La Spati srl per lo svolgimento dei lavori dei componenti gli strumenti di cui alle lettere al e a2 dell’articolo 5 permetterà di utilizzare presso la sede aziendale di Roma Viale di Porta Tiburtina, 36 una idonea sala riunioni.
Le parti, nel considerare sperimentale il complesso di strumenti e modalità di cui al precedente articolo 5 concordano sull’opportunità di attivare specifiche verifiche annuali sia per valutare il funzionamento del modello delle “Relazioni sindacali” che per esaminare, in tale ambito, l’utilizzo del monte ore retribuito disponibile.
Art. 7 - Orario di lavoro
A fronte del rispetto delle norme che, allo stato, vincolano la Spati srl ad offrire il servizio all’utenza per 7 giorni alla settimana, attraverso l’utilizzo dei propri impianti su un nastro orario di 13/15 ore giornaliere, le parti, anche in considerazione delle conseguenti ragioni tecnico/organizzative, hanno concordato di disciplinare l’orario dei lavoratori dipendenti come appresso definito.
7.1) Durata dell’orario di lavoro
La durata normale dell’orario di lavoro è fissata in 38 (trentotto) ore settimanali.
Tale durata si realizza mediante l’utilizzo di una parte delle ore di riduzione d’orario così come previsto dal vigente CCNL fermo restando che la parte restante, pari a 32 ore annue, sarà a conguaglio usufruita mediante riposi e/o permessi retribuiti.
7.2) Orario settimanale/giornaliero
Nella Spati srl, le 38 ore settimanali si realizzano su 5 (cinque) giorni su 2 (due) turni.
Ogni turno giornaliero di norma sarà pari a 7,35 ore/minuti.
7.3) Flessibilità
Tenuto conto della peculiare organizzazione aziendale, le parti hanno convenuto che l’orario dei lavoratori dipendenti come sopra definito, potrà essere sviluppato con una flessibilità sia giornaliera, nell’ambito del nastro orario che copre i due turni, sia settimanale, sui 7 giorni di attività lavorativa.
La compensazione delle ore in più o in meno delle 38 ore settimanali dovrà avvenire nell’arco della stessa settimana e comunque non oltre il mese successivo a quello in cui si è verificato il credito o il debito di ore.
7.4) Lavoro ordinario
• Le ore effettuate, nell’ambito del proprio turno cadenti in domenica, saranno compensate con la maggiorazione del 25%.
• Le ore effettuate, nell’ambito del proprio turno cadenti nei giorni festivi di cui al CCNL, saranno compensate con la maggiorazione del 20%. Fatto salvo il recupero di tali ore da effettuarsi come riposo aggiuntivo.
• Le ore effettuate, nell’ambito del proprio turno cadenti nei giorni festivi coincidenti con la Domenica saranno compensate con la maggiorazione del 125% fatto salvo il recupero ditali ore da effettuarsi come riposo aggiuntivo.
Resta inteso che per le ore non prestate, nelle tre ipotesi sopra riportate, valgono le norme previste dal CCNL.
7.5) Lavoro straordinario
Fermo restando la necessaria autorizzazione ad effettuare prestazioni straordinarie, le ore eccedenti le 38 ore settimanali saranno compensate con la maggiorazione del 20%.
Art. 9 - Organizzazione del lavoro
Premesso
Che nel corso del negoziato per il rinnovo del CIA le parti hanno attentamente esaminato le tematiche inerenti l’organizzazione del lavoro ed i suoi possibili positivi riflessi così come richiamati nella premessa ed al punto 4) dell’accordo del 30/09/1997.
Che tale esame si è reso necessario a fronte delle mutate condizioni di mercato sia sul versante della concorrenza che su quello dei volumi di attività e delle abitudini dell’utenza.
Che tali mutate condizioni, nel corso di vigenza del presente accordo, impegneranno le parti a considerare le possibili opportunità per una diversa organizzazione del lavoro nonché a definire una diversa modalità di applicazione degli orari di lavoro.
