Cassazione Civile, Sez. 3, 31 gennaio 2018, n. 2376 - Infortunio sul lavoro e risarcimento per ridotta capacità lavorativa


Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: IANNELLO EMILIO Data pubblicazione: 31/01/2018

 

 

Fatto

 


1. Con sentenza depositata in data 5 marzo 2009 il Tribunale di Mondovì, in accoglimento della domanda proposta da G.M., condannava l'ASL n. 16 Mondovì-Ceva al risarcimento del danno derivato dalla mancata tempestiva diagnosi e cura della frattura della quarta vertebra lombare L4 subita in conseguenza di infortunio sul lavoro.
Avendo il c.t.u. ricondotto a tale errore diagnostico una invalidità temporanea assoluta di ulteriori due mesi e una invalidità permanente nella percentuale dell'8%, con incidenza sulla capacità lavorativa specifica, il tribunale liquidava il complessivo importo di € 5.152,60, oltre interessi, di cui € 4.000 a titolo di danno morale, calcolato in un terzo del valore del danno da invalidità permanente (quest'ultimo coperto dall'indennizzo liquidato dall'Inail in forma di rendita).
Nulla veniva invéce riconosciuta per la dedotta riduzione della capacità lavorativa specifica, pur ritenuta dal c.t.u. collegata ai postumi residuati, per non avere il G.M. fornito alcuna dimostrazione che nel suo lavoro fosse più lento, lavorasse per meno ore o non potesse assumere tutti i lavori offertigli.
2. Con sentenza depositata in data 9/1/2014 la Corte d'appello di Torino ha rigettato il gravame proposto dal predetto rilevando che, quanto alla richiesta di risarcimento per ridotta capacità lavorativa, correttamente il primo giudice ha ritenuto insufficiente la prova di un semplice e momentaneo calo di reddito e che l'indennizzo riconosciuto dall'Inail valesse a coprire ogni pregiudizio derivante dai postumi residuati, e, quanto al danno morale, che la somma determinata dal tribunale fosse «del tutto personalizzata».
3. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il G.M., con unico mezzo.
La Asl n. 16 Mondovì-Ceva non svolge difese in questa sede.
Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..
 

 

Diritto

 


1. Con l'unico motivo di ricorso G.M. denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1226 e 2056 cod. civ., nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, cod. proc. civ..
Premesse considerazioni sui criteri di liquidazione del danno non patrimoniale, sulla esigenza di personalizzazione del danno e sul rilievo autonomo che il danno morale ha all'interno della relativa categoria, lamenta, in sintesi, che la Corte territoriale ha omesso di indicare i criteri attraverso cui è pervenuta alla quantificazione del danno. Rileva che, nel caso di specie, l'incidente occorso gli ha radicalmente mutato la vita, sia lavorativa che privata.
Analoga doglianza svolge in ordine al mancato accoglimento della richiesta di risarcimento del danno da riduzione della capacità lavorativa specifica; rileva che la decisione sul punto adottata dai giudici di merito contraddice quanto rilevato dal c.t.u., che aveva affermato l'incidenza dei postumi residuati sull'attività lavorativa, comportando essi «un maggior disagio ed affaticamento nell'espletamento della stessa».
Lamenta la mancata considerazione, nella liquidazione del danno da invalidità temporanea, del danno morale e del mancato guadagno.
Sostiene che, in base all'art. 137 codice delle assicurazioni, di cui invoca l'applicazione analogica, il danno da incapacità lavorativa specifica, secondo la percentuale di invalidità permanente ritenuta in sentenza (8%), avrebbe dovuto essere liquidato nell'importo di € 34.694,34, oltre rivalutazione monetaria dal 20/1/2009.
2. Le censure confusamente assommate all'interno dell'unico motivo di ricorso si appalesano generiche e comunque dirette a sollecitare una mera nuova valutazione di merito, preclusa in questa sede, tanto più considerati i ristretti limiti nei quali è consentita la prospettazione di vizi di motivazione secondo il nuovo testo dell'art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ..
Occorre al riguardo rammentare che, ai sensi dell'art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ. quale risultante dalla modifica introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. b), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile ai ricorsi proposti avverso sentenze depositate dall'll settembre 2012), dà luogo a vizio della motivazione sindacabile in cassazione l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia); tale fatto storico deve essere indicato dalla parte — nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366, primo comma n. 6, e art. 369, secondo comma n. 4 cod. proc. civ. — insieme con il dato, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendosi anche evidenziare la decisività del fatto stesso (Cass. Sez. U 07/04/2014, n. 8053; Id. 22/09/2014, n. 19881).
Nel caso di specie tali specificazioni mancano palesemente ovvero si riferiscono a fatti che risultano in realtà considerati dal giudice a quo.
Quanto in particolare alle valutazioni del c.t.u. circa l'incidenza dei postumi invalidanti sulla incapacità lavorativa specifica — premesso che, come chiarito dalle citate pronunce delle Sezioni Unite, l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie — occorre nel nostro caso rilevare che, in realtà, la sentenza impugnata espressamente tiene conto della detta valutazione, ma ritiene motivatamente di prescinderne in quanto dato non decisivo ai fini del riconoscimento del chiesto danno da incapacità lavorativa specifica, ritenendo dirimente, in senso ostativo, la mancata dimostrazione che il soggetto leso «fosse nel suo lavoro più lento, lavorasse per meno ore o non potesse assumere tutti i lavori offertigli».
La doglianza, poi, relativa al mancato riconoscimento del danno morale sofferto durante il periodo di invalidità temporanea è in fatto smentita dalla chiara contraria indicazione ricavabile dalla sentenza, circa l'inclusione, nell'importo liquidato per I.T.T., anche del ristoro di tale voce di danno.
3. In ragione delle considerazioni che precedono deve pertanto pervenirsi al rigetto del ricorso.
Non avendo l'azienda intimata svolto difese nella presente sede, non v'è luogo a provvedere sul regolamento delle spese.
Ricorrono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato.
 

 

P.Q.M.

 


rigetta il ricorso.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.
Così deciso il 12/12/2017