Che una diversa definizione e modalità di applicazione degli orari di lavoro, anche conseguente ad atti legislativi rientra nel tema “gestione della flessibilità” quale tema connesso ad altre problematiche inerenti l’organizzazione del lavoro.
Tutto ciò premesso e considerato inoltre l’evoluzione e lo sviluppo, anche tecnologico, delle aziende del settore, dal quale potrà determinarsi l’esigenza di riqualificazione e ridefinizione dei loro posizionamenti le parti hanno convenuto di definire la procedura di cui al successivo art. 10 quale modalità finalizzata a praticare la gestione dell’organizzazione del lavoro nell’ambito del modello/sistema di relazioni sindacali così come disciplinato dal presente accordo.
Le parti inoltre hanno concordato sull’opportunità che l’applicazione ditale procedura possa essere applicata a partire dal 1/1/99.
Art. 10 - Gestione della organizzazione del lavoro-procedure
Procedura I Fase
Qualora a livello di una o più ricevitoria l’azienda intenda applicare l’istituto di cui al presente articolo l’adozione dei programmi sarà preceduta da un incontro tra direzione di area e le rispettive RSU unitamente alle OO.SS. territorialmente competenti, nel corso di tale incontro la direzione esporrà le sue esigenze ed i relativi programmi al fine di procedere ad un esame congiunto.
Concluso l’esame, i programmi e le sintesi delle posizioni delle parti dovranno essere inviate alle rispettive OO.SS. nazionali.
Entro 10 giorni dalla chiusura di questa fase potranno definirsi intese e/o accordi che dovranno risultare da atto scritto.
Al termine dei 10 giorni ove non si realizzi l’intesa questa dovrà risultare dal verbale di mancato accordo e lo stesso, correlato della richiesta di avvio della procedura per la seconda fase, sarà trasmesso alle OO.SS. Nazionali già coinvolte per conoscenza.
Procedura II Fase
Entro 3 giorni dal termine della procedura di cui alla I Fase e risultante dalla data di stesura del Verbale di mancato accordo la direzione aziendale Nazionale, la Direzione di area, le OO.SS. territorialmente competenti unitamente alle RSU interessate, daranno avvio alla procedura della II Fase.
A questo livello tale procedura, quale successiva ed ulteriore fase di confronto per la ricerca del consenso e la definizione di un accordo, dovrà concludersi entro 5 giorni dal suo inizio.
Al termine dei 5 giorni in caso di mancato accordo le parti riprenderanno la loro libertà ovvero l’azienda darà seguito all’attuazione dei propri programmi e le OO.SS. saranno libere di intraprendere le azioni che riterranno opportune.
Dichiarazione congiunta
Le parti convengono che la procedura suddetta, così come articolata nelle due Fasi, debba considerarsi esaurita in un arco di tempo che complessivamente non superi i 20 giorni.
Art. 12 - Sicurezza e maneggio denaro
Fermo restando quanto previsto in materia di “sicurezza” dal D.L.gs 626/94 L.[dlgs] 242 l’Azienda si impegna ad attivare un piano di sicurezza globale che contemplerà l’interazione delle procedure, impianti ed attività di sicurezza e salvaguardia dei lavoratori e dei beni aziendali; in tale contesto si identificheranno i dipendenti autorizzati ad effettuare operazioni bancarie, per i quali verrà stipulata un’apposita polizza assicurativa.
[…]
Art. 14 - Mensa
Tenuto conto della peculiare ed articolata struttura aziendale che non consente, allo stato, l’attivazione di locali adibiti al servizio mensa, preso atto delle difficoltà incontrate per la stipula di convenzioni sostitutive al servizio medesimo, le parti hanno concordato sull’opportunità che, a partire dal 1/10/98 venga riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti un buono-pasto […]